La massima

Non è affetto da nullità il provvedimento di revoca della misura cautelare se il P.M. sia messo in grado di svolgere la sua funzione resistente, anche se in concreto non l’abbia fatto: in altri termini il rappresentante della Pubblica Accusa deve essere messo nelle condizioni di potere esprimere le sue conclusioni. (Nel caso in esame, il P.M., presente all’interrogatorio, era stato ritualmente interpellato in ordine alla richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dal difensore ed era stato posto in grado di formulare il suo parere, ma, nonostante ciò, non aveva ritenuto di farlo, preferendo avvalersi dei due giorni a sua disposizione. Nel fare questa scelta, però, il P.M. si era chiaramente esposto alla possibilità che il Giudice, in presenza di superiori esigenze di porre in immediata libertà l’indagato, potesse decidere senza frapporre ostacoli sull’istanza de libertate presentata.)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

Sentenza 23 agosto 2012, n. 33165

SENTENZA

sul ricorso proposto da S.G.R. avverso l’ordinanza in data 16.2.12 del Tribunale di L’Aquila

Visti gli atti, l’ordinanza impugnata ed il ricorso.

Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.

Udite le richieste del P.G. della Repubblica presso questa Corte, dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Udito l’Avv. giovanna Corrias Lucente, che ha insistito per l’annullamento del ricorso.

OSSERVA

1. Con provvedimento in data 23-1-12 il GIP presso il Tribunale di L’Aquila ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata in data 16-1-12 per il reato di cui agli artt. 317 e 81 cpv c.p. nei confronti di S.G.R., in accoglimento di richiesta formulata dal difensore del predetto in esito all’interrogatorio di garanzia.

A seguito di impugnazione del Pubblico Ministero, il Tribunale di L’Aquila, con ordinanza in data 16-2-12, ha annullato il suindicato provvedimento del 23-1-12, applicando, all’esito del passaggio in giudicato, nei confronti del S. la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il Tribunale ha, infatti, rilevato la nullità dell’atto impugnato ex art. 178 c.p.p., lett. b), per omessa richiesta del parere del Pubblico Ministero prescritto dall’art. 299 c.p.p., qualificabile come omessa partecipazione del P.M. al procedimento, osservando che, a seguito della richiesta di revoca della misura avanzata dal difensore del prevenuto, il GIP, dopo essersi riservato, aveva emesso il provvedimento senza attendere il parere del P.M., pure presente all’interrogatorio, e cioè senza attendere i due giorni a disposizione dell’organo dell’Accusa, decorsi inutilmente i quali si poteva prescindere dal parere stesso.

2. Avverso la suindicata ordinanza del 16-2-12 ha proposto ricorso per cassazione il difensore del S., chiedendone l’annullamento.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 299, comma 3, art. 178, lett. b), e art. 182 c.p.p., commi 2 e 3, rilevando che, nel caso in esame, il P.M., presente all’interrogatorio, era stato ritualmente interpellato sulla richiesta di revoca della misura cautelare ed era stato posto in grado di formulare il proprio parere, sicchè nessuna violazione del contraddittorio tra le parti si sarebbe verificata. A parte il fatto che, trattandosi di nullità a regime intermedio, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 182 c.p.p., comma 2, sicchè la parte che vi ha assistito, avrebbe dovuto eccepirla (se non possibile prima) immediatamente dopo il suo compimento. Essendo stata l’ordinanza letta in presenza delle parti, l’omessa acquisizione del parere avrebbe dovuto essere immediatamente denunciata e si sarebbe dovuto immediatamente eccepire la relativa nullità: l’averla eccepita con l’appello non valeva ad eliminare la decadenza prevista dal citato art. 182 c.p.p., comma 3.

3. Il ricorso è fondato.

Il Collegio condivide il principio di diritto, secondo il quale la mancata acquisizione del parere del Pubblico Ministero in ordine alla istanza di revoca della misura cautelare, richiesto dall’art. 299 cod. proc. pen., comma 3 bis, non determina la nullità del provvedimento ex art. 178 lettera b) dello stesso codice, a condizione che il rappresentante della pubblica accusa sia stato messo in condizione di esprimere le proprie conclusioni, ancorchè in concreto non lo abbia fatto (Sez. 2, Sentenza n. 8392 del 11/02/2002, Rv. 220958, Clausi; Sez. 5, Sentenza n. 11794 del 22/10/2003, Rv. 227526, Lahiani).

Nel caso in esame, il P.M., presente all’interrogatorio, è stato ritualmente interpellato in ordine alla richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dal difensore ed è stato posto in grado di formulare il suo parere, ma, nonostante ciò, non ha ritenuto di farlo, preferendo avvalersi dei due giorni a sua disposizione. Nel fare questa scelta, però, il P.M. si è chiaramente esposto alla possibilità che il Giudice, in presenza di superiori esigenze di porre in immediata libertà l’indagato, potesse decidere senza frapporre ostacoli sull’istanza de libertate presentata. Nessuna violazione dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), si è pertanto, nel caso di specie, verificata, posto che l’espressione “partecipazione al procedimento” secondo la costante giurisprudenza di questa Corte non implica che il Pubblico Ministero debba svolgere le sue conclusioni, orali o scritte, su tutte le questioni che si possono prospettare in relazione alle possibili statuizioni del giudice; ma sta a significare che il rappresentante della Pubblica Accusa deve essere messo nelle condizioni di potere esprimere le sue conclusioni (cfr. sul punto: Cass. pen., sez. 2^, 8 luglio 1996, Campanale, RV 205365; e con riferimento al codice di procedura penale del 1930: Cass. pen., sez. 1^ 6 maggio 1994, Maltese, RV 197521; Cass. pen., sez. 1^, 16 marzo 1994, Montalbano, RV 196840; Cass. pen., sez. 1^, 5 settembre 1984, Ippolito, RV 165520).

In conformità ai suddetti principi, deve ritenersi che il provvedimento di revoca della misura cautelare adottato dal Giudice all’esito di interrogatorio di garanzia, non è affetto dalla nullità prevista dall’art. 178 c.p.p., lett. b), per violazione delle norme inerenti la partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero al procedimento, allorquando risulti che il Pubblico Ministero è intervenuto all’interrogatorio e, interpellato sulla richiesta di revoca, è stato posto in grado di svolgere la sua funzione resistente. Qualora il Pubblico Ministero interpellato si riservi di pronunciare il parere, il Giudice deve in linea di massima attendere i prescritti due giorni di tempo, decorsi i quali può decidere anche senza detto parere, ma, in caso di superiori ed impellenti esigenze di rimettere immediatamente in libertà il prevenuto, può provvedervi immediatamente. Una conclusione di segno contrario significherebbe, infatti, attribuire alla Pubblica Accusa l’incondizionato potere di prolungare, anche senza motivo, l’efficacia della misura cautelare per due giorni, indipendentemente dalla necessità di una immediata liberazione dell’indagato.

4. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

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