Delitto di circonvenzione di persone incapaci

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 20 novembre 2019, n. 47138

Massima estrapolata:

In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci, la prova della condotta induttiva può essere tratta anche da elementi indiziari e prove logiche, avendo riguardo alla natura dell’atto, all’oggettivo pregiudizio da esso derivante e a ogni altro accadimento connesso al suo compimento.

Sentenza 20 novembre 2019, n. 47138

Data udienza 8 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – rel. Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), parte civile nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nata in (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 06/11/2017 dalla Corte d’Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAZIENZA Vittorio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Cuomo Luigi, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello;
udito il difensore della parte civile, avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte e alla nota spese depositate;
udito il difensore dell’imputata, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo una declaratoria di inammissibilita’ del ricorso ovvero, in subordine, il suo rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 06/11/2017, la Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza emessa in data 04/11/2015 dal Tribunale di Roma, con la quale (OMISSIS) era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all’articolo 643 c.p., in danno di (OMISSIS), nonche’ al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile (OMISSIS).
In particolare, la Corte d’Appello ha assolto la (OMISSIS) per insussistenza del fatto a lei ascritto.
2. Ricorre per cassazione agli effetti civili il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza del reato. Si censura la sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza di una condotta induttiva nei confronti del (OMISSIS) sulla sola base del fatto che ella aveva rifiutato di contrarre matrimonio con lui, senza alcuna indagine volta a chiarire se la (OMISSIS) fosse gia’ sposata, e senza tenere in alcun conto la deposizione del teste (OMISSIS) secondo il quale il (OMISSIS) si sentiva ricattato dalla badante (OMISSIS), temendo che questa attuasse la ripetuta minaccia di andar via.
Si lamenta altresi’ la mancanza di un effettivo confronto con la sentenza di primo grado e la violazione del principio della motivazione rafforzata, avendo la Corte motivato la totale riforma della sentenza di primo grado solo sostenendo che la (OMISSIS) non aveva voluto sposarsi con il (OMISSIS), ne’ aveva mai chiesto a quest’ultimo di lasciarle in eredita’ l’appartamento in cui abitava.
2.2. Violazione dell’articolo 643 c.p., per avere la Corte territoriale sottovalutato, quanto alla configurabilita’ della condotta induttiva (che puo’ consistere anche in una pressione morale anche blanda), quanto riferito dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS) circa le ripetute esclamazioni con cui la (OMISSIS) aveva manifestato la propria intenzione di andar via, determinando nel (OMISSIS) il timore di essere abbandonato. Si censura poi la sentenza impugnata per aver ritenuto indispensabile che la minaccia di andar via dovesse essere correlata ad un rifiuto del (OMISSIS) di un “facere specifico”, ben potendo la pressione induttiva rilevare anche solo come rafforzamento di una decisione gia’ presa. Si censura infine il percorso argomentativo della Corte anche nella parte in cui aveva ricondotto il testamento olografo in favore della (OMISSIS) alla sua gratitudine per l’attivita’ svolta da quest’ultima, senza tener conto che tale attivita’, svolta per pochi mesi, era stata regolarmente retribuita, ed analoghe offerte di matrimonio erano state formulate alle precedenti badanti.
3. Con memoria depositata il 02/10/2019, il difensore della (OMISSIS) deduce la inammissibilita’ e manifesta infondatezza dei motivi del ricorso proposto dalla parte civile (volto in realta’ ad ottenere una mera rivalutazione del merito della vicenda, e comunque privo dei necessari requisiti di autosufficienza e specificita’), sia quanto al denunciato vizio di motivazione, sia quanto alla dedotta erronea applicazione dell’articolo 643 c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente evidenziarsi che non puo’ essere presa in considerazione la memoria depositata dalla difesa dell’imputata ben oltre il termine di quindici giorni, di cui all’articolo 611 c.p.p., applicabile – secondo un insegnamento giurisprudenziale del tutto consolidato – anche ai procedimenti trattati in pubblica udienza (cfr. ad es. Sez. 3, n. 14038 del 12/12/2017, dep. 2018, Faldini, Rv. 272553).
2. Il ricorso della parte civile e’ fondato.
3. Nell’odierno procedimento, in cui la decisione di condanna del Tribunale di Roma e’ stata integralmente riformata da una sentenza pienamente assolutoria emessa dalla Corte territoriale, assume un rilievo determinante l’individuazione dei doveri motivazionali gravanti, in tale ipotesi, sul giudice d’appello.
Si tratta di una tematica di estremo rilievo e attualita’, tra l’altro oggetto di un recente intervento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo il quale “il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva” (Sez. U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).
La concreta consistenza e la portata generale del principio – massimato nell’ottica della nuova escussione delle prove dichiarative, ritenuta indefettibile solo nell’ipotesi, opposta a quella oggi in esame, di condanna in appello in riforma di una sentenza assolutoria di primo grado – e’ stata delineata, nella motivazione della sentenza Troise, attraverso alcune puntualizzazioni che qui e’ opportuno riportare letteralmente, non solo per il richiamo dei precedenti arresti del Supremo Consesso, ma anche per l’assoluto rilievo che assumono anche per l’odierna decisione (§ 4.1. del “Considerato in diritto”):
“Deve trattarsi, peraltro, di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilita’ nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. E’ dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalita’, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo. Movendo da tali postulati va inoltre sottolineato come, all’assenza di un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento assolutorio, debba affiancarsi l’esigenza che il giudice d’appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte.
La tesi favorevole alla necessita’ di una puntuale motivazione anche in caso di riforma della condanna in assoluzione costituiva, d’altronde, un orientamento largamente condiviso anche prima della sentenza Dasgupta, sul rilievo che il giudice di appello, quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado pronunciando sentenza di assoluzione, ha l’obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l’impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova. Tale principio affonda le sue radici in una risalente elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), che ha stabilito, in linea generale, l’obbligo di una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte nel caso in cui il giudice di appello riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo all’assoluzione l’affermazione di colpevolezza dell’imputato.
Ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovra’ confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l’integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte”.
In tale quadro ermeneutico – che impone dunque a questa Corte di valutare la motivazione di una decisione di riforma in senso assolutorio verificandone sia l’ancoraggio “alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza”, sia l’adeguatezza del confronto con la sentenza di condanna riformata, da compiersi “riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice” – ritiene il Collegio che il ricorso proposto dalla parte civile debba essere accolto per le ragioni che seguono.
4. Con un impianto motivazionale improntato alla piu’ assoluta sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto non controverse sia la precarieta’ delle condizioni psicofisiche del quasi novantenne (OMISSIS), sia la riconoscibilita’ di tali condizioni per un osservatore esterno, sia anche “una dipendenza non solo fisica (non era piu’ autosufficiente) ma anche emotiva dalla sua badante (OMISSIS), che, in alcune circostanze, aveva minacciato di lasciarlo” (pag. 1).
La Corte d’Appello ha invece ritenuto non dimostrata la sussistenza dell’induzione del (OMISSIS), da parte dell’imputata, a lasciarle in eredita’ l’appartamento dove abitava, con testamento olografo del 12/04/2010: non essendo stata raggiunta la prova, in particolare, che quelle minacce della (OMISSIS) di abbandonare il (OMISSIS) fossero correlate “al rifiuto, da parte dell’assistito, di un facere specifico”, cosi’ come il fatto che la donna si lamentasse con il (OMISSIS) della mancanza di un alloggio in cui abitare, dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non era accompagnato dalla prova che ella avanzato una richiesta esplicita di ricevere l’appartamento in eredita’ (richiesta che, comunque, non sarebbe risultata sufficiente).
La Corte territoriale ha anche osservato che – essendo emerso il desiderio del (OMISSIS) di sposare la (OMISSIS) (teste (OMISSIS)) – quest’ultima, se davvero “avesse voluto trarre profitto dalla situazione di dipendenza che il (OMISSIS) aveva sviluppato nei suoi confronti, non avrebbe esitato a contrarre un legame che l’avrebbe posta in condizioni di vantaggio economico rispetto a tutti gli eredi di (OMISSIS)” (pag. 2 della sentenza impugnata).
5. In ordine a tale scarno percorso argomentativo, deve anzitutto osservarsi che la Corte d’Appello non ha fatto buon governo del consolidato principio secondo cui “in tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci, la prova della condotta induttiva puo’ essere tratta anche da elementi indiziari e prove logiche, avendo riguardo alla natura dell’atto, all’oggettivo pregiudizio da esso derivante e ad ogni altro accadimento connesso al suo compimento” (Sez. 2, n. 6078 del 09/01/2009, Tripodi, Rv. 243449; in senso conforme, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015, dep. 2016, Crosasso).
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, si deve poi porre in evidenza che il ricorrente non si e’ in alcun modo confrontato con i plurimi elementi valorizzati dalla sentenza di primo grado per ritenere integrato l’elemento oggettivo del reato, anche quanto alla condotta induttiva: con cio’ violando il piu’ volte richiamato principio che impone al giudice di appello una motivazione “rafforzata”, anche quando la decisione di riforma e’ in senso assolutorio.
5.1. Dalla sentenza del Tribunale, emerge anzitutto che la parte civile (OMISSIS) (cugino della persona offesa) aveva riferito, tra l’altro: sulla fragilita’ ed influenzabilita’ del (OMISSIS), spaventato all’idea di rimanere da solo e quindi con un innaturale attaccamento alle badanti via via succedutesi; sull’ingresso della (OMISSIS), che aveva inizialmente affiancato (OMISSIS) – badante per quattro anni del (OMISSIS) – per poi metterla in cattiva luce; sullo stretto legame creatosi tra la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) (il quale gli aveva confidato l’intenzione di lasciarle un locale – cantina e poi la casa al mare, nel timore di perdere la badante che si lamentava con lui di non avere un’abitazione).
Emerge inoltre, dalla decisione di primo grado, il contenuto delle ulteriori deposizioni della (OMISSIS) (che aveva confermato di essere stata allontanata dietro pressioni della (OMISSIS), e di aver inizialmente sentito il (OMISSIS) riferire all’odierna parte civile l’intenzione di lasciare l’appartamento alla nipote), di (OMISSIS), portiere dello stabile (che aveva confermato l’avvicendarsi di molte badanti, cui il (OMISSIS) regalava gioielli di famiglia o manifestava l’intenzione di sposarsi), di (OMISSIS), badante fino al 2008 (che aveva confermato di aver ricevuto dal (OMISSIS) gioielli di famiglia – subito restituiti – e di essere stata nominata nel 2007 erede testamentaria, quanto alla casa e al mobilio), di (OMISSIS), nipote del (OMISSIS) (che aveva riferito in ordine alle condizioni dell’anziano parente, e al suo essere terrorizzato dalla solitudine nonche’ alla paura che la (OMISSIS) se ne andasse).
In tale quadro, il Tribunale aveva ritenuto (pag. 9 seg.) che la disposizione testamentaria fosse il frutto delle blandizie e pressioni psicologiche della (OMISSIS), la quale aveva “artatamente manipolato la condizione deficitaria del (OMISSIS) a seguito del suo trasporto affettivo, trasporto che si e’ innestato su una situazione patologica di fragilita’ e di intenso bisogno di dipendenza e l’ha sfruttata ai propri fini, inducendo l’uomo a realizzare un atto gravemente pregiudizievole sul piano patrimoniale”. A sostegno di tali conclusioni, il Tribunale aveva altresi’ valorizzato (pag. 10) sia il fatto che il (OMISSIS) aveva conosciuto solo da pochi mesi la beneficiaria del testamento olografo, sia l’ulteriore circostanza per cui egli non era nuovo a tale genere di condotta, posta in essere in situazioni analoghe.
5.2. In buona sostanza, il giudice di primo grado aveva ancorato la valutazione di sussistenza del reato, anche quanto alla configurabilita’ di una condotta induttiva, su una serie di convergenti risultanze che sono state invece totalmente ignorate dal giudice d’appello: la Corte si e’ limitata infatti ad osservare – pur ritenendo provate le deficitarie condizioni anche psichiche del (OMISSIS), e la sua dipendenza dalla (OMISSIS) – che le minacce di andar via, e le lamentazioni circa la mancanza di una propria abitazione, non risultavano correlate al rifiuto del (OMISSIS) di un “facere specifico”, o alla richiesta esplicita di ricevere l’appartamento in eredita’.
In altri termini, la Corte territoriale e’ giunta ad una decisione di integrale riforma senza in alcun modo confrontarsi con l’interpretazione del Tribunale, secondo cui quelle minacce e quelle lamentazioni della (OMISSIS) non dovevano essere valutate isolatamente, ma nello specifico contesto descritto dalle deposizioni testimoniali, proprio perche’ munite di una specifica valenza indiziante di un comportamento induttivo rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 643 c.p.. Ne’, del resto, puo’ evidentemente attribuirsi alcun rilevanza “rafforzativa” della motivazione al gia’ citato rilievo della Corte d’Appello secondo cui, se la (OMISSIS) avesse realmente voluto trarre profitto dalla situazione, ben avrebbe potuto sposare il (OMISSIS).
6. Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata, con rinvio al giudice competente per valore in grado d’appello, ai sensi dell’articolo 622 c.p.p.. In quella sede, verra’ valutata anche l’odierna richiesta di liquidazione delle spese processuale sostenute nel presente grado, formulata dalla parte civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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