Il diritto morale d’autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 5 luglio 2019, n. 18220.

La massima estrapolata:

L’articolo 20 L.A., che riconosce il diritto morale d’autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, va interpretato nel senso che “il diritto di rivendicare la paternità dell’opera” consiste non soltanto in quello di impedire l’altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l’autore dell’opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri.

Sentenza 5 luglio 2019, n. 18220

Data udienza 31 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere

Dott. VALITITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15104/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato Rizzo Giuseppe, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso principale;
– controricorrente ai ricorsi incidentali –
avverso la sentenza n. 7518/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/2019 dal cons. Dott. NAZZICONE Loredana;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilita’ dei motivi primo e secondo del ricorso principale e dell’unico motivo dell’incidentale proposto dall’ (OMISSIS) s.p.a., per l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) s.p.a., rigetto nel resto;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del proprio incidentale, il rigetto del ricorso principale;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del proprio incidentale, il rigetto del ricorso principale.

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso, sulla base di otto motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 9 dicembre 2014, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato in solido l’ (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a. al risarcimento del danno nella misura di Euro 10.000,00 in favore di (OMISSIS), con riguardo alla violazione del suo diritto a vedere indicata adeguatamente la paternita’ di alcune tavole pittoriche, ed ha ordinato le restituzioni dei pagamenti in esubero eventualmente eseguiti in forza della prima sentenza.
La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che:
a) con l’accordo del 13 novembre 1991, il (OMISSIS) trasferi’ all’ (OMISSIS) s.p.a. i diritti di utilizzazione economica relativi alle tavole illustrative da lui realizzate, in seguito pubblicate nel Dizionario Enciclopedico della Salute e della Medicina, edito in co-edizione insieme alla (OMISSIS) s.p.a., onde dovesse essere per intero riformata la sentenza di primo grado, nel capo in cui aveva condannato in solido le convenute al risarcimento del danno patrimoniale per la somma di Euro 25.000,00; cio’, in forza della clausola negoziale, secondo cui tutti i diritti furono ceduti all’editore sulle opere, “compresa la facolta’ di pubblicarle o meno nell’opera sopra indicata, ovvero di utilizzarle anche in altre proprie pubblicazioni, di diffonderle a mezzo della televisione e di altro mezzo analogo, senza limiti di sorta”, donde il carattere omnicomprensivo della cessione e le indicazioni meramente esemplificative predette;
b) tuttavia, l’omessa menzione del nome del (OMISSIS) in alcuni volumi, facenti parte del suddetto dizionario, costituisce inadempimento all’obbligo contrattuale dell’ (OMISSIS) s.p.a. di far sempre figurare il nome dell’autore nella diffusione delle tavole dal medesimo realizzate, in quanto esso fu indicato solo nel quindicesimo volume, separatamente venduto, non consentendo quindi tale modalita’ ai lettori di individuare agevolmente la paternita’ delle illustrazioni; la liquidazione del danno per tale inadempimento contrattuale e’ stata correttamente operata dal giudice di primo grado, ai sensi dell’articolo 1226 c.c., nella misura di Euro 10.000,00, posta l’impossibilita’ di stabilire il numero preciso dei lettori che, non avendo acquistato il quindicesimo volume, non hanno potuto identificare l’autore delle illustrazioni: il calcolo della debitrice e’ invero fondato su dati non certi e non dimostrati, e, anche se cosi’ fosse, non si puo’ comunque applicare il criterio di Euro 0,50 per copia di cui al Decreto Legge 22 settembre 2006, n. 259, articolo 4, convertito in L. 20 novembre 2006, n. 281;
c) non vi e’ luogo, invece, alla liquidazione di un risarcimento con riguardo al diritto morale d’autore, di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, articolo 20 (legge sul diritto d’autore), perche’ l’anonimato non produce un pregiudizio, ove, come nella specie, non si accompagni all’attribuzione usurpativa della paternita’ ad altri; ne’ la didascalia “Illustrazione originale tratta dall’Archivio dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana”, che accompagna le tavole, indica implicita attribuzione alla societa’ stessa delle illustrazioni per cui e’ causa, non fornendo nessuna informazione circa l’autore delle stesse;
e) non sussiste nemmeno la responsabilita’ contrattuale dell’ (OMISSIS) s.p.a. per l’omessa menzione del nome dell’autore sulle tavole pubblicate nell’opera “Universo del Corpo – Il Corpo e le sue immagini”, essendo la menzione del nome del (OMISSIS) nel colophon dell’opera adeguata e sufficiente a consentirne l’identificazione quale autore delle tavole medesime, posto che, in mancanza di preciso accordo, valgono le forme d’uso ex articolo 40 l.a..
Resistono con controricorsi le intimate, proponendo altresi’ ricorsi incidentali.
La parte ricorrente e la (OMISSIS) s.p.a. hanno depositato la memoria di cui all’articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Il ricorso principale propone otto motivi d’impugnazione, come di seguito riassunti:
1) omessa pronuncia in violazione degli articoli 99, 112, 342 e 348-bis c.p.c., per non avere la corte territoriale preso in esame l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello principale di (OMISSIS) s.p.a. ed incidentale dell’ (OMISSIS) s.p.a., appelli non motivati e non contenenti a pena di inammissibilita’ l’indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche auspicate;
2) omessa pronuncia in violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., per non avere la corte territoriale preso in esame l’eccezione di inammissibilita’ del mutamento delle conclusioni in appello delle controparti rispetto a quelle di primo grado, che divergevano per entrambe;
3) violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3, 4, 6, 11, 21, 33, 35 e 117 Cost., L. n. 633 del 1941, articoli 20 e 40, articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, articolo 15 del Patto Onu sui diritti economici, sociali e culturali ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881, articolo 17 della Carta diritti fondamentali UE, 6-bis Convenzione dell’Unione di Berna ratificata con L. 20 giugno 1978, n. 399, perche’ proprio l’omessa indicazione del nome dell’autore integra la mancata attribuzione della paternita’ dell’opera creata, nell’ambito del Dizionario Enciclopedico della Salute e della Medicina, con lesione del contenuto precipuo del diritto morale d’autore, quale diritto della persona ad essere riconosciuto come tale; e le “forme d’uso”, menzionate dalla L. n. 633 del 1941, articolo 40 cit. – pur non richiamate dalla corte territoriale nella sua decisione con riguardo all’opera de qua – implicano che l’editore dell’opera collettiva ha perlomeno l’obbligo di indicare le iniziali e la sigla dell’autore all’interno dell’opera stessa: nella specie, a fianco, in calce o nella didascalia di ciascuna tavola, mentre la copertina dei volumi doveva essere attribuita all’autore mediante indicazione nelle pagine successive o nella c.d. quarta di copertina, non avendo controparte provato che per le opere collettive viga un uso diverso;
4) in subordine, violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3, 4, 6, 11, 21, 33, 35 e 117 Cost., L. n. 633 del 1941, articoli 20 e 40, articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, articolo 15 del Patto Onu sui diritti economici, sociali e culturali ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881, articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali UE, 6-bis della Convenzione dell’Unione di Berna ratificata con L. 20 giugno 1978, n. 399, in quanto il diritto morale d’autore e’ stato in ogni caso violato dalla fuorviante dicitura “Illustrazione originale tratta dall’Archivio dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana”, la quale induce nel comune lettore il convincimento che proprio la (OMISSIS) fosse titolare del relativo diritto, riconducendo la paternita’ delle tavole – anche ai sensi degli articoli 11 e 29 l.a. – alla stessa, ad uno dei suoi dipendenti oppure ad un soggetto sconosciuto, la cui opera sia confluita nell’archivio dell’Istituto medesimo;
5) violazione degli articoli 1362 c.c. e ss., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che il contratto, contrariamente al vero, prevedesse la cessione di tutti i diritti di utilizzazione economica delle tavole alla (OMISSIS) s.p.a., sulla base di considerazioni apodittiche e non motivate;
6) omessa pronuncia, in violazione degli articoli 99, 112 e 115 c.p.c., nonche’ violazione dell’articolo 1218 c.c. e articoli 2727 c.c. e ss., in quanto il numero dei lettori di (OMISSIS), periodico con il quale venivano venduti i volumi per cui e’ causa, costituisce fatto notorio;
7) in subordine, violazione dell’articolo 1218 c.c. e ss. e articolo 1226 c.c., laddove la sentenza impugnata ha operato la liquidazione equitativa nella misura di Euro 10.000,00, ritenendo inapplicabile il Decreto Legge n. 259 del 2006, ‘articolo 4, conv. con modif. in L. n. 281 del 2006, che puo’ costituire valido parametro stabilito dal legislatore;
8) in subordine, violazione dell’articolo 1298 c.c., articoli 2033 c.c. e ss. e articolo 2055 c.c., in quanto il ricorrente non ha ricevuto nessun pagamento da parte della (OMISSIS) s.p.a. in esecuzione della sentenza di primo grado, onde la corte d’appello non avrebbe potuto disporre una restituzione al riguardo.
1.2. – Il controricorso dell’ (OMISSIS) s.p.a. resiste ai motivi avversi, e, all’interno della confutazione del sesto motivo della ricorrente, inserisce un autonomo motivo di ricorso incidentale, lamentando la violazione dell’articolo 1226 c.c., articoli 20 e 40 l.a., per avere il giudice del merito ritenuto inidonee le modalita’ di citazione del nome del (OMISSIS), inserito nel quindicesimo volume dell’opera, che resta collettiva ed unitaria, onde non vi e’ stato nessun inadempimento dell’obbligazione contrattuale di menzionare l’autore.
Con proprio ricorso incidentale, la (OMISSIS) s.p.a. ha dedotto:
1) violazione o falsa applicazione degli articoli 112, 342 e 345 c.p.c., con nullita’ della sentenza, attesa la violazione del giudicato interno circa l’assenza di responsabilita’ della (OMISSIS) s.p.a. per l’inadempimento contrattuale, commesso dal solo (OMISSIS) s.p.a., come aveva affermato il tribunale, reputando la prima estranea all’accordo contrattuale con l’autore, mentre l’esenzione da responsabilita’ della ricorrente incidentale non aveva formato oggetto di appello dell’autore;
2) violazione dell’articolo 111 Cost., articolo 2909 c.c. e articolo 132 c.p.c., per motivazione inesistente o assolutamente contraddittoria, perche’ la sentenza impugnata ha discorso sempre del solo inadempimento della (OMISSIS) s.p.a., ma poi ha, inspiegabilmente, concluso per la condanna in solido della (OMISSIS) s.p.a.;
3) in subordine, violazione degli articoli 1218, 1226 e 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., perche’ e’ mancata ogni prova del danno sofferto;
4) in ulteriore subordine, omessa pronuncia, in violazione dell’articolo 112 c.p.c., sulla domanda di garanzia proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. contro la (OMISSIS) s.p.a., fondata sulle precise clausole del contratto inter partes del 2005.
2. – Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, che, in quanto connessi, possono essere congiuntamente trattati, vanno disattesi.
Il vizio di omissione di pronuncia non e’ configurabile su questioni processuali, secondo orientamento costante (v., e plurimis, Cass. 15 aprile 2019, n. 10422; 11 ottobre 2018, n. 25154; 25 gennaio 2018, n. 1876; 26 settembre 2013, n. 22083; 23 gennaio 2009, n. 1701); mentre neppure puo’ sussistere il vizio di omessa pronuncia, laddove la sentenza abbia implicitamente esaminato e disatteso un’eccezione processuale – nella specie, quella di mancato rispetto della specificita’ dei motivi e di divieto di novum in appello – provvedendo all’esame del fondo delle questioni (cfr. Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; 20 dicembre 2017, n. 30560; 13 ottobre 2017, n. 24155) ed essendosi del resto questa Corte gia’ espressa in termini sul punto specifico (cfr. Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; 8 marzo 2007, n. 5351).
3. – Il terzo motivo del ricorso principale e’ fondato, con la conseguente infondatezza dell’unico motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) s.p.a.
3.1. – La complessa situazione giuridica soggettiva che integra il diritto di autore si compone di diritti afferenti la sfera patrimoniale e non patrimoniale (o morale): onde il cd. diritto morale d’autore si delinea, se si vuole, per sottrazione dalla componente costituita dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, pure tutelati dalla legge.
Il diritto morale d’autore e’, invero, dalla legge speciale definito come afferente a quei “diritti sull’opera a difesa della personalita’ dell’autore” (cosi’ la rubrica della sezione II del capo III, ove si descrive il “contenuto” del diritto).
Sulla base del diritto positivo, esso presenta piu’ sfaccettature, quali il diritto a rivendicare la paternita’ dell’opera e ad opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o modificazione (articolo 20 l.a.); il diritto di rivelarsi l’autore di un’opera anonima (articolo 21 l.a.); il diritto di inedito (articolo 24 l.a.); il diritto di ritirare l’opera (articolo 142 l.a.); il diritto alla indicazione del proprio nome da parte dell’editore (articolo 126 l.a.).
Degli indicati sottodiritti, il primo e l’ultimo (articoli 20 e 126 l.a.) concorrono a soddisfare l’essenziale tutela della identita’ personale autorale ed artistica, avendo l’editore l’obbligo di indicare il nome dell’autore dell’opera proprio in quanto, in tal modo, ne viene rispettata l’attribuzione di paternita’: l’essere riconosciuto come autore dell’opera concorre alla specifica identita’ personale, quale componente dei piu’ ampi ed inviolabili diritti, di rilievo costituzionale, all’identita’, all’onore, alla reputazione personale ed al prestigio sociale.
Anche il riferimento al “pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione”, con cui si chiude l’articolo 20 l.a., oltre che essere riferito alle modificazioni all’opera vale, invero, a richiamare il senso della stessa attribuzione di paternita’, come direttamente ricollegata all’onore e alla reputazione dell’autore: beni che, di contro, dal mancato riconoscimento di quella paternita’ sono suscettibili indirettamente di venire lesi.
Si noti che il diritto alla paternita’ dell’opera in capo al suo effettivo autore risente di una valutazione che attiene non esclusivamente alla sfera privata del singolo, ma ad un interesse piu’ generale: basti ricordare l’articolo 22 l.a., che pone il divieto di alienazione del diritto morale, con cio’ palesando come la garanzia della paternita’ dell’opera e della sua integrita’ non soltanto tutela l’autore stesso, ma ha anche una finalita’ di natura pubblicistica.
Cosi’, questa Corte ha gia’ sottolineato che il titolare del diritto d’autore puo’ disporre del diritto patrimoniale all’utilizzazione dell’opera, ma non del diritto morale al riconoscimento della paternita’, in modo tale da consentire la messa in circolazione di opere falsamente imputabili all’autore medesimo e da pregiudicare la lealta’ e la correttezza del mercato artistico (Cass. pen. 13 marzo 2007, Volpini, che ha ravvisato il reato di contraffazione di opere d’arte,sebbene l’autore o gli eredi avessero autorizzato la circolazione/opere non autentiche).
3.2. – Come per gli altri diritti della persona, anche il diritto d’autore e’ suscettibile di essere leso dall’illecito contrattuale o extracontrattuale altrui e, quindi, di patire un conseguente pregiudizio, vuoi al patrimonio, vuoi alla sfera personale del soggetto, che potra’ risentire cosi’ di un danno patrimoniale come di un danno morale.
La giurisprudenza di legittimita’ in tema di risarcimento del danno non patrimoniale lo configura come una categoria unitaria ed omnicomprensiva, idonea a ricomprendere tutti i pregiudizi che, accomunati “ontologicamente” dalla loro natura non economica, in fatto possono comporsi di diversi aspetti (la perdita delle possibilita’ di svolgere date attivita’ nella vita, le relazioni personali pregiudicate, la sofferenza morale, e cosi’ via). Quali che siano le forme di manifestazione dei pregiudizi non patrimoniali, essi hanno natura omogenea fra loro e concorrono alla liquidazione di un unico danno.
Ne deriva che colui il quale lamenti, in sede di legittimita’, una sottostima del danno non patrimoniale da parte del giudice di merito ha l’onere di indicare chiaramente quali sono stati i concreti pregiudizi dedotti e provati, ma non esaminati dal medesimo (cfr., fra le altre, Cass. 7 maggio 2018, n. 10912; 22 febbraio 2017, n. 4535).
3.3. – Con riguardo allo specifico sottodiritto alla paternita’ dell’opera, puo’ dirsi dunque che – se il diritto patrimoniale d’autore corrisponde al profitto economico che egli ritrae dalla sua creazione, onde la sua lesione puo’ dar luogo, al pari di ogni altro diritto della personalita’, al risarcimento del danno per il pregiudizio economico che ne sia derivato – il diritto morale d’autore costituisca quella ricompensa non economica (ma almeno altrettanto importante) che consiste nell’essere riconosciuto fra il pubblico indistinto come il soggetto che l’opera stessa abbia realizzato con il proprio originale apporto creativo.
E come l’identita’ personale autorale ed artistica puo’ essere compromessa dalla falsa attribuzione di opere non realizzate dall’autore medesimo (e magari di inferiore fattura: cfr. es. il precedente di Cass. 16 dicembre 2010, n. 25510), cosi’ essa viene lesa dalla – speculare e contraria – mancata attribuzione della paternita’ di opere invero realizzate.
E’, pertanto, contrario alla lettera ed alla ratio legis affermare che l’inadempimento all’obbligo di menzionare il nome dell’autore allorquando sia stata positivamente accertata la circostanza di fatto che l’opera sia stata pubblicata come anonima, pur senza l’attribuzione ad altri – rispetti il diritto morale d’autore.
Il diritto a vedersi attribuita la paternita’ dell’opera, quale diritto della persona, viene leso, invece, dalla mancata indicazione di tale paternita’, sia stata essa, oppure no, accompagnata dalla positiva attribuzione dell’opera ad altri.
Ove, dunque, sia stata omessa l’indicazione del nome dell’autore di un’opera dell’ingegno – il quale pure ne abbia, in precedenza, ceduto i diritti di utilizzazione e (tanto piu’) ove sia stata, nel contempo, concordata la puntuale riconduzione a se’ della paternita’ mediante l’indicazione del nome dell’autore medesimo – cio’ integra il primo presupposto dell’elemento oggettivo della fattispecie, costituito dalla condotta di lesione al diritto morale d’autore, quale danno-evento; nel caso in cui, inoltre, da cio’ derivino i danni-conseguenza del pregiudizio patrimoniale (perche’ non essere riconosciuto come autore, ad esempio, precluda ulteriori occasioni di guadagno dalle proprie opere) o non patrimoniale, essi dovranno essere risarciti.
Mentre privo di pregio, ed in parte inammissibile (laddove vuole opporsi ad un accertamento fattuale), e’ l’unico motivo della ricorrente incidentale (OMISSIS), il quale sostiene che fosse idonea a soddisfare il diritto alla paternita’ la citazione del nome del disegnatore solo nel quindicesimo volume, separatamente venduto, fra i diciannove di cui si compone l’opera.
Al riguardo, va dunque precisato, sul punto, il principio enunciato da una non recente decisione, menzionata nella sentenza impugnata (Cass. 3 marzo 2006, n. 4723) e ripresa di recente (Cass. 13 febbraio 2018, n. 3445).
Invero, nel primo caso era stato utilizzato un brano musicale per accompagnare un messaggio pubblicitario, senza menzione del nome dell’autore, il quale si era doluto della violazione del diritto morale alla paternita’ dell’opera, per il mero fatto che le controparti avevano negato che l’opera in questione fosse la sua. La corte d’appello aveva negato la lesione del diritto alla paternita’ dell’opera, avendo, in fatto, accertato che essa non era stata messa in discussione nella trasmissione, per circa venti secondi, della base musicale nel messaggio pubblicitario, perche’ tali modalita’ “non importavano, ha accertato il giudice del merito, secondo gli usi commerciali, l’indicazione dell’autore del brano. E la mancata menzione di questi, non puo’ essere considerata, come vorrebbe il ricorrente, integrante una presunzione di attribuzione della paternita’ stessa all’utilizzatore dell’opera. Tale presunzione non e’ prevista dalla legge ne’ il giudice ha ritenuto di individuarla, anzi ha esplicitamente escluso la relativa congettura con motivazione che non merita censure” (Cass. 3 marzo 2006, n. 4723).
Nel caso piu’ recente, si trattava dell’uso di alcune immagini in una mostra fotografica, delle quali non veniva indicato l’autore: la S.C. ha escluso che il Comune, omettendo per un certo tempo di indicare il nominativo dell’autore della mostra, avesse inteso attribuirne a se stesso la paternita’, ed ha richiamato il citato precedente, dando comunque atto che nel frattempo il Comune aveva ovviato a tale omissione (Cass. 13 febbraio 2018, n. 3445).
Non vi e’ stata, pertanto, da parte di tali precedenti la negazione della possibile violazione del diritto morale d’autore a causa della mancata menzione del nome dell’autore stesso: in un caso in virtu’ di conformi usi commerciali, nell’altro in sostanza per il superamento del problema in fatto.
3.4. – Nel caso di specie, la sentenza impugnata, dopo aver riferito la vicenda, afferma che, pur essendo pacifica la mancata indicazione del nome dell’autore in ciascun volume ove le tavole furono pubblicate, cio’ – sebbene integri violazione contrattuale (per la quale sin dal primo grado, con conferma in appello, fu liquidata in via equitativa una somma a titolo di risarcimento del danno) – non comporta tuttavia un pregiudizio al “diritto morale d’autore”, in quanto viola tale diritto non il semplice anonimato, ma esclusivamente l’attribuzione di paternita’ ad altro soggetto; ne’, secondo la corte del merito, rileva sul punto la didascalia “Illustrazione originale tratta dall’Archivio dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana”, che accompagna le tavole, perche’ essa, del pari, non varrebbe a una diversa attribuzione di paternita’.
Dunque, la corte del merito ricollega all’inadempimento al predetto obbligo un danno, da essa non espressamente qualificato, ma, nella sostanza, reputato come non patrimoniale (essa lo collega al diritto “a rendere noto il ruolo svolto dal (OMISSIS) nella stesura del Dizionario Enciclopedico” ed al fatto che cio’ “non rende agevole al lettore, che non abbia acquistato l’ultimo volume dell’opera in parola, di identificare agevolmente il (OMISSIS) quale autore delle tavole su di essa pubblicate”: p. 9 sentenza).
In tal modo, tuttavia, la sentenza impugnata ha liquidato il danno non patrimoniale solo in parte, in quanto non ha tenuto conto della lesione derivata dal forzato anonimato, pur da essa positivamente, in punto di fatto, accertato come esistente.
Al contrario, come sopra esposto, l’essere sempre riconosciuto come l’autore delle tavole pubblicate, sol che il lettore vi fermasse lo sguardo, costituisce componente del diritto morale d’autore, quale diritto al positivo riconoscimento dell’esclusiva paternita’ dell’opera creata.
4. – Il quarto motivo e’ assorbito.
5. – Il quinto motivo e’ inammissibile, in quanto esso, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge (nella specie, gli articoli 1362 c.c. e ss.), propone invece una diversa interpretazione delle risultanze processuali.
In particolare, la sentenza ha esaminato approfonditamente il testo contrattuale, per concludere che le espressioni usate non fossero tassative e che tutti i diritti di utilizzazione economica siano stati ceduti.
Tale accertamento, pertanto, non e’ piu’ suscettibile di essere rimesso in discussione in questa sede.
6. – Il sesto motivo e’ inammissibile.
Non ha pregio la pretesa del ricorrente di vedere affermata l’integrazione del fatto notorio nel numero di copie vendute della rivista (OMISSIS), posto che la nozione di cui all’articolo 115 c.p.c., comma 2, va intesa con riguardo a quei fatti che rientrano nella comune esperienza, ossia sono oggettivamente conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo: deve, pertanto, trattarsi di eventi di carattere generale ed obiettivo, che, proprio perche’ tali, non hanno bisogno di essere provati nella loro specificita’.
Dunque, non e’ consentito far assurgere all’alveo del notorio le nozioni – come quella in esame – sicuramente esorbitanti da quella cultura media che rappresenta il naturale parametro del concetto (si pensi, invero, alla svalutazione monetaria o ad un evento bellico: fra le altre, Cass. 7 febbraio 2019, n. 3550; Cass. 6 marzo 2017, n. 5530; Cass. 18 luglio 2011, n. 15715).
7. – Il settimo motivo e’ infondato.
Nessuna violazione concreta delle invocate disposizioni viene neppure prospettata, mentre lo stabilire se la misura del risarcimento concretamente liquidata sia stata equa in rapporto alle specifiche circostanze del caso concreto e’ questione di fatto, riservata al giudice di merito e non prospettabile in sede di legittimita’.
Ne’ corrisponde ad un diritto la pretesa di vedere applicato il criterio stabilito dal Decreto Legge n. 259 del 2006, articolo 4, conv., con modif., in L. n. 281 del 2006, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche, che la corte del merito ha ritenuto di non utilizzare, in quanto concernente altro ambito.
8. – L’ottavo motivo e’ inammissibile, in quanto non tiene conto che l’impugnata decisione si e’ limitata ad operare condanna condizionata alle restituzioni, ovviamente solo ove i pagamenti fossero stati effettivamente eseguiti.
9. – I primi due motivi del ricorso incidentale proposti da (OMISSIS) s.p.a. sono fondati, per l’esistenza di un giudicato interno: ed invero, il tribunale ha condannato solo l’ (OMISSIS) s.p.a., non l’attuale controricorrente ed il rigetto nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. non ha formato oggetto di appello dell’autore.
I motivi terzo e quarto sono, di conseguenza, assorbiti.
Ne deriva, dunque, il rigetto dei motivi del ricorso principale con riguardo a detta controricorrente.
10. – In conclusione, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, perche’ provveda alla integrale liquidazione a carico dell’ (OMISSIS) s.p.a. del pregiudizio sofferto dal ricorrente, applicando il seguente principio di diritto:
“L’articolo 20 l.a., che riconosce il diritto morale d’autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, va interpretato nel senso che “il diritto di rivendicare la paternita’ dell’opera” consiste non soltanto in quello di impedire l’altrui abusiva auto- o eteroattribuzione di paternita’, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l’autore dell’opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri”. Alla corte del merito si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimita’.
All’accoglimento del ricorso incidentale di (OMISSIS) s.p.a. segue invece la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello in parte qua (cfr., fra le altre, Cass. 22 gennaio 2007, n. 1284; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22771; Cass. 31 luglio 2002, n. 11367). Si reputa di compensare, per il peculiare contenuto della sentenza impugnata al riguardo, le spese dell’intero giudizio tra il ricorrente e la controricorrente medesima.

P.Q.M.

La Corte:
1) in relazione al rapporto tra (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) s.p.a., rigetta il ricorso principale, accoglie il motivo primo e secondo e dichiara assorbiti il terzo ed il quarto del ricorso incidentale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo ai capi relativi alla (OMISSIS) s.p.a. e compensa per intero tra dette parti le spese di lite;
2) in relazione al rapporto tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., accoglie il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto, inammissibili il quinto, il sesto e l’ottavo, respinti gli altri; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle relative spese di legittimita’.
Dichiara che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della (OMISSIS) s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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