Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 7 gennaio 2019, n. 363.
La massima estrapolata:
Il combinato disposto dei commi 6 ed 8 bis dell’articolo 309 cod. proc. pen garantisce in capo alla persona ristretta il diritto a partecipare all’udienza camerale che si svolge innanzi al Tribunale del riesame; l’esercizio effettivo di tale diritto dipende dalla manifestazione di volonta’ dell’interessato che deve essere espressa, anche tramite il difensore, unitamente alla richiesta di riesame. Tale richiesta, se tempestivamente avanzata, trasforma l’istante in un soggetto “a partecipazione necessaria” e genera in capo all’autorita’ procedente il correlato obbligo di traduzione, il mancato adempimento del quale produce la nullita’ assoluta ed insanabile dell’udienza camerate ai sensi degli articoli 178 e 179 cod. proc. pen., restando impregiudicata l’efficacia della misura imposta
Sentenza 7 gennaio 2019, n. 363
Data udienza 30 ottobre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALLO Domeni – Presidente
Dott. RAGO Geppin – Consigliere
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere
Dott. PAZIENZA V – rel. Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa in data 05/07/2018 dal Tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Zacco Franca, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 05/07/2018, il Tribunale di Taranto ha rigettato la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS), confermando l’ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura custodiale in carcere in relazione ai delitti di rapina pluriaggravata e ricettazione a lui ascritti in concorso.
2. Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo con unico motivo violazione della legge processuale essendo stata disattesa, da Tribunale, la legittima richiesta del detenuto di presenziare all’udienza di riesame.
Si deduce che il (OMISSIS) aveva chiesto si essere presente all’udienza camerale con dichiarazione resa ex articolo 123 cod. proc. pen. subito dopo aver ricevuto l’a notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza. Si censura l’interpretazione dell’articolo 309 cod. proc. pen., comma 6, accolta nell’impugnata ordinanza, secondo cui la richiesta di presenziare all’udienza camerale deve essere necessariamente essere formulata con la richiesta di riesame. Ad avviso del ricorrente, tale interpretazione – non imposta dalla lettera della legge e distonica rispetto ai principi affermati anche in sede sovranazionale – determinerebbe una indebita compressione del diritto dell’indagato ad intervenire nel procedimento: laddove invece la riforma del 2015 aveva piuttosto irrobustito ed ampliato le garanzie partecipative. Nel caso di specie, tra l’altro, la richiesta del (OMISSIS) era pervenuta in tempo ampiamente utile per disporre la sua traduzione, essendo il ricorrente detenuto presso la Casa Circondariale di Taranto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
2. Ritiene il Collegio di dover in questa sede ribadire l’indirizzo interpretativo, ampiamente maggioritario, secondo cui “nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della liberta’ personale, che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale ai sensi dell’articolo 309 cod. proc. pen., comma 8-bis, deve formularne istanza, personalmente o a mezzo del difensore, nella richiesta di riesame” (cosi’ da ultimo Sez. 2, n. 12854 del 15/01/2018, Mirenda, Rv. 272467. In senso conforme, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 49882 del 06/10/2015, Pernagallo, Rv. 265546; Sez. 4, Sentenza n. 12998 del 23/02/2016, Griner, Rv. 266296; Sez. 2, Sentenza n. 13707 del 11/03/2016, Ciarfaglia, Rv. 266519).
Nella piu’ recente delle decisioni richiamate, si e’ tra l’altro messo in rilievo che “e’ indubbio che la persona sottoposta a cautela personale abbia un riconoscibile interesse alla partecipazione evincibile dalla stessa struttura del procedimento di riesame, che puo’ essere attivato personalmente dall’indagato con istanza immotivata, ma integrabile in udienza. Tale struttura semplificata dell’impugnazione avverso i provvedimenti che dispongono vincoli cautelari personali risponde all’esigenza di offrire una tutela immediata alle persone ristrette da vincoli che limitano la liberta’ personale, generando un diritto alla revisione tempestiva dell’ordinanza genetica. Tale diritto deve essere tuttavia coniugato con il diritto alla partecipazione, declinazione del piu’ generale diritto al contraddittorio nella dimensione dell’oralita’, che trova la sua matrice sia nell’articolo 111 Cost., che nell’articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti umani, la cui tutela nella cognizione cautelare e’ stato riconosciuta espressamente dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 45 del 1991).
Ritenere, in astratto, che l’espressione della volonta’ partecipativa non sia sottoposta a decadenze e, dunque, sia manifestabile anche oltre il termine indicato dall’articolo 309 cod. proc. pen., comma 6, alla condizione che la traduzione non pregiudichi la celerita’ del procedimento di riesame, farebbe in concreto dipendere l’effettiva tutela di un diritto fondamentale dalla capacita’ di organizzare in modo tempestivo la traduzione, ovvero da una competenza amministrativa disomogenea nel territorio nazionale, e prevedibile fonte di diseguaglianze.
Invero l’articolo 309 cod. proc. pen., nei commi 6 ed 8 bis laddove prescrive che la richiesta di partecipazione sia avanzata unitamente alla richiesta di riesame garantisca una tutela omogenea del diritto fondamentale in questione, effettui ex lege un equilibrato bilanciamento tra la tutela del diritto alla partecipazione e quello alla celerita’ del procedimento incidentale di revisione dell’ordinanza cautelare: il collegio ritiene che tale bilanciamento legislativo dei diritti fondamentali coinvolti nell’incidente cautelare non necessiti di amplificazioni interpretative, essendo gia’ coerente con le indicazioni costituzionali e convenzionali che richiedono anche la tutela del diritto di eguaglianza.
Puo’ dunque essere affermato che il combinato disposto dei commi 6 ed 8 bis dell’articolo 309 cod. proc. pen garantisce in capo alla persona ristretta il diritto a partecipare all’udienza camerate che si svolge innanzi al Tribunale del riesame; l’esercizio effettivo di tale diritto dispende dalla manifestazione di volonta’ dell’interessato che deve essere espressa, anche tramite il difensore, unitamente alla richiesta di riesame. Tale richiesta, se tempestivamente avanzata, trasforma l’istante in un soggetto “a partecipazione necessaria” e genera in capo all’autorita’ procedente il correlato obbligo di traduzione, il mancato adempimento del quale produce la nullita’ assoluta ed insanabile dell’udienza camerate ai sensi degli articoli 178 e 179 cod. proc. pen., restando impregiudicata l’efficacia della misura imposta”.
3. In tale condivisibile prospettiva, deve ritenersi che la richiesta di presenziare formulata dal (OMISSIS) al di fuori della sede indicata dall’articolo 309 cod. proc. pen., comma 6, e’ stata legittimamente disattesa dal Tribunale procedente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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