L’onere di indicare l’ammontare delle utilità esistenti al momento della consumazione del reato

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 20 novembre 2019, n. 47103

Massima estrapolata:

In tema di reati tributari, l’onere di indicare l’ammontare delle utilità esistenti al momento della consumazione del reato nel patrimonio del soggetto nei cui confronti si intende procedere a sequestro finalizzato alla confisca, che costituiscono il “risparmio di spesa” determinato dalla violazione dell’obbligo fiscale, grava sul pubblico ministero, secondo le regole generali in tema di ripartizione dell’onere della prova e secondo quanto dispone, anche per la determinazione della misura di sicurezza, l’art. 187 cod. proc. pen.

Sentenza 20 novembre 2019, n. 47103

Data udienza 2 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LIBERATI Giovanni – Presidente

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza in data 24/05/2019 del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’avvocato (OMISSIS), in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 24 maggio 2019, e depositata il 25 maggio 2019, il Tribunale di Genova, Sezione per il riesame, ha rigettato l’appello proposto dal legale rappresentante della (OMISSIS) s.p.a. avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Genova che aveva respinto l’istanza di revoca del sequestro preventivo in relazione a somme di denaro ed altri beni fungibili nella disponibilita’ della precisata societa’ fino a concorrenza dell’importo di 1.257.053,30 Euro.
Il sequestro e’ stato disposto per i reati di omesso versamento delle ritenute certificate a titolo di sostituto di imposta relative all’anno 2014, in relazione ad un importo di 415.133,30 Euro, e di omesso versamento dell’I.V.A., sempre per l’anno 2014, con riguardo a complessivi 841.920,00 Euro. I reati sono contestati a (OMISSIS), nella sua qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.p.a. e risultano commessi, il primo, in data 21 settembre 2015 e, il secondo, in data 27 dicembre 2015.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe l’avvocato (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.p.a., articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento al Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 160 e ss., e articolo 182 ter, e successive modifiche, nonche’ Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), avendo riguardo all’ammissibilita’ del sequestro a fini confisca per equivalente in relazione a debiti tributari di una impresa sottoposta a concordato preventivo in regime di continuita’ aziendale, e con adesione dell’Agenzia delle Entrate al piano di estinzione rateale di tali debiti.
Si deduce che l’esecuzione del sequestro si pone in contrasto con la procedura di liquidazione perche’ rende ineseguibile il piano concordatario omologato, a discapito degli stessi interessi erariali. Si riconosce che la giurisprudenza, a fronte del testo del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, ritiene ammissibile il sequestro a fini di confisca degli importi non ancora corrisposti; si osserva, pero’, che nel caso di concordato preventivo in regime di continuita’ aziendale, anche in considerazione dei penetranti controlli pubblicistici e dell’Autorita’ giudiziaria, la soluzione deve essere diversa, perche’, altrimenti, verrebbero caducate le prospettive di soddisfazione dell’intero ceto creditorio e, quindi, anche dell’Amministrazione finanziaria, la quale ha formalmente aderito all’accordo.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 322 ter c.p., articolo 321 c.p.p., e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 10 bis e 10 ter, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), avendo riguardo alla ritenuta applicabilita’ del sequestro funzionale alla confisca diretta di denaro pervenuto nella disponibilita’ dell’impresa beneficiaria di reati tributari in epoca successiva alla commissione di tali illeciti penali.
Si premette che i reati per cui si procede, ossia quelli di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 10 bis e 10 ter, hanno natura istantanea, e che, alla data di commissione del primo illecito, il 21 settembre 2015, il saldo del conto corrente della societa’ era negativo e pari a – 462.480,36 Euro, mentre, alla data di commissione del secondo illecito, il 27 dicembre 2015, il saldo del conto corrente della societa’ era positivo, ma pari a 65.252,38 Euro, ed interamente utilizzato il giorno successivo per i pagamenti di IRAP ed IVA. Si osserva che il denaro confluito nella disponibilita’ dell’ente beneficiario dei reati per cui si procede successivamente alla data in cui questi sono stati commessi non puo’ essere ritenuto “profitto” dei medesimi, perche’ non costituisce “risparmio di spesa” derivante dal mancato versamento dell’imposta (si citano, in particolare, Sez. 3, n. 22061 del 23/01/2019, Moroso, e Sez. 3, n. 8995 del 30/10/2017, dep. 2018). Si rileva, inoltre, che il Tribunale ha offerto una giustificazione inconferente in proposito, ipotizzando del tutto congetturalmente l’esistenza di altri conti correnti in Italia o all’estero al momento della commissione del primo dei due reati, nonche’ la possibilita’ di pagare i debiti tributari nelle more tra la consumazione degli stessi e l’ammissione al concordato preventivo, omettendo di confrontarsi con l’ipotesi dedotta dalla difesa di “finanza nuova” ed addossando al ricorrente l’onere di fornire la prova negativa di altri conti correnti o rapporti finanziari in Italia o all’estero. Si aggiunge, esemplificativamente, che la somma di 140.000,00 Euro e’ pervenuta sul conto corrente sul quale e’ stato disposto il sequestro non solo successivamente alla data di commissione dei due reati, ma anche in esecuzione del concordato preventivo.
3. In data 26 settembre 2019 l’avvocato (OMISSIS), quale difensore di fiducia di (OMISSIS), ha presentato motivi nuovi.
3.1. Con il primo motivo nuovo, si contesta che il profitto dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 10 bis e 10 ter, sia identificabile in somme di denaro non presenti al momento di consumazione del reato.
Si osserva che i reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 10 bis e 10 ter, sono di natura omissiva a consumazione istantanea, e si perfezionano alla scadenza del debito tributario, sicche’, nella specie, gli stessi si sono consumati, rispettivamente, nelle date del 21 settembre 2015, quando il conto corrente aveva un saldo ampiamente negativo (pari a – 462.480,36 Euro) e del 27 dicembre 2015, quando il conto corrente aveva un saldo positivo molto modesto (pari a 65.252,38 Euro). Si rappresenta, quindi, che, al piu’, il profitto dei reati in questione e’ pari a 65.252,38 Euro. Si aggiunge che, secondo la giurisprudenza, ai fini dell’individuazione del profitto per i precisati reati, e’ irrilevante anche qualunque considerazione in ordine alle disponibilita’ esistenti prima della data di consumazione dei medesimi (si cita Sez. 3, n. 22061 del 2019).
3.2. Con il secondo motivo nuovo, si deduce che, nei confronti della persona giuridica, con riguardo ai reati tributari, e’ ammissibile la sola confisca diretta del profitto del reato e non anche quella per equivalente.
Si premette che questa regola e’ esplicitamente fatta propria anche nell’ordinanza genetica. Si rileva, poi, che, posta questa regola, e considerata l’identificazione del profitto del reato nelle somme esistenti nel patrimonio della societa’ al momento della scadenza del debito, la somma suscettibile di sequestro e’ pari, al piu’, a 65.252,38 Euro.
3.3. Con il terzo motivo nuovo, si segnala che le rimesse pervenute sul conto corrente della societa’ in epoca successiva alla consumazione dei reati (la cd. “nuova finanza”) non possono essere oggetto di confisca diretta.
Si evidenzia che la confisca di somme acquisite dopo la commissione dei reati e’ confisca per equivalente e non confisca diretta, perche’ non attiene al profitto del reato. Si segnala, in proposito, che il profitto del reato e’ quello legato da un nesso di derivazione qualificata dal reato, sicche’ non puo’ estendersi a crediti lecitamente maturati in epoca successiva (si cita Sez. 6, n. 6816 del 29/01/2019). Si conclude, pertanto, che e’ illegittimo il sequestro delle somme presenti sul conto corrente della (OMISSIS) s.p.a., in quanto provento di rimesse e crediti sorti successivamente alla data di consumazione del reato.
3.4. Con il quarto motivo nuovo, si contesta la compatibilita’ del sequestro preventivo con il concordato preventivo in regime di continuita’ aziendale.
Si rappresenta che dal concordato preventivo e’ evincibile come la stessa Amministrazione finanziaria non abbia interesse alla permanenza del vincolo reale. Si aggiunge che la permanenza del sequestro si pone in contrasto con le esigenze della continuita’ aziendale, e che il meccanismo del sequestro pone una preferenza indebita a vantaggio dei crediti tributari, rispetto agli altri, in contrasto con gli scopi del concordato.
3.5. Con il quinto motivo nuovo, si deduce che il concordato preventivo in regime di continuita’ aziendale e’ impegno serio di adempiere, il quale preclude la confisca, a norma del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis.
Si rileva che l’inapplicabilita’ della confisca a norma del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, determina anche l’inoperativita’ del sequestro, almeno con riferimento alle somme oggetto della transazione fiscale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, secondo quanto di seguito precisato, con riferimento alle censure concernenti i limiti entro cui e’ applicabile il sequestro funzionale alla confisca diretta, mentre e’ da respingere nella parte relativa alla denunciata incompatibilita’ tra vincolo reale e concordato preventivo.
2. Infondate sono le censure relative alla incompatibilita’ tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 12 bis, e concordato preventivo, esposte nel primo motivo del ricorso e nel quarto e nel quinto dei motivi nuovi, le quali deducono, in sintesi, che il vincolo reale e’ incompatibile con la procedura pubblicistica di liquidazione perche’ preclude irragionevolmente alla stessa la possibilita’ di realizzare il suo scopo e di assicurare la soddisfazione delle aspettative del ceto creditorio, si pone in contrasto con la espressa volonta’ dell’Amministrazione finanziaria esternata nella transazione fiscale, determina una preferenza indebita a favore dei crediti tributari ed e’ in contrasto con l’inapplicabilita’ della confisca per la parte del debito che il contribuente si impegna a versare all’erario.
2.1. Occorre innanzitutto precisare, in linea generale, che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 12 bis, e’ sicuramente compatibile con l’esistenza di transazioni o accordi tra il soggetto gravato del debito tributario e l’Amministrazione finanziaria.
Invero, lo stesso Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, contempla testualmente la compatibilita’ tra la persistenza della misura cautelare reale e l’assunzione di un obbligo del debitore a versare l’importo dovuto all’Amministrazione finanziaria, laddove, nel primo periodo del comma 2, dispone: “la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario in presenza di sequestro” (cfr. per questa osservazione, da ultimo, Sez. 3, n. 22061 del 23/01/2019, Moroso, mass. per altro, nonche’, in precedenza, Sez. 3, n. 42087 del 12/07/2016, Vitale, Rv. 268081-01, e Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv. 266038-01). Inoltre, l’applicabilita’ del sequestro nonostante l’inoperativita’ della confisca e’ logicamente e sistematicamente spiegabile perche’ la funzione del primo resta quella di garantire che la misura ablatoria, inefficace con riguardo alla parte coperta dall’impegno del contribuente, esplichi i propri effetti qualora il versamento “promesso” non si verifichi (cosi’, ancora, Sez. 3, n. 22061 del 2019, Moroso, cit., Sez. 3, n. 42087 del 2016, Vitale, cit., e Sez. 3, n. 5728 del 2016, Orsetto, cit.).
2.2. Posta questa premessa, va poi rilevato come nessuna preclusione all’applicabilita’ del sequestro funzionale alla confisca diretta discende dalla intervenuta omologazione di un concordato preventivo, anche in epoca precedente all’adozione del provvedimento di vincolo cautelare penale.
Come si e’ infatti precisato in giurisprudenza, il sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, comma 1, prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto della ammissione al concordato preventivo, attesa l’obbligatorieta’ della misura ablatoria alla cui salvaguardia e’ finalizzato il sequestro (cosi’ Sez. 3, n. 28077 del 09/02/2017, Marcantonini, Rv. 270333-01).
La soluzione appena indicata, del resto, si pone in linea con il diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui il sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria e’ assolutamente insensibile alla stessa procedura fallimentare (cosi’ Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228165-01, nonche’, con specifica applicazione in materia di reati tributari, Sez. 3, n. 23907 del 01/03/2016, Taurino, Rv. 266940-01, e Sez. 4, n. 7550 del 05/12/2018, dep. 2019, Sansone, Rv. 275129-01, la quale ha ritenuto applicabile la misura cautelare anche con riguardo a somme di denaro appartenenti alla societa’ fallita e assegnate ai creditori con piano di riparto dichiarato esecutivo ma non ancora eseguito).
Il carattere di obbligatorieta’ della confisca cui e’ funzionale il sequestro, inoltre, spiega anche perche’ la misura ablatoria prevale sui diritti dei creditori e sull’ordine di prelazione nei pagamenti fissato dalle leggi sulle procedure concorsuali e dal concordato preventivo: le somme potenzialmente confiscabili a norma del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, infatti, rilevano non tanto quali debiti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ma anche, e soprattutto, in quanto profitto di un reato, nel caso di confisca diretta, ovvero in quanto mezzi necessari per assicurare l’attuazione di una sanzione di tipo penale, nel caso di confisca per equivalente.
Si puo’ aggiungere che anche il dato letterale sembra confermare l’insensibilita’ del quantum da sottoporre ad ablazione perche’ prezzo o profitto di un reato tributario (o, eventualmente, perche’ equivalente di tale prezzo o profitto) rispetto ad accordi transattivi stipulati con l’Amministrazione finanziaria, pur se nell’ambito di procedure concorsuali. Da un lato, infatti, il primo periodo del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, comma 2, nel disporre che “la confisca non opera per la parte (di profitto o prezzo del reato o di loro equivalente) che il contribuente si impegna a versare all’erario in presenza di sequestro”, induce ad assumere come principio generale quello della doverosita’ dell’ablazione per l’altra parte di profitto o prezzo del reato, o di loro equivalente, ossia per quella parte per la quale non vi e’ impegno di versamento. Dall’altro, poi, ne’ questa, ne’ altre disposizioni prevedono rideterminazioni dell’estensione del profitto del reato, o comunque deroghe all’ambito di applicazione della misura ablatoria, connesse alla stipulazione di transazioni fiscali; e, pero’, sembra ragionevole ritenere che, a tal fine, sarebbe necessaria un’espressa previsione legislativa, perche’ l’ipotesi di una “riduzione” dell’oggetto della confisca Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 12 bis, in conseguenza della transazione fiscale implica la subordinazione dell’operativita’ di una misura di tipo penale a scelte effettuate al di fuori del processo penale, e in assenza del controllo del giudice penale.
3. Fondate, invece, nei termini che si preciseranno, sono le censure concernenti la violazione dei limiti di applicabilita’ del sequestro funzionale alla confisca diretta, formulate nel secondo motivo del ricorso e nel primo, secondo e terzo motivo nuovo, le quali contestano l’ammissibilita’ di tale misura con riguardo a somme di importo superiore alle disponibilita’ finanziarie che la societa’ assoggettata al vincolo aveva alla data di commissione dei reati per cui si procede.
3.1. La giurisprudenza ormai assolutamente prevalente afferma che la natura fungibile del denaro non consente la confisca diretta delle somme depositate sui conti correnti bancari del reo, e quindi, il prodromico sequestro preventivo, ove si abbia la prova che le stesse non possano in alcun modo derivare dal reato e costituiscano, pertanto, profitto dell’illecito (cosi’, a partire da Sez. 3, n. 8995 del 30/10/2017, dep. 2018, Barletta, Rv. 272353-01, relativa al reato di cui all’articolo 10-bis Decreto Legislativo n. 74 del 2000, cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 6816 del 29/01/2019, Sena, Rv. 275048-01, concernente il reato di esercizio abusivo di una professione, nonche’ Sez. 3, n. 6348 del 04/10/2018, dep. 2019, Torelli, Rv. 274859-01, nonche’ ancora Sez. 3, n. 41104 del 12/07/2018, Vincenzini, Rv. 274307-01, entrambe riguardanti, ancora, il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis).
In applicazione di questo principio, la giurisprudenza risulta escludere, in linea generale, l’applicabilita’ del sequestro e della successiva confisca diretta in relazione a somme di denaro depositate in epoca successiva al momento di perfezionamento del reato. Si osserva, precisamente, che le somme di denaro pervenute sul conto del soggetto destinatario della misura ablatoria per effetto di rimesse effettuate da terzi successivamente alla commissione di reati tributari sono estranee al profitto dei medesimi: invero, dato che quest’ultimo si individua nel “risparmio di imposta”, le somme indicate “non possono, evidentemente, rappresentare il risultato della mancata decurtazione del patrimonio quale conseguenza del mancato versamento delle imposte” (cosi’, testualmente, Sez. 3, n. 8995 del 2018, Barletta, cit., nonche’ Sez. 3, n. 6348 del 2019, Torelli, cit., e Sez. 3, n. 41104 del 2018, Vincenzini, cit.).
Vi sono, pero’, anche affermazioni che appaiono attribuire maggiori spazi di operativita’ alla confisca diretta, e quindi al sequestro preventivo funzionale all’applicazione di tale misura. In particolare, una decisione (Sez. 6, n. 6816 del 2019, Sena, cit.) osserva che, “se la finalita’ della confisca diretta e’ quella di evitare che chi ha commesso un reato possa beneficiare del profitto che ne e’ conseguito, bisogna ammettere che tale funzione e’ assente laddove l’ablazione colpisca somme di denaro entrate nel patrimonio del reo certamente in base ad un titolo lecito ovvero in relazione ad un credito sorto dopo la commissione del reato, e non risulti in alcun modo provato che tali somme siano collegabili, anche indirettamente, all’illecito commesso”; queste affermazioni, infatti, sembrano riconoscere l’ammissibilita’ della confisca diretta di numerarlo materialmente percepito dopo la commissione del reato, sulla base di un credito che, alla data di consumazione dell’illecito, era gia’ esistente, pur se non ancora esigibile.
3.2. Ad avviso del Collegio, l’orientamento ampiamente prevalente in giurisprudenza deve essere condiviso, pur con la precisazione che la confisca diretta ed il sequestro ad essa funzionale sono ammissibili anche con riferimento al denaro derivabile da crediti che, al momento della consumazione del reato tributario, erano certi e liquidi, o agevolmente liquidabili, e sono stati nel frattempo incassati.
Da un lato, infatti, un limite all’applicabilita’ della confisca diretta sicuramente discende dalla nozione di profitto riferibile ai reati tributari, siccome corrispondente a quella di “risparmio di imposta”. Invero, il “risparmio di imposta” conseguente alla commissione del reato, in quanto costituito da una mancata decurtazione del patrimonio per effetto della consumazione dell’illecito penale, non puo’ che essere individuato con riferimento ad utilita’ e valori esistenti al momento in cui questo viene perfezionato. Pertanto, come si osserva diffusamente in giurisprudenza, le somme riscosse sulla base di titoli sorti o acquisiti dal destinatario della misura cautelare o ablatoria successivamente alla consumazione del reato non costituiscono profitto dei reati tributari e non possono costituire oggetto di confisca diretta.
Dall’altro, pero’, sembra possibile ammettere l’applicabilita’ della confisca diretta anche al di la’ delle somme di denaro immediatamente disponibili al momento della consumazione del reato nel patrimonio del destinatario della misura ablatoria. Invero, come osservato dalle Sezioni Unite, “la confisca per equivalente, (…) rappresentando una alternativa alla confisca diretta – la misura sanzionatoria, infatti, opera solo quando non puo’ trovare applicazione la ordinaria misura di sicurezza patrimoniale – presuppone che il relativo oggetto (vale a dire il prezzo o il profitto del reato) abbia una sua consistenza naturalistica e/o giuridica tale da permetterne l’ablazione, nel senso che, una volta entrato nel patrimonio dell’autore del reato, continui a mantenere una sua identificabilita’”; di conseguenza, nel caso di profitto o prezzo del reato rappresentato ab origine da una somma di denaro, la confisca diretta e’ riferibile alle disponibilita’ finanziarie acquisite, indipendentemente dalla loro identita’ fisica, e quindi per il loro valore: “agli effetti della confisca, e’ l’esistenza del numerarlo comunque accresciuto di consistenza a rappresentare l’oggetto da confiscare, senza che assumano rilevanza alcuna gli eventuali movimenti che possa aver subito quel determinato conto bancario” (cosi’ Sez. U, 21/07/2015, Lucci, Rv. 264437-01, in motivazione, § 16). In coerenza con questa impostazione, sembra ragionevole inferire che l’oggetto della confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, quando questi si individuano non in una somma di denaro direttamente percepita, ma in un “valore economico” in relazione al quale il numerarlo e’ strumento di misura, vada determinato avendo riguardo a qualunque attivita’ patrimoniale, la quale sia espressiva, in termini omogenei, del “valore economico” conseguito attraverso l’illecito penale ed esistente nel momento della percezione dell’indebito “vantaggio”. Se ne puo’ ulteriormente far discendere che, quando il “valore economico” conseguito per effetto del reato e’ quello di un “risparmio di spesa”, e non quello di un diretto incremento di disponibilita’ monetarie, il suo oggetto puo’ essere identificato non solo nelle somme di danaro immediatamente disponibili per sostenere la “spesa” dovuta, e non utilizzate, ma anche nelle ulteriori attivita’ patrimoniali in quel momento esistenti, con le quali sarebbe stato agevolmente possibile sostenere la stessa, perche’ agevolmente liquidabili, e che successivamente sono state riscosse in denaro; si pensi, ad esempio, ai crediti su fattura, normalmente monetizzati dalle imprese mediante operazioni di sconto bancario, ma anche a crediti scaduti e non ancora incassati per una tolleranza di fatto concessa al debitore. E del resto, anche le somme immediatamente disponibili sul conto corrente bancario, da un punto di vista giuridico-formale, sono oggetto di un diritto che non e’ di proprieta’, ma di credito (cfr., in proposito, per tutte, l’indicazione dell’articolo 1852 c.c., secondo il quale “il correntista puo’ disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito”).
3.3. Occorre puntualizzare, ancora, che, come denunciato nel ricorso, l’ordinanza impugnata ha esposto una motivazione meramente apparente, cosi’ incorrendo nel vizio di violazione di legge, rilevabile in questa sede, quando ha giustificato il sequestro ipotizzando, in termini assolutamente astratti, l’esistenza di conti correnti attivi della societa’ in Italia o all’estero.
Ed infatti, anche in relazione all’individuazione del profitto del reato, debbono trovare applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell’onere della prova, secondo quanto dispone, in linea generale, anche per la “determinazione (…) della misura di sicurezza”, l’articolo 187 c.p.p..
Ne deriva che e’ onere del Pubblico ministero indicare l’ammontare delle utilita’ esistenti al momento della consumazione del reato nel patrimonio del soggetto nei cui confronti si intende procedere a sequestro o confisca, agevolmente utilizzabili per adempiere all’obbligo tributario e, pero’, indebitamente “risparmiate”.
4. In conclusione, l’ordinanza impugnata, ferma restando la legittimita’ del sequestro funzionale alla confisca diretta anche in caso di preesistente concordato preventivo con transazione fiscale, deve essere annullata nella parte in cui ha disposto l’applicazione della misura cautelare senza fissare alcun limite in considerazione delle disponibilita’ della societa’ ricorrente al momento della data di ritenuta commissione dei reati per cui si procede.
Si impone, quindi, la necessita’ di un giudizio di rinvio per individuare l’esatto ambito del “risparmio di spesa” conseguito, determinabile sia nelle somme di danaro immediatamente disponibili per sostenere la “spesa” dovuta al momento della ritenuta consumazione dei reati per cui si procede, sia nelle ulteriori posizioni giuridiche in quel medesimo momento esistenti, con le quali sarebbe stato agevolmente possibile sostenere tale “spesa”, perche’ di pronta liquidazione, e successivamente introitate in denaro. Nell’individuare il quantum da sottoporre a sequestro, il giudice rispettera’ i criteri di ripartizione dell’onere della prova, escludendo dal vincolo importi superiori a quelli corrispondenti alle disponibilita’ di cui, nelle forme previste in materia di misure cautelari reali, risultera’ accertata la sussistenza al momento della ritenuta commissione dei reati in contestazione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Genova, Sezione riesame.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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