Demolizione in pendenza di una domanda di sanatoria

Consiglio di Stato, Sentenza|23 agosto 2021| n. 6019.

Demolizione in pendenza di una domanda di sanatoria.

L’ordinanza di demolizione emessa in pendenza del procedimento per decidere una domanda di sanatoria parallelamente presentata non va eseguita fino alla pronuncia sulla domanda stessa, ma non è per ciò solo illegittima, dato che, in sintesi estrema, in mancanza di una previsione in tal senso ritenere un simile effetto costituirebbe violazione del principio di legalità.

Sentenza|23 agosto 2021| n. 6019. Demolizione in pendenza di una domanda di sanatoria

Data udienza 14 luglio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Abusi edilizi – Istanza di sanatoria – Pendenza – Emissione ordinanza di demolizione – Esecuzione – Non è consentita

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2015, proposto dal signor Sa. Mi., rappresentato e difeso dall’avvocato Em. D’A., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ge. Te. in Roma, piazza (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento ovvero la riforma
della sentenza TAR Campania, sede di Napoli, sez. II, 9 giugno 2014, n. 3191, che ha dichiarato irricevibile il ricorso n. 2221/2005 R.G., proposto per l’annullamento dell’ordinanza 13 dicembre 2004, n. 259, e prot. n. 46336, notificata il giorno 24 dicembre 2004, con la quale il Dirigente del Settore assetto del territorio del Comune di (omissis) ha ingiunto al signor Sa. Mi. – quale proprietario – la demolizione in quanto abusive di opere realizzate sul terreno situato in via (omissis), senza numero civico, distinto al catasto al foglio (omissis), particella (omissis), costituite da un manufatto di 280 mq di superficie e circa 2000 mc di volume, comprendente un seminterrato, un piano rialzato e un primo piano, allo stato al rustico comprensivo di muratura di tompagno parziale al seminterrato, cassaforme di legno e paletti di sostegno del solaio al primo piano; e di ogni atto presupposto, connesso, conseguente ovvero collegato;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 14 luglio 2021 il Cons. Francesco Gambato Spisani e dato atto che nessuno è presente per le parti e che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il giorno 16 aprile 2004, personale della Polizia urbana del Comune di (omissis) ha sequestrato nei confronti dell’appellante, quale proprietario, un cantiere situato in via (omissis), sul terreno distinto al catasto al foglio (omissis) particella (omissis), nel quale era in corso di costruzione una struttura in quel momento descritta come scavo di circa 350 mq, con “zatterone” in cemento armato a formare le fondazioni e armatura in ferro per le gettate successive, il tutto circondato da un muro, pure di cemento armato (doc. s.n., ma 6 in primo grado del Comune, verbale di sequestro).
2. Successivamente, il giorno 22 aprile 2004, la stessa Polizia urbana ha constatato che i sigilli erano stati violati e che la costruzione era proseguita, con il getto delle travi di collegamento, la posa di ulteriori pilastri e la predisposizione della carpenteria in legno per realizzare il solaio (doc. s. n., ma 4 in primo grado Comune, verbale di ulteriore sequestro).
3. Successivamente, con l’ordinanza 13 dicembre 2004 indicata in epigrafe, il Comune ha ingiunto la demolizione di tutte queste opere, in quanto realizzate senza il necessario permesso di costruire (doc. 1 in primo grado del Comune, ordinanza).
4. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha dichiarato irricevibile – perché tardivo – il ricorso proposto dal proprietario contro quest’ordinanza, in quanto notificato, come da relata su di esso apposta, il giorno 23 maggio 2005, e quindi oltre il termine di decadenza, ovvero oltre il sessantesimo giorno, decorrente dal 24 dicembre 2004, data di notifica dell’atto impugnato.
5. Contro questa sentenza, il proprietario ha proposto impugnazione, con appello che contiene due motivi, il primo volto a contestare la pronuncia di irricevibilità, il secondo di riproposizione dell’unico motivo dedotto in primo grado, come segue:
– con il primo motivo, deduce travisamento del fatto da parte del Giudice di primo grado e fa presente che, in base alla specifica dei diritti dovuti all’UNEP, il ricorso è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile, ovvero il giorno 22 maggio 2005, e quindi deve ritenersi notificato nei termini, a nulla rilevando che l’ufficiale stesso abbia proceduto a consegnarlo al destinatario in un momento successivo;
– con il secondo motivo, egli deduce la violazione dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, e premette in fatto di avere presentato per le opere abusive di cui si è detto, a suo dire “sicuramente” (p. 4 appello sesto rigo dal basso) realizzate prima della data limite del 31 marzo 2003, una istanza di sanatoria ai sensi della disposizione citata (doc. ti 8 e 9 in primo grado del Comune, istanze in questione).
Ciò posto, l’appellante afferma che l’amministrazione, invece di emettere l’ordinanza in questione, avrebbe dovuto sospendere il procedimento ai sensi dell’art. 38 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, come richiamato dall’art. 32, comma 25, del d.l. 269/2003 stesso.
6. Il Comune non si è costituito.
7. All’udienza del 14 luglio 2021, la Sezione ha quindi trattenuto il ricorso in decisione.
8. L’appello è fondato limitatamente al primo motivo, nel senso che il ricorso di primo grado va considerato tempestivo, ma risulta infondato e va respinto in questa sede.
9. Il primo motivo dell’atto d’appello, rivolto contro la pronuncia di irricevibilità, è fondato. Anche nella notifica a mani, vale infatti il principio per cui la notifica stessa per chi vi procede si perfeziona nel momento in cui l’atto è consegnato all’ufficio che vi deve procedere (sul punto specifico, si veda Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2021, n. 644).
In riforma della sentenza di primo grado, il ricorso di primo grado va dichiarato ricevibile e va perciò esaminato in questa sede.
10. Va però respinto il secondo motivo di appello, volto ad ottenere l’accoglimento del ricorso di primo grado.
10.1 In primo luogo, le opere abusive per cui è processo sono sicuramente posteriori alla data limite di costruzione prevista per ottenere il condono, ovvero al 31 marzo 2003, come risulta dai verbali di sequestro documenti 4 e 6 in primo grado del Comune, che attestano come dal 15 al 22 aprile del 2004, ossia un anno dopo, l’attività del cantiere fosse in corso.
La sanatoria quindi non si sarebbe potuta comunque rilasciare.
10.2 In secondo luogo, per la giurisprudenza che il Collegio condivide e fa propria, l’ordinanza di demolizione emessa in pendenza del procedimento per decidere una domanda di sanatoria parallelamente presentata non va eseguita fino alla pronuncia sulla domanda stessa, ma non è per ciò solo illegittima, dato che, in sintesi estrema, in mancanza di una previsione in tal senso ritenere un simile effetto costituirebbe violazione del principio di legalità (per tutte C.d.S., sez. VI, 20 settembre 2020, n. 5563, e sez. V, 28 luglio 2014, n. 3990).
10.3 Nel caso di specie, quindi, dato che le domande di sanatoria sono state presentate il 13 gennaio 2005, ovvero dopo l’emanazione dell’ordinanza impugnata, il procedimento di repressione dell’abuso risultava solo sospeso (documenti 8 e 9 in primo grado del Comune, istanze di sanatoria con la data citata).
11. In conclusione, previo accoglimento del primo motivo d’appello e declaratoria della ricevibilità del ricorso di primo grado, l’appello per il resto va respinto, con conseguente reiezione del medesimo ricorso.
12. Nulla per le spese, dato che il Comune non si è costituito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 1410/2015), accoglie il primo motivo e lo respinge per il resto, sicché – in riforma della sentenza impugnata – dichiara ricevibile il ricorso primo grado n. 2221 del 2015 e lo respinge, perché infondato
Nulla per le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 con l’intervento dei magistrati:
part – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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