Il giudizio elettorale non può assecondare vizi dedotti in forma generica

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 22 giugno 2020, n. 4005.

La massima estrapolata:

Il giudizio elettorale non può assecondare vizi dedotti in forma generica o ipotizzanti la sussistenza di tipologie astratte di vizi, né argomenti impostati sulla base di una soggettiva valutazione di verosimiglianza o inverosimiglianza degli esiti elettorali.

Sentenza 22 giugno 2020, n. 4005

Data udienza 18 giugno 2020

Tag – parola chiave: Elezioni amministrative – Proclamazione del sindaco – Ricorso – Calcolo percentuale delle schede nulle o contestate – Rigetto – Doglianze generiche – Limiti di ammissibilità del giudizio elettorale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9989 del 2019, proposto da
Ma. Me., rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza (…);
contro
Comune di Cagliari – non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sezione Seconda n. 00833/2019, resa tra le parti, concernente l’atto di proclamazione del Sindaco di Cagliari, adottato all’esito delle elezioni amministrative del 16 giugno 2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020, svolta in modalità telematica, il Cons. Giovanni Pescatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Nel giudizio di primo grado, l’odierno appellante ha impugnato l’atto di proclamazione degli eletti relativo al procedimento elettorale del Comune di Cagliari. A tal fine ha osservato che la percentuale delle schede nulle o contestate, calcolata rispetto al numero di votanti in ciascun seggio, è risultata maggiore nelle sezioni in cui il centrosinistra ha perso.
In particolare, vi sarebbe ragione di ravvisare – questa la tesi esposta dal ricorrente – una correlazione inversa tra l’incremento della percentuale di schede nulle o contestate e la riduzione della percentuale dei voti assegnati alla sola lista “Sardegna in comune”, nei comuni in cui il centrosinistra ha perso; ed in base al criterio del “più probabile che non”, questa anomala regolarità andrebbe imputata ad un errore sistematico di valutazione della volontà degli elettori, mentre risulterebbe del tutto implausibile la sua riconduzione a fattori meramente casuali. Da qui la richiesta istruttoria, avanzata nel primo grado di giudizio, di riesame di tutte le schede nulle o contestate nella totalità delle sezioni elettorali del Comune di Cagliari.
2. Con la pronuncia qui appellata n. 833 del 14.11.2019, il Tar Sardegna ha respinto il ricorso, ritenendolo impostato su doglianze generiche o ipotizzanti la sussistenza di tipologie astratte di vizi, del tutto prive di alcun principio di prova in ordine a quanto dedotto, al di là di generiche affermazioni basate su altrettanto generici dati statistici.
3. Nella presente sede l’appellante è tornato a sostenere la validità dell’analisi statistica posta a base delle deduzioni svolte nel primo grado di giudizio, ribadendo l’anomala distribuzione delle schede nulle o contestate ed illustrando dati di confronto con i risultati di altre tornate elettorali, in grado, a suo dire, di consolidare la verosimiglianza del quadro deduttivo.
4. Nell’insistere sulle istanze istruttorie già formulate nel primo grado di giudizio, il ricorrente ha poi aggiunto che la particolare configurazione grafica della scheda elettorale potrebbe avere ingenerato confusione nei votanti del centrosinistra (pag. 4 atto di appello) così come alcune modalità espressive del voto potrebbero avere indotto il seggio ad un’erronea interpretazione della volontà degli elettori (pag. 5 atto di appello).
5. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
6. Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza pubblica del 18 giugno 2020.
7. In disparte il profilo di inammissibilità dell’appello conseguente al fatto che la parte agisce senza il patrocinio di un procuratore – quindi in contrasto con l’art. 95, comma 6, c.p.a. secondo cui ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilità di difendersi personalmente, prevista dal combinato disposto dagli artt. 22, comma 1, e 23 c.p.a. per i giudizi dinanzi al giudice di primo grado (Cons. Stato, sez. III, n. 1127/2020) – il mezzo di impugnazione è anche infondato nel merito.
7.1. E’ preliminare osservare che le deduzioni riportate al paragrafo 4 del ricorso – riferite alle possibili cause distorsive che potrebbero avere condizionato l’espressione del voto o la sua interpretazione da parte del seggio elettorale – sono del tutto inedite rispetto al contenuto del ricorso di primo grado e, come tali, non possono trovare ingresso nel thema decidendum del presente giudizio di appello.
7.2. Nella rimanente parte della sua prospettazione, l’impugnazione rivela le carenze correttamente riscontrate dal giudice di primo grado. Alla doverosa rappresentazione di vizi specifici, circostanziati e individualizzanti – rappresentativi di irregolarità concretamente incidenti su segmenti o atti ben definiti del procedimento elettorale – si supplisce da parte ricorrente attraverso l’illustrazione di dati statistici generali, riferiti all’andamento complessivo del flusso elettorale rilevato nella totalità dei seggi del Comune di Cagliari.
Alla genericità del costrutto deduttivo fa riscontro analoga indeterminatezza dell’approfondimento istruttorio invocato, indiscriminatamente esteso a tutte le sezioni elettorali.
7.3. Così impostata, l’impugnativa contravviene a più risaputi limiti di ammissibilità del giudizio elettorale, il quale, come noto:
– non può assecondare vizi dedotti in forma generica o ipotizzanti la sussistenza di tipologie astratte di vizi, né argomenti impostati sulla base di una soggettiva valutazione di verosimiglianza o inverosimiglianza degli esiti elettorali;
– non può trasfigurare completamente il ruolo del sindacato giurisdizionale nella materia de qua, attribuendo al Giudice la funzione di scrutinatore di secondo livello, con il mandato di ripetere le operazioni di spoglio e di verificarne, nella loro globalità, la legittimità ;
– non può fondarsi su dati concernenti l’inconsueto andamento dei flussi generali (di voto, dei votanti o della percentuale delle schede non ammesse), poiché in sé privi di giuridica rilevanza se non supportati dalla allegazione, accompagnata quantomeno da un principio di prova, del fenomeno invalidante che potrebbe avere cagionato tale illegittimo andamento o che potrebbe avere viziato l’esito del procedimento elettorale (arg. ex Cons. Stato, sez. V, n. 1593/2000).
7.4. In astratto, le considerazioni statistiche allegate dal ricorrente potrebbero valere a tracciare lo sfondo di inquadramento di una più specifica vicenda viziante singoli momenti, atti o fasi del procedimento elettorale; la stessa vicenda, a sua volta, dovrebbe essere supportata da elementi indiziari minimamente circoscritti e concreti, in grado di farla apparire plausibile e fondata su un “principio di prova”.
Questi necessari addendi argomentativi fanno del tutto difetto nella prospettazione dell’impugnativa di primo grado. In questa sede di appello, il ricorrente ha cercato di colmare le lacune censurate dal Tar, indicando possibili disfunzioni nelle due fasi della espressione e della valutazione del voto (riportate sopra, nel paragrafo 4), il tutto attraverso allegazioni che, oltre a presentare contenuto inedito e quindi ad incorrere nel divieto dei nova (art. 104 c.p.a.), costituiscono mere congetture ipotetiche, del tutto prive di un supporto probatorio e di un riferimento specifico a quanto accaduto in singole fasi e in singoli seggi elettorali.
7.5. Risultano quindi non accoglibile l’istanza istruttoria, poiché implicante indagini di carattere meramente esplorativo, ed infondato nel suo insieme l’intero atto di appello.
8. Stante l’esito del giudizio e la mancata costituzione della parte intimata, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020, svolta in modalità telematica, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere, Estensore
Umberto Maiello – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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