Crediti professionali derivanti dall’attività di avvocato e gli interessi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 marzo 2022| n. 8611.

Crediti professionali derivanti dall’attività di avvocato e gli interessi.

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.

Ordinanza|16 marzo 2022| n. 8611. Crediti professionali derivanti dall’attività di avvocato e gli interessi

Data udienza 11 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Difensori – Crediti professionali derivanti dallo svolgimento dell’attività di avvocato – Interessi – Decorrenza dalla messa in mora – Anche in ipotesi in cui alla liquidazione si pervenga all’esito del procedimento di cui all’articolo 14 del Dlgs n. 150/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4084-2020 proposto da:
(OMISSIS), quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
IACP DI BENEVENTO, AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE (ACER CAMPANIA), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 17/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio dell’11/03/2022 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;
Lette le memorie del ricorrente.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Lo (OMISSIS), poi cessato nelle more del giudizio, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento lo IACP di Benevento e l’Acer Campania (Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale) per la liquidazione giudiziale dei compensi relativi a numerosi giudizi nei quali aveva prestato attivita’ difensiva per conto dello IACP.
Il Tribunale, con ordinanza del 17 dicembre 2019, accoglieva parzialmente la domanda, liquidando i compensi per i giudizi analiticamente indicati da pag. 6 ad 8, compensando per la meta’ le spese di lite, e ponendo la residua parte a carico del solo IACP. Ritenuta la validita’ degli incarichi professionali conferiti al ricorrente, il Tribunale rigettava la domanda avanzata anche nei confronti dell’ACER in quanto si trattava di soggetto estraneo al rapporto dedotto in giudizio.
Era poi da disattendere la domanda relativa ai giudizi che erano stati definiti in appello o in sede di legittimita’, in quanto in tal caso la richiesta di liquidazione andava rivolta al giudice di secondo grado ovvero a quello di merito pronunciatosi da ultimo sulla controversia cui si riferisce la richiesta di pagamento.
Inoltre, del pari andava disattesa la richiesta di liquidazione dei compensi per attivita’ prestate dinanzi al giudice amministrativo, trattandosi di corrispettivi per i quali non e’ dato il ricorso al procedimento speciale di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14. Passando alla determinazione dei compensi per i giudizi per i quali era corretto il richiamo al procedimento speciale, il Tribunale ricordava che in base all’accordo intervenuto la stessa doveva avvenire sulla base dei valori minimi delle tariffe vigenti, e cio’ anche per i giudizi per i quali era sopravvenuta la revoca del mandato, e sulla base del valore corrispondente a quello della domanda, vertendosi in materia di liquidazione dei compensi tra professionista e cliente.
Sulle somme liquidate dovevano poi essere calcolate le spese generali in misura pari al 10%, non potendo invece essere riconosciuta la fondatezza della domanda di rimborso di altre spese, mancando la prova che fossero state effettivamente sostenute dal ricorrente.
Infatti, non poteva reputarsi che tale prova potesse ricavarsi da una dichiarazione sottoscritta da un dirigente dell’ente, in quanto, anche a voler sorvolare sulla effettiva competenza del funzionario ad impegnare l’ente, la dichiarazione era del tutto laconica, quanto all’individuazione della somma dovuta, pur potendo lo stesso ricorrente offrire in altro modo la prova degli esborsi sostenuti.
Ne’ appariva decisivo il contenuto della nota dell’avv. (OMISSIS) del 24/9/2012 che anzi lasciava intendere che le spese non fossero state in realta’ anticipate.
In relazione agli interessi, l’ordinanza rilevava che gli stessi non potevano che decorrere dall’emissione del provvedimento di liquidazione, in conformita’ della giurisprudenza che nega la mora del cliente verso l’avvocato prima che appunto intervenga la liquidazione.
Infine, era disattesa la richiesta dell’ente convenuto di compensare il credito del professionista con quanto dovuto da quest’ultimo a titolo di risarcimento del danno, essendo quest’ultimo un credito ancora illiquido e privo di certezza.
Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso (OMISSIS), quale ex socio dello (OMISSIS) sulla base di sei motivi, illustrati da memorie.
Lo Iacp di Benevento resiste con controricorso.
L’ACER Campania non ha svolto difese in questa fase.
Il primo motivo di ricorso denuncia la nullita’ del provvedimento impugnato per motivazione apparente nella parte in cui il Tribunale ha escluso la legittimazione passiva anche dell’Acer rispetto alla richiesta di pagamento del ricorrente. Si deduce che nel ricorso la domanda, oltre che nei confronti dello IACP, era stata avanzata anche verso l’Acer, facendosi riferimento alla previsione di cui alla Legge Regionale Campania n. 16 del 2010, che aveva immediatamente disposto lo scioglimento dei consigli di amministrazione degli IACP della Regione, dando mandato al Presidente della Giunta Regionale di provvedere alla nomina dei commissari straordinari.
La Legge Regionale Campania n. 1 del 2016, all’articolo 3 comma 4, aveva poi autorizzato la Giunta Regionale a disciplinare con propri regolamenti il sistema regionale di intervento nel settore ed a riordinare gli IACP.
Era stato quindi approvato il regolamento n. 4 del 2016, con Delib. di Giunta 18 maggio 2016, n. 226, per il riordino degli IACP ed istituzione dell’ACER in attuazione della Legge Regionale n. 1 del 2016, regolamento il cui articolo 7, comma 2, prevede che l’ACER e’ destinata subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi degli IACP e nella titolarita’ dei beni mobili ed immobili.
Ne deriva che, a seguito dello scioglimento dello IACP, l’ACER e’ subentrata anche nel rapporto oggetto di causa, con la conseguenza che la motivazione del giudice di merito, che ha fatto semplicemente riferimento ad una estraneita’ della Agenzia rispetto al rapporto contrattuale intercorso con il ricorrente, e’ meramente apparente in quanto non da’ minimamente conto della necessita’ di confrontarsi con le fonti normative richiamate.
Il motivo e’ infondato.
Effettivamente il Regolamento Regionale n. 4 del 2016, emesso al fine di dare attuazione alla Legge Regionale n. 1 del 2016, prevede che l’Acer debba subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai sopprimendi IACP, e che tale successione, come esplicitato dall’articolo 7, comma 2, richiamato anche in controricorso, operi non gia’ quando sia terminato il procedimento di liquidazione degli IACP, ma alla data di delibera di scioglimento e messa in liquidazione degli IACP della Regione Campania, con le modalita’ e le procedure di cui al medesimo Regolamento, articolo 7 bis.
Il Regolamento indicato, articolo 7 bis, al comma 1 prevede che: “A decorrere dalla data della delibera di cui al successivo comma 6, gli Istituti Autonomi per le case Popolari della Regione sono sciolti e le relative funzioni sono attribuite all’ACER. Alla detta data decadono il Commissario straordinario II.AA.CC.PP. della Campania e gli organi di revisione degli istituti”, ed il comma 6 dispone che “Entro quindici giorni dalla presentazione della relazione sulla situazione patrimoniale e sulla situazione debitoria e creditoria di ciascun IACP di cui al comma 5, la Giunta regionale prende atto delle risultanze contabili e delibera lo scioglimento e messa in liquidazione degli IACP della Regione Campania.”
Lo stesso IACP ha poi richiamato l’intervento della Delib. Giunta Regionale Campania 16 luglio 2019, n. 328, pubblicata sul BURC n. 41 del 22 luglio 2019 che ha dato inizio al procedimento di messa in liquidazione degli IACP.
Va pero’ rilevato che, sebbene la successione non sia correlata all’effettiva estinzione del singolo IACP, all’esito della procedura di liquidazione, ma sia anticipata alla data di adozione della delibera di cui al Regolamento n. 4 del 2016, articolo 7 bis, comma 6, il giudizio e’ stato introdotto nel 2018 in epoca quindi anteriore al verificarsi del fenomeno successorio, che peraltro riguarda i solo rapporti attivi e passivi, restando invece in carico all’ente sopprimendo i debiti, quali risultanti dalla relazione sulla situazione patrimoniale anche debitoria, presupposto per l’adozione della delibera de qua, come peraltro si ricava anche dal Regolamento, articolo 7 bis, comma 4 bis, che appunto prevede le risorse finanziarie attraverso le quali gli IACP in liquidazione possono far fronte al deficit, anche rappresentato da contenziosi relativi ad annualita’ antecedenti, quale e’ appunto quello oggetto del presente giudizio.
Correttamente, quindi, il provvedimento impugnato ha ritenuto che l’ACER fosse estranea al rapporto oggetto di causa, e senza che possa incidere su tale conclusione il richiamo alle fonti normative regionali, sia per la natura del credito vantato, sia per il fatto che la successione si sarebbe comunque verificata in epoca successiva all’introduzione del giudizio, e senza che nemmeno sia stata invocata la previsione di cui all’articolo 111 c.p.c.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullita’ della decisione per la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., anche ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativamente al mancato rimborso delle spese sostenute nei vari giudizi in cui ha prestato assistenza al convenuto.
Si deduce che lo IACP non aveva mai contestato tale voce e che le varie note del Direttore Generale comprovavano l’effettiva esistenza di tale posta creditoria.
Il motivo e’ inammissibile.
In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilita’ di ricorrere al notorio), mentre e’ inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ valutativa consentita dall’articolo 116 c.p.c. (Cass. S.U. n. 20867/2020, secondo cui i tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’articolo 116 c.p.c. e’ ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura e’ ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimita’ sui vizi di motivazione).
In disparte il difetto di specificita’ del motivo nella parte in cui invoca l’applicazione del principio di non contestazione, senza specificatamente riportare il contenuto del ricorso e della comparsa di risposta del convenuto, dai quali evincere la non contestazione proprio sulle somme oggetto del motivi in esame, e nella parte in cui richiama la valenza di alcuni atti a forma del Direttore Generale, senza del pari riportarne in maniera completa il contenuto, si rileva che il giudice di merito, lungi dall’omettere l’esame dei documenti invocati dal ricorrente, ha analiticamente esaminato il loro contenuto, ritenendo, oltre alla assenza di poteri in capo a chi li aveva sottoscritti per conto dell’ente, l’impossibilita’ per il loro tenore di reputare come ammessa l’esistenza del credito de quo, aggiungendo altresi’ che una missiva dello stesso avvocato (OMISSIS) del 24 settembre 2012 deponeva per il fatto che gli esborsi in realta’ non fossero avvenuti.
Emerge pertanto che il motivo si sostanzia in una inammissibile contestazione circa l’accertamento dei fatti di causa come operato dal giudice di merito, nell’esercizio del potere allo stesso attribuito in esclusiva dalla legge, critica che non puo’ avere spazio in sede di legittimita’.
Il terzo motivo denuncia la nullita’ dell’ordinanza per motivazione apparente in violazione dell’articolo 111 Cost., comma 6, e dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, quanto alla riduzione al 10% della percentuale di rimborso forfetario.
Si deduce che il Tribunale ha riconosciuto il rimborso delle spese generali e per tutti i giudizi per i quali ha operato la liquidazione dei compensi, in misura pari al 10% senza avvedersi che pero’ la richiesta era estesa anche a giudizi definiti in epoca in cui la percentuale era stata fissata dal legislatore in misura pari al 15%, e che poteva essere quindi ridotta solo previa adeguata motivazione.
Il motivo e’ inammissibile.
Infatti, a fronte di un’elencazione nel provvedimento impugnato dei vari giudizi per i quali era stata effettuata la liquidazione, nel motivo si assume apoditticamente che si tratterebbe pero’ anche di giudizi per i quali si applicherebbero le nuove tariffe professionali, senza pero’ in alcun modo provvedere ad una puntuale individuazione delle controversie per le quali sarebbe applicabile il nuovo sistema tariffario.
Trattasi di un’evidente carenza del requisito di specificita’ del motivo di ricorso che ne comporta quindi l’inammissibilita’.
Va comunque rilevato che il Tribunale ha richiamato la volonta’ delle parti, quale espressa nella convenzione del 22 settembre 2003 – sulla scorta della quale sono stati poi conferiti i vari incarichi professionali al ricorrente – che espressamente all’articolo 4 lettera b), fissava al 10% la percentuale di rimborso delle spese generali, ritenendo il Collegio che tale riferimento alla volonta’ delle parti, quale idoneo a supportare il criterio di liquidazione di tale posta anche per le cause introdotte in epoca successiva alla modifica normativa della percentuale di calcolo delle spese forfettarie, renda la motivazione immune dalla critica di nullita’ mossa con il mezzo di impugnazione, trattandosi di iter argomentativo ampiamente satisfattivo del cd. minimo costituzionale quale indicato a Cass. S.U. n. 8054/2014.
Il quarto motivo di ricorso denuncia la nullita’ dell’ordinanza per la violazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, come modificato dal Decreto Legislativo n. 192 del 2012, nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto gli interessi legali e non quelli di mora, come statuiti dalla predetta norma, con vizio anche di apparente motivazione.
Si deduce che alla luce della previsione di cui al Decreto Legislativo n. 192 del 2012, articolo 2, comma C), anche all’esercente una libera professione deve essere attribuita la qualifica di imprenditore commerciale, sicche’ era applicabile la normativa di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2002 quanto agli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali.
Il quinto motivo denuncia la nullita’ per motivazione apparente ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 6, e dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, quanto al mancato riconoscimento della decorrenza degli interessi a far data dal termine fissato nella convenzione del 2003 per il pagamento dei compensi al professionista, e senza tenere conto delle numerose diffide di pagamento avanzate in epoca anteriore all’introduzione del giudizio.
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.
Il giudice di merito ha ritenuto di riconoscere gli interessi di mora solo a far data dalla pronuncia emessa.
Trattasi peraltro di soluzione che ha trovato il conforto di numerosi precedenti di questa Corte, dai quali e’ possibile ricavare il principio secondo cui, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel Decreto Ministeriale n. 238 del 1992, applicabile “ratione temporis”, per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all’invio della parcella, non si applica in ipotesi di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest’ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l’ordinanza che conclude il procedimento L. n. 794 del 1942 ex articolo 28 (cosi’ da ultimo Cass. n. 17655/2018, che pero’ reputa necessario distinguere la liquidazione effettuata con il procedimento speciale di cui al citato articolo 28 – ora regolato dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, da quella effettuata con decreto ingiuntivo, per la quale gli interessi richiesti dal ricorrente decorrono dalla notifica dello stesso e non dalla pubblicazione della sentenza che definisce l’opposizione).
Siffatta regola era stata ancor prima precisata da Cass. n. 2954/2016, che aveva appunto riprodotto la distinzione tra liquidazione effettuata con il procedimento camerale di cui all’articolo 28 e liquidazione avvenuta con decreto ingiuntivo, sostenendosi che nel primo caso il debitore non puo’ essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l’ordinanza che conclude il procedimento L. n. 794 del 1942 ex articolo 28, sicche’ e’ da tale data che, entro i limiti degli importi riconosciuti dal giudice, decorrono gli interessi (in senso conforme (Cass. 29 maggio 1999 n. 5240; Cass. 7 giugno 2005 n. 11777; Cass. 2 febbraio 2011 n. 2431; Cass. n. 13586 del 17/12/1991, e la piu’ remota cui sembra risalire per la prima volta l’affermazione di tale regola, Cass. n. 3995 del 11/06/1988).
In particolare, Cass. n. 20806/2011, nel riepilogare gli argomenti che deporrebbero a favore di questa conclusione, nel ribadire che la semplice redazione della parcella, poi spedita ai clienti, non e’ idonea a far decorrere gli interessi di mora, pur consapevole del fatto che la mora non presupponga necessariamente la liquidita’ del credito – non essendo stato riprodotto, nella sua assolutezza, nel nostro ordinamento il principio, tipico del diritto romano, secondo il quale “in illiquidis non fit mora” – ha pero’ ritenuto che e’ pur sempre necessario, affinche’ sia configurabile il colpevole ritardo nel pagamento del debito, che sussista una sufficiente certezza del suo ammontare, con la conseguenza che, quando la determinazione dell’esatto valore di un’obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice, la costituzione in mora puo’ aversi, di regola, solo con la domanda giudiziale, con l’atto cioe’ che rende attuale l’esercizio di quel potere da parte del medesimo giudice (conf. Cass. n. 4561/1993).
Pertanto, nel caso in cui nel giudizio avente ad oggetto la determinazione del credito per prestazioni professionali, nell’ambito del quale al giudice, in presenza di una contestazione non meramente pretestuosa del cliente, si chiede di determinare non solo se la pretesa del difensore si sia mantenuta entro i limiti della tariffa ma anche se la medesima sia “congrua”, risulterebbe essenziale la liquidazione giudiziale, essendo demandato al giudice di valutare la rilevanza della materia controversa al fine di determinare lo “scaglione” tariffario applicabile e, nell’ambito di un minimo ed un massimo, dare rilevanza – con provvedimento discrezionale – ad elementi non obiettivamente ponderabili al momento della spedizione della parcella, quali l’importanza dei risultati conseguiti, il pregio dell’opera professionale e le difficolta’ incontrate nell’espletamento dell’incarico.
Inoltre pur ribadendosi che il decreto ingiuntivo su notule professionali contiene gia’ una liquidazione del credito stesso, all’esito della delibazione – provvisoria ma tendenzialmente idonea a divenire definitiva in caso di mancanza di opposizione della documentazione offerta dal ricorrente, con la conseguenza che la notifica del decreto stesso riveste la funzione di domanda giudiziale e costituisce primo atto di rituale messa in mora, la decisione pero’ ribadisce che nel procedimento ex articolo 28 la mora decorre solo dalla liquidazione.
A tale orientamento se ne contrappone un altro che si e’ sviluppato nel corso degli anni dando vita ad un contrasto obiettivamente sincronico, e proprio in relazione al diritto agli interessi di mora per i crediti del professionista legale.
Il fondamento teorico di tale diversa soluzione e’ rappresentato dal principio anche di recente riaffermato secondo cui la liquidita’ del debito non e’ condizione necessaria della costituzione in mora, nel nostro ordinamento non valendo il principio “in illiquidis non fit mora”, con la conseguenza che, in caso di contestazione dell’entita’ del credito, l’atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito riconosciuta (principio che trova una delle sue piu’ risalenti affermazioni in Cass. n. 1105/1959, per la quale sussiste la mora del debitore, e cioe’ il ritardo colpevole ad adempiere, quando la mancata o ritardata liquidazione sia conseguente alla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore, e, in genere, al fatto doloso o colposo di lui, quale e’ il suo illegittimo comportamento processuale per avere egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione; in tal caso, legittimamente, quindi, la sentenza che liquida l’obbligazione inadempiuta stabilisce la decorrenza degli interessi moratori dalla data della interpellatio; conf. Cass. n. 1813/1976; Cass. n. 4413/1980, secondo cui una volta avvenuta la messa in mora, l’insorgere di contestazioni sull’an o sul quantum ed il conseguente accertamento giudiziale non modificano la decorrenza degli interessi di mora che decorrono, sulla somma che sia stata accertata come dovuta, dal giorno in cui sia avvenuta la costituzione in mora del debitore; Cass. n. 9510/2014).
Il principio cosi’ individuato e’ stato poi specificamente declinato in relazione ai crediti professionali dell’avvocato da Cass. n. 11736/1998, secondo cui l’invio della notula contenente la richiesta di pagamento dei compensi integra tutti gli estremi dell’atto di costituzione in mora, idoneo (ove giunto a conoscenza del destinatario) a dispiegare effetti sia ai fini della decorrenza degli interessi che del calcolo del maggior danno ex articolo 1124 c.c., comma 2, senza che assuma, in contrario, alcun rilievo la (eventuale) contestazione del credito da parte del cliente, non vigendo nel nostro ordinamento il principio romanistico “in illiquidis non fit mora” (con la conseguenza che l’atto di costituzione in mora produrra’ i suoi effetti tipici limitatamente alla parte del credito che risultera’ in concreto dovuta).
La sentenza, nel rilevare l’illegittimita’ delle previsioni regolamentari all’epoca introdotte dalle tariffe professionali, secondo cui all’avvocato erano dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria dopo che fossero trascorsi tre mesi dall’invio della parcella senza contestazioni, non potendo una norma regolamentare introdurre una deroga ai principi generali in materia di obbligazioni, ha pero’ ricordato che, proprio facendo applicazione delle regole e dei principi codicistici in tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, gli interessi non potevano che decorrere dall’atto di costituzione in mora da identificarsi nell’invio della parcella (conf. Cass. n. 8865/87; Cass. n. 5772/97; Cass. n. 9514/96), e cio’ in quanto il credito del professionista, al pari di qualsiasi altro credito, non puo’ che trovare tutela nella detta disciplina generale.
La richiesta di pagamento per una somma maggiore o minore non esclude che il credito sia sufficientemente identificato, sicche’ e’ valida, ai fini della costituzione in mora, anche la richiesta di una somma maggiore, ma l’atto di costituzione in mora produce i suoi effetti limitatamente alla parte di credito non contestata ovvero a quella che risultera’ all’esito dell’accertamento giudiziale (in termini Cass. n. 6064/1979).
In linea con questo orientamento si pone anche Cass. n. 4712/1994, che espone le ragioni del proprio dissenso da Cass. n. 3995/1988 che, come detto, aveva inaugurato l’orientamento della decorrenza degli interessi di mora dalla data della decisione del procedimento ex articolo 28, ricordando che il principio in illiquidis non fit mora non trova applicazione quando il credito sia facilmente liquidabile in base a tariffe professionali ovvero quando il debitore frapponga ostacoli ingiustificati alla liquidazione del debito, occorrendo limitare la portata di Cass. n. 3995/1998 alla necessita’ di disapplicare le previsioni regolamentari di cui alle tariffe forensi che, in aggiunta agli interessi, riconoscevano al professionista anche la rivalutazione, in quanto derogando alla norma generale in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie di cui all’articolo 1224 c.c., esorbitavano dai limiti del potere regolamentare del Consiglio nazionale forense ristretto alla fissazione dei criteri per la determinazione degli onorari, diritti ed indennita’ spettanti agli avvocati e procuratori per la loro opera processionale.
Cosi’ riassunti i termini del dibattito giurisprudenziale, reputa il Collegio che il contrasto debba essere risolto a favore della soluzione che ritiene che anche per i crediti professionali derivanti dallo svolgimento dell’attivita’ di avvocato gli interessi debbano essere fatti decorrere dalla messa in mora, e cio’ anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all’esito del procedimento di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14.
Depone a favore di tale soluzione il rilievo, piu’ volte sottolineato che nel nostro ordinamento non e’ stato riproposto il principio romanistico in illiquidis non fit mora, e che pertanto, non ravvisandosi valide ragioni per differenziare il diritto di credito dell’avvocato da quello degli altri creditori, non e’ dato dettare una regola differente solo in tale ambito.
Va altresi’ ricordato che sussiste la mora del debitore e cioe’ il ritardo colpevole di lui ad adempiere quando la mancata o ritardata liquidazione sia conseguente alla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e, in genere al fatto doloso o colposo, quale e’ il suo legittimo comportamento processuale per avere egli a torto contestata la propria obbligazione.
Ne consegue che la sentenza ovvero l’ordinanza che liquidano l’obbligazione inadempiuta legittimamente stabiliscono la decorrenza degli interessi moratori dalla data della interpellatio, sempre che la stessa permetta al debitore di comprendere le ragioni in base alle quali il pagamento gli viene richiesto.
La liquidita’ del credito non e’, come detto, un requisito per la mora, anche nel caso in cui ad essere oggetto della domanda sia un’obbligazione di valuta, quale il credito professionale dell’avvocato.
Infatti, ancorche’ la mora presupponga la colpa del debitore, tale colpa va esclusa nel caso in cui il debitore sia impossibilitato in maniera assoluta, alla stregua dell’ordinaria diligenza, a quantificare la prestazione dovuta, ma non anche nel diverso caso in cui, pur a fronte di un credito ancora illiquido, sia data al debitore la possibilita’ di compierne una stima, anche sulla scorta, nel caso di crediti professionali, delle tariffe ed in relazione ad attivita’ certe nell’avvenuto espletamento e nella qualificazione.
Va quindi ravvisata la colpa del debitore in presenza di una condotta ingiustificatamente dilatoria come, ad esempio, nel caso in cui la contestazione giudiziale del credito sia radicale ovvero riguardi elementi essenziali del rapporto ancorche’ le prove confortino la loro sussistenza.
Non puo’ quindi sostenersi che la mera proposizione della domanda di accertamento del credito L. n. 794 del 1942 ex articolo 28, imponga la debenza degli interessi dalla data della relativa decisione, in quanto, ben potrebbe tale decisione essere adottata all’esito di un giudizio che non ha visto la costituzione del cliente, essendo il giudice sollecitato quindi solo a tradurre in termini monetari, sulla scorta dei parametri tariffari, il corrispettivo maturato per lo svolgimento dell’attivita’ professionale, ovvero all’esito di un giudizio che ha visto si’ la resistenza del cliente, ma volta solo a sollecitare una corretta applicazione delle previsioni legali, o ancora all’esito di un giudizio in cui le difese del resistente si siano rivelate del tutto destituite di fondamento ed aventi carattere dilatorio.
Ne’ potrebbe escludere la colpa la sola circostanza che, a seguito della valutazione del giudice o anche in ragione di alcune difese o eccezioni del convenuto, il credito sia riconosciuto in misura inferiore rispetto alla richiesta dell’attore, in quanto la riduzione del credito implica di norma che gli interessi di mora andranno calcolati sull’importo inferiore oggetto di liquidazione, ma senza che di per se’ tale riduzione comporti ex se l’esclusione della colpa del debitore, essendo sempre necessario a tale fine che ricorra una situazione tale da rendere assolutamente impossibile per il debitore, alla stregua dell’ordinaria diligenza, stabilire la somma dovuta, ancorche’ in misura ridotta rispetto alla richiesta, onde permettergli di sottrarsi agli effetti della mora.
Depone per tale conclusione anche la considerazione per cui, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, articolo 28, come sostituito dal Decreto Legislativo cit., puo’ essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., che da’ luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dal menzionato D.Lgs., articoli 3, 4 e 14; oppure: b) ai sensi degli articoli 633 c.p.c. e ss. fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi degli articoli 702 bis c.p.c. e ss., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli articoli 648, 649, 653 e 654 c.p.c., essendo invece, esclusa la possibilita’ di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli articoli 702 bis c.p.c. e ss. (Cass. S.U. n. 4485 del 23/02/2018).
Poiche’ quindi la fase di opposizione per i decreti ingiuntivi aventi ad oggetto crediti per prestazioni giudiziali civili deve necessariamente svolgersi nelle forme del rito sommario speciale, ed essendo preclusa la facolta’ di ricorso alle forme del processo ordinario di cognizione, non avrebbe una razionale giustificazione la conclusione, cui pur perviene il diverso orientamento di questa Corte, secondo cui gli interessi di mora decorrano sempre dalla notifica del decreto ingiuntivo, pur se oggetto di opposizione, e che invece occorra attendere la decisione del giudice ove la parte si sia avvalsa del procedimento sommario di cui alla L. n. 794 del 1942, articolo 28.
L’orientamento qui avversato, oltre a creare uno statuto delle obbligazioni del tutto autonomo per i crediti professionali degli esercenti la professione forense, e derogatorio rispetto alle regole generali dettate in materia di obbligazioni, nell’affermare in maniera assoluta che sia sempre necessaria la decisione del procedimento sommario sui compensi dell’avvocato per la produzione della mora, anche laddove le contestazioni non siano tali da escludere la stessa colpa del debitore, secondo quanto sopra precisato, implica un indubbio pregiudizio per la posizione del creditore, favorendo in tal modo il proliferare di contestazioni di carattere anche meramente dilatorio, attesa la possibilita’ per la parte debitrice di poter fruire di un differimento della decorrenza degli interessi di mora pari alla durata dell’intero procedimento di liquidazione giudiziale.
Se cosi’ non fosse, la contestazione da parte del debitore inadempiente si tradurrebbe in un inammissibile vantaggio per il medesimo. Il debitore, invece, per paralizzare gli effetti della mora deve offrire di adempiere, sia pure per la parte non contestata.
Ne’ appare munita di razionalita’ la distinzione tra accertamento del credito che avvenga all’esito del processo sommario di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, e cioe’ per prestazioni giudiziali rese in sede civile, e l’accertamento che avvenga per crediti dell’avvocato aventi una diversa causale, e per i quali resta ferma la possibilita’ di far ricorso al procedimento ordinario di cognizione ovvero al sommario codicistico di cui all’articolo 702 bis c.p.c., per i quali del pari il giudice e’ chiamato a dare specificazione in termini monetari ad una pretesa creditoria avvalendosi dei parametri offerti dalle tariffe professionali.
Trattasi peraltro di esito che appare anche contrastare con i piu’ recenti interventi del legislatore che, proprio al fine di scongiurare condotte pretestuose del debitore in ambito processuale, con la L. n. 162 del 2014, di conversione del Decreto Legge n. 132 del 2014, per i giudizi introdotti a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della legge di conversione, ha introdotto il comma 4 dell’articolo 1284 c.c., che appunto dispone che, in assenza di predeterminazione delle parti, gli interessi dovuti a far data dalla domanda giudiziale siano quelli previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, manifestando in tal modo il chiaro intento di contrastare, anche con la maggiorazione degli interessi di mora, pratiche dilatorie ovvero ostruzionistiche del debitore, intendendo in ogni caso assicurare che la durata del processo non possa andare a danno del creditore.
Sostenere in maniera indiscriminata che gli interessi di mora decorrano solo dalla data della decisione che abbia determinato l’esatto ammontare del credito professionale equivarrebbe a rendere inapplicabile la previsione de qua ai crediti professionali degli avvocati, quanto meno per le prestazioni giudiziali, per le quali si impone la decisione con le forme del procedimento sommario speciale.
Va quindi affermato il seguente principio di diritto: Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’articolo 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, non potendosi escludere la mora sol perche’ la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.
Il motivo in esame deve quindi essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere cassata in parte qua, dovendo il giudice di rinvio verificare, alla stregua del principio enunciato, se possa o meno escludersi la colpa del debitore.
Risulta parimenti fondata la censura che investe la misura degli interessi, che il provvedimento ha ritenuto di dover determinare in misura pari al tasso legale.
Rileva il Collegio che, in disparte l’applicabilita’ del tasso di interessi di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2002, anche al rapporto che intercorre tra professionista ed ente pubblico (Cass. n. 28151/2019), nella fattispecie, e ferma restando la decorrenza dalla data della messa in mora, risulta applicabile ratione temporis (trattandosi di giudizio introdotto nel 2018) la previsione di cui all’articolo 1284 c.c., comma 4, che prevede che, in caso di condanna giudiziale, il tasso di interessi sia pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.
Cio’ comporta quindi la fondatezza del quarto motivo, con la necessita’ di dover cassare l’ordinanza impugnata anche in parte qua.
Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, con altresi’ vizio di motivazione.
Si deduce che la somma liquidata a favore del ricorrente ammonta a circa Euro 130.000,0, sicche’ tenuto conto dello scaglione applicabile (tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00) facendo applicazione dei parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, anche a voler fare applicazione dei minimi tariffari, la somma liquidata, pari ad Euro 2.000,00 previa compensazione del 50%, e’ inferiore al minimo liquidabile, e senza che emerga alcuna motivazione che giustifichi l’eventuale decisione del giudice di scendere al di sotto dei minimi tariffari.
Il motivo e’ assorbito per effetto dell’accoglimento del quarto e del quinto motivo, dovendo il giudice di rinvio provvedere sulle spese dell’intero giudizio
Il giudice del rinvio che si designa nel Tribunale di Benevento, in diversa composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il quarto il quinto motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiara inammissibile il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, dichiara assorbito il sesto motivo, e cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per la liquidazione le spese del presente giudizio, al Tribunale di Benevento in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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