suprema CORTE DI CASSAZIONE
sezione VI
sentenza 4 giugno 2014, n. 23354
Ritenuto in fatto
1. E impugnata la sentenza del 28/03/2013 con la quale la Corte d’appello di Venezia ha confermato, in punto di responsabilità dell’imputato e di qualificazione giuridica del fatto, la decisione in data 30/03/2009 del Tribunale di Padova, assunta in esito a giudizio condotto con rito abbreviato.
Con tale decisione, C.G. era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all’art. 319 cod. pen., perché, nella propria qualità di vice sindaco e di assessore ai lavori pubblici del Comune di Villafranca Padovana, aveva accettato la promessa della somma di Euro 40.000, e la dazione effettiva di Euro 20.000, ad opera dell’imprenditore immobiliare R.A. , in vista del compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio: in particolare, C. si sarebbe attivato affinché la trattativa tra la società telefonica Vodafone ed il proprietario di un fondo confinante con terreni d’interesse del R. si concludesse in modo da prevedere il posizionamento di una antenna telefonica secondo un criterio che evitasse la creazione di vincoli per l’edificazione sui terreni citati; inoltre, lo stesso C. si sarebbe impegnato affinché mutasse la destinazione urbanistica di suoli recentemente acquistati da società riferibile al R. , da “zona agricola” a “zona di espansione”, con ovvio incremento di valore dei suoli medesimi.
2. Poiché la parte più rilevante delle critiche alla decisione impugnata attiene alla qualificazione del fatto come corruzione propria, anziché come delitto punito ex art. 318 cod. pen., è possibile concentrare l’attenzione sul tema delle prestazioni che C. avrebbe promesso a R. , e della conformità ai doveri d’ufficio dei comportamenti tenuti dall’imputato. Questi, del resto, è stato arrestato in flagranza immediatamente dopo aver ricevuto dal citato R. la somma contante di 20.000 Euro, grazie alla segnalazione preventiva che era stata effettuata, in favore della polizia giudiziaria, da un socio dello stesso R. , tale N. . Di conseguenza, l’indebita ricezione di una somma da parte del C. non costituisce oggetto attuale della controversia.
2.1. Dalla motivazione del provvedimento impugnato, anche mediante il rinvio per relationem alla decisione di primo grado, si apprende che il vice sindaco di Villafranca era stato sostanzialmente delegato a seguire tutte le questioni concernenti il posizionamento delle antenne per la trasmissione dei segnali telefonici.
Nel 2004 il Comune aveva deciso di non rinnovare in favore della società Vodafone il contratto per il mantenimento di una antenna nel campo sportivo cittadino, e si trattava dunque di stabilire una diversa collocazione dell’apparecchiatura, in luogo il più possibile distante dalle abitazioni esistenti. Nel 2008 la scelta della società era caduta sul terreno di tale B. , situato in zona agricola, e però posta a sud dell’abitato, cioè nella direzione di prevedibile sviluppo urbanistico della cittadina. Il terreno in questione era contiguo a quelli acquistati da R. e dal suo socio, i quali temevano che la presenza dell’antenna, con i connessi vincoli di inedificabilità, avrebbe potuto compromettere lo sfruttamento edilizio dei suoli di loro interesse.
Alla fine, grazie alla intercessione di R. presso il vice sindaco (narrata prima da N. , che aveva preso a collaborare con gli inquirenti, e successivamente dallo stesso R. ), si era stabilito che la nuova antenna sarebbe stata posizionata diversamente, e cioè più lontano dal centro abitato ed in zona meno rilevante rispetto ai fondi del corruttore. Per effetto di tale decisione, tra l’altro, B. aveva subito un danno, data la riduzione del canone locativo offerto da Vodafone, in connessione alla diminuita efficienza della copertura telefonica rispetto al centro abitato. Egli aveva inutilmente cercato di ottenere una maggiore prossimità: alla soluzione, secondo la sua testimonianza, si era opposto proprio il vice sindaco. Anche i dirigenti della Vodafone avevano trattato affinché il Comune accettasse l’originaria soluzione, incontrandosi più volte con C. , ed alla fine consentendo ad un arretramento di circa 200 metri, a fronte della promessa che la pratica, a quel punto, sarebbe stata rapidamente evasa.
Nel frattempo, R. avrebbe trattato con C. anche una prossima variazione della destinazione urbanistica dei suoi terreni, ed a suo dire la promessa del denaro al pubblico amministratore si era finalizzata prevalentemente in questo senso.
2.2. I Giudici di merito hanno disatteso le prospettazioni difensive, fondate sulle dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente, secondo le quali, in sostanza, egli aveva accettato una regalia, anche a titolo di finanziamento elettorale, senza alcuna connessione con atti del suo ufficio. L’adozione del piano territoriale sarebbe stata rimessa alla giunta da designare dopo le imminenti elezioni, e comunque la propensione verso uno sviluppo urbanistico favorevole a R. sarebbe stata inevitabile, data la conformazione del territorio. Quanto alla collocazione dell’antenna, si sarebbe trattato di un atto del tutto discrezionale, adottato nell’interesse pubblico e senza particolari vantaggi o danni per alcuno.
Il Tribunale di Padova ha ritenuto incompatibili, con l’assunto d’una regalia del tutto spontanea, una serie di profili del fatto: la rilevante entità della somma promessa ed in parte versata; la difficoltà per R. di reperirla; l’estrema cautela da parte dello stesso R. (che aveva nascosto al socio, finché possibile, l’identità del suo interlocutore).
Tali elementi escluderebbero che il posizionamento dell’antenna sia stato definito in piena ed “inevitabile” osservanza dell’interesse pubblico, e dimostrerebbero di contro l’esistenza di un accordo affinché la discrezionalità amministrativa fosse esercitata al fine di favorire gli interessi privati del corruttore, con danno per i diversi soggetti coinvolti: per il B. , privato di una parte del canone locativo originariamente concordato, e per la stessa cittadina, cui sarebbe convenuta una collocazione all’estremo meridionale del fondo appartenente allo stesso B. .
Quanto alla promessa di orientare le future scelte urbanistiche in guisa da consentire lo sfruttamento edilizio dei suoi di R. , oggetto dell’accordo corruttivo sarebbe stato l’esercizio d’influenza d’un importante amministratore ed uomo politico locale, la cui doverosa imparzialità sarebbe stata “comprata”, con conseguente integrazione del delitto contestato, pur nell’assenza, allo stato, di un atto amministrativo conseguente.
2.3. Il giudizio di appello era stato promosso sulla scorta di quattro motivi, primo tra i quali riferito all’asserita erroneità della qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere trattato alla stregua di una corruzione per atto dell’ufficio. Allo scopo di dimostrare che vi era stata mera coincidenza tra l’interesse pubblico perseguito da C. ed il privato interesse del corruttore, la Difesa aveva chiesto l’acquisizione di un verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Villafranca Padovana, di poco successivo all’arresto dell’odierno ricorrente. Dal verbale – ampiamente trascritto nei motivi di appello – risulterebbe che il sindaco della città e l’assessore all’urbanistica avevano difeso l’operato di C. , riferendo la responsabilità delle scelte all’intera amministrazione comunale ed assumendone la piena corrispondenza all’interesse pubblico. Ebbene, il verbale in questione avrebbe potuto e dovuto essere acquisito, secondo l’appellante, a norma dell’art. 603 cod. proc. pen., anche senza rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, e comunque quale nuova e decisiva prova a favore dell’imputato.
Nello stesso senso, con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, la difesa aveva chiesto l’acquisizione della “Carta di trasformabilità” approvata a Villafranca nel 2009, e della successiva “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”, al fine di dimostrare che le scelte urbanistiche erano state effettuate, nel senso per altro auspicato da R. , solo dalla giunta successiva a quella del C. , e che alla fine il posizionamento dell’antenna aveva finito col giovare allo stesso B. .
La Corte territoriale ha ritenuto le produzioni superflue ai fini della decisione. Nel merito – dopo aver ricordato che la corruzione per atti discrezionali può essere considerata impropria solo quando risulti che tali atti sono stato adottati nell’esclusivo interesse pubblico, senza alcuna influenza dell’indebita retribuzione – si è osservato che nella specie erano stati perseguiti due distinti e correlati interessi del R. e del suo socio, con danno concomitante per il B. . A conferma, si assume che, altrimenti, non vi sarebbe stato alcun bisogno di un donativo illecito.
3. Propone ricorso il Difensore di C. , articolando in otto punti i propri motivi di impugnazione, senza che ciò corrisponda alla proposizione di un egual numero di autonome censure.
3.1. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica, a proposito della qualificazione del fatto ex art. 319 invece che secondo l’art. 318 cod. pen. (vizio dedotto a norma dell’art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.), nella parte in cui rileva che, se il provvedimento sull’antenna fosse stato appieno corrispondente all’interesse pubblico, non vi sarebbe stato bisogno di un “donativo”. Osserva il ricorrente che, qualora il “bisogno” di pagare fosse eletto a prova dell’antidoverosità del comportamento del pubblico ufficiale, si darebbe una sostanziale abrogazione della norma sulla corruzione impropria.
I Giudici di merito – si nota – non hanno potuto individuare una condotta doverosa alternativa a quella tenuta dall’odierno ricorrente.
D’altra parte sarebbe erroneo l’assunto per il quale l’atto discrezionale sarebbe conforme ai doveri d’ufficio solo in quanto soddisfi esclusivamente l’interesse pubblico, poiché basterebbe la concordanza di un interesse privato, che è perfettamente fisiologica, per orientare la qualificazione verso l’art. 319 cod. pen. Dovrebbe piuttosto parlarsi di “immutabilità” dell’atto alla luce delle esigenze di soddisfazione del pubblico interesse: connotato la cui ricorrenza sarebbe dimostrata dall’inesistenza di una più confacente decisione alternativa, che non a caso, nella specie, il Giudice d’appello non avrebbe saputo indicare.
3.2. Il ricorrente deduce un vizio di motivazione e la violazione della legge processuale, avuto particolare riguardo all’art. 603 cod. proc. pen., per la decisione della Corte territoriale di non acquisire il citato verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Villafranca in data 8/04/2009: acquisizione che avrebbe invece potuto e dovuto essere operata sia mediante rinnovazione del dibattimento, sia mediante semplice ammissione della produzione documentale; e la rinnovazione, trattandosi di prova nuova e decisiva, avrebbe dovuto essere disposta in base ai parametri di legittimità e non manifesta irrllevanza di cui al comma 2 dell’art. 603, e non secondo un criterio di assoluta necessità, seguito invece dalla Corte territoriale.
3.3. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica, inoltre, nella parte in cui conferisce rilievo, a fini di qualificazione dell’atto, alla produzione di effetti sfavorevoli per un privato (nella specie, per B. ): effetti che sarebbero invece del tutto fisiologici, quando necessari per l’assicurazione del contrapposto interesse pubblico; interesse che, nella specie, esigeva l’allontanamento dell’antenna dal centro abitato.
3.4. Il ragionamento della Corte veneziana, e la corrispondente motivazione, sarebbero segnati dal travisamento di un aspetto decisivo del fatto, posto che vi sono riferimenti ai vincoli di inedificabità che il corruttore avrebbe sofferto a seguito della progettata collocazione dell’antenna, vincoli in realtà insussistenti.
3.5. Un ulteriore coacervo di doglianze attiene alla mancata acquisizione, ed alla mancata considerazione nel percorso motivazionale del Giudice d’appello, dei documenti allegati alla memoria depositata ex art. 121 cod. proc. pen. nell’imminenza del giudizio di gravame. Quei documenti dimostrerebbero per un verso l’estraneità di C. alle scelte urbanistiche concretamente effettuate a Villafranca, e per l’altro la corrispondenza di tali scelte alla prefigurazione corrente all’epoca dei fatti, secondo la quale sarebbe stato inevitabile l’indirizzo dello sviluppo edilizio verso le zone poste a meridione del centro abitato.
La sentenza impugnata, comunque, trascurerebbe del tutto l’argomento che pure costituisce una delle due prospettazioni accusatorie, cioè l’apporto che il ricorrente avrebbe potuto e voluto dare al mutamento di destinazione urbanistica dei terreni di R. .
3.6. Con un ultimo motivo si deduce la violazione dell’art. 65 cod. pen., e comunque delle norme che regolano la determinazione della pena.
Il Giudice di prime cure aveva riconosciuto in favore del C. l’attenuante di cui al numero 6 dell’art. 62 cod. pen.. Di conseguenza, fissata la pena per il delitto di corruzione propria in tre anni e sei mesi di reclusione, l’aveva subito diminuita fino a due anni e sei mesi in applicazione della circostanza indicata, per poi ridurla di un terzo a norma dell’art. 442 cod. proc. pen..
Il Giudice di appello ha ritenuto che la pena andasse ridotta, “valorizzando l’intervenuto risarcimento del danno”, fissando una “pena base” di due anni di reclusione, e riducendola fino ad un anno e quattro mesi in ragione del rito abbreviato.
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di applicare la doverosa diminuzione di pena connessa all’intervenuto risarcimento del danno, già operata dal Giudice di prime cure.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato, e va dunque rigettato. Da tale decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. Va premesso come la decisione impugnata, che a proposito della ricostruzione del fatto e della relativa qualificazione ha confermato le deliberazioni del Giudice di prime cure, possa e debba essere letta unitamente alla sentenza del Tribunale, che contiene una piana ed argomentata illustrazione dei motivi a sostegno del decisum (tra le molte, Sez. 6, Sentenza n. 28411/13 del 13/11/2012, rv. 256435).
In effetti, il provvedimento si apre con un esplicito ed integrale rinvio alla motivazione della sentenza contro la quale era stato proposto l’appello, e d’altra parte prosegue con rilievi che, nella pur scarna loro consistenza, valgono a documentare come la Corte territoriale abbia preso in nuova considerazione le doglianze essenziali dell’imputato, giungendo motivatamente alla determinazione di non modificare la decisione di condanna per il delitto di cui all’art. 319 cod. pen..
2.1. Ciò detto, il nucleo essenziale delle critiche portate al deliberato dei Giudici di merito attiene alla pretesa conformità del comportamento di C. ai doveri del suo ufficio, o almeno alla mancanza di prove in senso contrario, con la conseguenza che il fatto andrebbe qualificato a norma dell’art. 318 cod. pen..
Gli atti riferibili al C. non avrebbero violato alcuna disposizione di legge e sarebbero conformi all’interesse pubblico. Proprio tale interesse potrebbe ben imporre, nei casi concreti, il sacrificio della posizione di alcuni privati, ed il vantaggio per la posizione di altri, senza che ciò debba significare necessariamente – come si dice abbiano sostenuto i Giudici di merito – la contrarietà ai doveri d’ufficio dell’atto discrezionale. Quando un interesse privato coincide con quello pubblico, pur a fronte della notizia di un pagamento indebito, spetterebbe all’accusa indicare quale diversa soluzione avrebbe dovuto essere adottata dal pubblico ufficiale: in mancanza, l’atto, per quanto retribuito, sarebbe appunto conforme ai doveri dell’ufficio.
Mancherebbe proprio, nelle sentenze impugnate, l’indicazione del comportamento doveroso alternativo.
2.2. La logica delle obiezioni difensive è infondata, ed in particolare è infondata la pretesa secondo cui la corruzione c.d. propria sussisterebbe solo quando sia configurabile un comportamento doveroso alternativo. Se così fosse, il reato andrebbe sostanzialmente escluso tutte le volte che venga in campo un atto discrezionale, cioè in astratto compatibile, insieme ad altri, con i divieti o gli obblighi direttamente imposti dalla legge o da altre fonti cogenti.
È vero invece il contrario, e cioè che la fattispecie incriminatrice de qua è chiamata a sanzionare anche l’uso distorto della discrezionalità amministrativa, cioè il procedimento condizionato non già da un percorso di attenta ed imparziale comparazione tra gli interessi in gioco, ma dalla percezione di un indebito compenso affinché venga raggiunto un esito determinato. Tale esito può anche essere compatibile con il sistema delle norme regolatrici, e può finanche coincidere, ex post, con quello che sarebbe stato raggiunto in assenza del pagamento corruttivo: ciò che rileva è la “vendita” della discrezionalità accordata dalla legge, la previa rinuncia ad una piena e indipendente verifica della soluzione finalizzata al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico esistente nel caso di specie. Come talvolta si è osservato, l’atto contrario ai doveri dell’ufficio consiste proprio nella rinuncia, dietro compenso, ad una discrezionalità che invece dovrebbe essere appieno dispiegata, a prescindere dalla illegittimità dell’atto secondo gli ulteriori parametri della relativa valutazione (Sez. 6, Sentenza n. 12237 del 23/01/2004, rv. 228378; Sez. 6, sentenza n. 26248 del 05/07/2006, rv. 234343). La norma penale sanziona la “precostituzione di una scelta perché rispondente alle finalità del corruttore, senza occuparsi della rispondenza agli scopi dell’Amministrazione” (Sez. 6, Sentenza n. 24656 del 18/06/2010, rv. 248001).
È vero che non basta il dato obiettivo della retribuzione per qualificare automaticamente l’atto discrezionale come contrario ai doveri dell’ufficio (Sez. 6, Sentenza n. 10851 del 08/11/1996, rv. 206225). Si perverrebbe altrimenti, ed in effetti, ad una sostanziale abrogazione dell’art. 318 cod., pen., relativamente agli atti amministrativi di natura discrezionale.
Tuttavia la deformazione del procedimento decisionale deve ragionevolmente essere esclusa, tanto che la giurisprudenza finisce in sostanza per limitare l’applicazione della fattispecie meno grave ai casi in cui la misura adottata si presenta idonea al miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico in misura tanto palese da lasciar considerare la misura stessa come l’unico atto possibile, di natura sostanzialmente vincolata (sentenza n. 10851/1996, citata; Sez. 6, Sentenza n. 3388 del 04/12/2002, rv. 224056). In altre parole, tra più soluzioni possibili, quella adottata in quanto idonea a favorire gli interessi del corruttore risulta violare il dovere di imparzialità del pubblico ufficiale, dato che l’atto trova il suo fondamento prevalente, appunto, nell’interesse privato (Sez. 6, Sentenza n. 11462 del 12/06/1997, rv. 209699; Sez. 6, Sentenza n. 1319 del 28/11/1997, rv. 210442; Sez. 6, Sentenza n. 3529 del 12/11/1998, rv. 212566; Sez. 6, Sentenza n. 3945 del 15/02/1999, rv. 213885; Sez. 6, Sentenza n. 30762 del 14/05/2009, rv. 244530). Solo quando l’atto risulti sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato a tutela del pubblico interesse, con il medesimo contenuto e con le medesime modalità, il pagamento corruttivo potrebbe considerarsi ininfluente sulla sua conformità ai doveri dell’ufficio, e dunque riconducibile alla fattispecie della c.d. corruzione impropria (Sez. 6, Sentenza n. 36083 del 09/07/2009, rv. 244258).
2.3. Venendo allora al caso di specie, si vede facilmente come le stesse allegazioni difensive – che prospettano un’asserita equivalenza tra la collocazione alla fine stabilita per il ripetitore ed altre possibili opzioni – documentino la correttezza della qualificazione giuridica conferita al fatto.
Non si trattava, per i Giudici del merito, di indicare l’atto doveroso alternativo, ma di verificare (come hanno fatto mediante prove storiche e logiche, diffusamente indicate e correttamente valutate) che nel caso di specie la discrezionalità conferita al C. era stata “rinunciata”, cioè utilizzata per pervenire ad un risultato che conveniva a N. e R. , al punto da indurli al pagamento di una somma piuttosto rilevante.
La Difesa del ricorrente, comprensibilmente sfruttando una sintesi infelice del Giudice di appello (altrimenti ‘non ci sarebbe stato alcun bisogno di un ‘donativo’ illecito), ha obiettato che la rinuncia alla discrezionalità non può essere provata sul solo presupposto del pagamento di un compenso non dovuto da parte del privato beneficiato da un provvedimento amministrativo. L’affermazione è corretta in astratto. Ma nel caso concreto, anche attraverso il coordinamento con la corretta motivazione del Giudice di prime cure, si comprende il senso del rilievo. Il versamento di una somma molto consistente (ventimila Euro per questo solo titolo, secondo le risultanze) è un elemento fortemente sintomatico della necessità di incidere sulla formazione del provvedimento amministrativo: milita in altre parole, sul piano del fatto, in senso contrario all’ipotesi che la “regalia” non abbia esercitato la minima influenza sull’attività di comparazione tra interessi configgenti cui l’ufficiale pubblico è chiamato per gli atti ad elevata discrezionalità. In questo senso ben si è spiegato il Giudice di prime cure, citando anche pertinente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 3945 del 15/02/1999, rv. 213886), ed in questo senso può essere letta l’asserzione della Corte territoriale.
D’altra parte si trascura completamente, nella prospettiva defensionale, che la richiesta del pagamento al fine di orientare la collocazione del ripetitore è oggetto soprattutto di prova storica (dichiarazioni di N. , dei fratelli R. , ecc.), sulla base della quale è stata operata la vantazione in fatto che ha condotto alla condanna, come tale non sindacabile nella sede presente. Il denunciato vizio di motivazione, nella prospettiva fin qui trattata, non sussiste.
3. Alla luce di una corretta definizione del thema decidendum si rivela infondata anche la doglianza concernente la mancata ammissione, in sede di rinnovazione dell’istruttoria o quale produzione documentale, del verbale della seduta del consiglio comunale di Villafranca Veneta tenuta l’8/04/2009 (supra, p.3.2. del Ritenuto in fatto).
Che una parte dei consiglieri comunali avesse ritenuto acconcia una manifestazione di solidarietà politica nei confronti di C. , e che comunque vi fosse stata una sorta di assunzione di responsabilità collettiva per l’esito della procedura amministrativa in discussione, era fatto manifestamente ininfluente ai fini del decidere. Ciò non tanto (o non solo) per l’evidente finalismo dell’iniziativa, quanto, piuttosto, in ragione di quanto sopra si è detto sull’essenza del fatto corruttivo. È ben possibile che altri amministratori siano giunti in perfetta buona fede a condividere le proposte accreditate dall’assessore per la soluzione del problema del ripetitore Vodafone, ma ciò naturalmente non esclude che la valutazione discrezionale di C. – non a caso, il dominus della procedura – fosse stata “comprata” dai corruttori. Si è già visto, d’altra parte, che la conformità dell’atto discrezionale ad un esito legalmente accettabile non esclude affatto l’integrazione della fattispecie corruttiva.
È vero allora che il verbale de quo è stato formato successivamente alla sentenza di primo grado, e che dunque poteva in astratto considerarsi “prova nuova’, da ammettersi secondo i criteri dettati al comma 2 dell’art. 603 cod. proc. pen., mentre nella sentenza impugnata si è scritto come l’integrazione non fosse “assolutamente necessaria” ai fini del decidere, in assonanza con il disposto del comma 3 della norma citata, che regola i criteri di attivazione del potere officioso di integrazione della prova. Tuttavia la Corte territoriale era perfettamente consapevole, come dimostrano le parole d’esordio della motivazione spesa in proposito, che si trattava di provvedere su una istanza della parte, ed ha sinteticamente esposto il nucleo essenziale della propria decisione: il fatto, cioè, che la regiudicanda potesse essere definita senza integrazioni, essendo le prove già acquisite “sufficienti per addivenire ad una decisione”. Può dunque escludersi che il ricorso all’espressione “assolutamente necessario” sia espressivo dell’adozione di un criterio non pertinente alla domanda difensiva respinta, e ritenersi che, pur con sintesi inopportuna, sia stato semplicemente espresso un (più che fondato) giudizio di superfluità della produzione difensiva. Un criterio compatibile, dunque, con la norma fondamentale in punto di diritto alla prova, ed in particolare di prova manifestamente irrilevante (art. 190, comma 1, cod. proc. pen.).
In ogni caso, escluso il ricorso ad un errato paramento normativo, verificata la congruenza della motivazione sinteticamente espressa, la valutazione di superfluità deve restare rimessa, in via esclusiva, al giudice di merito (Sez. U, Sentenza n. 15208 del 25/02/2010. Mills, rv. 246585).
4. Sempre alla luce di una corretta definizione della regiudicanda, alcuni dei rilievi sviluppati nel ricorso – si tratti o non di puntuali censure in punto di legittimità – risultano privi di decisività od anche solo di rilevanza.
4.1. Il Giudice di merito, quello in particolare di primo grado, non ha conferito affatto una importanza decisiva al rilievo che la decisione di C. aveva comportato un pregiudizio economico per il B. . Può certamente concordarsi sul fatto che spesso il perseguimento dell’interesse pubblico comporta che vadano deluse aspettative dei privati, che non corrispondano a posizioni soggettive qualificate. Il fatto però che nella specie quel pregiudizio vi fosse stato non dimostra necessariamente che il procedimento avesse garantito l’interesse pubblico. Il Tribunale, dal canto proprio, ha inteso porre in evidenza un fattore che avrebbe potuto dissuadere dall’attacco all’originaria intesa tra la Vodafone e il proprietario del fondo, e che invece non l’aveva fatto, con il presumibile scopo di porre in ulteriore evidenza la forza del contrapposto interesse che muoveva C. . Un rilievo non decisivo, forse, ma innestato su un compendio di prove storiche e logiche già più volte richiamato, e comunque ben lontano dall’implicare un vizio logico od una carenza di motivazione della decisione di condanna.
4.2. Attengono chiaramente al fatto, per quanto presentate nella prospettiva del travisamento della prova, le osservazioni difensive a proposito dell’inesistenza dei vincoli urbanistici di cui si paventava l’insorgenza per effetto della nuova collocazione dell’antenna.
L’argomento è trattato in entrambe le sentenze di merito, nei limiti consentiti dalla forma abbreviata del rito (di cui naturalmente l’imputato è il principale artefice) e dall’effettiva rilevanza del tema.
A parte le implicazioni desumibili dall’intervenuto versamento della prestazione corruttiva, le prove dichiarative richiamate nelle decisioni evidenziano indefettibilmente che, di fatto, la preoccupazione di N. e R. aveva ad oggetto proprio una futura influenza dell’installazione sulle concrete possibilità di edificazione concernenti i suoli di loro proprietà. Si ha notizia sufficientemente precisa delle politiche in materia seguite dal Comune di Villafranca, che del resto aveva avviato l’intera procedura con la propria decisione di rimuovere l’antenna già esistente dal centro abitato. Senza la preoccupazione dei due soci – come detto, conclamata in atti – l’intera vicenda sarebbe priva di senso.
In queste condizioni la mancata identificazione di norme impositive dei vincoli, o dell’aspettativa di resistenze per il rilascio delle autorizzazioni, o anche soltanto della menomata commerciabilità di immobili molto vicini al ripetitore, non costituisce un profilo rilevante di carenza motivazionale. Il preteso travisamento della prova, in ogni caso, non avrebbe avuto alcuna influenza decisiva sulla valutazione dell’accusa, dopo la compiuta dimostrazione che N. e R. avevano inteso (il primo simulatamente) versare ben ventimila Euro proprio al fine di allontanare il ripetitore dai propri appezzamenti.
4.3. Sempre pertinenti al fatto, per quanto presentate in forma di doglianza sul procedimento di acquisizione della prova o di censura in punto di motivazione, sono le osservazioni difensive sulla presunta ininfluenza di C. circa le scelte urbanistiche del Comune di Villafranca o, comunque, sull’asserita “ineluttabilità” di quelle scelte.
Dovrebbe trattarsi di argomenti di prova logica contraria all’assunto che il ricorrente avesse accettato la promessa di ulteriori ventimila Euro al fine di condizionare la politica urbanistica del Comune in senso favorevole ai più volte citati N. e R. .
Innanzitutto, e però, l’accusa concerne appunto l’accettazione di una promessa corruttiva, per atti da compiersi in futuro, dei quali non è necessaria la specifica individuazione, essendosi trattato di una ordinaria “vendita” della propria funzione.
Nel momento in cui l’accordo corruttivo era stato raggiunto, C. era vice sindaco e assessore nel Comune di Villafranca, ed aveva tutta l’intenzione di continuare la propria carriera, come dimostra anche una delle giustificazioni da lui proposte per giustificare la percezione della somma poi sequestrata (un complotto, appunto, per rovinargli la carriera). Le prove storiche, costituite dalle dichiarazioni dei fratelli R. e di N. (sostenute da registrazioni e intercettazioni), evidenziano direttamente una situazione del tutto credibile, e tale ritenuta dai Giudici del merito, nella quale i proprietari di terreni che necessitavano della benevolenza dei politici locali per un pieno sfruttamento commerciale avevano ritenuto opportuno assicurarsi l’appoggio di un soggetto nella posizione di C. . Ciò che non è illogico né scarsamente credibile.
Del resto – ed anche questo si legge espressamente nei provvedimenti impugnati – la questione dell’antenna e quella del mutamento di destinazione dei suoli circostanti erano indissolubilmente legate, poiché non avrebbe avuto senso “lottare” per la collocazione dell’impianto se non in vista, appunto, della futura edificazione.
La circostanza allora che la parte politica cui faceva riferimento C. abbia perso le elezioni comunali qualche anno dopo i fatti, o la constatazione che la programmazione urbanistica abbia finito col favorire i terreni de quibus anche in assenza di comprovate intromissioni del ricorrente, si risolvono in argomenti di prova inefficaci, non decisivi al punto da imporne una confutazione analitica, e comunque implicitamente trattati nelle sentenze di merito, ove il contenuto dell’accordo corruttivo è stato puntualmente ricostruito con riferimento al momento ed alla situazione nei quali l’accordo stesso era intervenuto.
5. È infondato anche l’ultimo dei motivi di ricorso.
Il Giudice di prime cure ha riconosciuto in favore del C. l’attenuante di cui all’art. 62, numero 6, cod. pen., collegandovi la riduzione di un anno della pena base fissate per il delitto in contestazione: da tre anni e sei mesi a due anni e sei mesi di reclusione. Su tale ultimo valore ha poi operato la diminuzione connessa al rito.
La Corte territoriale ha stabilito che la pena andava ridotta, fornendo quale unica giustificazione del proprio decidere l’opportunità di “valorizzare l’intervenuto risarcimento del danno”. È vero allora che il provvedimento impugnato prosegue indicando una “pena base” di due anni, e praticando sulla medesima la riduzione prevista dall’art. 442 cod. proc. pen. Ma ciò non implica, come appena si è visto, che sia stata omessa la riduzione connessa all’attenuante del danno risarcito. Si tratta piuttosto dell’ennesima scelta di “sintesi”, che ha condotto ad indicare direttamente il valore di pena risultante dalla diminuzione per effetto della fattispecie circostanziale. Non si giustificherebbe, altrimenti, la già indicata “valorizzazione” del risarcimento, che evidenzia come la Corte territoriale non abbia affatto pretermesso la circostanza ed abbia inteso piuttosto pervenire, operando sul valore di partenza e sulla percentuale di diminuzione (non completamente sfruttata dal primo Giudice), ad un esito finale di maggior contenimento della risposta punitiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Leave a Reply