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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 3 giugno 2014, n. 12364

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8244/2008 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale notarile in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1626/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/09/2007 R.G.N. 1461/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 21 settembre 2007 la Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (che aveva annullato la sentenza 11 novembre 1999 del Tribunale di Crotone di rigetto nel merito, per mancanza di prova in difetto di reiterazione in appello delle istanze istruttorie, della domanda di (OMISSIS) nei confronti dell’Inail di riconoscimento della pensione di inabilita’ da malattia professionale, quale l’epatite cronica anti HCV positiva, diagnosticatale nel 1994 a seguito di infortunio sul lavoro occorsole nel 1989, nella sua qualita’ di infermiera, per effetto di puntura con l’ago di una siringa durante un trattamento somministrato a paziente affetta da carcinoma al pancreas), rigettava l’appello della predetta avverso la sentenza 4 novembre 1997 dell’allora Pretore del lavoro di Crotone di prescrizione del suo diritto.
A motivo della decisione la Corte territoriale, in esito a critico ed argomentato esame delle risultanze documentali e della prova orale esperita (ammessa in applicazione del principio di diritto fissatole dalla Corte regolatrice, di esclusione nel giudizio di appello con rito del lavoro dell’onere di riproposizione delle istanze istruttorie), ravvisava significative incongruenze in ordine a tempi, modalita’ e dinamica dell’infortunio della ricorrente, neppure ritenendo certa la dipendenza dell’epatite cronica accertata dal suo intervento sulla paziente, anche considerato il tempo intercorso tra l’infortunio denunciato e l’insorgenza della malattia. (OMISSIS) ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste l’Inail con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2727 c.c., e articolo 41 c.p., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea applicazione del regime probatorio in materia di infortuni sul lavoro, eccessivamente rigorosa nell’individuazione, a carico della lavoratrice, del nesso causale tra evento e danno, trascurando sia la presunzione eziologica vigente per le malattie professionali tabellate, sia il principio di equivalenza delle condizioni, di riconoscimento di efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento.
Con il secondo, la ricorrente deduce omessa e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte territoriale ignorato il lungo tempo trascorso (sedici anni) tra il fatto (1989) e l’audizione dei testi (2005) nella valutazione delle prove, neppure esatta (con specifico riferimento alla ritenuta mancanza di data dell’infortunio nell’attestazione della Casa di cura datrice: allegata sub 1 al ricorso), ne’ congrua (con particolare riguardo alla deposizione del teste Spinelli, medico in servizio presso la casa di cura, ritenuta per una parte attendibile e per altra inattendibile): con acritica adesione alle conclusioni della C.t.u. esperita, viziata da grossolanita’ scientifiche e da indebite considerazioni giuridiche di pertinenza del giudice, per cui chiesto il rinnovo nell’auspicata ipotesi di cassazione con rinvio.
Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 421 e 427 c.p.c. (rectius: articolo 437 c.p.c.), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancato esercizio dalla Corte territoriale dei poteri officiosi istruttori, in caso di insufficienza probatoria.
Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2727 c.c., e articolo 41 c.p., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea applicazione del regime probatorio in materia di infortuni sul lavoro nell’individuazione, a carico della lavoratrice, del nesso causale tra evento e danno, senza tener conto della presunzione eziologica per le malattie professionali tabellate, ne’ del principio di equivalenza delle condizioni, e’ infondato.
Nel caso di specie, non ricorre infatti alcuna violazione delle norme di diritto denunciate, in riferimento alla presunzione eziologica che assiste le malattie tabellate, a differenza di quelle non tabellate (Cass. 10 dicembre 2001, n. 15591), che comporti il conseguente onere dell’Inail di provare una diversa patogenesi della malattia stessa (Cass. 6 aprile 2006, n. 8002; Cass. 25 settembre 2004, n. 19312), ne’ si pone un problema di equivalenza causale, secondo cui in applicazione dell’articolo 41 c.p., vada riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento, salvo il limite derivante dall’intervento di un fattore esterno all’attivita’ lavorativa che sia di per se’ sufficiente a produrre l’infermita’ e a far degradare altre evenienze a mere occasioni (Cass. 19 gennaio 2011, n. 1135).
La malattia professionale in questione (epatite cronica anti HCV positiva) e’ di eziologia plurifattoriale (come risultante anche dalle considerazioni medico – legali a pg. 7 della relazione di C.t.u., interamente allegata al ricorso), sicche’ la prova della causa di lavoro o della speciale nocivita’ dell’ambiente di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilita’ dell’origine professionale, questa puo’ essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilita’ (Cass. 8 maggio 2013, n. 10818; Cass. 10 novembre 2011, n. 23415; Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021).
La valutazione della Corte non investe qui il nesso causale dipendente dagli effetti patologici dell’infortunio professionale che si sia sicuramente verificato, addirittura dubitandosi di cio’ e quindi della certa individuazione del fatto all’origine della malattia professionale tabellata. E pertanto e’ stato correttamente applicato il regime probatorio, effettivamente a carico della lavoratrice: con la conseguenza dell’incensurabilita’ in sede di legittimita’ della valutazione in tema di prova presuntiva, in ordine all’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione di ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita’ e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, attesa la ritenuta congruita’ della motivazione dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi in materia (Cass. 20 luglio 2006, n. 16728).
E detta insindacabilita’ induce l’inammissibilita’ del secondo motivo, relativo ad omessa e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non perspicua valutazione della prova orale (senza tener conto dei sedici anni decorsi tra il fatto e l’audizione dei testi), oltre che inesatta ed incongrua, nonche’ acritica adesione a C.t.u. erronea.
Esso si risolve in un sindacato, appunto inammissibile, sulla bonta’ dell’interpretazione del giudice di merito, cui la parte contrappone la propria. Ed e’ nota l’inammissibilita’ della censura in esame, qualora con essa si intenda contrapporre la ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte, in particolare prospettante un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei dati acquisiti, posto che tali aspetti del giudizio, interni alla discrezionalita’ valutativa degli elementi di prova e all’apprezzamento dei fatti, riguardano il libero convincimento del giudice e non i possibili vizi del suo percorso formativo rilevanti ai fini in oggetto; diversamente risolvendosi tale motivo di ricorso in un’istanza inammissibile di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e quindi nella richiesta di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394).
Occorre poi ribadire come la valutazione delle risultanze delle prove, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e cosi’ la scelta, tra le varie, delle risultanze probatorie ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione involgano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che gli paiano piu’ attendibili, senza alcun obbligo di esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412).
Ne’ infine sussiste un vizio di motivazione per adesione acritica alle risultanze della C.t.u. (Cass. 1 marzo 2007, n. 4797), avendo la Corte di merito ampiamente motivato sulla base dei documenti e delle prove orali assunte.
Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli articoli 421 e 437 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancato esercizio dalla Corte territoriale dei poteri officiosi istruttori, e’ parimenti inammissibile.
Ed infatti, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex articolo 421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, non e’ censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (Cass. 12 marzo 2009, n. 6023; 26 giugno 2006, n. 14731): come appunto nel caso di specie.
Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso e la condanna di (OMISSIS) alla rifusione, in favore dell’Inail, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) alla rifusione, in favore dell’Inail, delle spese del giudizio, che liquida in euro 100,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

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