Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 gennaio 2022| n. 1627.
Danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito di valore.
L’obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa.
Ordinanza|19 gennaio 2022| n. 1627. Danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito di valore
Data udienza 10 dicembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Vendita – Corrispettivo – Pagamento somme – Mancanza di qualità della merce – Riduzione del prezzo – Risarcimento danni – Chiamata in garanzia – Presupposti – Decreto legislativo 231 del 2020 – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito – Articolo 1224 cc – Criteri – Difetto di motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6029-2017 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.p.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente, ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1495/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
Danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito di valore
FATTI DI CAUSA
Nella causa promossa per il pagamento di fornitura dalla (OMISSIS) S.p.A. nei confronti della (OMISSIS) S.r.l., il Tribunale di Torino ha accolto l’eccezione della convenuta, la quale aveva eccepito la mancanza di qualita’ della merce; quindi, ha condannato la compratrice al pagamento della somma di Euro 46.551,72, a fronte della maggiore richiesta di 68.87412, dichiarando non dovuta la parte del prezzo di Euro 22.322,40, corrispondente al materiale che era stato fornito alla venditrice dalla (OMISSIS) S.p.A., rispetto al quale fu riscontrato la mancanza di qualita’. La convenuta aveva inoltre chiesto la condanna della (OMISSIS) al risarcimento del danno, nella misura di Euro 194.254,41, ma tale domanda e’ stata rigettata dal primo giudice, il quale, in conseguenza di tale rigetto, non ha esaminato la domanda proposta dalla (OMISSIS) contro (OMISSIS) S.p.A., chiamata in garanzia dalla venditrice e non costituitasi nel giudizio.
La Corte d’appello, adita da (OMISSIS), ha riformato in parte la sentenza, riconoscendo in favore dell’appellante, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 119.260,13, con la rivalutazione secondo gli indici Istat da calcolare da settembre 2009 (la misura del risarcimento e’ stata identificata nell’importo definito in forza di un accordo concluso dalla (OMISSIS) con il proprio cliente, cui erano stati rivenduti i prodotti per i quali era stato utilizzato il materiale fornito da (OMISSIS) e rilevatosi privo di qualita’).
La Corte d’appello ha quindi accolto la domanda di garanzia svolta da (OMISSIS) contro il terzo (OMISSIS), contumace in primo grado e costituitasi in appello, che e’ stata cosi’ condannata pagare alla (OMISSIS) “la somma dovuta da (OMISSIS) alla srl (OMISSIS) a titolo di risarcimento del danno”.
La corte di merito ha compensato le spese fra (OMISSIS) e (OMISSIS) in ragione della reciproca soccombenza; ha condannato (OMISSIS) al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di (OMISSIS).
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a due motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale sulla base di cinque motivi, al quale (OMISSIS) ha resistito con distinto controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito di valore
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale di (OMISSIS), sotto complessa rubrica, censura la decisione perche’ la Corte d’appello non ha provveduto sulla istanza di liquidazione degli interessi compensativi sulla somma capitale riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, essendosi limitata al riconoscimento della sola rivalutazione monetaria sul debito di valore, nonostante la precisa domanda formulata dall’attuale ricorrente in entrambi i due gradi del giudizio. Si sostiene che, oltre alla rivalutazione, correttamente operata dal settembre 2009, occorreva riconoscere dalla stessa data anche gli interessi, in ragione del saggio stabilito dal Decreto Legislativo n. 231 del 2000, applicabile nelle transazioni commerciali fra imprenditori; in subordine, per il tasso legale.
Il motivo e’ fondato. Fra i debiti di valore e’ compreso anche quello di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (Cass., n. 11937/1997, n. 9517/2002). Spettano di pieno diritto gli interessi aventi natura compensativa (Cass. n. 5584/1987; n. 2240/1985), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse (Cass. n. 9517/2002), poiche’ la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l’evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma dovuta a titolo di risarcimento (Cass. n. 11937/2002). E’ stato anche riconosciuto che gli interessi c.d. compensativi costituiscono una mera modalita’ liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore, fermo restando che non e’ configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi, essendo onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (Cass. n. 18564/2018).
Gli interessi compensativi vanno calcolati non gia’ sulla somma rivalutata, bensi’ con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma – equivalente al bene perduto – si incrementa nominalmente in base ad un indice medio, in quest’ultimo caso risultando corretti sia il metodo di calcolo degli interessi dalla data del fatto sull’importo costituito dalla media tra il credito originario e quello risultato dalla rivalutazione, sia quello che pone come base di calcolo il credito originario rivalutato secondo un indice medio (Cass. n. 3747/2005). Si chiarisce che qualora si provveda all’integrale rivalutazione del credito, tale rivalutazione si sostituisce al danno presunto costituito dagli interessi legali, ed e’ idonea, quale espressione del totale danno sofferto in concreto, a coprire l’intera area dei danni subiti dal creditore stesso, con la conseguenza che non sono dovuti interessi moratori accordati al creditore dall’articolo 1224 c.c., comma 1 verificandosi altrimenti l’effetto che il creditore riceverebbe due volte la liquidazione dello stesso danno e conseguirebbe piu’ di quanto avrebbe ottenuto se l’obbligazione fosse stata tempestivamente adempiuta (Cass. n. 11975/2006). In questo caso, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere percio’ calcolati dalla data della liquidazione (Cass. n. 7948/2020, richiamata dalla controricorrente nella memoria).
La sentenza impugnata non e’ in linea con i principi sopra indicati. Nonostante l’attuale ricorrente avesse esplicitamente richiesto, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi sulla somma rivalutata, la corte d’appello ha riconosciuto solo la rivalutazione monetaria, senza prendere posizione sulla ulteriore istanza.
Giova ricordare che gli interessi compensativi vanno individuati mediante l’individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare sul capitale, rivalutato anno per anno (Cass. n. 25817/2017). E’ percio’ infondata la pretesa della ricorrente di vedersi riconosciuti gli interessi ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, articoli 4 e 5 che riguardano gli interessi moratori nel caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali (Cass. n. 17864/2020 (d’altronde la pretesa al riconoscimento degli interessi ex d. lgs. n. 231 del 2002 e’ stata abbandonata dalla stessa ricorrente, che nella memoria allude all’individuazione di un saggio scelto in via equitativa).
E’ assorbito il secondo motivo, con il quale la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la Corte d’appello ha compensato per meta’ le spese di lite, nonostante l’accoglimento dell’appello e della domanda risarcitoria.
2. Con i primi due motivi del ricorso incidentale, (OMISSIS) S.p.A. censura la decisione, sotto il profilo dell’error in procedendo, perche’ la domanda di garanzia, proposta da (OMISSIS), doveva intendersi implicitamente rigettata (primo motivo) o oggetto di omessa pronuncia (secondo motivo); conseguiva da cio’ la necessita’ che la domanda di garanzia dovesse essere riproposta con appello incidentale, non essendo sufficiente la semplice riproposizione ai sensi dell’articolo 346 c.p.c.
I motivi, da esaminare congiuntamente” sono infondati. E’ stato chiarito che “in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’articolo 346 c.p.c.” (Cass., S.U., n. 7700/2016; n. 832/2017; n. 121/2020).
Diversamente da quanto sostiene la ricorrente incidentale, nella specie, tale principio e’ pienamente applicabile. Risulta infatti che il primo giudice riconobbe infondata la domanda di risarcimento del danno proposta dalla (OMISSIS) contro la (OMISSIS); quindi, non ha assunto alcuna statuizione sulla domanda di garanzia proposta dalla (OMISSIS) contro la chiamata in causa. In tale silenzio non e’ ravvisabile ne’ un rigetto implicito, ne’ una omissione di pronuncia, perche’ il rapporto di garanzia rimase del tutto estraneo alla materia del contendere. Infatti, la terza chiamata rimase contumace; dal canto suo la (OMISSIS) non formulo’ una richiesta intesa ad ottenere un accertamento del rapporto di garanzia in via autonoma e indipendentemente dall’esito della domanda principale, come risulta dalle conclusioni formulate dalla (OMISSIS), riportate a pag. 14 del ricorso incidentale (par. 42). In altre parole, diversamente da quanto sostiene la (OMISSIS), il primo giudice non ha ritenuto affatto che il rapporto di garanzia dovesse ritenersi provato in conseguenza della mancata costituzione del garante, che sarebbe stata impropriamente intesa quale non contestazione del rapporto stesso. Il silenzio della sentenza di primo grado costituisce piuttosto la conseguenza dell’essere quel rapporto rimasto estraneo alla materia controversa.
3. Gli altri tre motivi del ricorso incidentale censurano, sotto diversi profili, la decisione assunta in appello sul quantum liquidato a titolo di risarcimento del danno in favore di (OMISSIS) e sulla efficacia del relativo riconoscimento nell’ambito del rapporto di garanzia. In particolare costituiscono oggetto di censura: a) la valutazione, positivamente fatta dalla Corte di merito, di prevedibilita’ del danno, nonostante (OMISSIS) non avesse indicato l’utilizzo finale del materiale acquistato; b) la mancata considerazione dell’emissione del certificato di collaudo da parte della (OMISSIS); c) il fatto che la prova del quantum sia stata in ultima analisi identificata in un documento che, in quanto comprovava un accordo intercorso fra compratrice e cliente, costituiva prova atipica, insufficiente da sola a formare la prova nei confronti della chiamata in garanzia; d) il fatto che la corte di merito ha ritenuto di poter valorizzare la non contestazione di (OMISSIS), che non rilevava nei confronti di (OMISSIS); e) il non aver compiuto la doverosa verifica se il danno non fosse dipeso esclusivamente da (OMISSIS) o se comunque questa avesse contribuito al suo aggravamento.
La censura sub a) e’ infondata. Come giustamente ricorda la corte d’appello, il requisito della prevedibilita’ deve essere inteso quale “prevedibilita’ astratta” inerente ad una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioe’, secondo un criterio di normalita’ in presenza delle circostanze di fatto conosciute (Cass. n. 16763/2011; n. 17460/2014). Richiamato tale principio., la Corte d’appello ha riconosciuto che il requisito della prevedibilita’ sussisteva nel caso di specie, in considerazione del fatto che il materiale oggetto della fornitura era chiaramente un prodotto di base destinato a essere lavorato.
Tale rilievo, formulato sulla base di un principio corretto, costituisce apprezzamento di merito, incensurabile in questa sede di legittimita’.
Le considerazioni della (OMISSIS) S.p.a., ancora riprese con la memoria (il fatto di non essere a conoscenza del tipo di utilizzazione che (OMISSIS) avrebbe fatto del materiale) sono irrilevanti, non essendo idonee a escludere il requisito della prevedibilita’, inteso nel significato sopra indicato.
Sono infondate anche le altre censure di cui ai motivi in esame, che possono essere esaminate congiuntamente, risolvendosi nella inammissibile pretesa della ricorrente incidentale di accreditare una ricostruzione dei fatti diversa da quella fatta propria dal giudice di merito, che ha dato congrua e adeguata motivazione del proprio convincimento. Infatti, la Corte d’appello ha riconosciuto che il materiale fornito da (OMISSIS), secondo l’accertamento del consulente tecnico, non aveva le caratteristiche richieste. In presenza di tale circostanza oggettiva, essa ha riconosciuto che non fosse rilevante che il certificato, contenente il dato errato, fosse stato emesso da (OMISSIS). La stessa corte di merito ha poi affermato che il danno poteva quantificarsi nell’importo indicato nella corrispondenza fra la (OMISSIS) e il cliente; ha chiarito che tale importo “rappresenta un danno per (OMISSIS) perche’ la societa’ non ha incassato l’importo delle due note di debito”.
Non e’ quindi vero che la Corte di merito abbia riconosciuto la prova del quantum solamente sulla base della non contestazione di (OMISSIS); essa ha piuttosto operato una valutazione complessiva della vicenda, in esito alla quale ha riconosciuta raggiunta la prova della pretesa. Le considerazioni che sorreggono tale convincimento non rilevano errori logici o giuridici. Si ricorda che nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione puo’ fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purche’ idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. n. 25162/2020; n. 5965/2004).
Le ulteriori considerazioni proposte dalla ricorrente incidentale, circa la mancata verifica della effettiva causa del danno o dell’eventuale contributo dato da (OMISSIS) al suo verificarsi, non si confrontano con il contenuto della decisione, con la quale la causa del pregiudizio e’ stata identificata senza mezzi termini nel difetto del materiale fornito.
4. In conclusione, e’ accolto il primo motivo del ricorso principale, e’ assorbito il secondo motivo del ricorso principale. E’ rigettato il ricorso incidentale di (OMISSIS).
La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo del ricorso principale accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che provvedera’ sulla domanda di liquidazione degli interessi compensativi e liquidera’ le spese del presente giudizio di legittimita’.
Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo del ricorso principale accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per le spese; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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