La massima

L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell‘art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, se non reca la sottoscrizione del capo dell’Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio. Fermi, infatti, i casi di sostituzione e reggenza di cui all’art. 20, comma primo, lett. a) e b) del d.P.R. 8 maggio 1987 n. 266, e espressamente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al Capo dell’ufficio

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza n. 17400 del 11 ottobre 2012

 

 

Osserva

La CTR di Bari ha rigettato l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la Sentenza n. 116/07/2009 della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso di S. V.- ed ha così confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento per IRPEF-IRAP-IVA relative agli anni 2002-2003, siccome non recanti valida sottoscrizione ai sensi dell’art. 42 del DPR n. 600/1973.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che “l’operato dell’Ufficio accertatore è affetto da nullità insanabile”, a mente dell’art. 42 del DPR 600/1973, allorquando ha proceduto all’emissione dei due avvisi di accertamento impugnati “omettendo l’esibizione e l’allegazione della delega del capo dell’Ufficio alla sottoscrizione degli stessi da parte del funzionario delegato signora N. C..
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo, in una con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del quale ultimo occorre rilevare il difetto di legittimazione a norma del D.Lgs. n. 300 del 1999, non avendo quest’ultimo preso parte al grado di appello del processo.
L’intimato si è costituito con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.
Con il motivo di ricorso (centrato sulla violazione del solo art. 42 del DPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc e mancante della pagina n. 13 nell’originale dell’atto, perciò intellegibile -disagevolmente- solo per il resto) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia ritenuto fondata l’eccezione di nullità, per quanto gli avvisi impugnati fossero stati entrambi sottoscritti “dal responsabile del procedimento nella persona della signora C., munito di delega di firma conferita con ordine di servizio n. 31 del 20.3.2008, allegato all’appello”, sicchè la nullità non si sarebbe potuta pronunciare in applicazione dell’art. 42 che la commina solo per l’ipotesi in cui l’atto non sia sottoscritto.

D’altronde, secondo la parte ricorrente, non vi sarebbe ragione di supporre che il provvedimento di delega debba essere necessariamente allegato al provvedimento impositivo (in applicazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente) atteso che non è la delega stessa a contenere la motivazione dei recuperi tributari, dovendola considerare “atto interno tipico ed esclusivo dell’organizzazione dell’ente impositore”.
Il motivo di ricorso appare inammissibile, ai sensi dell’art. 360 e se ne propone il rigetto.
La pronuncia del giudice di appello risulta invero esattamente conforme alla giurisprudenza ripetuta di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1462 del 10/11/2000; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14195 del 27/10/2000), senza che si ravvisino ragioni per mutare detto orientamento, giurisprudenza secondo la quale: “L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell‘art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, se non reca la sottoscrizione del capo dell’Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio. Fermi, infatti, i casi di sostituzione e reggenza di cui all’art. 20, comma primo, lett. a) e b) del d.P.R. 8 maggio 1987 n. 266, e espressamente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al Capo dell’ufficio”.

D’altro canto, la parte ricorrente -pur allegando di avere prodotto in una con l’atto di appello il provvedimento contenente la delega al menzionato funzionario- non ha prospettato alcuna censura sotto il profilo della omessa valutazione e considerazione degli elementi probatori di causa, né rileva in alcun modo l’argomento secondo cui non sarebbe applicabile alla specie di causa la disciplina dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, norma alla quale né il giudice di appello si è richiamato né la stessa parte ricorrente ha asserito sia stata violata con la sentenza qui impugnata, atteso che qui non si discute dell’omessa partecipazione al contribuente degli atti presupposti o comunque richiamati dal provvedimento impositivo ma della esistenza di uno degli elementi necessari del provvedimento medesimo.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 30 maggio 20l2.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in tatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per esborsi.
Cosi deciso in Roma il 27 settembre 2012

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