Elemento caratterizzante l’istituto della continuazione

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7820.

La massima estrapolata:

L’elemento caratterizzante l’istituto della continuazione va ravvisato nell’unicita’ del disegno criminoso, inteso quale scopo unitario dei singoli reati, i quali si presentano come realizzazione di un programma, delineato – sia pure a grandi linee – ab initio nella mente del soggetto, intesa nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altre siano gia’ state deliberate nelle loro linee essenziali.
La prova di detta congiunta previsione, investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta posta in essere, quali l’omogeneita’ delle violazioni, la tipologia di reati commessi, il bene protetto, la modalita’ di commissione dei reati, gravando sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguita’ cronologica degli addebiti ovvero all’identita’ dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualita’ criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti

Ai fini della configurabilita’ della unicita’ del disegno criminoso e’ necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicita’ e’ da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguita’ spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l’occasionalita’ di uno di questi.

Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneita’ delle violazioni e del bene protetto, la contiguita’ spazio-temporale, le singole causali, le modalita’ della condotta. la sistematicita’ e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea

Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7820

Data udienza 27 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARLINI Enrico V. S – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 05/04/2018 del TRIBUNALE di BENEVENTO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA FIDANZIA;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. Perelli Simone, ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 gennaio 2018 il Tribunale di Benevento, quale Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da (OMISSIS) in relazione alle sentenze indicate ai punti 1) e 3) del cumulo n. 187/14 SIEP (sentenza del 16.7.2010 della Corte d’Appello di Napoli con cui il (OMISSIS) era condannato per vari episodi di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo eroina commessi nell’arco temporale dall’agosto (OMISSIS), con riconoscimento del vincolo di continuazione, e sentenza del 12.3.2007 del Tribunale di Benevento di condanna del ricorrente per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento commessi il 29 dicembre in occasione dell’arresto in flagranza effettuato mentre era in corso l’attivita’ di spaccio).
Tale pronuncia e’ stata emessa all’esito della sentenza di questa Corte n. 47869/17 con la quale era stata annullata con rinvio l’ordinanza del 28/10/2015 dello stesso Tribunale di Benevento, il quale aveva rigettato la richiesta di applicazione del vincolo di continuazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, affidandolo ai seguenti motivi.
E’ stata dedotta violazione di legge nonche’ vizio di motivazione in relazione agli articoli 81 e 617 c.p.p..
Lamenta il ricorrente che la valutazione della sussistenza della preordinazione va effettuata in relazione all’ultimo episodio di detenzione di sostanza stupefacente avvenuta in data (OMISSIS), episodio contestuale alla resistenza.
L’anticipazione del momento di preordinazione del delitto di resistenza alla prima attivita’ di spaccio di sostanze stupefacenti da’ luogo ad una violazione di legge, oltre alla illogicita’ della motivazione.
Osserva, infine, il ricorrente che deve essere rinvenuto il vincolo di continuazione tra il reato principale e la successiva resistenza a pubblico ufficiale anche in un caso, come quello di specie, in cui vi e’ stata contiguita’ dell’azione, atteso che nessun elemento puo’ escludere che l’imputato si fosse prefigurato di opporsi o di fuggire nel caso in cui fosse stato fermato dalle forze dell’ordine, pur di portare a compimento l’azione criminosa principale. Peraltro, nel caso di specie, l’intervento delle forze dell’ordine e’ avvenuto non a “sorpresa”, ma in occasione di un posto di blocco ampiamente previsto e “prevedibile” da parte di chi, come l’imputato, trasportava sostanza stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’elemento caratterizzante l’istituto della continuazione va ravvisato nell’unicita’ del disegno criminoso, inteso quale scopo unitario dei singoli reati, i quali si presentano come realizzazione di un programma, delineato – sia pure a grandi linee – ab initio nella mente del soggetto, intesa nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altre siano gia’ state deliberate nelle loro linee essenziali.
Questa Corte ha piu’ volte affermato che la prova di detta congiunta previsione, investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta posta in essere, quali l’omogeneita’ delle violazioni, la tipologia di reati commessi, il bene protetto, la modalita’ di commissione dei reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580; Sez.1, n. 34502 del 02/07/2015, Rv. 264294), gravando sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguita’ cronologica degli addebiti ovvero all’identita’ dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualita’ criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580).
Orbene, non vi e’ dubbio che, nel caso di specie, il ricorrente non abbia adempiuto l’onere di allegazione di elementi specifici e concreti costituenti indici sintomatici dell’attuazione di un progetto criminoso unitario che comprendesse, da un lato, il reato di spaccio di stupefacenti, e, dall’altro, la resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Ne’ e’ sufficiente affermare genericamente ed apoditticamente, come fa il ricorrente, che, avendo trasportato sostanza stupefacente nella propria autovettura, fosse “prevedibile” che potesse esservi l’intervento delle forze dell’ordine attraverso un posto di blocco.
Il ricorrente non ha allegato alcun elemento concreto da cui potesse desumersi la “prevedibilita’”, e non la mera “occasionalita’”, di un posto di blocco delle Forze dell’Ordine nel luogo in cui lo stesso e’ stato intercettato e fermato.
In proposito, questa Corte ha gia’ affermato – propria in una fattispecie in cui non e’ stato ritenuto esistente il vincolo di continuazione tra il reato di cessione di sostanza stupefacente e quello successivo di resistenza a pubblico ufficiale – che ai fini della configurabilita’ della unicita’ del disegno criminoso e’ necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicita’ e’ da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguita’ spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l’occasionalita’ di uno di questi. (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015 – dep. 13/01/2016, Hamami A. S., Rv. 26617901).
Infine, anche il Supremo Collegio di questa Corte ha statuito, recentemente, che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneita’ delle violazioni e del bene protetto, la contiguita’ spazio-temporale, le singole causali, le modalita’ della condotta. la sistematicita’ e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 – dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 27007401)
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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