Estinzione del processo per tardiva riassunzione non può essere rilevata d’ufficio

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 30 novembre 2018, n. 30994.

La massima estrapolata:

In virtù dell’art. 307, comma 4, c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dall’art. 46 l. n. 69 del 2009, applicabile “ratione temporis”, l’estinzione del processo per tardiva riassunzione non può essere rilevata d’ufficio, ma solo a seguito di eccezione di parte da formularsi “prima di ogni altra sua difesa”, dovendosi intendere quest’ultima espressione non come equivalente a quella di “prima udienza” ma nel senso, corrispondente alla lettera della norma oltre che alla sua “ratio”, che l’eccezione di estinzione del processo deve precedere ogni diversa difesa, quale che sia il momento nel quale le difese vengono formulate.

Ordinanza 30 novembre 2018, n. 30994

Data udienza 25 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28689/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1853/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto di accogliere il motivo ricorso 2.

RILEVATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Grosseto con sentenza 4/12/2013 aveva dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di omicidio colposo in danno di (OMISSIS) (per avere percorso la S.S. (OMISSIS) in direzione di (OMISSIS) ad una velocita’ superiore al consentito, venendo a collisione con l’autovettura condotta dal (OMISSIS) che stava operando una manovra di inversione ad U), condannandolo alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestate.
La sentenza del giudice di primo grado era stata impugnata dalle parti civili e dall’imputato.
La Corte d’Appello di Firenze con sentenza 14 gennaio 2005 aveva ritenuto che non vi fossero elementi probatori sufficienti per stabilire se una velocita’ piu’ contenuta da parte dell’imputato avrebbe allo stesso consentito di evitare l’evento o di ridurne le conseguenze, essendo possibile solo formulare una semplice ipotesi che non aveva il carattere della certezza perche’ anche la riduzione ad una velocita’ inferiore non avrebbe impedito l’urto e questo poteva produrre ugualmente lesioni mortali. Per tali ragioni la corte aveva assolto il (OMISSIS) dal reato allo stesso ascritto a sensi dell’articolo 530 c.p.p., comma 2.
La sentenza della Corte d’appello penale era stata impugnata dalle parti civili, che avevano proposto ricorso a questa Corte a sensi dell’articolo 576 c.p.p., deducendo la illogicita’ della motivazione e l’inosservanza dell’articolo 40 c.p..
La Quarta Sezione Penale di questa Corte con sentenza 26763/2006 (emessa in data 10 maggio e depositata il successivo 28 luglio 2006) aveva annullato, per gli interessi civili, la sentenza n. 75/2005 della Corte di appello di Firenze, rimettendo le parti avanti al Giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell’articolo 622 c.p.p..
2. Era accaduto che, nell'(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente moglie e figlio del deceduto (OMISSIS), avevano depositato atto di riassunzione (poi notificato nel dicembre 2009 al convenuto (OMISSIS)) davanti alla Corte di appello civile di Firenze, chiedendo accertarsi che il sinistro si era verificato per la prevalente (e, in subordine, concorrente) responsabilita’ del convenuto, con condanna generica dello stesso al risarcimento dei danni subiti e con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione del danno.
Essendo stata fissata udienza per il 4 marzo 2010, in data 1 marzo 2010 il (OMISSIS) si era costituito in giudizio chiedendo: in via preliminare, dichiararsi inammissibile e non procedibile il giudizio civile per intervenuta decadenza con conseguente declaratoria di estinzione dell’intero processo; in via subordinata, nel merito, rigettarsi la domanda risarcitoria proposta dagli attori.
La Corte di appello civile di Firenze, quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento con rinvio disposto da questa Corte, con sentenza n. 1853/2013 ha dichiarato l’estinzione ex articolo 393 c.p.c., dell’intero processo ai sensi dell’articolo 392 c.p.c..
3.Avverso la sentenza della Corte d’appello civile ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS).
Nessuna attivita’ difensiva viene svolta dall’intimato.
In vista dell’odierna adunanza il Procuratore Generale conclude chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, mentre parte ricorrente deposita memoria con la quale insiste nel suo accoglimento integrale.
4. Il ricorso – che (tra la p. 11 e la p. 12) riporta integralmente il contenuto della sentenza di annullamento e del successivo atto di riassunzione – e’ affidato a 2 motivi.
Precisamente, (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3:
– con il primo motivo: denunciano violazione – falsa applicazione dell’articolo 11 preleggi, nonche’ degli articoli 392-393 c.p.c. e della L. n. 102 del 2006, articolo 3; fanno presente che nell’aprile 2006 (e cioe’ qualche mese prima del deposito della sentenza di annullamento emessa dalla Quarta Sezione Penale di questa Corte) era entrata in vigore la L. n. 102, che, all’articolo 3, prevedeva, per le cause di risarcimento derivanti da sinistri stradali l’adozione del rito del lavoro; sostengono che la Corte di appello di Firenze ha ritenuto che nella specie il procedimento civile di rinvio avrebbe dovuto seguire il rito ordinario sull’erroneo presupposto che, non essendo stato previsto dal legislatore un regime di diritto transitorio, il citato articolo 3, era applicabile soltanto ai giudizi promossi dopo la sua entrata e, dunque, non era applicabile nella specie (essendo il giudizio di rinvio iniziato con la costituzione di parte civile nel processo penale); deducono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il procedimento civile di rinvio, alla luce del generale principio tempus regit actum, avrebbe dovuto seguire il rito del lavoro, con la conseguenza che il procedimento doveva essere promosso con il deposito dell’atto di riassunzione presso la Cancelleria della Corte adita e, ai fini della valutazione del momento di instaurazione del giudizio e del rispetto del termine annuale previsto dall’articolo 392 c.p.c., doveva essere preso in esame la data di lunedi’ (OMISSIS) (cioe’ la data del deposito dell’atto e non la data della notifica); in definitiva, secondo i ricorrenti, l’atto di riassunzione, essendo stato depositato ad un anno esatto (considerata la sospensione feriale) dal deposito della sentenza di annullamento agli effetti civili (28 luglio 2006), avrebbe dovuto essere dichiarato tempestivo;
– con il secondo motivo: denunciano violazione – falsa applicazione degli articoli 307, 166, 167, 416 c.p.c.; si lamentano che la Corte territoriale ha escluso che l’eccezione di estinzione (formulata ai sensi dell’articolo 307 c.p.c., comma 4, applicabile ratione temporis) soggiaccia ai termini di decadenza previsti dall’articolo 167 (per il rito ordinario) e articolo 416 (per il rito del lavoro); sostengono che, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte, l’eccezione di estinzione, avendo l’effetto di estendere il thema decidendum e costituendo eccezione in senso stretto, non poteva non essere assoggettata – prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che ne ha sancito la rilevabilita’ d’ufficio – al regime delle preclusioni di cui agli articoli 167 e 416 c.p.c.; in definitiva, secondo i ricorrenti, poiche’ il convenuto si era costituito nel giudizio di rinvio 4 giorni prima dell’udienza di discussione, a prescindere dall’applicazione nella specie del rito ordinario ovvero del rito del lavoro, l’eccezione di estinzione, sollevata in sede di costituzione in giudizio, avrebbe dovuto comunque essere dichiarata tardiva.
5. Entrambi i motivi di ricorso non sono fondati.
5.1. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la Corte non e’ incorsa in alcuna violazione di legge laddove, dopo aver analiticamente ricostruito la cronologia degli eventi (p. 3-4), ha correttamente ritenuto che nella specie si era realizzata la causa di estinzione dell’intero processo ai sensi dell’articolo 393 c.p.c., cosi’ argomentando:
– il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell’articolo 622 c.p.p. del 1989, e’ da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli articoli 392 c.p.c. e segg. (Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007, Rv. 600508-01), con la conseguenza che, ai sensi dell’articolo 393 c.p.c., se la riassunzione non avviene entro il termine dell’articolo 392 c.p.c., il processo si estingue;
– nella specie era applicabile (non il rito del lavoro, ma) il rito ordinario, in quanto la L. n. 102 del 2006 (che aveva introdotto il rito del lavoro nelle cause civili di infortunistica stradale con lesioni), in difetto di diversa normativa transitoria, e’ applicabile esclusivamente ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore; mentre il presente procedimento civile era stato promosso in sede penale e, nell’aprile 2006 (cioe’ all’epoca dell’entrata in vigore della L. n. 102 del 2006), era in attesa di essere deciso da questa Corte Suprema;
– conseguentemente, il giudizio era stato correttamente riassunto con atto di citazione (e non con ricorso) e la pendenza del rapporto processuale si era avuta soltanto con la notifica dell’atto di citazione (avvenuta presso il convenuto il 29 dicembre 2009), cioe’ oltre il termine annuale previsto dall’articolo 392 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.
5.2. Nessuna violazione di legge e’ ravvisabile neppure nella parte in cui la Corte ha ritenuto tempestiva l’eccezione di estinzione formulata dal convenuto.
Invero – premesso che il (OMISSIS) aveva eccepito l’estinzione nel primo atto difensivo successivo al suo verificarsi (e cioe’ in sede di comparsa e costituzione e risposta nel giudizio di riassunzione), formulandola come prima ed assorbente eccezione ed argomentazione – la Corte territoriale ha ritenuto che il (OMISSIS) aveva rispettato il disposto dell’articolo 307 c.p.c., comma 4, applicato ratione tempore.
E tanto ha affermato facendo buon governo dei principi affermati da questa Corte (sinteticamente riassunti da Sez. L, Sentenza n. 15483 del 07/07/2006, Rv. 591384-01, peraltro puntualmente richiamata nella sentenza impugnata), secondo i quali:
– l’estinzione del processo per tardiva riassunzione non e’ rilevabile d’ufficio, ma e’ rimessa al potere dispositivo della parte; si e’ dunque di fronte di una eccezione processuale in senso stretto, che costituisce un elemento costitutivo della fattispecie estintiva e deve di conseguenza essere sollevata espressamente dalla parte interessata;
– la assoluta pregiudizialita’ che la caratterizza impone che la stessa sia sollevata, anche nell’ambito dell’atto difensivo che la contiene, prima di ogni altra difesa; non puo’ essere subordinata al superamento di altre tesi difensive e, in ipotesi di contestuale proposizione di piu’ eccezioni, deve essere accompagnata dall’espressa precisazione che essa viene proposta in via pregiudiziale prima di ogni altra istanza o difesa;
– l’eccezione deve essere sollevata nel grado di giudizio in cui l’evento estintivo si e’ verificato; cio’ vale anche per il contumace che si costituisca in sede di gravame, salva l’ipotesi in cui questi denunci con il gravame il difetto di costituzione del contraddittorio nei propri confronti nel giudizio di primo grado (e piu’ precisamente salvo che risulti che nei confronti della parte medesima non sia stato in quella sede regolarmente costituito il contraddittorio o ricostituito in fase di riassunzione del processo);
– l’espressione “prima di ogni altra sua difesa” contenuta nell’articolo 307 c.p.c., u.c., non puo’ essere considerata equivalente a quella di prima udienza, ma va intesa nel senso, corrispondente alla lettera della norma, oltre che alla sua ratio, che l’eccezione di estinzione del processo deve precedere ogni diversa difesa, quale che sia il momento nel quale le difese vengono formulata.
6. Dal mancato accoglimento dei motivi discende il rigetto del ricorso.
In difetto di attivita’ difensiva di parte intimata, nulla e’ dovuto a titolo di rifusione delle spese processuali, ma la ricorrente deve essere condannata al pagamento dell’importo, dovuto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *