Diffida ad adempiere e la necessità dell’indicazione di un termine

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 30804.

Diffida ad adempiere e la necessità dell’indicazione di un termine

In tema di diffida ad adempiere, l’unico onere che, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro il quale l’altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio della norma citata è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del negozio, mercè un formale avvertimento alla parte diffidata che l’intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell’adempimento.

Ordinanza|| n. 30804. Diffida ad adempiere e la necessità dell’indicazione di un termine

Data udienza 19 ottobre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: CONTRATTO – Inadempimento – Diffida ad adempiere – Necessità dell’indicazione di un termine – Sussiste. (Cc, articoli 1383, 1453 e 1454)

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