Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 23 marzo 2015, n. 12065
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio – Presidente
Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgi – rel. Consigliere
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 3 dicembre 2013 emessa dalla Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dr. Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Dr. D’Ambrosio Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 15 marzo 2013 dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Casoria, che ha ritenuto la responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 572 c.p. commesso nei confronti del coniuge, (OMISSIS), ma ha ridotto la pena, rideterminandola in mesi otto di reclusione.
2. L’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione.
Con il primo motivo deduce l’errata applicazione dell’articolo 572 c.p., in quanto nella specie difetterebbe il requisito dell’abitualita’ della condotta attribuitagli.
Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza non avrebbe tenuto conto che si e’ trattato di un’unica minaccia rivolta alla moglie, che le offese non avevano alcuna carica offensiva, non essendo state percepite come tali dal coniuge e che, infine, l’episodio dell’abbandono della casa coniugale da parte della (OMISSIS) era stato determinato dall’esigenza di prendere un periodo di pausa per chiarire le ragioni delle incomprensioni con il marito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato.
I maltrattamenti in famiglia integrano un’ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di comportamenti che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo. Tali comportamenti possono consistere in percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche in atti di disprezzo e di offesa alla sua dignita’, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali.
In ogni caso, si deve trattare di comportamenti idonei ad imporre alla persona offesa un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile.
Nel caso in esame dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge una convivenza contraddistinta da un sistema abituale di vessazioni e di umiliazioni instaurato dall’imputato nei confronti della moglie: i giudici hanno fatto riferimento alla frequenza dei litigi tra i coniugi e ad un clima di tensione che sarebbe stato determinato dalle offese rivolte dall’imputato alla moglie, mentre hanno individuato un unico episodio di violenza, che ha determinato la persona offesa a presentare denuncia.
In altri termini, si evidenzia una convivenza difficile, conflittuale, in cui vengono a mancare i doveri di solidarieta’ tra coniugi, ma non risultano sottolineati fatti in grado di realizzare una pregnante offesa della integrita’ psicofisica della vittima, tali da farla precipitare in una condizione duratura di sofferenza e prostrazione. Nella nozione di maltrattamenti rientrano fatti lesivi dell’integrita’ anche solo morale del soggetto passivo, che possono consistere in parole che offendono la dignita’ della persona, purche’ tale condotta abbia i caratteri della sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa, con conseguente intollerabile degenerazione del rapporto familiare. Le singole condotte possono quindi costituire un comportamento abituale nella misura in cui rendono evidente l’esistenza di un programma criminoso animato da una volonta’ unitaria di vessare il soggetto passivo.
In sostanza, cio’ che difetta nella sentenza impugnata e’ proprio l’accertamento in ordine all’abitualita’ delle condotte in direzione di una precisa volonta’ di determinare una situazione di vita intollerabile per effetto della sistematica sopraffazione cui la vittima e’ sottoposta.
4. Le carenze rilevate nella motivazione giustificano l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Leave a Reply