Domanda di cittadinanza, l’accertamento dei presupposti

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 13 novembre 2018, n. 6374.

La massima estrapolata:

L’Amministrazione, dopo aver accertato l’esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale.

Sentenza 13 novembre 2018, n. 6374

Data udienza 11 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7425 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Fe. Ma., con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, viale (…)
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima ter n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con la quale veniva respinto il ricorso avanzato dal Sig. -OMISSIS-avverso il decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana, datato 14 marzo 2018 e notificato all’appellante in data 9 maggio 2018, nonché di tutti gli atti o provvedimenti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2018 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti l’Avvocato Fe. Ma. e l’Avvocato dello Stato Wa. Fe.; ribadita in camera di consiglio la richiesta della parte appellante di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
I. Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, l’istante chiede l’annullamento
della sentenza n. -OMISSIS-, resa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con la quale era respinto il ricorso avverso il decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana del 14 marzo 2018, deducendo l’infondatezza, la contraddittorietà e l’illegittimità della sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente lamenta:
1 – l’eccesso di potere per contraddittorietà manifesta ed omessa valutazione di elementi essenziali, poiché, secondo il ricorrente, il giudice di prime cure avrebbe omesso la valutazione e considerazione dell’ordinanza di riabilitazione per il reato ex artt. 477, 482 c.p. commesso il 23 novembre 2003, emessa con ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza di Genova in data 14 settembre 2017, in violazione dell’art. 6, comma 3, legge 91/1992;
2 – l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e errata, illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione, indicando come questa non sia supportata da alcun elemento probatorio, rivelandosi pertanto sommaria e tendenzialmente rituale.
L’Amministrazione si è costituita per resistere.
II. Ritiene il Collegio di poter decidere la controversia con sentenza in forma semplificata, in ragione della manifesta infondatezza dell’appello e degli orientamenti giurisprudenziali già espressi dalla Sezione, avendone fatto espressa richiesta la stessa difesa dell’appellante in camera di consiglio.
III. Come correttamente espresso nella sentenza del Giudice di prime cure e alla stregua della giurisprudenza, nel procedimento di concessione della cittadinanza l’Amministrazione procedente gode di un’ampia discrezionalità, che si manifesta tanto nel momento dell’accertamento, quanto nel momento valutativo dei fatti acquisiti in sede istruttoria. Essendo, senza dubbio, un atto di “alta amministrazione”, come più volte ricordato da questa Sezione, le determinazioni dell’Amministrazione sulle domande di concessione della cittadinanza italiana non sono vincolate, bensì discrezionali.
Nel merito, il Collegio condivide, infatti, il tradizionale orientamento giurisprudenziale – fatto proprio dal primo giudice – inerente al vaglio sui provvedimenti denegatori della concessione della cittadinanza italiana; secondo tale orientamento, infatti, “l’Amministrazione, dopo aver accertato l’esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale” (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474). Tale discrezionalità si esplica in un potere valutativo circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto molteplici profili, che l’amministrazione – nella specie risulta aver compiuto – non solo prendendo in considerazione la condanna penale riportata (per falsità materiale risalente al 2003), ma anche il reiterarsi di condotte non corrette (seppur non sfocianti in procedimenti sanzionatori) nel 2007, – come la segnalazione – riportata nel preavviso di rigetto – per “guida senza patente o con patente scaduta”.
L’Amministrazione dunque, ha tenuto in considerazione il complesso delle circostanze, anche garantendo la partecipazione in ordine ai motivi ritenuti ostativi alla concessione, tuttavia addivenendo ad una valutazione di non meritevolezza (cfr. ex multis, Cons. Stato. Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; id., VI, 10 gennaio 2011, n. 52; id., 26 gennaio 2010, n. 282).
IV – Ancora, non è riscontrabile la fattispecie di eccesso di potere per difetto di istruttoria poiché, la mera qualifica di ‘esercizio di un potere discrezionalè non richiede che l’attività di verifica si spinga oltre un sufficiente supporto istruttorio, come già sottolineato dalla sentenza appellata.
Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che non siano riscontrabili i dedotti vizi procedimentali, né i vizi inerenti la motivazione del provvedimento, che, nella specie, risponde a quei canoni di logicità, coerenza e ragionevolezza che ne fondano la legittimità .
V. In merito alla riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Genova, in data 14 settembre 2019, pur eliminando quell’elemento ostativo prescritto dalla legge sulla cittadinanza n. 91 del 1992, all’art. 6, comma 3, essa non comporta alcun automatismo circa l’ottenimento della cittadinanza, lasciando comunque sempre in capo all’Amministrazione la decisione discrezionale inerente la concessione della cittadinanza. Ciò in quanto, come più volte sottolineato, il mutamento dello status civitatis è un fatto di rilevante importanza pubblica e, pertanto, i requisiti di cui all’art. 9 della l. n. 91 del 1992, da leggere in combinato con gli elementi ostativi sopra richiamati all’art. 6, per quanto necessari, non risultano tuttavia da soli sono sufficienti. Infatti, come più volte ricordato da questa Sezione, siffatti requisiti oltre a non essere sufficienti, non costituiscono nemmeno una presunzione di idoneità al conseguimento dell’invocato status.
Ulteriormente, deve evidenziarsi che il Sig. -OMISSIS-ha proposto, con ricorso, l’impugnazione del diniego della naturalizzazione italiana in data 19 giugno 2015, mentre, l’ordinanza di riabilitazione per il reato ex artt. 477, 482 c.p. è stata emessa in un momento successivo (il 14 settembre 2017).
A riguardo, vale precisare, come più volte affermato dalla Sezione, che “i fatti sopravvenuti favorevoli all’interessato…non possono essere esaminate per saltum dal TAR, ma devono essere valutati in sede di riesame da parte dell’amministrazione” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 giugno 2016 n. 2511).
Peraltro, la l. n. 91 del 1992 – come ricordato anche dal primo giudice – espressamente prevede la possibilità di ripresentare l’istanza, decorsi cinque anni dal diniego (art. 8).
Sul punto, dunque, non può valere la censura di parte istante circa la paventata inutilità della proposizione della domanda, che dovrà necessariamente comportare una differente e nuova valutazione da parte dell’Amministrazione.
VI. In definitiva, il ricorso va respinto e, per l’effetto, deve essere confermata la sentenza di primo grado appellata n. -OMISSIS-.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza n. -OMISSIS-.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani – Presidente
Umberto Realfonzo – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere, Estensore

Avv. Renato D’Isa

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