Delibera a seguito di riduzione integrale del capitale sociale per perdite

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 aprile 2022| n. 11234.

È valida la delibera, che, a seguito di riduzione integrale del capitale sociale per perdite, decida l’azzeramento ed il contemporaneo aumento, anche ad una cifra superiore al minimo, del capitale sociale, mediante la sottoscrizione immediata e per intero del socio presente, purché sia consentito, ai soci assenti o impossibilitati alla sottoscrizione immediata, l’esercizio del diritto di opzione nel termine di trenta giorni stabilito nell’art. 2441, secondo comma, cod. civ. previgente per l’acquisto delle partecipazioni sottoscritte in misura eccedente la quota di spettanza dell’originario sottoscrittore, dal momento che l’esercizio postumo del diritto di opzione opera come condizione risolutiva e rimuove “pro quota” e retroattivamente gli effetti dell’originaria sottoscrizione (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata che aveva confermato, anche in sede di gravame, il rigetto dell’impugnazione volta all’annullamento della deliberazione assembleare di una società a responsabilità limitata di azzeramento del capitale sociale e di contestuale aumento dello stesso fino all’importo di € 500.000,00 sul presupposto che la stessa fosse stata assunta con abuso di potere del socio di maggioranza interessato solo a escludere i soci di minoranza, in situazione di inoperatività della società ed in difetto di elementi per ritenere prossimo l’inizio di attività, oltre che su perdite asseritamente ritenute non veritiere)

Ordinanza|6 aprile 2022| n. 11234

Data udienza 10 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Società di capitali – Capitale sociale – Riduzione per perdite – Delibera di azzeramento e contemporaneo aumento ad una cifra superiore al minimo – Sottoscrizione immediata e per intero del socio presente – Validità – Condizioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6696-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4656/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 9.7.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli o non partecipata del 10.3.2022 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte.
Rilevato che:
i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la (OMISSIS) s.r.l. (di seguito: (OMISSIS)) sostenendo l’illegittimita’ della deliberazione di azzeramento del capitale sociale e di contestuale aumento dello stesso fino all’importo di Euro 500.000,00, assunta il 29.7.2014, sia perche’ adottata con abuso di potere del socio di maggioranza (OMISSIS) s.r.l., interessato solo a escludere i soci di minoranza, in situazione di inoperativita’ della societa’ e in difetto di elementi per ritenere prossimo l’inizio di attivita’, sia perche’ fondata su perdite non veritiere;
con sentenza del 31.3.2017 il Tribunale di Roma, in contraddittorio con (OMISSIS), ha ritenuto l’impugnativa tempestiva ma l’ha rigettata nel merito, con aggravio di spese;
con sentenza del 9.7.2019 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dal solo (OMISSIS), in contumacia della sig.ra Frezzato, con aggravio delle spese del grado;
avverso la predetta sentenza del 9.7.2019, non notificata, con atto notificato il 9.2.2020 ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), svolgendo due motivi;
ha resistito con controricorso notificato il 26.2.2020 la (OMISSIS), chiedendone l’improcedibilita’ perche’ effettuata a mezzo posta elettronica certificata con messaggio contenente i files PDF di ricorso, procura e relazione di notifica non sottoscritti digitalmente dal difensore, e in subordine l’inammissibilita’ o il rigetto;
e’ stata proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., la trattazione in Camera di consiglio non partecipata;
la controricorrente ha depositato memoria;
Ritenuto che:
l’eccezione preliminare di improcedibilita’ del ricorso perche’ la notificazione del ricorso e’ stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata con messaggio contenente i files PDF di ricorso, procura e relazione di notifica non sottoscritti digitalmente dal difensore, e’ infondata; secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione in origine analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notifica telematica L. n. 53 del 1994, ex articolo 3-bis, munito dell’attestazione di conformita’ all’originale, non richiede la firma digitale dei difensori, perche’ e’ sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformita’, redatta secondo le disposizioni vigenti ratione temporis, non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato “pdf” anziche’ “p7m”. (Sez. 2, n. 23951 del 29.10.2020, Rv. 659394 – 01);
con il primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 2482-quater c.c., in relazione anche all’articolo 2481 c.c..
il motivo appare manifestamente infondato perche’ l’articolo 2482-quater c.c., non vieta affatto l’aumento di capitale, contestuale all’operazione di riduzione del capitale per perdite, purche’ sia consentito ai soci il mantenimento della quota di partecipazione;
secondo la giurisprudenza di questa Corte, e’ valida la delibera, che a seguito di riduzione integrale del capitale sociale per perdite, decida l’azzeramento ed il contemporaneo aumento, anche ad una cifra superiore al minimo, del capitale sociale, mediante la sottoscrizione immediata e per intero del socio presente, purche’ sia consentito, ai soci assenti o impossibilitati alla sottoscrizione immediata, l’esercizio del diritto di opzione nel termine di trenta giorni stabilito nell’articolo 2441 c.c., comma 2, previgente per l’acquisto delle partecipazioni sottoscritte in misura eccedente la quota di spettanza dell’originario sottoscrittore, dal momento che l’esercizio postumo del diritto di opzione opera come condizione risolutiva e rimuove pro quota e retroattivamente gli effetti dell’originaria sottoscrizione (Sez. 1, n. 15614 del 12.7.2007, Rv. 600416 – 01);
la tesi del ricorrente, sviluppata a pagina 8 del ricorso, secondo la quale l’aumento di capitale non sarebbe consentito se deliberato dal solo socio di maggioranza, anche quando sia stato rispettato il diritto di opzione del socio di minoranza, e’ priva di alcun fondamento normativo, peraltro neppur indicato;
il richiamo effettuato dal ricorrente all’articolo 2481 c.c., per sostenere che l’aumento di capitale sarebbe permesso solo se espressamente previsto dall’atto costitutivo, appare del tutto inconferente perche’ la predetta disposizione concerne solo la facolta’ di aumento del capitale attribuita statutariamente agli amministratori, mentre nella specie, pacificamente secondo la sentenza impugnata (pag. 2) e il ricorso (pag.2), la modificazione dell’atto costitutivo e l’aumento di capitale sono stati deliberati dall’assemblea dei soci;
con il secondo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 2909 c.c., agli articoli 91 e 345 c.p.c., nonche’ omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e violazione dell’articolo 2697 c.c., poiche’ il ricorrente fin dal giudizio di primo grado aveva dedotto che non ricorrevano i presupposti per l’aumento di capitale, sia perche’ alcune poste di bilancio non potevano considerarsi perdite o debiti societari, sia per l’inattivita’ della societa’;
quanto alle prove documentali prodotte solo all’udienza del 15.10.2018, ritenute inammissibili dalla Corte territoriale, la censura non appare pertinente e specifica, sia perche’ il ricorrente non confuta l’affermazione della Corte di appello che gli ha addebitato il difetto di prova della precedente indisponibilita’ della documentazione, se non altro con riferimento al momento dell’introduzione del giudizio di appello, sia, e soprattutto, perche’ la Corte territoriale ha comunque motivato sulla ravvisata ininfluenza probatoria di tali documenti;
quanto al tema dell’abuso di maggioranza, al cui proposito la Corte di appello ha ritenuto generiche le contestazioni sollevate dall’attuale ricorrente e ha dato atto del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte sua, il ricorrente si limita a critiche del tutto generiche e riversate nel merito;
anche quanto alla contestazione delle perdite registrate a bilancio e fondanti la necessita’ della ricostituzione del capitale sociale, il ricorrente si limita ad esternare un dissenso riversato nel merito rispetto alla valutazione motivata della Corte di appello circa l’effettivita’ dei finanziamenti erogati “per anticipazioni finanziarie” da parte di (OMISSIS), confermati dal Presidente del Consiglio di amministrazione della (OMISSIS) e documentate da tracce bancarie dei relativi bonifici;
quanto all’inesistenza degli accordi fra (OMISSIS) e il socio di maggioranza (OMISSIS), perche’ quest’ultimo si occupasse delle pratiche per il riattamento e la registrazione di giostre e attrezzature, il ricorrente sostiene di aver contestato tali circostanze solo con la propria comparsa di replica a conclusionale (ricorso pag.10), e quindi evidentemente tardivamente;
infine, il ricorrente esprime il proprio dissenso nel merito dalla valutazione della Corte di appello circa il contenuto della decisione n. 20899/2015 del Tribunale di Roma (relativa al precedente tentativo di aumento del capitale sociale), peraltro, a quanto e’ dato comprendere dalla sentenza impugnata, limitata alla delibazione della soccombenza virtuale;
in ogni caso tale dissenso e’ prospettato in modo non autosufficiente e percio’ solo inammissibile, visto che il ricorrente non da’ conto ne’ del contenuto della sentenza, ne’ della delibera impugnata, e tantomeno della localizzazione dei documenti invocati negli atti di causa;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo;
non sussistono i presupposti per la richiesta condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 3, per lite temeraria, che non puo’ essere ravvisata nella sola proposizione di un ricorso inammissibile o manifestamente infondato.

P.Q.M.

La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 4.000,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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