Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 27 febbraio 2020, n. 7860
Massima estrapolata:
Escluso l’autoriciclaggio per l’acquisto di 5 box e di un appartamento con i proventi dell’usura e dell’estorsione se comprati con assegni bancari o cambiali in gran parte emessi dalle vittime dei reati presupposti. Così non si dissimula anzi si favorisce l’identificazione della provenienza delittuosa dei titoli. Respinto il ricorso del Pm secondo il quale c’era l’autoriciclaggio
Sentenza 27 febbraio 2020, n. 7860
Data udienza 20 dicembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGO Geppino – Presidente
Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere
Dott. CIANFROCCA Pierluig – rel. Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere
Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM presso il Tribunale di Salerno;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
contro l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Salerno del 27-29.6.2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CIANFROCCA Pierluigi;
udito il PG, nella persona del sostituto procuratore generale Dott. PRATOLA Gian Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27.29.6.2019 il Tribunale del Riesame di Salerno ha deciso sull’appello proposto dal PM contro il provvedimento con il quale il GIP, in parziale accoglimento della richiesta del PM, aveva applicato a (OMISSIS) la misura cautelare degli arresti domiciliari con le prescrizioni di cui all’articolo 284 c.p.p., comma 2, in relazione ai delitti di cui capi 6) (come riqualificato ai sensi dell’articolo 132, TU 385 del 1993), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) (con esclusione della aggravante speciale di cui all’articolo 416 bis c.p., commam 1), 19), 20), 21), 22) (con esclusione della aggravante speciale di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 1), 24), 25), 16), 27) (con esclusione della aggravante speciale di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 1) e 28) (come riqualificato ai sensi dell’articolo 132 TU 385 del 1993); nel contempo, pero’, aveva respinto la richiesta di applicazione della piu’ grave misura della custodia cautelare in carcere ritenendo la insussistenza della predetta aggravante speciale contestata in relazione ai reati di cui ai capi 18), 22), 23) e 27) e, comunque, la gravita’ indiziaria quanto ai reati di cui ai capi 29) e 30););
2. il Tribunale, in parziale accoglimento del gravame, ha disposto la applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti di estorsione di cui ai capi 18), 22) e 27) della rubrica, con la ritenuta aggravante del metodo mafioso, nonche’ la misura degli arresti domiciliari relativamente al delitto di tentata violenza privata, del pari aggravata dall’uso del metodo mafioso, di cui al capo 23); ha respinto, nel resto, l’appello del PM e, nelle more, sospeso l’esecuzione del provvedimento sino a quando esso non fosse divenuto definitivo;
3. ricorre per Cassazione il PM presso il Tribunale di Salerno lamentando:
3.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento all’articolo 648 ter c.p., comma 1: rileva che il Tribunale, pur avendo parzialmente accolto l’appello, lo ha respinto con riferimento ai fatti di cui ai capi 29) e 30) e richiama il tenore del provvedimento del GIP come del provvedimento impugnato che, in entrambi i casi, hanno escluso la gravita’ indiziaria del delitto di autoriciclaggio non rinvenendo, nelle condotte come risultanti dagli atti, quella capacita’ decettiva e dissimulatoria della provenienza delittuosa della provvista, richiesta dalla norma incriminatrice; richiama la giurisprudenza di questa Corte segnalando la erroneita’, in diritto, della affermazione del Tribunale secondo cui la idoneita’ della condotta di autoriciclaggio ad ostacolare la ricostruzione della provenienza del denaro dovrebbe essere ricostruita in termini differenti rispetto a quanto avviene per il delitto di riciclaggio non essendo l’avverbio “concretamente”, inserito nella fattispecie di nuovo conio, idoneo di per se’ a marcare una differenza reale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato.
1. In data 30.1.2019, il PM presso il Tribunale di Salerno aveva chiesto al GIP in sede la adozione della misura della custodia cautelare in carcere, quella degli arresti domiciliari ed il sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente, nei confronti di una serie di soggetti indagati per fatti di usura, estorsione ed autoriciclaggio; tra costoro, in particolare, la richiesta aveva attinto (OMISSIS), ritenuto gravemente indiziato di numerosissimi episodi di usura (cfr., capi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28 della incolpazione provvisoria), di vari episodi di estorsione (cfr., capi 7, 18, 22, 27 della incolpazione provvisoria), di induzione a commettere reato (cfr., capo 23 della incolpazione provvisoria) ed autoriciclaggio (cfr., capi 29 e 30 della incolpazione provvisoria).
I fatti di cui ai capi 18, 22, 23 e 27 erano stati contestati con l’aggravante del “metodo mafioso”.
2. Il GIP, con provvedimento del 18.2.2019, aveva applicato all’ (OMISSIS) la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi 6 (riqualificato lo stesso ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 132), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 (anche in tal caso ricondotto il fatto nella ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 132), escludendo, tuttavia, la aggravante del “metodo mafioso” contestata sui capi 18, 22 e 27, oltre che per il capo 23, per il quale aveva riqualificato il fatto in termini di tentata violenza privata che non consentiva, per i limiti edittali, la adozione di alcuna misura personale; aveva inoltre respinto la richiesta relativamente agli episodi di cui all’articolo 648 ter c.p., comma 1.
3. In data 26.2.2019 il PM aveva proposto appello contro l’ordinanza del GIP lamentando il rigetto della misura della custodia cautelare in carcere con rifermento al mancato riconoscimento della aggravante del metodo mafioso nonche’, inoltre, al rigetto della misura in merito ai fatti di autoriciclaggio di cui ai capi 29) e 30).
4. Il Tribunale, nell’esaminare il gravame del PM, ha in primo luogo (cfr., pagg. 1-2) evocato il tenore del provvedimento del GIP che aveva escluso l’aggravante del metodo mafioso con riferimento all’episodio estorsivo che sarebbe stato commesso dall’indagato in danno di (OMISSIS) e di cui al capo 18) della rubrica nonche’ in ordine a quello che sarebbe stato commesso in danno di (OMISSIS) di cui al capo 22); analogamente per quanto riguarda il delitto di tentata violenza privata posto in essere in danno dello stesso (OMISSIS), di cui al capo 23), e della condotta di estorsione in danno di (OMISSIS) di cui al capo 27).
Indi (cfr., pagg. 2-3) e’ passato ad esaminare il provvedimento del GIP che aveva escluso la gravita’ indiziaria in merito ai fatti di autoriciclaggio delineati ai capi 29) e 30) della rubrica provvisoria.
Sul punto specifico, il Tribunale ha sottolineato come il tenore della norma incriminatrice militi nel senso che il legislatore ha richiesto che la condotta dell’autore sia dotata di peculiare capacita’ dissimulatoria, nel senso che l’autore del reato abbia inteso realizzare un impiego del denaro idoneo ad occultarne la provenienza delittuosa.
Ha osservato che nell’appello cautelare si fa riferimento agli arresti giurisprudenziali relativi al diverso delitto di “riciclaggio” mentre non e’ indicata alcuna attivita’ dissimulatoria o decettiva delle condotte con cui ( (OMISSIS) “avrebbe ostacolato concretamente l’identificazione delle utilita’ provenienti dalla commissione dei reati presupposto di usura ed estorsione nell’acquisto di 5 box ubicati in (OMISSIS) dalla societa’ (OMISSIS) srl come da contratti preliminari stipulati il 26.1.2015 ed il 10.3.2015 (…) e nell’acquisto in data 30.8.2017 di un appartamento sito in (OMISSIS) dalla (OMISSIS) srl (…), e cio’ perche’ in entrambi i casi, per il pagamento di tali immobili, (OMISSIS) ha si’ utilizzato assegni bancari e circolari nonche’ effetti cambiari in gran parte emessi dalle vittime dei reati presupposti di usura ed estorsione, ma lo ha fatto versandoli personalmente alle predette societa’ venditrici, sicche’ e’ del tutto evidente che le condotte poste in essere dall’indagato non sono dotate della particolare capacita’ dissimulatoria (…) richiesta dalla norma incriminatrice di cui all’articolo 648 ter c.p., comma 1, avendo anzi (OMISSIS), con tali condotte, addirittura favorito l’identificazione della provenienza delittuosa dei titoli in questione” (cfr., pag. 8 del provvedimento in verifica).
5. La soluzione cui e’ pervenuto il Tribunale del Riesame e’ corretta in punto di diritto.
E’ vero che per integrare il reato di autoriciclaggio non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilita’ tale da impedire, in maniera assoluta, la identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attivita’, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (cfr., Cass. Pen., 2, 24.5.2019 n. 36.121, PM in proc. Draebing).
Cio’ non di meno, non si puo’ ritenere irrilevante l’utilizzo, da parte del legislatore, rispetto alla corrispondente norma incriminatrice del delitto di riciclaggio, dell’avverbio “concretamente”; questa scelta lessicale, infatti, non puo’ essere considerata del tutto indifferente evocando, invece, la esigenza che le condotte di “laudering” siano tali da rivelarsi concretamente idonee, ovvero realmente capaci in concreto di ostacolare la identificazione della provenienza illecita.
Non a caso la precisazione contenuta nella fattispecie che punisce l’autoriciclaggio rispetto a quella di cui all’articolo 648 bis c.p., ha indotto parte della dottrina ad osservare che, in tal modo, potrebbero trovare ulteriore conforto interpretazioni eccessivamente ampie della norma in materia di riciclaggio.
La precisazione che il legislatore ha sentito l’esigenza di introdurre nella fattispecie di nuovo conio potrebbe d’altro canto trovare una ragionevole spiegazione nel fatto che la norma sul riciclaggio presuppone, come e’ noto, che non vi sia identita’ tra l’autore del reato “presupposto” e colui che abbia realizzato la condotta tipica del delitto di cui all’articolo 648 bis c.p., realizzandosi in tal modo una prima “frattura” (sul piano dei soggetti interessati) nella “circolazione” del bene di provenienza illecita; laddove, invece, l’autoriciclaggio ha esteso l’ambito della rilevanza penale a condotte poste in essere direttamente dall’autore del reato presupposto che, pertanto, mancando questo primo “iato”, sul piano soggettivo, richiede una (per l’appunto) “concreta” ed in qualche modo “intrinseca” capacita’ e idoneita’ decettiva, ovvero qualcosa di piu’ specifico rispetto a quanto era stato previsto per la condotta (pur decettiva) di riciclaggio.
In quest’ottica, allora, si spiega per quale ragione si e’ ritenuto non integrare una condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di somme, oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un “quid pluris” che denoti per l’appunto l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene (cfr., Cass. Pen., 5, 5.7.2019 n. 38.919, Pmt in proc. De Marco, nella quale la Corte ha osservato che, in assenza della verifica della concreta idoneita’ dell’operazione distrattiva ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, si determinerebbe “un’ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella ex articolo 648 – ter c.p., comma 1; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 1.2.2019 n. 8.851 Petricca).
Sempre su questa linea, inoltre, si e’ escluso possa integrare il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto (cfr., Cass. Pen., 2, 14.7.2017 n. 33.074, PM in proc. Babuleac; conf., Cass. Pen., 2, 17.10.2019 n. 51.933, Fabbri).
Ed ancora, Cass. Pen., 2, 4.7.2019 n. 44.199, Pmt in proc. Valguarnera, in cui si e’ dato rilievo al dato letterale sostenendo che “la norma sull’autoriciclaggio punisce soltanto quelle attivita’ di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilita’ commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano pero’ la caratteristica precipua di essere idonee ad “ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa””; si e’ osservato, infatti, che “il dettato normativo, dunque, induce a ritenere che si tratti di fattispecie di pericolo concreto, dal momento che esso non lascia dubbi circa la necessita’ che il giudice penale sia costretto a valutare l’idoneita’ specifica della condotta posta in essere dall’agente ad impedire l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni” sicche’ “per la configurabilita’ del reato di autoriciclaggio, si richiede una condotta dotata di particolare capacita’ dissimulatoria, idonea a provare che l’autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impiego finalizzato ad occultare l’origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto, sicche’ vengono in rilievo tutte le condotte di sostituzione che avvengono attraverso la reimmissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulatorio che sostanzia il quid pluris o “segmento ulteriore” che differenzia la condotta di godimento personale, insuscettibile di sanzione, dell’occultamento del profitto illecito, penalmente rilevante”.
La decisione impugnata, dunque, alla luce della ricostruzione in fatto proposta dalla stessa pubblica accusa e di cui si e’ dato conto in precedenza, e’ assolutamente corretta in punto di diritto ed il ricorso va di conseguenza respinto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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