In tema di prescrizione delle servitù per non uso

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 aprile 2022| n. 11054.

In tema di prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dell’onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l’eccezione si fonda deve essere fornita da chi l’ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l’ha esercitata per almeno un ventennio.

In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l’accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 15 del Cpc e alla luce dell’oggetto delle domande della parti, non potendo attribuirsi autonoma rilevanza alla domanda di inibitoria contestualmente avanzata, poiché ricompresa nell’azione a difesa della servitù, e dovendosi ritenere il procedimento possessorio svoltosi nel corso del giudizio anch’esso sottoposto, per analogia, alla disposizione sopra indicata. In particolare, il giudice può considerare la lite di valore indeterminabile solo dopo avere verificato gli atti processuali, essendo ininfluente la posizione assunta sul punto dalle parti, e ciò pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell’atto di citazione e l’attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l’affermazione in tal senso dei convenuti.

Sentenza|5 aprile 2022| n. 11054. In tema di prescrizione delle servitù per non uso

Data udienza 10 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: SERVITU’ – ACQUISTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 22875 proposto da:
(OMISSIS), E (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avv.to (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1327/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 28 giugno 2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 marzo 2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale nella persona del Dott. CENNICCOLA ALDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), proprietario di una casa con area cortilizia nel (OMISSIS), beni individuati al nuovo catasto urbano del comune al (OMISSIS) e al nuovo catasto terreni al (OMISSIS), per acquisto fatto in forza di decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Verona in data (OMISSIS), conveniva dinanzi al medesimo Tribunale di Verona (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo l’accertamento della servitu’ convenzionale costituita con rogito notaio (OMISSIS) dell'(OMISSIS) trascritta il (OMISSIS) e richiamata nel rogito del medesimo notaio del (OMISSIS) regolarmente trascritto, servitu’ di passaggio pedonale e carrabile gravante sul fondo dei convenuti sito in (OMISSIS) identificato al foglio (OMISSIS) per accedere dalla retrostante (OMISSIS).
2. Il Tribunale accoglieva la domanda di parte attrice.
3. (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello avverso la suddetta sentenza.
4. La Corte d’Appello di Venezia rigettava l’impugnazione e confermava la sentenza di primo grado.
In particolare, quanto al primo motivo di appello evidenziava che, secondo la perizia di consistenza redatta dall’ingegnere (OMISSIS), il fabbricato godeva del diritto di passo come riportato nell’atto del (OMISSIS) del notaio (OMISSIS), trascritto il 12 novembre 1973, diritto esercitato percorrendo il mappale (OMISSIS) da sud a nord.
I testi avevano confermato il suddetto passaggio. Il mappale (OMISSIS) derivava da un frazionamento dell’originario mappale (OMISSIS) sul quale era stata costituita una servitu’ di passaggio, anche carraio, con rogito dell'(OMISSIS) del medesimo notaio (OMISSIS). L’acquisto degli appellanti era avvenuto in forza del rogito del (OMISSIS), successivo alla trascrizione dei predetti titoli a loro opponibili, non rilevando che nel loro atto di acquisto non vi era un esplicito riferimento all’atto costitutivo della servitu’ convenzionale trascritta nel (OMISSIS).
La Corte d’Appello richiamava il principio di ambulatorieta’ delle servitu’ secondo cui colui che acquista un immobile con il peso di una servitu’ trascritta, soggiace a detto peso anche se nel suo titolo di acquisto non ne venga fatta espressa menzione.
L’attore (OMISSIS) aveva acquistato l’immobile con relativa servitu’ in data (OMISSIS) con decreto del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Verona, pertanto, non vi era dubbio che la sua proprieta’ comprendesse anche la predetta servitu’.
4.1 Anche il secondo di motivo di appello era infondato perche’ l’impegno alla costruzione del cancello previsto nell’atto (OMISSIS) non era posto come condizione per la costituzione della servitu’.
4.2 Il terzo motivo era anch’esso infondato perche’ la prova dell’estinzione della servitu’ era totalmente a carico di parte convenuta e quest’ultima non l’aveva assolta dal momento che le prove testimoniali non potevano ritenersi univoche e quelle fotografiche non avevamo data certa, sicche’ non vi era la prova del non uso continuo e ventennale e, dunque, della prescrizione del diritto.
Peraltro, dall’esame delle testimonianze emergeva un uso, seppur sporadico, ma comunque idoneo a non far decorrere il termine prescrizionale.
4.3 Anche il quarto motivo era infondato in quanto il valore della controversia era indeterminato e in ogni caso maggiore di quello determinabile in base all’articolo 15 c.p.c. dedotto ai fini della competenza.
5. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi di ricorso.
6. (OMISSIS) ha resistito con controricorso
7. Fissato all’udienza pubblica del 10 marzo 2022, il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, e dal Decreto Legge n. 105 del 2021, articolo 7 convertito nella L. n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
8. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
9. Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza, hanno insistito nelle rispettive richieste.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione degli articoli 2967, 2658, 2659 e 2664 c.c.
Secondo i ricorrenti la Corte d’Appello di Venezia avrebbe erroneamente omesso di considerare che (OMISSIS) non aveva provato la trascrizione della servitu’, non avendo depositato in giudizio la relativa nota di trascrizione. Sin dalla comparsa di costituzione in primo grado i ricorrenti avevano rilevato come mancasse la prova della trascrizione della servitu’. Tale omissione probatoria era stata reiterata nel primo motivo d’appello e la Corte d’Appello avrebbe considerato sufficiente la trascrizione del titolo costitutivo della servitu’ senza avvedersi che ad essa non era stata data la pubblicita’ dovuta, indispensabile per renderla opponibile ai successivi acquirenti.
Risulterebbe violato il disposto dell’articolo 2664 c.c. che rende obbligatorio che la servitu’ venga trascritta con menzione sul terreno gravato e che sia resa pubblica mediante l’inserimento nella nota di trascrizione dei dati richiesti dall’articolo 2654 c.c., n. 4, mancando in giudizio la nota di trascrizione dell’atto di costituzione della servitu’ dell'(OMISSIS) del notaio (OMISSIS) tale servitu’ non sarebbe opponibile ai ricorrenti. La sentenza della Corte d’Appello sarebbe erronea anche perche’ l’attore in primo grado non avrebbe assolto l’onere della prova in ordine all’opponibilita’ del titolo costitutivo della servitu’ ai ricorrenti ex articolo 2697 c.c.
1.2 Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
I ricorrenti lamentano la mancata produzione in giudizio della nota di trascrizione dell’atto del (OMISSIS) del notaio (OMISSIS) e asseriscono di aver posto tale questione tanto nella comparsa di costituzione in primo grado che nel primo motivo di appello e di aver reiterato la questione nel primo motivo di appello.
In disparte il profilo di inammissibilita’ per la genericita’ del riferimento agli atti del giudizio di merito, deve osservarsi che i ricorrenti si riferiscono esclusivamente all’atto del (OMISSIS) e trascurano di considerare che la Corte d’Appello ha fatto riferimento anche e soprattutto all’atto del 1973, indicando anche gli estremi della trascrizione. Dunque, la costituzione della servitu’ non solo era riportata nell’originario atto del (OMISSIS) ma anche nel successivo frazionamento del 1973.
Infatti, la Corte d’Appello ha rigettato il primo motivo di gravame evidenziando che il fabbricato di (OMISSIS) godeva del diritto di passo come riportato nell’atto del (OMISSIS) n. 43024 regolarmente trascritto a Verona in data 12 novembre 1973 ai numeri 21871 RG e 17335 RP e che il diritto era esercitato percorrendo il mappale (OMISSIS) da sud a nord.
Il riferimento all’atto del (OMISSIS), dunque, e’ effettuato dalla Corte d’Appello prevalentemente in chiave ricostruttiva, in quanto il mappale (OMISSIS) derivava dal frazionamento dell’originario mappale (OMISSIS) sul quale era stata costituita la servitu’ di passaggio anche carraio con rogito del (OMISSIS) del medesimo notaio (OMISSIS).
Ad ogni modo la Corte d’Appello ha ritenuto sufficientemente provata la trascrizione dell’atto sulla base della perizia di consistenza redatta in sede di vendita esecutiva allegata agli atti. Peraltro, la mancanza della nota di trascrizione non risulta essere stata specificamente oggetto di contestazione nel giudizio di merito e, infine, la decisione si fonda sulla trascrizione dell’atto del 1973 che il ricorrente non contesta.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione dell’articolo 1071 c.c.
La sentenza della Corte d’Appello di Venezia avrebbe violato la norma citata in rubrica, presupponendo che il fondo del controricorrente (OMISSIS) fosse contiguo a quello dei ricorrenti senza avvedersi che il fondo dominante a seguito di plurimi frazionamenti non lo era piu’, essendo invece confinante con l’attuale mappale n. (OMISSIS). La servitu’ invocata, dunque, non graverebbe sulla proprieta’ degli attuali ricorrenti.
2.1 Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile.
Il motivo e’ inammissibile sia perche’ la questione dell’erronea individuazione della particella relativa al fondo servente non risulta trattata dalla sentenza in esame e il ricorrente asserisce di avere contestato la circostanza solo con il primo atto difensivo in primo grado ma non in appello, sia perche’ la censura implica una rivalutazione in fatto degli elementi istruttori al fine di operare una diversa configurazione dello stato dei luoghi, attivita’ propria del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, motivo precluso nel caso di specie di c.d. “doppia conforme” ex articolo 348 ter c.p.c., comma 5.
Deve farsi applicazione dei seguenti principio di diritto:
– In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilita’ della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtu’ del principio di specificita’, anche indicare in quale atto del giudizio precedente cio’ sia avvenuto, giacche’ i motivi di ricorso devono investire questioni gia’ comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimita’, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito ne’ rilevabili di ufficio” (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 61, Ord n. 15430 del 2018).
– La valutazione circa l’individuazione dei luoghi prendendo le mosse dall’esame dei fatti e delle prove inerenti al processo – e’ rimessa all’esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimita’, cio’ comportando un nuovo esame del materiale delibato che non puo’ avere ingresso nel giudizio di cassazione. Le censure, pertanto, anche la’ dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, come nel caso in esame, si appalesano inammissibili, giacche’, come questa Corte ha piu’ volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non e’ quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, ne’ quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimita’ limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; cio’ che, come dianzi detto, nel caso di specie e’ dato riscontrare.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione degli articoli 1362 e 2947 c.c.
I ricorrenti lamentano l’erronea interpretazione della clausola contrattuale istitutiva della servitu’ di cui all’atto dell'(OMISSIS).
Infatti, con il secondo motivo di appello, avevano evidenziato che non si era verificata la condizione per la sua costituzione, rappresentata dall’impegno a costruire il cancello. Il motivo era stato rigettato perche’ la Corte d’Appello aveva ritenuto che la costruzione del cancello non fosse una condizione posta per la costituzione della servitu’. Secondo i ricorrenti, interpretando la clausola contrattuale ex articolo 1362 c.c., sarebbe evidente che la costruzione del cancello era un elemento essenziale e costitutivo della fattispecie negoziale istitutiva della servitu’. In conclusione, non essendosi perfezionata la condizione per la costituzione della servitu’, quest’ultima non puo’ essere opposta ai ricorrenti.
3.1 Il terzo motivo e’ inammissibile.
Il ricorrente richiede una diversa interpretazione della clausola contrattuale. L’interpretazione di un atto negoziale e’ un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimita’, salvo che, come accennato, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall’articolo 1362 c.c. e ss. (Cass. n. 14355 del 2016, in motiv.). Il sindacato di legittimita’ puo’ avere, quindi, ad oggetto solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass. n. 23701 del 2016).
Pertanto, al fine di riscontrare l’esistenza dei denunciati errori di diritto o vizi di ragionamento, non basta che il ricorrente faccia, com’e’ accaduto nel caso di specie, un astratto richiamo alle regole di cui agli articoli 1362 c.c. e ss., occorrendo, invece, che specifichi, per un verso, i canoni in concreto inosservati e, per altro verso, il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472 del 2011; piu’ di recente, Cass. n. 27136 del 2017). Ne consegue l’inammissibilita’ del motivo di ricorso che, come quelli in esame, pur denunciando la violazione delle norme ermeneutiche o il vizio di motivazione, si risolva, in realta’, nella mera proposta di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito (Cass. n. 24539 del 2009), cosi’ come e’ inammissibile ogni critica della ricostruzione della volonta’ negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati (Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.). In effetti, per sottrarsi al sindacato di legittimita’ sotto i profili di censura dell’ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non dev’essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni (plausibili), non e’ consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimita’ del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 16254 del 2012; conf., piu’ di recente, Cass. 27136 del 2017).
4. Il quarto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione dell’articolo 1362 c.c.
La censura e’ in parte ripetitiva della precedente. Si contesta l’erronea individuazione del luogo rispetto al fondo servente. In particolare, la servitu’ era stata individuata in favore del solo mappale (OMISSIS) non anche a favore del (OMISSIS). Il mappale (OMISSIS) non era mai stato confinante con la proprieta’ degli appellanti, essendovi frapposto il mappale (OMISSIS) e, quindi, l’unica interpretazione possibile e’ che la servitu’ fosse costituita sul mappale (OMISSIS) altrimenti l’atto dovrebbe considerarsi nullo. Dunque, la servitu’ sarebbe stata posta lungo il lato sud del fabbricato dello (OMISSIS) per congiungersi al vicino Stradello esistente, di cui si serve l’abitazione di cui al mappale (OMISSIS) confinante con il mappale (OMISSIS). Tale eccezione formulata sin dal primo grado non e’ mai stata presa in considerazione nel giudizio di merito. Sarebbe erronea, dunque, la sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato il percorso della servitu’ non dal titolo costitutivo ma da elementi estranei al giudizio quale la perizia svolta nella procedura esecutiva cui erano estranei i ricorrenti.
4.1 Il quarto motivo e’ inammissibile.
Anche in questo caso si richiede una rivalutazione in fatto degli elementi istruttori e una diversa interpretazione dei titoli e per di piu’ si prospetta una questione nuova che non risulta trattata nel corso del giudizio, ovvero la erronea individuazione del fondo servente.
In particolare l’ulteriore rilievo, sviluppato anche nel secondo motivo, secondo il quale il mappale (OMISSIS), derivante dal frazionamento, non confinerebbe con il fondo dominante, costituisce un argomento che non risulta specificamente trattato in precedenza (almeno nelle implicazioni che i ricorrenti vorrebbero trarre da esso), risultando percio’ introdotta una nuova questione di diritto che, postulando un’indagine o accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito, e’ esorbitante dal giudizio di legittimita’.
Valgono, dunque, le medesime ragioni di inammissibilita’ espresse con riferimento ai precedenti motivi.
5. Il quinto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione dell’articolo 1073 c.c. e dell’articolo 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
I ricorrenti lamentano l’erroneita’ della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la servitu’ non si sia estinta per non uso ventennale. Richiamano le testimonianze svolte nel giudizio e, in particolare, che la testimonianza di (OMISSIS) era temporalmente limitata al 12 agosto 1976, sicche’ fino al 1999 non sarebbe stata fornita prova dell’utilizzo della servitu’ poi ripreso da (OMISSIS) nuovo proprietario dal (OMISSIS). Tale circostanza sarebbe decisiva perche’ idonea a documentare il mancato esercizio ultraventennale del passo.
5. Il quinto motivo di ricorso e’ inammissibile.
Deve in primo luogo premettersi che l’onere della prova del fatto estintivo spetta a chi lo eccepisce (articolo 2697 c.c.), come esattamente ha detto la Corte di Appello a p. 5 della sentenza, ossia nella specie ai ricorrenti.
In proposito il collegio intende dare continuita’ al seguente principio di diritto: In tema di prescrizione delle servitu’ (articolo 1073 Cod. Civ.), la ripartizione dell’onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui, essendo quella di prescrizione una eccezione in senso proprio (articolo 2939 c.c.), la prova dei fatti su cui l’eccezione si fonda (articolo 2697 c.c., comma 2), deve darsi da chi l’ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitu’ non l’ha esercitata per almeno un ventennio (Sez. 2, Sent. n. 6647 del 1991).
La Corte territoriale, nel valutare le prove, ha ritenuto che tale onere non sia stato assolto, perche’ “le prove testimoniali non sono univoche in questo senso e quelle fotografiche non hanno data certa, allo scopo di provare il non uso ventennale continuo e quindi la prescrizione del diritto”.
In particolare, il giudice dell’appello ha ritenuto poco congruente la testimonianza dei testi di parte convenuta, (OMISSIS) e (OMISSIS), abitanti limitrofi i quali avevano riferito di non aver visto mai nessuno transitare per il passaggio. Una tale affermazione cosi’ categorica presupporrebbe un controllo costante del passaggio al fine di verificare con certezza ed in ogni momento chi vi passava.
In definitiva, secondo la valutazione insindacabile della Corte di Appello la prova del “mancato dell’esercizio” della servitu’ non e’ stata fornita in modo sufficiente ed univoco.
La censura del ricorrente presuppone, invece, un onere probatorio dell’esercizio della servitu’ a carico della controparte, fondandosi sul fatto che tale onere non sia stato assolto, mentre, come si e’ detto, era a suo carico l’onere di fornire la prova del “mancato dell’esercizio” della servitu’.
Il motivo, dunque, e’ inammissibile in quanto sottintende una inversione dell’onere della prova contro la regola legale e non tiene contro della motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto non sufficienti le testimonianze dei testi di parte convenuta e non fornita la prova del “mancato dell’esercizio” della servitu’. Il motivo, infine, sollecita un’inammissibile rivalutazione delle prove.
6. Il Sesto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione degli articoli 15 e 92 c.p.c. e delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 455 del 2014 e Decreto Ministeriale n. 140 del 2012.
La censura attiene al rigetto del motivo di appello avverso la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado per aver ritenuto la controversia di valore indeterminabile.
Il ricorrente richiama l’articoli 15 c.p.c. ed evidenzia che il valore della controversia rilevante ai fini della determinazione della competenza deve valere anche ai fini della liquidazione delle spese di giudizio. Nella specie, ai sensi dell’articolo 15 c.p.c. il reddito domenicale del fondo servente era di Euro 7,24 e dunque il valore della controversia era ex articolo 15 c.p.c. era di Euro 362.
6.1 Il sesto motivo di ricorso e’ fondato.
In proposito e’ sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l’accertamento dell’esistenza di una servitu’ di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 15 c.p.c. ed alla luce dell’oggetto delle domande della parti, non potendo attribuirsi autonoma rilevanza alla domanda di inibitoria contestualmente avanzata, poiche’ ricompresa nell’azione a difesa della servitu’, e dovendosi ritenere il procedimento possessorio svoltosi nel corso del giudizio anch’esso sottoposto, per analogia, alla disposizione sopra indicata. In particolare, il giudice puo’ considerare la lite di valore indeterminabile solo dopo avere verificato gli atti processuali, essendo ininfluente la posizione assunta sul punto dalle parti, e cio’ pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell’atto di citazione e l’attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l’affermazione in tal senso dei convenuti (Sez. 2, Ord. n. 10755 del 2019).
La Corte d’Appello, pertanto, non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra citato e il motivo e’ meritevole di accoglimento.
7. La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta i restanti cinque, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
6. Le spese del giudizio di legittimita’ devono essere interamente compensate stante la soccombenza parziale del ricorrente in relazione al rigetto dei primi cinque motivi di ricorso e all’accoglimento del sesto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta i restanti cinque, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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