In materia di valutazioni degli appartenenti alle forze armate

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 5 dicembre 2019, n. 8311

La massima estrapolata:

In materia di valutazioni degli appartenenti alle forze armate, con riferimento ai giudizi caratteristici, essi sono ampiamente discrezionali e soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo in caso di difetto di motivazione, di manifesta discriminatorietà o di travisamento dei presupposti di fatto assunti a base degli stessi. Il contrasto tra diverse valutazioni, favorevoli/ sfavorevoli, non è di per sé sintomatico di eccesso di potere, in quanto la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato.

Sentenza 5 dicembre 2019, n. 8311

Data udienza 22 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9122 del 2008, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fl. Ma. Bo. e Gu. Fr. Ro., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gu. Fr. Ro. in Roma, via (…);
contro
Ministero della difesa non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente rapporto informativo su periodo di richiamo di ufficiale di complemento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2019 il Cons. Carla Ciuffetti e udito per le parti l’avv. Fr. Pa. su delega dell’avv. Fl. Ma. Bo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso presentato dall’odierno appellante, ufficiale riservista dell’Esercito italiano, avverso il rapporto informativo in data -OMISSIS-, avendo ritenuto “-OMISSIS-” ed illegittimo il giudizio in esso contenuto circa l’attività svolta durante il periodo di richiamo -OMISSIS-per l’avanzamento di grado, effettuato presso la -OMISSIS-quale tenente di complemento.
Il primo giudice ha ritenuto infondati i motivi di ricorso relativi: all’asserito contrasto dell’atto impugnato con i precedenti rapporti informativi, in particolare quello del 2004, perché “la discontinuità del servizio quale riservista, non può che rendere maggiormente percepibile l’autonomia delle valutazioni”; alla pretesa contraddizione interna tra sezioni di alcune parti del rapporto, perché “il fulcro del rapporto informativo è costituito dagli aspetti segnalati nel giudizio finale riguardo ai quali le critiche di contraddittorietà ed errata valutazione dei presupposti risultano eminentemente assertive e rimangono indimostrate”; all’eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità in quanto con tale motivo venivano sostanzialmente riproposte censure esaminate e respinte con il primo motivo di ricorso.
2. Con il presente appello, il ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata:
a) per “travisamento delle risultanze degli atti processuali, dei contenuti dei motivi di censura prospettati e conseguente omesso riscontro dell’eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà estrinseca, difetto di motivazione, che caratterizza il provvedimento impugnato”. Erroneamente il Tar avrebbe escluso, sulla base del principio di autonomia delle valutazioni, la sussistenza dell’asserita contraddizione tra il rapporto impugnato, che esprimeva un giudizio di mera sufficienza e i precedenti rapporti, che esprimevano giudizi di eccellenza. Il principio di autonomia delle valutazioni non poteva tradursi nella sostanziale insindacabilità del rapporto valutativo, pena la lesione del fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale. Il fatto che la sentenza impugnata avesse qualificato il ricorrente come -OMISSIS-, avrebbe denotato la superficialità dell’istruttoria svolta in primo grado. Inoltre, lo scostamento macroscopico della valutazione oggetto del rapporto impugnato rispetto alle precedenti, in mancanza di indicazione di specifiche circostanze di fatto, avrebbe rivelato l’illogicità e l’irragionevolezza della valutazione stessa, che sarebbe quindi viziata da eccesso di potere macroscopico o assoluto. Tale vizio sarebbe dimostrato dallo scostamento, in termini di “repentina caduta verticale” tra il rapporto impugnato e quello precedente, risalente a poco più di un anno prima, sotto il profilo delle voci attinenti alle -OMISSIS-sarebbe inoltre anomalo il giudizio non positivo espresso in merito alla relazione con il rapporto con il personale che, invece, nel 2004 era del tutto positivo oltre che con tutte le valutazioni riportate fin dall’inizio della carriera militare a partire dalle valutazioni riferite al corso allievi ufficiali di complemento frequentato nel -OMISSIS-e dal giudizio riportato nella scheda valutativa del periodo di servizio concluso il -OMISSIS-;
b) per “conseguente eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, illogicità manifesta, travisamento del fatto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione”. Il primo giudice non avrebbe esaminato il secondo motivo del ricorso di primo grado – con cui si deduceva la contraddittorietà intrinseca e la complessiva illogicità delle valutazioni del rapporto impugnato per contrasto con quelle dei rapporti precedenti, sintomatica di un non corretto esercizio della discrezionalità in materia di avanzamento degli ufficiali dell’Esercito – perché avrebbe liquidato tale motivo come fondato su censure assertive e indimostrate. La sezione B della parte I della scheda di valutazione esporrebbe valutazioni, di tenore negativo, contrastanti con quelle positive della sezione A. Analoga contraddizione sarebbe rilevabile per la parte II della stessa scheda, tra le valutazioni della sezione A e il giudizio finale della sezione B, sintetizzato come sufficiente. I giudizi di carattere negativo contenuti nella parte III della scheda (qualità professionali), sezione A erano dettati, secondo l’appellante, da travisamento della realtà e si ponevano in contraddizione palese con il riconoscimento di un’adeguata capacità di impegno e determinazione nel portare a compimento gli incarichi affidatigli dai superiori; nella stessa parte III della scheda, non erano state espresse le valutazioni relative alla capacità di impiego dei dipendenti ed alle capacità formative e venivano stigmatizzate sia una scarsa aderenza ai principi dell’organizzazione militare, sia l’inadeguatezza allo svolgimento di funzioni di comando anche minimali.
c) per il dichiarato assorbimento dei motivi di ricorso relativi alla violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, e all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta, per effetto del rigetto del primo motivo di ricorso; con ciò il primo giudice non avrebbe ravvisato l’autonomia di tale motivo di ricorso, che, pur se “correlato al contenuto illogico dell’atto”, evidenziava la mancanza di una motivazione del percorso logico seguito dall’Amministrazione e di una giustificazione dell’improvvisa caduta del livello di valutazione.
3. Il Collegio ritiene che l’appello in esame debba essere valutato alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio in materia di valutazioni degli appartenenti alle forze armate.
Con riferimento ai giudizi caratteristici, è indirizzo costante di questo Consiglio, che, se i giudizi contenuti in tali documenti “sono ampiamente discrezionali, tuttavia, per consolidata giurisprudenza, essi sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo in caso di difetto di motivazione, di manifesta discriminatorietà o di travisamento dei presupposti di fatto assunti a base degli stessi” (Cons. Stato, sez. II, 19 aprile 2019, n. 2559).
L’eccesso di potere è ravvisabile solo se dagli atti impugnati tali circostanze emergano ictu oculi, il che non è dato rilevare nella controversia in esame. Né il contrasto tra diverse valutazioni, favorevoli/ sfavorevoli, è di per sé sintomatico di eccesso di potere, in quanto “la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato” (Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2019, n. 2462; cfr. Sez. IV 22 gennaio 2018, n. 389). Tanto più che, nella fattispecie, come rilevato dal primo giudice, le precedenti valutazioni richiamate dal ricorrente erano costituite “da un giudizio di eccellenza di circa quindici anni anteriore contenuto nella scheda valutativa di fine servizio di prima nomina, con incarico di comandante di plotone controcarri, e dal rapporto informativo relativo al recente richiamo dal 1.9.2004 al 15.10.2004 in cui il giudizio largamente positivo è legato però ampiamente ad un ciclo addestrativo di attività tecnico-tattiche in ambiente montano”.
Nella fattispecie non sono rilevabili difetto di motivazione né elementi di manifesta illogicità o che depongano per un travisamento dei fatti, anche alla luce del notevole intervallo di tempo intercorrente tra le diverse valutazioni favorevoli invocate dall’appellante a supporto della propria pretesa, a partire da quella della scheda valutativa del periodo di servizio concluso il -OMISSIS-, e della diversa attività svolta nelle diverse occasioni oggetto di valutazione.
E peraltro è anche non del tutto aderente al dato processuale sostenere che le valutazioni avversate furono del tutto distoniche dalle precedenti, più lusinghiere: trattasi di una valutazione di minor pregnanza, che rientra nella lata discrezionalità amministrativa, ed in un apprezzamento il cui sindacato sconfinerebbe in -non consentite- valutazioni di merito.
Il Collegio condivide il percorso logico argomentativo seguito dal giudice di primo grado. Il rapporto avversato non mostra un esercizio illogico e abnorme della discrezionalità dell’Amministrazione e, d’altro canto, le censure esposte dall’appellante impingono nel merito delle valutazioni contenute nello stesso rapporto, il cui esame è precluso al giudice della legittimità . Inoltre, quanto esposto dal medesimo appellante in merito al giudizio riguardante i suoi rapporti con il personale dipendente e i volontari non basta a dimostrarne l’erroneità .
A tali conclusioni non ostano né la circostanza che la sentenza impugnata abbia qualificato il ricorrente come capitano anziché come tenente, né il fatto che il secondo valutatore si fosse astenuto dal sottoscrivere il rapporto, considerato che tale astensione risulta espressamente motivata.
Anche il motivo sub c) è infondato in quanto l’asserita violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e il preteso vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta erano incentrati sostanzialmente sulla questione del differente tenore della valutazione impugnata rispetto alle precedenti, sia pur argomentata sotto differenti profili, ma comunque tale da essere riconducibile alle censure esposte sotto il profilo del principio di autonomia delle valutazioni.
Dunque, per quanto sopra esposto, l’appello è infondato e deve essere respinto, per le superiori, assorbenti, considerazioni.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito da giurisprudenza costante, e plurimis, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Nulla sulle spese processuali del grado di giudizio non essendosi costituita l’Amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata Nulla sulle spese processuali del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co.1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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