L’elusione di un provvedimento del giudice civile relativo all’affidamento di minori

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 8 maggio 2020, n. 14172.

Massima estrapolata:

Il delitto di cui all’art. 388, secondo comma, cod. pen., concernente l’elusione di un provvedimento del giudice civile relativo all’affidamento di minori, ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui si verifica il primo fatto con il quale il genitore affidatario elude l’esecuzione del provvedimento, potendo tuttavia assumere il carattere di reato permanente qualora la condotta elusiva delle prescrizioni abbia determinato una situazione perdurante, tale da poter cessare solo per volontà dell’agente. 

Sentenza 8 maggio 2020, n. 14172

Data udienza 29 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Elusione di provvedimento ex art. 388 comma 2 cp – Natura permanente in caso di stato continuativo dell’elusione – Presentazione della querela dall’inizio del reato sino a tre mesi dalla cessazione della permanenza – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 20/09/2018 dalla Corte di appello di Brescia;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Roberta Maria Barberini, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udita l’avv.ssa (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), difensore dell’imputata, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Brescia ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui (OMISSIS) e’ stata condannata per il reato previsto dall’articolo 388 c.p., comma 2, per avere eluso il decreto di affidamento del Tribunale dei Minorenni emesso l’11/12/2009, con cui era stato disposto l’affidamento del figlio ad entrambi i genitori con il collocamento del minore presso la madre e con diritto di visita per il padre, oltre a regolare il mantenimento ed i periodi di festivita’, nonche’ un nuovo accordo, intervenuto il 13/12/2010, con il quale si era stabilito il diritto del padre di trascorre con il figlio una settimana intera ogni sei, con obbligo della madre di accompagnare il figlio alla stazione di Bologna; l’imputata avrebbe impedito con pretesti vari (cosi’ l’imputazione) di far vedere il figlio al padre (dal 13.12.2010 con condotta perdurante).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato articolando sette motivi.
2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 124 c.p. e articolo 336 c.p.p.; rispetto a fatti intervenuti dal 13/12/2010 la querela sarebbe stata presentata il 24/07/2011, dunque dopo il termine previsto dall’articolo 124 c.p..
Il reato, si sostiene, non potrebbe essere ritenuto “continuato” (cosi’ il ricorso) in quanto l’accordo tra le parti, contenuto nel verbale di udienza del 13/12/2010, non sarebbe giuridicamente un provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 388 c.p.; dunque, la violazione di tale accordo non assumerebbe rilievo ai fini del reato contestato.
2.2. Con il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilita’ fondato sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute contraddittorie, e senza considerare adeguatamente la documentazione difensiva con cui era stato dimostrato l’impossibilita’ del bambino di muoversi – e, quindi, di andare con il padre- dopo aver subito un intervento chirurgico, tenuto che conto che lo stesso padre sarebbe rimasto assente nel periodo di convalescenza.
In particolare, l’imputata, riportando testualmente i motivi di appello, ha assunto che la Corte, non avrebbe fornito risposta ne’ al motivo di appello con cui si evidenziava che il padre non avrebbe mai fatto richiesta di vedere il figlio nemmeno nel periodo di degenza ospedaliera, pur sapendo dell’intervento del figlio, ed in tal senso non sarebbero state valutate due testimonianze a discarico, quelle di tali (OMISSIS) e (OMISSIS), ne’ al quarto motivo di appello con cui si era spiegato come fosse stato proprio il padre, per sua volonta’, a non fare visita al figlio ed a non avanzare richieste cui la ricorrente non avrebbe ottemperato.
Del reato contestato mancherebbe, comunque, il dolo perche’ i comportamenti attribuiti all’imputata sarebbero stati determinati dalla esigenza di tutelare l’interesse del minore, che era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.
Sotto ulteriore profilo, si aggiunge, l’accordo a cui si fa riferimento sarebbe stato solo temporaneo e provvisorio.
2.3. Con il settimo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al risarcimento dei danni riconosciuti alla parte civile in via equitativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso e’ inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, dalla documentazione in atti emerge che all’udienza del 13.12.2010, le parti rappresentarono di avere raggiunto un accordo che fu verbalizzato e ratificato in giudizio dal Giudice, il quale dispose la comparizione delle parti per l’udienza del 6/06/2011.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il delitto previsto nell’articolo 388 c.p., comma 2 si consuma nel momento in cui si verifica il primo fatto con il quale si elude l’esecuzione del provvedimento del giudice civile; tale delitto, tuttavia, puo’ assumere il carattere del reato permanente, e cio’ avviene quando si sia creato, come nel caso di specie, uno stato continuativo ininterrotto contrario alle prescrizioni del giudice che puo’ essere fatto cessare dalla volonta’ del reo (Sez. 6, n. 10942 del 26/06/1981, Rodriguez, Rv. 151250).
In tema di reato permanente, il diritto di presentare querela puo’ essere esercitato dall’inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell’arco della permanenza (Sez. 6, n. 2241 del 13/01/2011, V, Rv. 249208).
Nel caso di specie, a fronte di una contestazione c.d. aperta sulla permanenza della condotta, nulla e’ stato dedotto sul quando la stessa sarebbe cessata e la prova del difetto di tempestivita’ della querela e’ a carico di chi deduce la tardivita’ (Sez. U., n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170).
Ne discende l’inammissibilita’ del motivo.
3. Non diversamente, sono inammissibili il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso.
La Corte di appello, anche facendo riferimento alla sentenza di primo grado, ha spiegato: a) le ragioni per cui le dichiarazioni della persona offesa debbano considerarsi attendibili; b) perche’ l’intervento alle tonsille, cui fu sottoposto il minore, non poteva giustificare un periodo di supposta convalescenza di oltre due mesi, nel corso della quale l’imputata non consenti’ al padre di vedere il bambino; c) come il Tribunale per i Minorenni accolse le richieste della persona offesa che assumeva di non riuscire a vedere il bambino da mesi e come il comportamento dell’imputata fu nell’occasione poco collaborativo; d) come, anche nel periodo successivo, la frequentazione del padre con il figlio e la gestione dei contatti telefonici furono ostacolati dall’imputata che, in generale, avrebbe colto ogni “appiglio formale” (cosi’ la Corte) per non dare attuazione al calendario che era stato predisposto dal Tribunale, cosi’ estromettendo il padre; e) perche’ il tema, valorizzato a discarico, del poco interesse del padre nei riguardi del figlio, non troverebbe riscontro probatorio proprio in ragione della quantita’ di lettere inviate dalla parte offesa con cui si sollecitava l’imputata ad assicurare il diritto di visita; f) come, anche successivamente, al provvedimento del 13/12/2010, cui non potrebbe attribuirsi valenza temporanea, il comportamento dell’imputata non muto’; g) perche’ il quadro accusatorio non sarebbe inficiato dalle dichiarazioni dei teste a discarico (OMISSIS) e (OMISSIS), in ordine alle quali, peraltro, nulla e’ stato dedotto, nemmeno in appello, in ordine alle ragioni per cui dette deposizioni avrebbero avuto una valenza disarticolante del ragionamento probatorio compiuto dai giudici di merito; h) i motivi giuridici per i quali i fatti devono inquadrarsi nella fattispecie giuridica contestata.
4. Rispetto a tale articolato quadro probatorio i motivi di ricorso rivelano la loro genericita’ estrinseca.
Le censure dedotte si sviluppano infatti sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell’articolo 606 c.p.p..
Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non puo’ essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perche’ considerati maggiormente plausibili, o perche’ assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacita’ esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si e’ in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).
L’odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimita’ nel sindacato sui vizi della motivazione non e’ tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talche’ la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
5. Inammissibile e’ anche il settimo motivo di ricorso, relativo alla quantificazione dei danni in favore della costituita a parte, non avendo il ricorrente dedotto nulla di specifico ed essendosi limitato a reiterare l’argomento secondo cui la persona offesa avrebbe omesso volontariamente di fare visita al proprio figlio.
6. Alla dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare nella misura di 2.000,00 (duemila) Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Silvestri Pietro, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 12, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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