Suprema Corte di Cassazione

Sezione  lavoro

sentenza n. 18149 del 23 ottobre 2012

Svolgimento del processo

Con sentenza pronunciata il 20 marzo 2008 e pubblicata il 12 gennaio 2010 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino del 15 aprile 2005 con la quale era stata rigettata la domanda delle ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti della P. s.p.a., impresa appaltatrice del servizio di pulizie presso lo stabilimento FIAT Auto di Piedimonte San Germano, volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto al superiore IV livello di cui al CCNL di categoria. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che, pur ammettendo che le ricorrenti abbiano svolto il proprio lavoro solo nella giornata di sabato con l’utilizzo di macchine industriali, tale attività non configura lo svolgimento di mansioni promiscue per le quali l’art. ll, seconda comma del CCNL di categoria prevede l’acquisizione del livello di inquadramento superiore.

Le ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.
Resiste con controricorso la C. s.p.a. già P. s.p.a.
La ricorrente C. – unitamente alle altri ricorrenti – presenta memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione all’art. 11, secondo comma del CCNL 21/5/1993 per le imprese di pulimento, con riterimento all’art. 360 n. 3 primo comma cod. proc. civ. In particolare si deduce l’errata interpretazione della norma contrattuale da parte della corte d’Appello che non avrebbe tenuto conto del dato letterale che rappresenta l’imprescindibile dato di partenza dell’indagine ermeneutica. L’art. 11, secondo comma citato espressamente prevede che, in caso di mansioni svolte promiscuamente e appartenenti a diversi livelli, il lavoratore deve essere comunque inquadrato al livello superiore indipendentemente dalla prevalenza della relativa mansione, salvo il caso di mutamento temporaneo delle mansioni. Nel caso in esame la corte romana avrebbe illegittimamente interpretato la norma contrattuale dando rilievo alla prevalenza delle mansioni.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1363 e segg. cod. civ. relativamente alla declaratoria del IV livello professionale posta dal CCNL imprese di pulimento, in relazione all’art. 360 n. 3, primo comma, cod. proc. civ. In particolare si lamenta che la corte territoriale avrebbe illegittimamente interpretato la previsione contrattuale in questione ritenendo necessario, ai fini del riconoscimento in questione, l’utilizzo di uso di macchinari industriali per la pulizia, mentre la norma prevede, in modo esemplificativo, varie mansioni anche con l’utilizzo di tali macchinari, senza, per questo, richiederne l’utilizzo ai fini in esame.
Il primo motivo è fondato. La corte territoriale ha escluso che nelle mansioni svolte dalle ricorrenti ricorresse l’ipotesi di cui all’art. 11, secondo comma, del CCNL di categoria in quanto il concetto di “promiscuità” implica la continuità delle relative mansioni, mentre, nel caso in esame, le ricorrenti svolgevano tali mansioni solo nella giornata di sabato, e quindi in quantità nettamente inferiore alle ordinarie mansioni per le quali erano correttamente inquadrate ad un livello inferiore.
L’argomentazione della corte romana non è aderente al dettato della citata norma contrattuale, riportata nel ricorso per cassazione, e che espressamente esclude la prevalenza delle mansioni superiori al fine del riconoscimento del livello superiore che deve essere comunque riconosciuto indipendente dalla prevalenza delle corrispondenti mansioni.
Il dato letterale di tale norma contrattuale non consente, quindi, l’interpretazione datane dalla corte territoriale che ha escluso il superiore inquadramento sull’erroneo presupposto della necessità della prevalenza delle mansioni superiori nel caso della promiscuità delle mansioni stesse.
Deve dunque cassarsi la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si adeguerà al principio di diritto secondo cui, per il riconoscimento del superiore inquadramento ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del CCNL di categoria, in caso di promiscuità di mansioni, è irrilevante la prevalenza delle superiori mansioni. Lo stesso giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata;
Rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 21 settembre 2012.

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