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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 21 ottobre 2014, n. 43820

Ritenuto in fatto

  1. M.L. e F.S. ricorrono, a mezzo dei loro difensori avverso l’ordinanza 29 aprile 2014 del Tribunale del riesame di Roma che ha confermato l’ordinanza 7 aprile 2014 del G.I.P. presso il Tribunale di Roma, di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti del F. , per i reati dei capi “A’ ed ‘I’ (corruzione aggravata per atto contrario ai doveri d’ufficio), “N’ (concussione, poi qualificata come violazione degli artt. 319 e 319 bis cod. proc. pen.), “O’ (trasferimento fraudolento di valori), e, di applicazione della misura degli arresti domiciliari, nei confronti della di lui moglie ricorrente, M.L. per il capo ‘P’ (riciclaggio fuori dal concorso nei reati contestati sub “n’ ed “o’). Con provvedimento in pari data il Tribunale ha invece annullato il sequestro preventivo, impugnato dal F. , limitatamente all’immobile sito in (…), confermando le altre statuizioni.
  2. A F.S. vengono contestati tre episodi corruttivi (così qualificato anche il capo ‘n’ originariamente rubricato quale concussione, relativamente all’attività svolta dall’indagato per agevolare le cooperative Aloha Service, Aura Service, Joy Service e Power Service (capo a), la società Antonio s.r.l. e C.A. (capo i) e Co.Pi. (capo n) nell’accoglimento delle istanze di rateazione presentate dai soggetti indicati, da parte di Equitalia Sud, nel monitoraggio delle rispettive posizioni debitorie e nell’inibizione di eventuali iniziative da parte dell’Ente di riscossione volte al recupero del credito o alla presentazione di istanza di fallimento.

Considerato in diritto

  1. Va subito premesso che la M. , moglie del F. , la quale ha proposto due motivi di ricorso (per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 273, comma 1, c.p.p. e 648-bis c.p. per incompletezza e incongruità della motivazione stessa sulla corretta qualificazione dei fatti contestati; ed ancora vizio di motivazione sulle specifiche esigenze cautelari fondanti e giustificanti la misura), ha rinunciato all’impugnazione il 4 settembre u.s. per mezzo dei suoi difensori muniti di procura speciale.

1.1. Il ricorso della M. va quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equa, di trecento Euro alla Cassa delle ammende.

  1. La difesa del F. , con un primo motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della “mutazione” dei fatti contestati ai capi A, I ed N dell’ordinanza cautelare, in un quadro nel quale, né il G.I.P. né il Tribunale del riesame avrebbero spiegato quali siano state le modalità con cui il F. avrebbe agito per consentire l’accoglimento delle istanze di rateizzazione, ritardare la revoca del beneficio concesso, impedire l’attivazione delle procedure esecutive nei casi di inadempimento della rateizzazione.

2.1. In particolare si evidenzia: a) che il F. , “dipendente del concessionario della riscossione Equitalia Sud s.p.a., impiegato addetto ai rapporti con gli Enti”, ai fini della qualifica, è un semplice impiegato di concetto, assegnato alla U.O. Coordinamento Fiscalità locale della Direzione generale, quindi un incaricato di pubblico servizio e non invece un pubblico ufficiale; b) che, peraltro, nella ricostruzione del fatto, per il Tribunale del riesame, il F. diventa ‘extraneus’, concorrente di uno o più pubblici ufficiali non ancora identificati, quando invece per il G.I.P. era ‘l’intraneus soggetto attivo del reato’ proprio per la sua veste di pubblico ufficiale; c) che simile variazione non è superata dalla circostanza che nel capo d’incolpazione il P.M. ipotizzi un concorso con altri dipendenti non ancora identificati; d) che pertanto, fatto corretto riferimento alla figura dell’incaricato di pubblico servizio, la misura va annullata posto che la sanzione (ante riforma) per la corruzione propria commessa dall’incaricato di p.s. è inferiore nel massimo ad anni 5 di reclusione.

2.2. Con un secondo motivo, riprendendo la censura della precedente doglianza, si stigmatizza l’assenza di descrizione delle concrete modalità mediante le quali il F. avrebbe posto in essere, e con quei risultati, la condotta illecita, e, ciò avuto riguardo alla testimonianza dello Z. , impiegato addetto alle rateizzazioni, che ha spiegato i tempi, le scansioni e gli automatismi dell’iter amministrativo, i quali non potevano essere alterati o pilotati con il “monitoraggio” contestato al ricorrente.

2.3. Per ciò che attiene alla qualità di pubblico ufficiale si contesta che il F. abbia potuto esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, il quale anzi, giusta attestazione del responsabile delle R.U. di Equitalia, D.C.P. , non si occupava delle istanze di rateizzazione.

2.4. Medesime conclusioni sono assunte con riferimento al CAPO I in punto di scissione parziale della società “Antonio s.r.l.” nella “CRP immobiliare s.r.l.”, operazione nella quale ancora una volta non verrebbe specificato in cosa sia consistito l’intervento illecito del ricorrente, dato che furono Ballo e Conte a decidere autonomamente di procedere alla scissione.

2.5. Quanto alla procedura esecutiva a carico della “Antonio s.r.l.” il Tribunale si sarebbe rifugiato nella mutazione del fatto.

2.6. Per il capo N, qualificato dal Tribunale della libertà come corruzione propria, il ricorso si richiama alle precedenti considerazioni sull’assenza di poteri e mancanza di condotte contrarie ai doveri di ufficio.

  1. Le doglianze, come articolate e sviluppate, sono in parte infondate ed in parte inammissibili e, per la loro stretta connessione, vanno congiuntamente trattate.

3.1. Il nucleo portante dell’impugnazione è che il F. fosse privo di poteri di interferenza o manipolazione nella sorte delle istanze di rateizzazione, e che la mera attività di monitoraggio non poteva diventare “atto contrario ai doveri d’ufficio”, per la sua palese assenza di forza causale, al fine di ostacolare le procedure esecutive e le istanze di fallimento, considerato che il gravato provvedimento non avrebbe indicato in che modo l’accusato poteva impedire l’iniziativa dell’Ente di riscossione: da ciò, per la difesa, la residua ipotizzabilità della corruzione impropria ex art. 318 cod. pen..

3.2. Ritiene la Corte, quanto alla pretesa mutazione del fatto, che, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, tale invalidità, intesa come mutamento del fatto nella sua dimensione storica, non sussista, ferma restando la regola che nel procedimento in materia di riesame o di appello avverso misure cautelari, esula dai poteri del Tribunale la modifica della originaria contestazione mossa dal P.M. con la richiesta di applicazione della misura (Cass. pen. sez. 6, 24481/2009 Rv. 244195 Massime precedenti Conformi: N. 1 del 1990 Rv. 199513, N. 677 del 1996 Rv. 204257).

3.3. Non risponde infatti al vero che, per il Tribunale del riesame, il F. sia diventato ‘extraneus’, concorrente con uno o più pubblici ufficiali non ancora identificati, mentre invece per il G.I.P. era l’intraneus soggetto attivo del reato’ proprio per la sua veste di pubblico ufficiale: tale interpretazione infatti nasce da una scorretta lettura del I capoverso di pag. 13 della gravata ordinanza nella parte in cui l’estensore ha rilevato che “il F. , per ottenere questi provvedimenti ha necessariamente coinvolto nella sua condotta corruttiva anche dei pubblici ufficiali, la cui azione era necessaria per ottenere quanto richiesto”, considerato quanto affermato dal Ballo che aveva dichiarato che l’odierno ricorrente aveva fatto capire che c’erano ‘altri soggetti’, ai quali il F. avrebbe dato parte del compenso.

3.4. È evidente infatti che, in tale contesto, l’evocazione di (altri) ‘pubblici ufficiali’ concorrenti, non vale a mutare il quadro formale delle contestazioni che evocano tutte, nel F. stesso, la qualità di pubblico ufficiale.

3.5. Qualità quest’ultima che emerge in relazione alla posizione assunta del ricorrente all’interno della s.p.a. di riscossione Equitalia sud e rilevante ex art. 357 cod. pen..

3.6. È noto che, per effetto del trasferimento operato dall’art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la s.p.a. Equitalia s.p.a. (già Riscossioni s.p.a.) e le altre società dell’omonimo gruppo, che ne sono articolazioni territoriali, esercitano le funzioni relative alla riscossione nazionale, dopo la soppressione, a decorrere dal 1 ottobre 2006, dell’allora vigente sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale stesso.

3.7. Tale società, a sensi dell’art. 4 lettera a) del citato d.l., effettua l’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l’attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Ne consegue che l’avvenuta soppressione, per legge, del precedente sistema di affidamento in concessione del servizio non altera né influisce in alcun modo sulla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio degli operatori della nuova s.p.a. di concessione.

3.8. Va inoltre rammentato:

  1. a) che per gli effetti di cui agli artt.357 e 358 c.p. la pubblica funzione o il pubblico servizio prescindono da un rapporto di impiego con lo Stato o l’ente pubblico, occorrendo privilegiare la verifica della reale attività esercitata e degli scopi perseguiti, per stabilire se l’attività dell’agente sia imputabile al soggetto pubblico (cfr. Cass. pen. sez. 6, camera di consiglio 17 ottobre 2012 De Caro);
  2. b) che va considerato pubblico ufficiale non solo colui che con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o di altri enti pubblici, ma anche chi svolge attività accessorie o sussidiarie ai fini istituzionali di tali enti, in quanto in questi casi si verifica, attraverso l’attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica amministrazione (cass. pen. sez. 6, 5226/1993 Rv. 194031);
  3. c) che, pertanto, agli effetti della qualifica di pubblico ufficiale, non è richiesto lo svolgimento di un’attività che abbia efficacia diretta nei confronti di terzi, giacché ogni atto preparatorio, propedeutico o accessorio, che si esplichi nell’ambito del procedimento di riscossione, i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a fini interni alla p.a., comporta l’attuazione completa e connaturale dei fini dell’ente pubblico e non può essere isolato all’interno dell’intero contesto delle funzioni pubbliche (Cass. pen. sez. 6 11 aprile 2014 Lo Cricchio).

3.9. Applicando tali regole alla attività ed alla posizione del F. , ‘impiegato di Equitalia Sud, addetto ai rapporti con gli Enti’, ‘assegnato alla U.O. Coordinamento Fiscalità locale della Direzione generale’, è emerso che egli contribuiva in modo univoco alla formazione e manifestazione della volontà dell’ente di appartenenza, intesa la sua attività come ‘contributo’, anche istruttorie e preparatorio, funzionale a dare impulso determinante all’iter deliberativo dell’organo stesso finalizzato all’utile riscossione del tributo nei confronti degli Enti ai cui ‘rapporti’ il F. era preposto.

3.10. Da ciò la conferma della qualità di pubblico ufficiale del F. , in concorso con altri pubblici ufficiali non identificati, essendo ‘il monitoraggio’ l’unico efficace sistema per alimentare le condotte illecite, determinando esso le scansioni temporali, sensibili alle utili interferenze in favore degli imprenditori, al fine del pagamento delle cartelle esattoriali e degli avvisi di pagamento.

3.11. Va in proposito sottolineato, come risulta agli atti, che l’attività di monitoraggio della posizione debitoria degli Enti interessati era essenziale per l’individuazione della ‘giusta tempistica dei versamenti’, idonea, di volta in volta, ad agevolare l’accoglimento da parte di Equitalia delle istanze di dilazione, relative a debiti erariali maturati, determinando, come precisato dal G.I.P., l’inerzia antecedente la cancellazione e la mancata presentazione delle istanze di fallimento entro l’anno, nonché, in altri casi, ritardando la revoca del beneficio delle rispettive rateizzazioni, in quest’ultimo caso coinvolgendo altri pubblici ufficiali ‘dipendenti Equitalia’ addetti alla specifica mansione di riscossione, mediante ruolo, dei tributi medesimi.

3.12. Le doglianze risultano pertanto prive di fondamento, inammissibili risultando le altre restanti critiche sulle modalità concrete della condotta valutata, ed intese ad ottenere una più favorevole interpretazione dell’illecito comportamento.

  1. Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla contestazione ex art. 12 quinquies l.356/92, attesa l’assenza di dolo specifico, dato che il profilo psicologico del F. era soltanto quello che rispondeva a personali criteri di comodità ed ai rapporti di coniugio con M.L. .

4.1. È noto che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, convenuto nella L. n. 356 del 1992) è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità, realizzata in qualsiasi forma: il fatto-reato consiste nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero – come nella specie – al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza (cass. pen. sez. 1, 30165/2007 Rv. 237595, Di Cataldo).

4.2. Orbene, l’atteggiamento psicologico che supporta tale condotta è la consapevolezza di creare una realtà giuridica artificiosa, di mera apparenza formale, specificamente predisposta e finalisticamente orientata, idonea a soddisfare l’esigenza di eludere interventi dell’Autorità o, come nella vicenda, in grado di rendere ‘non raggiungibile’ il denaro, illecitamente ottenuto mediante le condotte contra legem in precedenza realizzate.

4.3. Trattasi di dolo specifico (cfr. Cass. pen. sez. 5, 18852/2013 Rv. 256242), il quale tuttavia non può essere escluso dai prospettati ‘criteri di comodità e dai rapporti di coniugio con M.L. ‘, trattandosi di una causale soggettiva che si aggiunge ma non sostituisce e neppure nega la specifica dominante intenzione e consapevolezza di garantirsi, in modo fraudolento, l’intangibilità di quel denaro, così contribuendo alla lesione dell’interesse protetto dalla norma.

4.4. Il motivo va quindi rigettato.

  1. Con un quarto motivo si evidenzia vizio di motivazione sulla affermata pericolosità sociale nonché sull’adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, posto che il F. sarebbe stato trattato come un ‘capro espiatorio, senza tener conto dell’avvenuta sua reintegrazione. In particolare, si critica l’assenza di giustificazione della misura, avuto riguardo alla entità del fatto ed alle concrete ed attuali esigenze di cautela, e, quanto alla decisione di annullamento del decreto di sequestro, per l’immobile sito in Aversa (per il quale era stato disposto un vincolo di destinazione per fini meritevoli di tutela ex art. 2645 cod. civ.), il ricorso si duole che tale circostanza sia stata apprezzata ai fini cautelari.

5.1. Anche quest’ultima doglianza non ha fondamento attesa la corretta e completa motivazione assunta dal Tribunale del riesame e rispettosa dei canoni che presiedono alla formulazione della prognosi di pericolosità ed alla graduazione della misura, in atto limitata ai meri adempimenti ex art. 282 cod. proc. pen..

5.2 Il ricorso del M. pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.

 P.Q.M.

 rigetta il ricorso di F.S. che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di M.L. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di trecento Euro alla Cassa delle ammende.

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