Diniego della richiesta di permesso premio

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 17 luglio 2020, n. 21336.

Massima estrapolata:

In tema di reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta di permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall’interessato in sede di udienza camerale, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, anche d’ufficio a norma dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che, pur rilevando la mancanza della relazione di sintesi al momento della decisione oggetto di reclamo, aveva ritenuto di dover decidere sulla base dei medesimi atti esaminati dal magistrato di sorveglianza).

Sentenza 17 luglio 2020, n. 21336

Data udienza 22 giugno 2020

Tag – parola chiave: Magistrato di sorveglianza – Permessi premio – Diniego – Art. 30 bis Ord. pen. – Reclamo – Motivi specifici – Necessità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 08/01/2020 del Tribunale di sorveglianza di Milano;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Binenti Roberto;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del -Sostituto Procuratore generale Dr. Tocci Stefano, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con il provvedimento indicato in epigrafe, respingeva il reclamo proposto avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Milano, con la quale era stata rigettata la richiesta di permesso premio avanzata da (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 30- ter Ord. pen..
2. Il Collegio, dopo avere premesso di potere considerare solamente gli atti acquisiti al momento della decisione investita dal reclamo, rilevava che il Magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto emettere una pronunzia diversa, in mancanza di una “relazione di sintesi” oggetto di redazione del parere sfavorevole della direzione dell’istituto penitenziario; cosicche’ del tutto improprio appariva il richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019.
3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), tramite il proprio difensore, muovendo doglianze affidate a due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 30-ter Ord. pen. e articolo 125 c.p.p., sul rilievo che il Tribunale di sorveglianza, in considerazione della dichiarazione di illegittimita’ costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, non avrebbe potuto esimersi dall’istruire il reclamo come richiesto dalla difesa, acquisendo la “relazione di sintesi” indispensabile ai fini della decisione.
3.2. Il secondo motivo lamenta vizi della motivazione, risultando incomprensibili i riferimenti nella stessa al parere sfavorevole della direzione.
4. Il procuratore generale nella requisitoria depositata ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento. Il difensore del ricorrente ha interposto motivi aggiunti che ribadiscono e sviluppano le originarie censure.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il permesso premio, contemplato dall’articolo 30-ter Ord. pen., costituisce parte integrante del programma di trattamento. Proprio per questo il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, articolo 65 prevede che la domanda volta ad ottenere tale beneficio sia corredata, oltre che dal parere motivato del direttore dell’istituto penitenziario, dall’estratto della cartella personale. Essa contiene anche l’esito dell’osservazione scientifica della personalita’ svolta ai sensi dell’articolo 27 stesso decreto, che rappresenta un ambito di verifica con cui debbono confrontarsi prima il parere del direttore dell’istituto e poi la decisione del magistrato di sorveglianza.
Quest’ultimo, a norma del succitato articolo 65, comma 2, in ogni caso puo’ assumere informazioni per integrare quelle ricevute. Alla stregua di queste brevi precisazioni, si coglie con evidenza che la procedura innescata dalla richiesta di permesso premio segue un iter di acquisizioni e di verifiche rimesso alle iniziative dell’autorita’ procedente. Deve, pertanto, escludersi che la carenza della documentazione che l’istituto e’ obbligato a trasmettere a seguito della richiesta di permesso premio e ancora prima l’omissione da parte dell’amministrazione delle doverose verifiche che detta documentazione deve rappresentare, possano precludere in se’ l’accesso al beneficio di cui trattasi.
3. Il reclamo davanti al tribunale di sorveglianza, avverso i provvedimenti in materia di concessione di permessi premio, e’ regolato dalle disposizioni contenute nell’articolo 30-bis Ord. pen., che prevedono un vero e proprio mezzo di impugnazione, non assoggettato a particolari formalita’, ma necessariamente accompagnato da specifici motivi, volti a confutare le ragioni poste alla base della decisione del magistrato di sorveglianza entro il perimetro della medesima causa petendi (Sez. 1, n. 19640 del 12/07/2017, Strano, Rv. 248994).
Si tratta di un’impugnazione di merito avente natura devolutiva secondo i principi generali fissati dall’articolo 597 c.p.p., comma 1, di talche’, nell’ambito della valutazione delle censure, il potere di statuire sulla domanda si trasferisce in capo al tribunale di sorveglianza che, in ragione di cio’, se riconosce la non correttezza della decisione contestata, non puo’ limitarsi solo a rilevarla.
Tale organo dell’impugnazione, dovendo invece decidere se confermare o riformare la pronuncia censurata, e’ tenuto a considerare le sopravvenienze rispetto a essa, ma anche a rilevare le carenze istruttorie, tanto piu’ nel caso in cui le stesse siano state rappresentate tramite specifici rilievi in sede di reclamo.
Il tribunale di sorveglianza, quindi, provvedendo in materia, non puo’ fermarsi a valutare la situazione esistente all’atto dell’adozione del provvedimento investito dal reclamo, ma deve apprezzarne la correttezza nel merito anche alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall’interessato in sede di udienza, nonche’ delle informazioni pervenute o acquisite, esercitando i poteri d’ufficio di cui all’articolo 666 c.p.p., comma 5, richiamato dall’articolo 678 c.p.p. (Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Rv. 278691). Poteri di ufficio che vanno attivati doverosamente, nell’ambito del devoluto, quando siano rilevabili, in origine ovvero in seguito, decisivi deficit istruttori.
4. Quanto ora rilevato circa la verifica attuale dei presupposti della decisione in sede di reclamo, deve valere a maggior ragione nel caso di mutamento del quadro normativo dopo la pronunzia del magistrato di sorveglianza, come accaduto nella specie a seguito della sentenza Corte Cost. n. 253 del 2019.
Tale sentenza ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 4-bis, comma 1, Ord. pen. nella parte in cui non prevedeva che, ai detenuti per i delitti di cui all’articolo 416-bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni ivi previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter Ord. pen, allorche’ siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualita’ di collegamenti con la criminalita’ organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.
Attraverso questa decisione e’ stata esclusa la presunzione assoluta sotto il profilo della pericolosita’ che stava alla base dell’inibizione dell’accesso al permesso premio per i soggetti detenuti per uno dei reati di cui sopra, ammettendosi cosi’ anche per chi non abbia collaborato con la giustizia la possibilita’ di superare detta presunzione, che afferisce precisamente all’attualita’ dei collegamenti con la criminalita’ organizzata e alla possibilita’ del loro ripristino.
In tali casi, pertanto, le verifiche devono estendersi, oltre agli ordinari presupposti, all’eventuale esistenza di elementi concreti e specifici che siano idonei a far escludere, in termini definitivi, il pericolo dei suddetti collegamenti.
Al riguardo, conformemente alle esigenze di raccordo istituzionale indicate nella stessa sentenza Corte Cost. n. 253 del 2019, si impone l’acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal procuratore distrettuale territorialmente competente e dal comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica.
5. Il Tribunale di sorveglianza di Milano non si e’ attenuto a quanto sopra rappresentato, escludendo, per un verso, la rilevanza ai fini della trattazione del mutamento del quadro normativo (intervenuto dopo la pronunzia del magistrato di sorveglianza) a seguito della sentenza Corte Cost. n. 253 del 2019, per altro verso, la possibilita’ di acquisire la documentazione e di disporre le verifiche idonee a colmare tutte le mancanze istruttorie decisive ai fini della pronunzia, avuto riguardo alle doverose valutazioni da compiere in ragione del devoluto.
6. Ne discende l’annullamento del provvedimento, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio, da compiere osservando i principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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