Suprema Corte di Cassazione
sezioni unite
sentenza 14 gennaio 2014, n. 585
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello di Perugia – nel provvedere anche nei riguardi di altre parti, che non hanno impugnato il provvedimento – ha accolto solo parzialmente la domanda proposta da F.G. , intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di una causa civile di divisione ereditaria, rimasta pendente davanti al Tribunale di Frosinone dal 6 dicembre 1976 e ancora in corso presso la Corte d’appello di Roma: l’indennizzo è stato commisurato esclusivamente al tempo successivo al 23 maggio 1994, quando lo stesso F.G. si era costituito in quel giudizio, dopo essere rimasto fino ad allora contumace; è stato inoltre decurtato degli importi corrispondenti sia ai periodi di inattività attribuibili alle parti, quantificati in tre anni e otto mesi, sia alla durata ordinaria del processo, determinata complessivamente in sette anni per i due gradi di merito, in considerazione della complessità della controversia.
F.G. ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi, poi illustrati anche con memoria. Il Ministero della giustizia si è costituito con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso F.G. lamenta che erroneamente e ingiustificatamente, con il decreto impugnato, l’indennizzo spettantegli è stato limitato, senza alcuna motivazione, al periodo successivo alla sua costituzione nel giudizio presupposto: sostiene che invece si sarebbe dovuto tenere conto anche del tempo in cui era stato contumace (peraltro senza restare inerte, essendo comparsa personalmente nella prima udienza e in varie successive, anche in nome di lui, sua madre, che lo rappresentava in quanto ancora minorenne), poiché né l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, né l’art. 6 della convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva nell’ordinamento interno italiano ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, subordinano il diritto all’equa riparazione alla condizione dell’attiva partecipazione al processo che abbia avuto una durata non ragionevole.
Sulla questione posta dal ricorrente, nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, si è delineato, un contrasto, per la cui composizione la causa è stata assegnata alle sezioni unite.
Cass. 12 ottobre 2007 n. 21508, 2 aprile 2010 n. 8130, 10 novembre 2011 n. 27091, 14 dicembre 2012 n. 23153, 21 febbraio 2013 n. 4387 hanno ritenuto che l’indennizzo di cui si tratta compete senz’altro anche a chi non si è costituito (o per il tempo in cui non si è costituito), poiché comunque “il contumace è parte del giudizio”.
Invece Cass. 10 luglio 2009 n. 16284, 4 novembre 2009 n. 23416, 19 ottobre 2011 n. 21646, per la particolare ipotesi della successione a titolo universale alla parte originaria, hanno riconosciuto la possibilità per gli eredi di ottenere l’equa riparazione, per il periodo successivo alla morte del de cuius, soltanto ove si siano costituiti in proprio in giudizio, stante altrimenti “la mancanza di una parte processuale attiva, danneggiata dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo”.
Questo secondo indirizzo, ma con riferimento alla generalità dei casi, è stato anche seguito, con maggiore ampiezza di motivazione, da Cass. 23 giugno 2011 n. 13803 e 21 febbraio 2013 n. 4474, secondo cui “la necessità di una costituzione in giudizio della parte che invoca la tutela della legge a sanzionare l’irragionevole durata è premessa indiscutibile per una ragionevole operatività dell’intero sistema di cui alla legge n. 89 del 2001, non potendo operare, in difetto di tale costituzione, lo scrutinio sul comportamento della parte delineato dall’art. 2, secondo comma, della legge, e non essendo neppure esercitabili i poteri di liquidazione equitativa dell’indennizzo correlati, ragionevolmente, al concreto patema che sulla parte ha avuto la durata del processo” e “solo la parte che abbia, in realtà, attivamente partecipato al processo in quanto costituita può subire quel patema d’animo ovvero quella sofferenza psichica causata dal superamento del limite ragionevole della durata del processo e, quindi, assumere la qualità di parte danneggiata (che costituisce la condizione imprescindibile tutelata dalla legge n. 89 del 2001)”, a differenza di “chi ha scelto, consapevolmente, di non costituirsi nel giudizio e, quindi, di disinteressarsi dello stesso, dimostrandosi, in linea potenziale, incurante degli effetti di una possibile decisione negativa nei suoi confronti (ed insensibile ai tempi di svolgimento del processo, che, peraltro, non di rado, pur rimanendo posizionato solo alla finestra, auspica che si protraggano oltre quella che dovrebbe essere la loro fisiologica durata)”.
Tra questi due orientamenti, ritiene il collegio di dover aderire al primo.
Si deve convenire con il ricorrente a proposito dell’assenza, nelle disposizioni sia internazionali sia interne che disciplinano la materia, di ogni espressa limitazione, per il contumace, del diritto a ottenere in tempi ragionevoli la conclusione del giudizio, anche se non vi si è costituito: l’art. 6 della convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, attribuisce tale diritto a “ogni persona”, relativamente alla “sua causa”, mentre l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 assicura una equa riparazione a “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale” per effetto della violazione di quel principio. La tutela è dunque apprestata indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale, tra i quali non può non essere annoverata anche la parte non costituita in giudizio, nei cui confronti la decisione è comunque destinata a esplicare i suoi effetti. Risulta pertanto arbitrario escludere il contumace dalla garanzia di “ragionevole durata”, che l’art. 111 della Costituzione inserisce tra quelle del “giusto processo” e demanda alla legge di assicurare, insieme con quelle del contraddittorio, della parità tra le parti, della terzietà e imparzialità del giudice, che certamente competono anche a chi non si sia costituito in giudizio. Nella tradizione giuridica italiana, del resto, la contumacia è sempre stata configurata come un atteggiamento pienamente legittimo, non preclusivo dell’assunzione della qualità di parte, ma ragione anzi di talune specifiche tutele.
Anche la contumacia, peraltro, può in ipotesi influire – talvolta positivamente, talaltra negativamente – sui tempi del giudizio, rispettivamente implicando o escludendo, secondo i casi, la necessità di alcune attività processuali. Consiste dunque pure essa in un “comportamento” della parte, valutabile, ai sensi del II comma dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, ai fini dell’accertamento della violazione del principio di ragionevole durata. Non è allora condivisibile l’assunto secondo cui la contumacia preclude comunque il riconoscimento del diritto all’equa riparazione, poiché impedisce di applicare il criterio del “comportamento delle parti”, del quale occorre tenere conto, a norma della disposizione suddetta. Può peraltro accadere che anche la parte costituita in giudizio non abbia tenuto affatto condotte idonee a incidere in qualche modo sulla durata del processo: il che non fa venire meno il suo diritto a essere indennizzata, ove il termine ragionevole sia stato superato, anche se il parametro del suo “comportamento” risulta in tal caso inutilizzabile.
Ugualmente incongruo appare l’altro argomento addotto a sostegno della tesi dell’incompatibilità tra contumacia e diritto all’equa riparazione: la mancata costituzione in giudizio viene considerata come indice univoco di disinteresse all’esito della lite e conseguentemente alla sua durata, la quale pertanto, pur se eccessiva, non potrebbe comportare quel patema d’animo che invece prova chi partecipa attivamente al processo. Si tratta di asserzioni e deduzioni aprioristiche, basate su assiomatici presupposti. La scelta della contumacia può derivare dalle più varie ragioni, anche diverse dall’indifferenza per il risultato e per i tempi della controversia, come tra l’altro la convinzione della totale plausibilità o al contrario della assoluta infondatezza delle ragioni avversarie, che possono far apparire inutile affrontare le spese occorrenti per contrastarle, costituendosi in giudizio. L’esito della causa, peraltro, è ininfluente ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo, che compete anche alla parte soccombente. Inoltre la durata superiore ai limiti della ragionevolezza del processo fa presumere senz’altro la causazione di un danno non patrimoniale (in questa sede soltanto su di esso si verte) di per sé derivante dall’attesa, prolungata per un tempo esorbitante, di una decisione che comunque incide sulla parte nei cui confronti viene assunta. Non vi è dunque ragione per negare che anche il contumace possa subire quel disagio psicologico, che normalmente risentono le parti a causa del ritardo eccessivo con cui viene definito il processo che le riguarda.
La mancata costituzione in giudizio può quindi eventualmente influire sull’an o sul quantum dell’equa riparazione, ma non costituisce di per sé motivo per escludere senz’altro il relativo diritto.
Accolto pertanto il primo motivo di ricorso, resta assorbito il secondo, con cui F.G. , in via subordinata, sostiene che l’indennizzo avrebbe dovuto essergli attribuito per l’intero periodo successivo alla sua costituzione in giudizio, senza le decurtazioni operate dalla Corte d’appello.
Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato, nella parte in cui ha provveduto sulla domanda di F.G. , con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato nella parte in cui ha provveduto sulla domanda di F.G. ; rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
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