Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 marzo 2023| n. 6649.
Domanda risarcitoria proposta nei confronti della Pa per i danni subiti dal privato
La domanda risarcitoria proposta nei confronti della Pa per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell’interesse legittimo pretensivo del danneggiato, ma di una lesione della sua integrità patrimoniale ex articolo 2043 del Cc, rispetto alla quale l’esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l’efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole, deducendo il privato di avere sopportato perdite e/o mancati guadagni a causa dell’emissione del provvedimento.
Ordinanza|6 marzo 2023| n. 6649. Domanda risarcitoria proposta nei confronti della Pa per i danni subiti dal privato
Data udienza 10 febbraio 2023
Integrale
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ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ O PUBBLICO INTERESSE – COMPETENZA E GIURISDIZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14919/2017 R.G. proposto da:
COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE CASO CIAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GRASSI RENZO ((OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SNC, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato CIANTI AMERIGO ((OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato GOLINI PAOLO ((OMISSIS));
– controricorrenti –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2050/2016 depositata il 07/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
Domanda risarcitoria proposta nei confronti della Pa per i danni subiti dal privato
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). s.n.c. proponevano appello avverso sentenza del Tribunale di Livorno declinatoria della giurisdizione, sulla loro domanda di condanna del Comune di Campo nell’Elba al risarcimento dei danni correlati al trasferimento dell’attivita’ svolta su terreni di loro proprieta’, ricompresi in un p.e.e.p., costituenti oggetto di procedura espropriativa non sfociata nella cessione volontaria, nonostante l’accettazione delle indennita’ liquidate dall’amministrazione per l’espropriazione e il danno derivante dal trasferimento dell’attivita’ florovivaistica ivi svolta.
L’adita Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 16 giugno 2012, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva la causa al tribunale.
Avverso tale pronuncia il Comune di Campo nell’Elba ha proposto ricorso per cassazione, resistito dagli attori originari. Le parti hanno depositato memorie.
Domanda risarcitoria proposta nei confronti della Pa per i danni subiti dal privato
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il Comune ricorrente imputa alla sentenza gravata violazione e falsa applicazione dell’articolo 133, comma 1, lettera g), c.p.a. e del t.u. n. 327 del 2001, articolo 53 per avere errato a individuare nella cessione volontaria prevista dalla L. n. 865 del 1971, articolo 12 un’ipotesi speciale di accordo privatistico con la pubblica amministrazione, senza tuttavia considerare che il Comune di Campo nell’Elba aveva agito nell’ambito di un procedimento amministrativo di natura ablativa, in presenza di una dichiarazione di pubblica utilita’ e, quindi, di un concreto e riconoscibile atto di esercizio del potere, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
Il ricorso pone una questione di giurisdizione scrutinabile dalla sezione ordinaria (cfr. Cass. SU n. 1599 del 2022), essendosi le Sezioni Unite gia’ pronunciate in fattispecie assimilabile a quella in esame che concerne la pretesa risarcitoria avanzata da un privato che, facendo affidamento sulla legittimita’ di atti e provvedimenti amministrativi, sostenga spese e subisca pregiudizi vanificati in conseguenza della pur legittima scelta della p.a. di non dare seguito a quei provvedimenti per diverse valutazioni dell’interesse pubblico.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non gia’ alla prospettazione compiuta dalle parti, bensi’ al “petitum sostanziale”, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della “causa petendi”, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati.
Nella specie, gli attori non hanno chiesto in giudizio, nei confronti del Comune di Campo nell’Elba, l’accertamento della illegittimita’ di provvedimenti amministrativi (non impugnati) e non hanno, quindi, contestato alla P.A. l’esercizio illegittimo di un pubblico potere nei loro confronti. Ed infatti, nell’atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Livorno, essi hanno criticato il comportamento negligente dello stesso Comune per avere omesso di dare seguito al procedimento di esproprio, a seguito del quale il Comune aveva liquidato e comunicato l’indennita’ di esproprio, accettata dai proprietari, senza dare ulteriore corso al procedimento mediante la stipula della cessione volontaria o l’emissione del decreto di esproprio, benche’ i proprietari, confidando nella correttezza e conformita’ a buona fede del comportamento dell’amministrazione (cfr. Cass. SU n. 12428 del 2021, n. 13595 del 2022), avessero dato attuazione alla programmata espropriazione, sostenendo le spese per il trasferimento dell’attivita’ florovivaistica in altro luogo.
L’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e’ una conclusione coerente con il consolidato orientamento secondo il quale la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell’interesse legittimo pretensivo del danneggiato, ma di una lesione della sua integrita’ patrimoniale ex articolo 2043 c.c., rispetto alla quale l’esercizio del potere amministrativo non rileva in se’, ma per l’efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole, deducendo il privato di avere sopportato perdite e/o mancati guadagni a causa dell’emissione del provvedimento (cfr. Cass. SU 17586 del 2015, nel solco di Cass. SU n. 6594, 6595, 6596 del 2011). Il provvedimento amministrativo non rileva in se’ (quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria della cui illegittimita’ il giudice e’ chiamato a conoscere “principaliter”) ma come mero fatto che ha dato causa all’evento dannoso subito dal patrimonio del privato, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva (Cass. SU n. 14231 del 2020, n. 14324 del 2021, n. 7515 del 2022), per radicare la quale non e’ sufficiente la mera attinenza della controversia ad una determinata materia – qual e’, nella specie, quella dell’espropriazione per pubblica utilita’ (articolo 133, lettera g, c.p.a., cui rinvia il t.u. n. 327 del 2001, articolo 53, comma 1) – occorrendo pur sempre che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, lo scrutinio di legittimita’/illegittimita’ di provvedimenti amministrativi (cfr. Cass. SU n. 4614 del 2011, n. 18267 del 2019; cfr., in materia urbanistica ed edilizia, Cass. sez. III n. 9318 del 2019; sez. VI, n. 25843 del 2021).
La responsabilita’ della P.A. per il danno prodotto al privato in casi simili sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilita’ di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilita’ relazionale o da “contatto sociale qualificato”, inteso come mero fatto idoneo a produrre obbligazioni ex articolo 1173 c.c. (cfr. Cass. SU n. 8236 del 2020, n. 3514 del 2023).
In conclusione, il ricorso e’ rigettato, avendo la sentenza impugnata correttamente dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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