cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza del 5 giugno 2014, n. 23522

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo – Presidente –
Dott. MARINI Luigi – Consigliere –
Dott. SAVINO Mariapia Gaeta – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
N.R. N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 543/2013 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del 15/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Gioacchino Izzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il proposto ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15.10.2013 il Tribunale del Riesame di Brescia rigettato il riesame proposto da N.R., oltre che dal coindagato N.V., avverso l’ordinanza emessa il 13.9.2013 dal GIP presso il Tribunale di Brescia con la quale era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

N.R. risulta indagato, insieme ad altri, tra cui il fratello V., per una serie di reati sistemici di frode fiscale, riferibili a società operanti nel settore edile, commessi nella provincia di Brescia dall’anno 2006 all’anno 2011.

2. N.R., assistito dal proprio difensore, ricorre per la cassazione del provvedimento deducendo:

a. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p., n. 1).

Il ricorrente contesta che i gravi indizi di colpevolezza siano tutti da ricondurre alle dichiarazioni rese da A.E., segretaria della società Conar, e alla documentazione in atti.

Afferma che i contatti che egli ha avuto con le società erano tutti in relazione a prestazioni professionali di commercialista regolarmente fatturate.

La circostanza che in queste società vi fosse il fratello N. non potrebbe essere ritenuta elemento indiziante.

La sua condotta sarebbe stata esclusivamente di tipo professionale e il tribunale del riesame non avrebbe fornito una motivazione specifica sulla sussistenza dei gravi indizi, ma avrebbe fatto esclusivo riferimento a una molteplicità di elementi documentali attribuibili ai coimputati, ma certamente inidonei a supportare la responsabilità del ricorrente.

b. Violazione di legge in relazione all’art. 274 c.p.p., lett. c);

carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari.

L’impugnata ordinanza secondo il ricorrente incorrerebbe in una palese violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., allorquando ne ha ritenuto la necessità soltanto affermandola e non riconducendola, invece, a concreti e specifici elementi obiettivamente presunti.

Ometterebbe il tribunale, in particolare, di evidenziare che i fatti risalgono all’anno 2007 e non sussisterebbe alcuna possibilità di reiterazione del reato, nè tantomeno di inquinamento probatorio, essendo state acquisite tutte le dichiarazioni ed il procedimento sarebbe fondato su elementi documentali ritenuti mezzi probatori a sostegno della avanzata ed accolta richiesta cautelare da parte del pm.

Il ricorrente chiede pertanto che questa Corte Suprema voglia annullare l’ordinanza cautelare senza rinvio con le ulteriori statuizioni di legge.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.

2. Questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (…) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell’8 marzo 2012, Lupo, rv. 252178).

In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (sez. 4, n. 26992 del 29.5.2013, rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6.7.2007, Cuccare e altri, rv. 237475);

Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.

Compete a questa Corte di legittimità, dunque, esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest’ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l’uno di carattere positivo e l’altro negativo, e cioè l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè, prima facie, dal testo del provvedimento impugnato.

Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012).

Al fine dell’adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità” sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitati.

In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 c.p.p., comma 2.

Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, richiama l’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, ma non il comma 2, del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731;

sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18859 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928).

3. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all’odierno esame non risulta essersi verificata nè violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

La motivazione del Tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza.

A differenza di quanto si sostiene in ricorso il Tribunale di Brescia non si è limitato a recepire le dichiarazioni della A., segretaria della CONAR, ma ha dato conto in maniera articolata anche di tutti gli altri elementi, a cominciare dalle intercettazioni telefoniche per continuare con il possesso da parte di N.R. dei documenti relativi alla Palio Immobiliare, in base ai quali è pervenuto ad affermare che quella svolta dall’odierno ricorrente non fosse soltanto un’attività di tipo professionale, quale commercialista, ma quella di un vero e proprio concorrente del reato.

Natale Rocco risulta infatti essere stato socio della CONAR Srl ed avere svolto attività di consulenza di tenuta e della contabilità per la società del gruppo nella sua qualità di titolare del C.E.D. di Natale Rocco & C. s.a.s..

Numerose sono le telefonate intercettate di cui si da conto nell’impugnata ordinanza (cfr. pagg. 13, 19 e ss.) che evidenziano costanti contatti tra l’odierno ricorrente e l’ A. che non sono quelli di una segretaria con il commercialista, vere e proprie direttive provenienti dall’odierno ricorrente in relazione all’attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

A pag. 13 viene ricordato, inoltre, come dalla conversazione numero 3903 del 21/10/2011 si evincesse che N.R. deteneva anche documenti relativi alla Palio immobiliare Srl, società con un ruolo centrale nell’attività delittuosa ipotizzata, nonostante tale società formalmente fosse servita dallo studio “Fiscal Point srl” di (OMISSIS).

Viene perciò evidenziato come pare evidente che N.R. abbia goduto di ampia fiducia da parte dei correi – e in particolare, dei fratelli M. – se gli stessi hanno deciso di affidargli la contabilità relativa ad operazioni fittizie simulate potendo contare sulla sua piena complicità.

Vengono ricordate le intercettazioni numero 55 e 57 del 29/6/2011, nonchè le numero 2306 e 2307 dell’8/9/2011, dal cui tenore si evince che N.R. seguiva in prima persona le false fatturazioni, dando anche indicazioni dei dati da riportare sulle fatture.

A pagina 19 dell’ordinanza impugnata, poi, con riferimento al delitto di occultamento di scritture contabili di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, contestato a N.R. nella sua qualità di consulente e tenutario delle scritture contabili della PDL Costruzioni S.r.l. viene ricordato che la frammentaria e incompleta documentazione di tale società non fu rinvenuta presso lo studio Europa Srl di (OMISSIS), che pure è risultato essere lo studio professionale formalmente incaricato della tenuta di tali scritture, e nemmeno presso la sede dichiarata della società, bensì all’interno degli uffici del C.E.D. di Natale Rocco & company sas, che alcun apparente titolo aveva per farne custodia.

Da ciò viene desunto che l’occultamento ovvero la distruzione della documentazione mancante andrebbe ascritto all’odierno ricorrente N.R..

Allo stesso, per i motivi illustrati maniera logica e coerente a pagina 20 della impugnata ordinanza, viene ascritto anche un giudizio di provvisoria colpevolezza in ordine alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, quale consulente e materiale esecutore della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali relativi alla CONAR Srl.

Non vi sono, dunque, solo le dichiarazioni della A. e la circostanza che il N. fosse colui che materialmente operava la trasmissione telematica delle dichiarazioni, ma, come visto, un quadro indiziario grave di cui il Tribunale di Brescia da conto in maniera articolata e coerente nella ordinanza impugnata.

Il ricorrente, ancorchè, la abbia rubricata come violazione di legge o vizio motivazionale, si è in reraltà limitato ad offrire una propria lettura degli esiti delle indagini preliminari, senza peraltro neanche indiccare alcun motivo specifico atto a confutare quelle che sono le valutazioni operate nella motivazione nel provvedimento impugnato.

4. Infondata appare la doglianza prospettata dal ricorrente in ordine ad una supposta mancanza di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.

Va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, nè dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell’indagato in relazione all’apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate.

Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonchè, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame.

E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di misure cautelari, il pericolo di reiterazione criminosa vada valutato in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell’imputato (cfr. per tutte questa sez. 3, n. 14846 del 5.3.2009, PM in Proc. Pincheira, rv. 243464).

Più precisamente, la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati, di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), deve essere desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che dalla personalità dell’imputato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportamenti concreti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati (Sez. 4, Sentenza n. 37566 del 01/04/2004 Cc. dep. 23/09/2004 Rv. 229141).

E’ stato, tuttavia, in più occasioni, anche condivisibilmente sottolineato come nulla impedisca di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell’apprezzamento della capacità a delinquere.

In altri termini, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell’indagato, ove la condotta serbata in occasione di un reato rappresenti un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell’agente (cfr., ex plurimis, sez. 2 n. 35476/07).

Nello specifico, è stato di recente più volte affermato come ai fini dell’individuazione dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), il giudice possa porre a base della valutazione della personalità dell’indagato le stesse modalità del fatto commesso da cui ha dedotto anche la gravità del medesimo (sez. 1 n. 8534 del 9.1.2013, Liuzzi, rv. 254928; sez. 5 n. 35265 del 12.3.2013, Castelliti, rv. 255763).

Nel caso di specie, (cfr. pag. 27 dell’ordinanza impugnata) il tribunale bresciano evidenzia come l’avere preso parte alla contestata associazione per delinquere, l’avere pianificato e realizzato un complesso progetto criminoso coinvolgente un numero consistente di società e di persone, l’avere perpetuato l’attività illecita per lungo tempo (dal 2006 al 2011) e l’avere lucrato ingenti capitali destinati all’Erario sono elementi che denotano la tendenza dell’odierno ricorrente e dei coindagati a compiere imprese delittuose con modalità strutturate e sofisticate, a commettere reati per finalità di indebito profitto, nonchè ad avvalersi, nei propri intenti illeciti, del contributo fiduciario di altri soggetti parimenti intranei ad ambienti dediti a condotte di frode dell’azione fiscale.

Viene anche posto l’accento su come la particolare complessità del modus operandi dell’associazione e la perpetrazione continua e metodica, per un considerevole scarto temporale, delle condotte delittuose renda sostanzialmente recessivo ed irrilevante il dato della risalentenza (a due anni or sono) dei fatti in contestazione.

In particolare, per l’odierno ricorrente il tribunale del riesame ha ritenuto che la gravità del suo agire ed il correlato giudizio di pericolosità andassero parametrati alle sue particolari competenze professionali, che gli hanno consentito di coordinare a livello di regia la tenuta delle scritture contabili del gruppo di società utilizzate nelle operazioni illecite.

Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, vi è dunque una logica e coerente motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, anche con riferimento all’attualità delle stesse.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014

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