Dichiarazione di ricusazione di un organo giudicante collegiale

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|13 gennaio 2022| n. 1157.

Dichiarazione di ricusazione di un organo giudicante collegiale.

E’ inammissibile la dichiarazione di ricusazione di un organo giudicante collegiale, trattandosi di rimedio esperibile solo nei confronti dei singoli giudici che ne fanno parte. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso in cui in relazione ad un medesimo procedimento più giudici siano ricusabili, è onere della parte allegare una specifica causa di ricusazione con riferimento a ciascuno di essi).

Sentenza|13 gennaio 2022| n. 1157. Dichiarazione di ricusazione di un organo giudicante collegiale

Data udienza 17 novembre 2021

Integrale

Tag – parola: GIUDICE – RICUSAZIONE – Dichiarazione di ricusazione di un organo giudicante collegiale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere SCORDAMAGLIA IRENE;
lette/sentite le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in data 19 aprile 2021, la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile la ricusazione avanzata da (OMISSIS) nei confronti della Seconda Sezione della medesima Corte, lamentando che i giudici di quella sezione avevano espresso giudizi sulla sua personalita’.
2. Avverso la stessa ricorrono il ricusante personalmente ed il suo difensore, con distinti atti d’impugnativa. Il difensore denuncia, con un solo motivo, la violazione dell’articolo 34 c.p.p. e il vizio di motivazione, sul rilievo che i fatti oggetto del procedimento in seno al quale vi e’ stata dichiarazione di ricusazione risultano connessi ad altri oggetto di un distinto provvedimento (il n. 7228/2017), sul quale la Seconda Sezione della Corte di appello di Catania si era pronunciata condannando il (OMISSIS): donde, la Sezione ricusata “valutando la posizione del prevenuto, aveva gia’ espresso il proprio convincimento”.
3. Con requisitoria in data 29 ottobre 2021, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto Dottor Cimmino Alessandro, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.
1. L’impugnativa a firma di (OMISSIS), depositata presso la Direzione della Casa Circondariale di Augusta in data 3 maggio 2021, e’ inammissibile, posto che, per diritto vivente, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non puo’ essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli articoli 571 e 613 c.p.p. dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilita’, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Rv. 272010).
2. Anche l’impugnativa a firma del suo difensore e’, tuttavia, inammissibile perche’ il motivo che con essa e’ fatto valere e’ manifestamente infondato.
2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che la ricusazione, a norma degli articoli 37 e segg. c.p.p., puo’ essere proposta soltanto nei confronti della “persona” del giudice e non anche nei confronti del giudice inteso come “organo”. Ne consegue che non e’ ammissibile la ricusazione di un collegio in quanto tale, ma soltanto quella dei singoli giudici che ne fanno parte. Il rifiuto dell’organo, invece, e’ oggetto precipuo dell’istituto della rimessione ex articolo 45 e segg. medesimo codice, il cui ambito di operativita’ e’ definito proprio dal presupposto che il sospetto involga un determinato giudice monocratico o collegiale nel suo complesso e non gia’ la singola persona fisica del magistrato (Sez. 4, n. 475 del 30/04/1993, Rv. 193742; conf. Sez. 6, n. 45267 del 21/10/2008, Rv. 242398). Al riguardo, non si e’ mancato di precisare che e’ certamente ipotizzabile, anche se concretamente improbabile, che i magistrati di un intero ufficio giudiziario siano, in relazione a un medesimo procedimento, e per le stesse o diverse cause, ricusabili, ma in tal caso deve essere allegata una specifica causa di ricusazione con riferimento a ciascun giudice (Sez. 6, n. 1611 del 16/04/1997, Rv. 209321).
2.2. Tanto premesso, deve riconoscersi che, nella specie, e’ stata correttamente ritenuta inammissibile la dichiarazione di ricusazione con la quale il (OMISSIS) ha accusato di parzialita’ tutti i giudici appartenenti alla Seconda Sezione della Corte di appello di Catania, deducendo che i medesimi avevano adottato provvedimenti a lui sfavorevoli (ossia pronunce di condanna e rigetto di istanze ex articolo 99 c.p.); cio’, tanto piu’ che il ricusante non si e’ neppure fatto carico di specificare quale dei giudici ricusati avesse effettivamente giudicato nei suoi confronti e quali fossero le espressioni pregiudicanti loro riferibili. Poiche’ nulla e’ stato, oltretutto, allegato a sostegno della dichiarazione di ricusazione, anche per tale ragione la stessa era meritevole della sanzione ricevuta, posto che e’ jus receptum che, in tema di ricusazione, la mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l’esistenza della causa o dei presupposti che la legittimano comporta l’inammissibilita’ della dichiarazione, salvo che l’omissione non derivi da una situazione di oggettiva impossibilita’ di allegazione (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Rv. 281682; Sez. 1, n. 31028 del 24/09/2020, Rv. 279797; Sez. 6, n. 38300 del 23/09/2008, Rv. 241118): situazione della quale non si fa cenno in ricorso.
3. Per tutto quanto argomentato, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Segue la condanna del ricorrente (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

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