La massima

Il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull’elaborato sottoposto a valutazione.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE

SENTENZA 28 maggio 2012, n.8412

Ritenuto in fatto

II TAR per la Calabria ha accolto il ricorso proposto dalla dr. A. avverso il provvedimento di non ammissione agli esami orali di abilitazione alla professione di avvocato per l’anno 2009.

La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto: che nella specie era stato accertato sia il difetto del presupposto sul quale il giudizio della commissione esaminatrice era stato fondato (la asserita presenza di ‘errori grammaticali’), sia l’assenza di incoerenze della forma in relazione alla tipologia dell’atto giudiziario oggetto d’esame (pur evidenziate dalla commissione stessa con l’espressione ‘l’arma impropria, ossia non adatta alla stesura di un atto giudiziario’); che il sindacato in questione era stato svolto nei limiti della giurisdizione di legittimità, diretta a verificare l’eventuale sussistenza del vizio di eccesso di potere senza alcuno sconfinamento nel merito (ossia senza la sostituzione di una valutazione tecnico/giuridica del giudice amministrativo a quella dell’amministrazione).

Propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia attraverso un solo motivo. Risponde con controricorso la dr. A.

Motivi della decisione

Il Ministero ricorrente sostiene che nella specie si sarebbe verificato l’eccesso di potere giurisdizionale, attraverso la sostituzione della volontà dell’amministrazione con quella del giudice, il quale avrebbe espresso una valutazione tecnico/giuridica sull’idoneità dell’elaborato. Aggiunge che, alla luce della più recente giurisprudenza di queste SU, rimane pur sempre esclusa per il giudice amministrativo la possibilità dell’intervento demolitorio sulle valutazioni ‘attendibili’ ancorché ‘opinabili’, in conformità al ruolo debole del sindacato in materia del G.A.

Il ricorso è infondato.

Con riferimento al sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche nelle commissioni di esami e concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), la giurisprudenza di queste SU ha recentemente approfondito il terna dell’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito ed ha concluso che siffatto sindacato è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione all’articolazione dei criteri preventivamente individuati dalla commissione stessa (in tal senso cfr. Cass. SU 21 giugno 2010, n. 14893; SU 9 maggio 2011, n. 10065; SU 19 dicembre 2011, n. 27283).

In particolare, s’è riflettuto sulla circostanza che la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di ‘discrezionalità’, perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei parteciparti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie ‘regole’ legali delle selezioni).

Il giudizio circa l’idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell’atto.

Siffatta tutela – come correttamente argomenta la sentenza impugnata – è attuata sotto il profilo del vizio d’eccesso di potere e, dunque, senza alcuno sconfinamento nel merito da parte del giudice, ma attraverso la verifica della logicità, della coerenza e della ragionevolezza delle basi argomentative concernenti l’analisi dell’elaborato.

Nella specie, il giudice ha accertato, per un verso, l’inesistenza dei ‘gravi errori di grammatica’ e, per altro verso, l’assenza di incoerenza della forma in relazione alla tipologia dell’atto giudiziario. In altri termini, ha accertato in fatto la mancanza dei presupposti stessi in base ai quali la commissione esaminatrice aveva espresso la negativa valutazione dell’elaborato. Così operando, il giudice amministrativo s’è tenuto negli ambiti del proprio potere giurisdizionale ed, in particolare, ha legittimamente vagliato la sussistenza del lamentato vizio di eccesso di potere.

Nulla, peraltro, il Ministero ricorrente argomenta e contesta (come neppure ha fatto in sede d’appello: cfr. pag. 6 dell’impugnata sentenza) circa il merito dei rilievi sollevati dal giudice amministrativo, limitando piuttosto le proprie doglianze all’affermazione di generali principi di diritto del tutto svincolati dal merito della vicenda.

In conclusione, facendo seguito alla summenzionata giurisprudenza, occorre affermare il principio secondo cui:

Il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull’elaborato sottoposto a valutazione.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 2000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

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