Diffida adempiere: solo dopo inadempimento avvenuto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 gennaio 2025| n. 361.

Diffida adempiere solo dopo inadempimento avvenuto

Massima: Ai sensi dell’art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell’altrui inadempimento e, pertanto, deve escludersi che essa possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell’altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice.

 

Ordinanza|8 gennaio 2025| n. 361. Diffida adempiere solo dopo inadempimento avvenuto

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti in genere – Scioglimento del contratto – Risoluzione del contratto – Per inadempimento – Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione – Imputabilita’ dell’inadempimento, colpa o dolo – Diffida ad adempiere diffida ad adempiere – Efficacia – Presupposto – Preesistenza dell’inadempimento – Necessità – Possibilità di intimarla prima della scadenza termine di esecuzione contratto – Esclusione – Fondamento.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente
Dott. VARRONE Luca – Consigliere/Rel.

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20134/2019 R.G. proposto da:

Ra.An., rappresentato e difeso dall’avvocato AN.NO.;

– ricorrente –

contro

Tr.Vi. e Sa.Ro. rappresentati e difesi dall’avvocato LU.AM.;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2560/2019 depositata il 11/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE;

Diffida adempiere solo dopo inadempimento avvenuto

FATTI DI CAUSA

1. Tr.Vi. e Sa.Ro. convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Latina, Ra.An. promittente venditore del terreno agricolo sito nel Comune di S della superficie di metri quadri 17.068 oggetto del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 4 settembre 2009, al fine di ottenere ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2932 c.c. il trasferimento coattivo del suddetto terreno previo eventuale pagamento del prezzo residuo nella misura determinata dal Tribunale, con condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza del mancato adempimento, in particolare per la mancata possibilità di realizzare sul terreno le costruzioni per le quali era stata inoltrata domanda di permesso di costruire al Comune di S. Si chiedeva quindi la compensazione del risarcimento del danno con quanto dovuto ancora titolo di pagamento del prezzo.

2. Si costituiva Ra.An. contestando le pretese di controparte ed eccependo l’inadempimento degli attori che non si erano presentati alla stipula del definitivo nonostante la diffida ad adempiere e chiedeva la risoluzione del contratto e risarcimento del danno.

3. Il Tribunale di Latina riteneva che in base alla documentazione versata in atti e alla prova testimoniale espletata fosse chiaramente emerso come gli attori avessero regolarmente adempiuto all’obbligo di estinzione dei debiti contratti dal convenuto nei confronti di due banche (Un. e Ra.) mediante bonifici del complessivo importo di Euro 35.845 sul conto indicato dall’avvocato Pe.. Quest’ultimo, infatti, per incarico conferitogli dallo stesso Ra.An. avrebbe dovuto provvedere in suo nome e per suo conto a rinegoziare i debiti con le due banche utilizzando il denaro versato dagli attori. Ininfluente era la non corrispondenza delle date dei bonifici con quelli in cui Un. aveva contabilizzato i versamenti eseguiti dall’avvocato Pe. che aveva definitivamente estinto il debito con la Banca nell’agosto del 2011 cui aveva fatto seguito la cancellazione dell’ipoteca.

Il Tribunale, pertanto, riteneva non meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare considerato anche che il promittente venditore aveva continuato a riscuotere i pagamenti versatigli dalla controparte in acconto anche dopo la scadenza del termine pattuito e aveva continuato anche a possedere il fondo promesso in vendita.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno fondata sul presupposto di non aver potuto realizzare sul terreno l’immobile, la stessa doveva essere rigettata, non essendo stato provato che una volta conseguita la proprietà del terreno gli acquirenti avrebbero potuto ottenere anche il necessario titolo abitativo.

Il Tribunale, dunque, accoglieva la domanda principale ordinava ai sensi dell’articolo 2932 c.c. il trasferimento in favore di Tr.Vi. e Sa.Ro. del terreno agricolo sopra precisato, condizionando l’effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo da effettuarsi contestualmente alla richiesta di trascrizione della sentenza presso il conservatore del registro immobiliare competente.

4. Ra.An. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. Tr.Vi. e Sa.Ro. resistevano al gravame.

6. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’impugnazione. Non era ipotizzabile alcun vizio di omessa pronuncia per la mancanza nel dispositivo del rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare, essendo stata invece accolta la domanda principale e disposto il trasferimento dell’immobile ed essendo precisate comunque nella motivazione della sentenza le ragioni del rigetto della riconvenzionale.

La Corte d’Appello, poi, rigettava anche nel merito la medesima domanda riconvenzionale oggetto del secondo motivo di gravame, non essendo previsto nel contratto preliminare un termine essenziale per i pagamenti che comunque dovevano essere effettuati prima della stipula del definitivo. Peraltro, lo stesso Ra.An. aveva conferito l’incarico all’avvocato Pe. di trattare con le banche. Risultava, dunque, provato l’adempimento dei promissari acquirenti i quali, in perfetta buona fede, avevano corrisposto tutte le somme dovute come da contratto e il Ra.An. aveva continuato a percepire gli acconti anche oltre il termine del 4 settembre 2010 che, comunque, non poteva ritenersi essenziale non bastando a tal fine la dicitura entro non oltre. Il Ra.An. aveva ricevuto la somma di Euro 56.000 di cui 41.000 a mezzo di assegni bancari a lui intestati, ultimo dei quali il 3 ottobre 2010, senza mai disconoscere le proprie sottoscrizioni apposte per quietanza in calce alla copia degli assegni e senza contestare l’incasso dei titoli, inoltre, aveva ricevuto Euro 15.000 in contanti, per mezzo dell’avvocato che aveva riconosciuto la quietanza e confermato di aver consegnato la somma al Ra.An. Il residuo era stato corrisposto all’avvocato per trattare con le banche e, dunque, la diffida dell’ottobre del 2010 era stata pretestuosa e preordinata a sottrarsi all’adempimento della controprestazione ovvero alla cessione del terreno dopo aver tenuto l’accollo per l’estinzione dei debiti e la cancellazione dell’ipoteca.

In definitiva, risultava provato l’inadempimento dei promittenti venditori e l’adempimento dei promissari acquirenti, i quali in perfetta buona fede al momento della diffida ad adempiere avevano già corrisposto tutte le somme dovute come da contratto maturando il diritto ad ottenere il trasferimento della bene.

7. Ra.An. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi.

8. Tr.Vi. e Sa.Ro. hanno resistito con controricorso.

Diffida adempiere solo dopo inadempimento avvenuto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’articolo 112 c.p.c.

Il ricorrente ripropone sostanzialmente il motivo di appello con il quale aveva lamentato che il giudice di primo grado non aveva rigettato nel dispositivo la domanda riconvenzionale evidenziando come, a suo dire, il dispositivo non può essere integrato dalla motivazione qualora nel dispositivo la pronunzia manchi del tutto. Peraltro, anche la motivazione della sentenza di appello che ha ritenuto incompatibile l’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare con quella di risoluzione sarebbe in violazione dell’articolo 112 c.p.c. per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente lamenta che il primo giudice nel dispositivo della sentenza di primo grado non ha rigettato la sua domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per inadempimento della promissaria acquirente. La Corte d’Appello ha rigettato il corrispondente motivo di gravame perché dalla motivazione della sentenza che aveva escluso l’inadempimento della promissaria acquirente e dall’accoglimento della sua domanda principale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del medesimo contratto del quale si chiedeva la risoluzione era implicito il rigetto della riconvenzionale. La Corte d’Appello inoltre ha esaminato anche la medesima domanda riconvenzionale rigettandola.

Risulta evidente, pertanto, l’inammissibilità della censura per difetto di interesse posto che anche in caso di accoglimento la Corte d’Appello in ogni caso avrebbe dovuto decidere sulla domanda riconvenzionale come appunto ha fatto. Deve ribadirsi a tal proposito che: “In tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d’appello, allorché essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso, infatti, convertendosi l’eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l’impugnante deve, a pena d’inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall’invocato vizio processuale” (Sez. 2, Sent. n. 20834 del 30/06/2022, Rv. 665171 – 01).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione, falsa o errata applicazione dell’art. 1454 c,c,

Nonostante l’accertamento dell’inerzia degli attori Tr.Vi. – Sa.Ro. dopo lo scadere del termine imposto nella diffida ad adempiere la Corte d’Appello ha ritenuto che l’unico termine previsto nel contratto di preliminare fosse quello del 4 settembre 2010 per la stipula del definitivo. Invece, avrebbe dovuto considerare che, dopo la diffida ad adempiere, se l’altra parte non esegue la prestazione si verifica la risoluzione ope legis del contratto.

Peraltro, l’adempimento non era mai avvenuto e il presunto assegno a favore del ricorrente era comunque stato consegnato in ritardo, dopo la diffida ad adempiere. Inoltre, l’ultimo pagamento sarebbe avvenuto ad agosto del 2011 e, quindi, la convocazione dal notaio non era pretestuosa. Infine, i pagamenti in contanti non erano provati.

Diffida adempiere solo dopo inadempimento avvenuto

2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La Corte d’Appello e prima ancora il Tribunale hanno evidenziato la pretestuosità della diffida ad adempiere inviata dal ricorrente che peraltro aveva continuato a riscuotere i pagamenti versatigli dalla controparte in acconto anche dopo la scadenza del termine pattuito e aveva continuato anche a possedere il fondo promesso in vendita. Peraltro, lo stesso ricorrente riferisce che un pagamento è avvenuto dopo la diffida il che è già sufficiente per affermare l’infondatezza del motivo.

Inoltre, al momento della diffida, il contraente inadempiente era il ricorrente mentre alcun inadempimento poteva attribuirsi alla controparte. Il Collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell’altrui inadempimento. Pertanto, deve escludersi che detta diffida possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell’altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice” (Sez. 2, Sent. n. 15052 del 2018, Rv. 649073 – 01).

In altri termini il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida ex art. 1454 c.c. deve essere già vittima dell’altrui inadempimento. In quanto la legge prevede che la diffida sia fatta “alla parte inadempiente. La diffida ad adempiere, nella sua struttura logica e sistematica, è uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell’altro inadempiente per una celere risoluzione del contratto, affinché il contraente adempiente non resti vincolato all’altro fino alla pronuncia del giudice e possa provvedere con altri alla realizzazione del suo interesse negoziale” (Cass. n. 3851/1978).

La ratio dell’art. 1454 c.c. è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del contratto, mercé formale avvertimento alla parte diffidata che l’intimante non è disposto a tollerare “un ulteriore ritardo nell’adempimento”. Se ne deduce che l’infruttuosa scadenza del termine di diffida aggiunge un nuovo inadempimento all’inadempimento pregresso.

Quanto all’inadempimento del ricorrente il giudizio della Corte d’Appello fondato sulle risultanze istruttorie è ampiamente motivato e non è suscettibile di sindacato da questa Corte quanto all’accertamento dei fatti.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. e degli articoli 2726 e 2721 c.c. nonché dell’articolo 2932 c.c. Si denuncia un grave travisamento della prova e l’inammissibilità della prova per testi e delle risultanze delle stesse con conseguente errata ricostruzione del fatto che ha condotto ad una violazione di legge avendo la Corte considerato come avvenuti dei pagamenti in contanti da parte dell’avvocato Pe. contrariamente alle risultanze processuali e considerato dei meri ordini di bonifici come pagamenti avvenuti sempre contrariamente alle evidenze processuali.

3.1 Il terzo motivo è in parte inammissibile in parte infondato.

La deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c., è ammissibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. (Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014; n. 26965 del 2007).

Nella specie, inoltre, nessuna violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c. può dirsi verificata n quanto il divieto di prova testimoniale per il pagamento in contanti è derogabile. Infatti, poiché ai sensi dell’art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall’art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (Sez. 2, Sentenza n. 7940 del 20/04/2020, Rv. 657591 – 01).

Diffida adempiere solo dopo inadempimento avvenuto

Nella specie vi è stata una concreta valutazione delle circostanze prima fra tutti la quietanza rilasciata e riconosciuta dall’avv. Pe..

Quanto a quest’ultimo risulta smentita la circostanza che egli agisse per conto delle controparti. La Corte d’Appello ha evidenziato che a conferire l’incarico di trattare con banca Un. per l’estinzione del debito era stato lo stesso Ra.An. come documentato dalla lettera di incarico del 31 luglio 2009 da lui firmata e mai disconosciuta (pagina 10 della sentenza).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa.

La Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare un fatto decisivo ovvero che la lettera della banca Un. che aveva certificato che il debito oggetto del preliminare era ancora di Euro 33.780 alla data del 21 dicembre 2010.

4.1 Il quarto motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata nel rigettare l’appello è conforme a quella di primo grado il che rende inammissibile il motivo in esame. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ricorre l’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 – 01).

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente liquidato le spese di lite per il giudizio di secondo grado in misura maggiore dei valori medi dello scaglione relativo al valore indeterminabile della tariffa 2014 inoltre avrebbe liquidato anche la somma relativa alla fase istruttoria e di trattazione non espletata.

5.1 Il quinto motivo di ricorso è in parte inammissibile in parte infondato.

Deve premettersi che questa Corte ha avuto modo di affermare che “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n. 2386 del 2017; Cass. n. 18167 del 2015, Cass. n. 1601 del 2018 e Cass. n. 89 del 2021).

Peraltro, il superamento dei valori medi nella specie non vi è stato tenuto conto della liquidazione anche della fase di istruttoria e di trattazione. Infatti, in ordine al dedotto mancato svolgimento della fase istruttoria, per la quale a dire della ricorrente non avrebbe potuto essere liquidato il compenso, la censura non considera che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa. Inoltre, la censura difetta di specificità non essendo indicate le attività svolte nel giudizio di appello, la scansione delle udienze e se vi siano state o meno le richieste istruttorie. Premesso, infatti, che “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l’espletamento di prove orali e di c.t.u., ma anche le ulteriori attività difensive che l’art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass. 18 febbraio 2019 n. 4698), nulla viene dedotto nel ricorso in ordine al mancato espletamento di tali ulteriori attività in sede di gravame.

Diffida adempiere solo dopo inadempimento avvenuto

6. Il ricorso è rigettato.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in Euro 6000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;

ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, L. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

Così deciso in Roma, l’8 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria l’8 gennaio 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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