Definizione con sentenza passata in giudicato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 dicembre 2021| n. 41895.

Definizione con sentenza passata in giudicato.

Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra un’amministrazione comunale ed una sua lavoratrice dipendente, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per non avere la corte territoriale considerato che il giudicato di cui ad una precedente sentenza del medesimo ufficio aveva già esaminato – e risolto in senso negativo – la questione dell’applicabilità del regime dettato dall’articolo 2112 cod. civ.; nella circostanza, infatti, fondandosi, i due giudizi tra le stesse parti sul medesimo presupposto, fattuale e normativo, costituito dall’applicabilità del citato articolo 2112 cod. civ., sul punto i fatti costitutivi delle rispettive domande erano identici, a nulla rilevando il fatto che nella causa definita dal giudicato gli stessi fossero invocati ai fini della riammissione in servizio e della solidarietà tra condebitori mentre nel giudizio in esame per la rivendicazione di differenze retributive). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 maggio 2018, n. 11754; Cassazione, sezione civile L, sentenza 28 novembre 2017, n. 28415; Cassazione, sezione civile L, sentenza 9 dicembre 2016, n. 25269; Cassazione, sezione civile L, sentenza 16 dicembre 2015, n. 25304).

Ordinanza|29 dicembre 2021| n. 41895. Definizione con sentenza passata in giudicato

Data udienza 27 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Pubblico impiego – Clausola di rientro dei dipendenti del consorzio nelle fila di quelli del Comune – Solidarietà dell’ente territoriale per le differenze retributive – Esclusione – Articolo 2112 del Codice civile – Garanzia della conservazione del posto di lavoro – Rapporto giuridico – Definizione con sentenza passata in giudicato – Accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica – Soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause – Petitum

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 36853-2019 proposto da:
COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 387/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/06/2019 R.G.N. 549/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA.

Definizione con sentenza passata in giudicato

RILEVATO IN FATTO

CHE:
1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza in data 11 giugno 2019, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti del COMUNE DI TORINO (in prosieguo, anche: il Comune) per l’accertamento del diritto a mantenere, all’esito della riassunzione alle dipendenze del Comune di Torino, il livello retributivo goduto presso il precedente datore di lavoro – Consorzio per lo Sviluppo dell’Elettronica e dell’Automazione (in prosieguo: CSEA).
2. La Corte territoriale in fatto esponeva che:
– la (OMISSIS), gia’ dipendente del COMUNE DI TORINO ed addetta ai Centri di formazione professionale, era stata trasferita dal maggio 1997 al CSEA, al quale il Comune aveva affidato l’attivita’ di formazione professionale, giusta convenzione decennale dell’anno 1996, rinnovata nell’anno 2007;
– la convenzione dell’anno 1996, all’articolo 14, prevedeva, in caso di cessazione per qualsiasi causa degli effetti della convenzione, la prosecuzione dei rapporti di lavoro con il Comune ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2112 c.c.;
– tale impegno era stato ribadito nella convenzione del 2007 (articolo 5);
– nell’anno 2012 il CSEA era stato dichiarato fallito ed il Comune aveva revocato la convenzione;
– la lavoratrice, unitamente ad altri litisconsorti, aveva proposto un precedente giudizio, definito con sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1316/2013, passata in giudicato.
3. A fondamento della decisione, il giudice dell’appello osservava che il precedente giudicato aveva ad oggetto due domande: la prima, accolta, riguardante il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il Comune; la seconda, respinta, diretta ad ottenere l’accertamento della responsabilita’ solidale del Comune per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal CSEA, poi fallito, ai sensi dell’articolo 2112 c.c., comma 2.

 

Definizione con sentenza passata in giudicato

 

4. Le domande oggetto di causa erano diverse tanto nel petitum che nella causa petendi rispetto alle domande definite dal giudicato ne’ le questioni in trattazione erano deducibili nel giudizio in cui si era formato il giudicato, non essendo all’epoca avvenuta l’assunzione da parte del Comune.
5. Gli accertamenti contenuti nella motivazione del giudicato non costituivano precedenti logici essenziali e necessari delle domande proposte nel successivo giudizio.
6. La clausola della convenzione del 2007 doveva essere intesa nel senso del riconoscimento del diritto dei lavoratori non solo alla riammissione in servizio ma anche alla conservazione del trattamento economico goduto presso il CSEA.
7. Infine, il principio di parita’ di trattamento economico di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 45, era garantito dalla previsione di riassorbibilita’ dell’assegno ad personam.
8.A tale conclusione non poteva opporsi il richiamo al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 30, che riguardava il passaggio di personale tra amministrazioni pubbliche e non era applicabile analogicamente in presenza di una specifica regolamentazione contrattuale.
9. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il COMUNE DI TORINO, articolato in quattro ragioni di censura, cui ha resistito con controricorso (OMISSIS).
10. Le parti hanno depositato memoria.

 

Definizione con sentenza passata in giudicato

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
1.1. Con il primo motivo il Comune ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, erronea e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e dell’articolo 324 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata considerato che il giudicato di cui alla sentenza del medesimo ufficio n. 1316/2013 aveva gia’ esaminato- e risolto in senso negativo- la questione dell’applicabilita’ del regime di cui all’articolo 2112 c.c..
2. Ha dedotto che i due giudizi tra le stesse parti fondavano sul medesimo presupposto, fattuale e normativo, dell’applicabilita’ dell’articolo 2112 c.c. sicche’ sul punto i fatti costitutivi delle rispettive domande erano identici; a nulla rilevava il fatto che nella causa definita dal giudicato gli stessi fossero invocati ai fini della riammisssione in servizio e della solidarieta’ tra condebitori e nel giudizio in trattazione per la rivendicazione delle differenze retributive.
3. Il motivo e’ fondato.
4. In via preliminare giova distinguere il divieto di riproporre la stessa domanda gia’ definita con pronuncia passata in giudicato- al quale si riferisce la regola secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile- dal principio secondo cui l’assetto del rapporto giuridico fissato dal giudicato ha efficacia oggettiva anche rispetto a domande nuove, nascenti dal medesimo rapporto.
5. In relazione a detto rilievo oggettivo del giudicato, non vi e’ questione di identita’ o meno tra la domanda in decisione e quella definita dal giudicato ma, piuttosto, di identita’ del rapporto sostanziale cui le due domande, tra loro diverse, si riferiscono.
6. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalita’ diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. sez. III 15 maggio 2018 n. 11754 e giurisprudenza ivi citata; Cass. sez. lav., 28 novembre 2017 n. 28415; 9 dicembre 2016 n. 25269; 16 dicembre 2015, n. 25304).
7. La formazione di tale giudicato esterno sul “punto fondamentale comune ad entrambe le cause” prescinde dalla proposizione di una specifica domanda di parte.
8. Alla base della giurisprudenza richiamata vi e’ la distinzione tra:
– pregiudizialita’ tecnica (o tecnico-giuridica o pregiudizialita’ in senso stretto), che si verifica qualora vengano in considerazione due o piu’ rapporti giuridici, uno dei quali (quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell’altro, che dipende da esso (quello pregiudicato);
– pregiudizialita’ logica, che si verifica, invece, quando nell’ambito di un unico rapporto giuridico l’accertamento di un diritto richiede il previo accertamento di una situazione giuridica che e’ comune ad altri diritti nascenti dal medesimo rapporto.
9. Nel primo caso l’accertamento di un diritto presuppone l’accertamento di un altro “diritto”; ad esso si riferisce l’articolo 34 c.p.c., secondo cui l’accertamento di una questione pregiudiziale non e’ idoneo a passare in giudicato, salvi i casi in cui una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti.
10. Nel secondo caso, invece, vi e’ un “punto pregiudiziale” – ovvero un antecedente logico necessario- comune a due diverse domande relative ad uno stesso rapporto giuridico; la pronuncia resa al riguardo acquista l’efficacia del giudicato, indipendentemente da una domanda di parte. Si e’ detto al riguardo che il giudicato copre le questioni che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa, alle quali si riferisce la locuzione “pregiudiziale in senso logico”.

 

Definizione con sentenza passata in giudicato

 

11. Nella fattispecie di causa ricorre questa seconda eventualita’: viene in questione l’unico rapporto giuridico tra il Comune ed i lavoratori disciplinato prima dalla convenzione dell’anno 1996 e poi, scaduta la prima, dalla convenzione dell’anno 2007, applicabile in causa.
12. Tale convenzione e’ stata oggetto del giudicato di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1316/2013, tra le stesse parti, che nell’esaminare la disposizione dell’articolo 5 della convenzione del 2007, qui rilevante, ha affermato che il richiamo all’articolo 2112 c.c. da parte della convenzione era effettuato in senso “atecnico”, a prescindere, cioe’, da un effettivo ri-trasferimento al Comune dell’attivita’ della formazione professionale ed era diretto a garantire i lavoratori dalla eventuale perdita del posto di lavoro ed ad assicurare loro, in ogni caso di cessazione degli effetti della convenzione, il riassorbimento alle dipendenze del COMUNE.
13. Sulla base di questo accertamento, il giudicato ha respinto la domanda dei lavoratori diretta ad affermare la solidarieta’ del Comune per il pagamento delle retribuzioni maturate presso il CSEA, secondo il regime di cui all’articolo 2112 c.c., comma 2.
14. In sostanza, il giudicato ha accertato che il richiamo all’articolo 2112 c.c., da parte della convenzione del 2007 era effettuato al solo fine di assicurare ai lavoratori il rientro alle dipendenze del Comune, non per estendere ad essi il regime previsto dalla norma codicistica.
15. Trattandosi di un punto pregiudiziale comune ad entrambe le cause, erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che esso non fosse coperto dal giudicato.
16. Invero, una volta stabilito dal giudicato che il richiamo all’articolo 2112 c.c., contenuto nella convenzione del 2007 si riferiva unicamente alla garanzia dei lavoratori ad essere riassunti dal Comune (anche in mancanza di riassorbimento dell’attivita’ trasferita) il giudice del merito non avrebbe potuto procedere ad una nuova interpretazione della convenzione, preclusa dal giudicato.
17. Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale, diretti a censurare la interpretazione dell’articolo 14 della convenzione dell’anno 1996 e dell’articolo 5 della convenzione dell’anno 2007 accolta nella sentenza impugnata:
– il secondo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per erronea e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1367 c.c. nonche’ per violazione dell’articolo 2112 c.c., commi 1 e 3;
– il terzo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, sotto il profilo della erronea e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1367 c.c..
– il quarto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1367 c.c., dei principi fondamentali di parita’ di trattamento (Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 45), selezione e progressione tramite concorso (Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36), dei limiti di spesa pubblica (articoli 150 e segg. TU Enti Locali, Decreto Legislativo n. 118 del 2011, Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 3 e 40).

 

Definizione con sentenza passata in giudicato

 

18. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito. Invero la domanda originaria era fondata esclusivamente sulla applicazione dell’articolo 2112 c.c. in forza del richiamo a tale disposizione contenuto nella convenzione (e’ pacifica la inapplicabilita’ in via diretta alla fattispecie di causa della norma codicistica); dalla interpretazione della convenzione consacrata dal giudicato discende dunque il rigetto della domanda.
19. Le spese dell’intero giudizio si compensano tra le parti per la complessita’ della questione trattata, quale risulta dal contrasto di giurisprudenza emerso in seno alla Corte d’Appello di Torino.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria. Compensa le spese dell’intero processo.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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