Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza n. 5240 del 1 marzo 2013
ORDINANZA
Svolgimento del processo
La controversia promossa da X s.a.s. di G.I. e Co. Contro Equitalia e l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Equitalia Polis s.p.a. contro la sentenza della CTP di Rovigo n. 79/2/2008 che aveva accolto il ricorso della società avverso la cartella di pagamento (…), per Iva relativa all’anno 2002. Il ricorso proposto si articola in sei motivi. Si è costituita la sola Agenzia delle Entrate.
Il relatore ha depositato relazione ex. art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 20/12/2012 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c.: la CTR avrebbe annullato la cartella ex art. 21 octies L. 241/90 nonostante la società avesse denunciato la violazione dell’art. 21 septies. La censura è infondata in quanto la domanda giudiziale con cui la parte intenda far accertare la nullità di un atto si pone, rispetto ad un’ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo atto dipendente da una invalidità meno grave, nei termini di maggiore a minore, sicché il giudice, in luogo della richiesta declaratoria di radicale nullità di un atto, può pronunciarne l’annullamento, ove quest’ultimo risulti fondato sui medesimi fatti, senza che la sentenza sia censurabile per il vizio di ultrapetizione.
Con terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 5 e 21 octies della L. 241/90 laddove la CTR ha ritenuto che all’omessa indicazione del responsabile conseguisse l’annullabilità della cartella. La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (SS.UU. n. 11722/2010) secondo cui la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008, pur essendo in violazione dell’art. 7, comma 2, lett. a) della legge 27 luglio 2000, n. 212, non è affetta né da nullità, atteso che l’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, né da annullabilità, perché, essendo la disposizione di cui all’art. 7 della legge n. 212 del 2000 priva di sanzione, e non incidendo direttamente la violazione in questione sui diritti costituzionali del destinatario, trova applicazione l’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso di cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Sez. 5, sentenza n. 4516 del 21/03/2012). Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi di ricorso. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla società X s.a.s. di G.I. e Co., nonché G.I., avverso la cartella di pagamento (…) per Iva relativa all’anno 2002.
L’esito del giudizio comporta la condanna della X s.a.s. di G.I. e Co., nonché di G.I., in solido, alla rifusione, in favore di Equitalia Polis s.p.a., delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 6.000 oltre spese prenotate a debito, compensando tra le parti le spese del merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla X s.a.s. di G.I. e Co., nonché di G.I., avverso la cartella di pagamento (…) per Iva relativa all’armo 2002. Condanna X s.a.s. di G.I. e Co., nonché G.I., in solido, alla rifusione, in favore di Equitalia Polis s.p.a., delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 6.000 oltre spese prenotate a debito, compensando tra le parti le spese del merito.
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