SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI
SENTENZA 5 novembre 2014, n. 45847
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa in data 12 maggio 2014 il Tribunale del riesame di Roma ha annullato, ex art. 310 c.p.p., l’ordinanza con la quale il G.i.p. presso il Tribunale di Roma aveva rigettato il 13 marzo 2014 l’istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata nei confronti di G.S. e di A.C., indagati per due distinti episodi di corruzione ex artt. 319 – 321 c.p., e ne ha pertanto disposto l’immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa.
Il primo episodio, commesso nel marzo 2011, riguarda la corresponsione di denaro ed altre utilità per l’importo di euro trentamila ad A.G., quale Comandante del Corpo di Polizia locale di Roma, effettuata nelle rispettive qualità di amministratore delegato della società Sicurezza ed Ambiente s.p.a. (S.A.) e di consigliere ed amministratore di fatto della medesima società, in cambio dell’affidamento del servizio di ripristino della viabilità post-incidente in caso di pericolo per la circolazione nel territorio del predetto Comune, che sarebbe stato effettuato dal G. con atti contrari ai doveri d’ufficio.
Il secondo episodio, avvenuto in epoca antecedente e prossima al febbraio 2013, riguarda la corruzione di A.M., Consigliere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che avrebbe ricevuto dai predetti indagati, a seguito di una richiesta di parere avanzata da quella società, il vantaggio dell’assunzione di A.V:, persona da lui espressamente segnalata, presso una società facente capo alla S.A., per avere determinato, quale relatore nell’ambito della relativa procedura, l’adozione di una delibera dell’organo di controllo in senso favorevole agli interessi della società richiedente.
Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Roma, deducendo due motivi di doglianza.
2.1. Erronea applicazione degli artt. 319 e 321 c.p., con riferimento alla non corretta valutazione degli elementi fattuali necessari per l’integrazione del reato ipotizzato, atteso che già nell’imputazione provvisoria si affermava che la somma di trentamila euro offerti dal circolo sportivo dei Vigili urbani, gestito dal G., costituiva parte del denaro o di altre utilità elargite come prezzo della condotta corruttiva. Per quel che attiene alla valutazione della controprestazione offerta dal corruttore essa dovrebbe rinvenirsi nel concetto di utilità mediate ed indirette, la cui rilevanza è stata positivamente considerata nella giurisprudenza della Suprema Corte. Le emergenze indiziarie hanno offerto numerosi elementi di valutazione riguardo alla gestione, da parte del G., del predetto circolo sportivo come strumento di pressione e centro d’imputazione di interessi personali. Indebitamente svalutata, inoltre, risulta l’illecita pratica delle elargizioni sotto la veste delle sponsorizzazioni, trasformate in un efficace e lecito strumento di politica aziendale da parte della società S.A.. Nessuna portata negativa, infine doveva attribuirsi, sotto il profilo della gravità indiziaria circa il reato di cui all’art. 319 c.p., alla non contestualità tra l’atto posto in essere dal pubblico ufficiale ed il pagamento del prezzo della corruzione, avuto riguardo alla irrilevanza di tale aspetto secondo la giurisprudenza della Suprema Corte.
2.2. Vizi motivazionali, per contraddittorietà ed illogicità, laddove il Tribunale ha affrontato la ricostruzione della condotta delittuosa ipotizzata sub B) senza tener conto della rilevanza dei dati offerti dalle emergenze investigative, e ridimensionando la portata dell’illecito corrispettivo dell’accordo corruttivo – l’assunzione del Vanacore – a mera ‘cortesia’, ovvero ad un’espressione di censurabile ma diffuso malcostume, salvo poi muovere un rimprovero agli indagati per la scarsa percezione della illiceità delle proprie condotte.
Con memoria depositata in Cancelleria l’8 ottobre 2014 il difensore dei predetti indagati ha svolto una serie di argomentazioni volte a sostenere la congruenza delle valutazioni effettuate dal Tribunale e la piena rispondenza della pronuncia al materiale indiziario, anche sulla base delle produzioni documentali offerte dalla difesa, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
II ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Per quel che attiene al primo profilo di doglianza, erronea deve ritenersi l’impostazione argomentativa seguita dal Tribunale allorquando mostra di fondare la sua decisione sul carattere indiretto del vantaggio che sarebbe stato offerto al pubblico ufficiale dai vertici della società S.A., muovendo essenzialmente dal rilievo che il denaro, quale prezzo dell’ipotizzata corruzione, sarebbe stato corrisposto non al G., ma al gruppo sportivo dei Vigili che costituirebbe un suo ‘centro di interessi’.
Al riguardo, invero, la linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 24656 del 18/06/2010, dep. 30/06/2010, Rv. 248001) è chiara nel ritenere che, in tema di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, ai fini dell’accertamento della controprestazione offerta dal corruttore, la nozione di ‘altra utilità’ quale oggetto della dazione o della promessa al pubblico ufficiale non va circoscritta soltanto alle utilità di natura patrimoniale, ma comprende tutti quei vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate e indirette.
In tal senso si è precisato, inoltre, che la nozione di ‘altra utilità’, quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente (Sez. 6, n. 29789 del 27/06/2013, dep. 11/07/2013, Rv. 255617).
Sotto altro profilo, v’è da osservare che nella decisione impugnata il Tribunale ha ritenuto ‘singolare’ il dato di fatto inerente alla ‘notevole’ distanza temporale tra l’accordo corruttivo – risalente a data precedente il maggio 2009 – e il pagamento del prezzo della corruzione – collocato nel 2011 – omettendo tuttavia di considerare le implicazioni della regula iuris definita da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 49547 del 03/10/2003, dep. 31/12/2003, Rv. 227888) allorquando ha precisato che il reato di corruzione di cui all’art. 319 cod. pen. sussiste ogni qual volta la dazione in favore del pubblico ufficiale costituisca il compenso dei favore ottenuto, a nulla rilevando che la stessa sia avvenuta a distanza di tempo dalla formazione dell’atto (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che aveva qualificato come corruzione propria l’emissione da parte di un assessore regionale di decreti di finanziamento di opere pubbliche, poi aggiudicate da un imprenditore edile, che aveva versato al primo, quale compenso per il favore ottenuto, un contributo elettorale in occasione di consultazioni svoltesi a distanza di anni).
Illogico, infine, appare il passaggio motivazionale in cui il Tribunale, contrariamente alle regole desumibili dalla valutazione di comuni massime di esperienza, sembra ritenere ‘più fragile’ il quadro indiziario alla luce della documentata circostanza che la società S.A. ‘era solita accreditarsi presso altri Comuni con elargizioni, anche non connesse con convenzioni stipulate con le amministrazioni’: la diffusività del ricorso ad un comportamento societario illecito costituisce un fattore che, semmai, aggrava e, di certo, non diminuisce la consistenza della base indiziaria.
Parimenti fondato, inoltre, deve ritenersi il secondo profilo di doglianza, mostrando il percorso motivazionale seguito dall’impugnato provvedimento un andamento incerto e contraddittorio, legato ad un insufficiente approfondimento critico e ad un attenuato rigore argomentativo, laddove la dequotazione del livello di gravità degli indizi non sembra trovare adeguata spiegazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova, nè sembra riposare su ragioni giustificative linearmente esposte e dotate della indispensabile tenuta logica, con particolare riferimento alle implicazioni desumibili dal complesso delle emergenze investigative (intercettazioni, riscontri bancari, ecc.) compiutamente illustrate nell’ordinanza cautelare ‘genetica’ del G.i.p. presso il Tribunale di Roma.
Non è chiaro, al riguardo, specie ove si ponga mente alle implicazioni del su menzionato insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, su quali basi logico-giuridiche poggi il prospettato collegamento tra le dichiarazioni rese da uno degli indagati circa la ‘necessità’ per la società di essere ‘ricettivi alle ‘segnalazioni’ concernenti posti di lavoro anche al fine di evitare di perdere i rapporti istituzionali’ e la riduttiva valutazione, peraltro acriticamente espressa, di ‘scarsa percezione dell’illiceità del fatto’.
Per le medesime ragioni, inoltre, risulta apoditticamente formulata, sulla base di un generico richiamo al ‘tenore’ delle intercettazioni telefoniche, la ritenuta equiparazione tra il corrispettivo illecito dell’ipotizzato accordo corruttivo (l’assunzione dei Vanacore) e il mero atto di ‘cortesia’ che il M., per effetto del comportamento specificamente descritto nel tema d’accusa, avrebbe ricevuto attraverso l’instaurazione di un rapporto lavorativo tra la persona da lui segnalata e una società facente capo alla S.A. .
Equiparazione vieppiù illogica, ove si consideri che in altro passaggio motivazionale quell’atto di ‘cortesia’ viene diversamente e contraddittoriamente classificato nell’ambito di un ‘malcostume certamente da censurare ma diffuso’, che imporrebbe un non meglio specificato ‘approfondimento puntuale’ delle varie circostanze.
E’ noto che, in tema di misure cautelari personali, allorché venga denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale dei riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, spetta alla Corte Suprema il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare, ovvero a negare, la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. Un., n. 11, 22/03/2000, Audino).
Strettamente connessa alle implicazioni di tale linea interpretativa deve ritenersi la regola di giudizio secondo la quale, in materia di applicazione delle misure cautelari, i gravi indizi di colpevolezza vanno individuati in quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono di per sè a dimostrare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, Rv. 212998; Sez. 6, n. 23267 del 28/03/2003, Rv. 225847).
Muovendo da tali canoni esegetici, in definitiva, i su indicati elementi costitutivi della vicenda storico-fattuale oggetto della provvisoria imputazione enucleata in sede cautelare paiono assumere, sia specificamente che globalmente considerati, un’incidenza positiva ai fini della valutazione in merito alla consistenza e gravità dei quadro indiziario, ma il loro apprezzamento, ciò nonostante, sembra indurre il Tribunale, in assenza di ulteriori verifiche investigative di segno contrario in relazione ai profili critici sopra evidenziati, a considerazioni meramente congetturali circa la valenza negativa ad essi attribuibile.
Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Roma affinchè riesamini il corredo indiziario ed elimini i vizi sopra indicati, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Roma.
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