Equa_Riparazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 2 settembre 2014, n. 18498

 

Fatto e diritto

Ritenuto che, con ricorso depositato in data 23 luglio 2009 presso la Corte d’appello di Roma, M.S. chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali derivanti dalla irragionevole durata del procedimento penale a suo carico, iniziato nel 1994 e definito nel 2009 con sentenza dichiarativa di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato;
che l’adita Corte d’appello rilevava che, per le caratteristiche del caso e l’iter del processo, il giudizio presupposto avrebbe dovuto essere definito in quattro anni;
che conseguentemente, la Corte d’appello riteneva accertata una irragionevole durata del giudizio presupposto, al netto dei quattro anni ritenuti ragionevoli e di un rinvio di 5 mesi per astensione avvocati, pari a tre anni; ritardo in relazione al quale liquidava un indennizzo di Euro 3.000,00, adottando il criterio di 1.000,00 Euro per anno di ritardo;
che per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso affidato a tre motivi;
che l’intimato ha resistito con controricorso e ha a sua volta presentato ricorso incidentale, affidato a due motivi.
Considerato che, con il primo motivo di ricorso, la difesa erariale censura il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, per avere, l’adita Corte d’appello, riconosciuto il diritto all’equa riparazione al M. , non considerando il beneficio tratto da quest’ultimo dalla lungaggine del processo che aveva comportato, appunto, la prescrizione del reato, e per non aver considerato che l’assoluzione per alcuni dei reati contestatigli era dovuta alla conversione degli stessi, nelle more del processo, in illeciti amministrativi, circostanza pertanto non idonea a far sorgere in lui il legittimo affidamento in una futura assoluzione per i rimanenti reati;
che, con il secondo motivo di ricorso, subordinato al primo, il Ministero lamenta il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo per la controversia, consistente nel non avere l’adita Corte motivato la scelta, nella liquidazione dell’indennizzo, del criterio di 1.000,00 Euro per anno di ritardo;
che, con il terzo motivo di ricorso, ugualmente subordinato, il ricorrente Ministero lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , nonché dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, per avere il giudice di merito liquidato d’ufficio gli interessi legali a decorrere dalla domanda anziché dalla data del decreto, in difetto di una esplicita richiesta in tal senso;
che il M. a sua volta ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi;
che, con il primo motivo, il ricorrente incidentale lamenta violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 2 e 6 della CEDU, per avere, la Corte d’appello, erroneamente datato l’inizio del procedimento penale al 1999 nonostante lo stesso fosse iniziato nel 1994, anno del decreto di perquisizione locale, e per avere calcolato il periodo di durata irragionevole su tale presupposto;
che, con il secondo motivo di ricorso, il controricorrente denuncia violazione della legge n. 89 del 2001 e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, per non avere, il giudice di merito, utilizzato il criterio di Euro 1.500,00 per anno di ritardo anziché quello di Euro 1.000,00, data la complessità del caso di specie e dell’iter1 processuale;
che appare logicamente preliminare la trattazione del ricorso incidentale;
che il primo motivo è fondato;
che, ha errato la Corte d’appello ad individuare l’inizio del procedimento presupposto nella data 26 ottobre 1999, corrispondente al decreto con cui il Gup disponeva il rinvio a giudizio, anziché nell’anno 1994, anno del decreto di perquisizione locale, come d’altronde confermato anche dal fatto che il procedimento sia iscritto con r.g. n. 778/94;
che, pertanto, il giudice di merito dovrà ricomputare l’eventuale durata irragionevole del procedimento presupposto anche in relazione al lasso temporale di cui sopra, precedentemente non considerato;
che il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale;
che il primo motivo del ricorso principale è fondato;
che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale, a meno che non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. n. 24696 del 2011);
che la questione della incidenza della prescrizione del reato sulla sussistenza del diritto dell’imputato in un procedimento penale a richiedere l’equa riparazione per la irragionevole durata del processo conclusosi con la dichiarazione di prescrizione del reato contestato, ha formato oggetto di discordanti pronunce di questa Corte;
che, secondo un orientamento risalente della giurisprudenza di legittimità, “l’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, non può essere esclusa per il semplice fatto che il ritardo nella definizione del processo penale abbia prodotto l’estinzione, per prescrizione, del reato addebitato al ricorrente, occorrendo invece apprezzare, ai fini del diniego di accoglimento della relativa domanda, se l’effetto estintivo della prescrizione stessa sia intervenuto o meno a seguito dell’utilizzo, da parte dell’imputato, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa, ben potendo un effetto del genere prodursi, in tutto o almeno in parte (e, in questa seconda ipotesi, con valenza preponderante), indipendentemente da simili tecniche e da tali strategie, ovvero dalla reale volontà dell’imputato ed a causa, piuttosto, del comportamento delle autorità procedenti, senza che, in quest’ultimo caso, la mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell’imputato medesimo possa ritenersi di per sé in grado di elidere il danno, patrimoniale o non patrimoniale, conseguente alla durata irragionevole” (Cass. n. 15449 del 2002; Cass. n. 7808 del 2005; Cass. n. 17552 del 2006; Cass. n. 23339 del 2010; Cass. n. 24376 del 2011);
che, in senso contrario, si è ritenuto che “il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Ciò è ravvisabile quando il protrarsi del giudizio risponde ad un interesse della parte, o è comunque destinato a produrre conseguenze che questa percepisce a sé favorevoli, e sia quindi utile per la parte stessa, come nell’ipotesi (riscontrata nella specie) che il procedimento penale a carico del ricorrente si sia concluso con una declaratoria di estinzione per prescrizione, la cui impugnazione da parte dello stesso ricorrente non assume rilievo, avendo il giudice del merito correttamente collegato il vantaggio derivante dal ritardo nella trattazione del processo alla mancata rinuncia alla prescrizione” (Cass. n. 10124 del 2006);
che in questa linea deve rilevarsi che la Corte Europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza della II Sezione 6 marzo 2012 resa nel caso Gagliano Giorgi e. Italia, divenuta definitiva il 24 settembre 2012, ha escluso la configurabilità di pregiudizi importanti derivanti dalla durata eccessiva del procedimento in considerazione della significativa riduzione della pena ottenuta in appello dall’imputato, in conseguenza, appunto, della maturazione dei termini di prescrizione per il reato, a cui l’imputato non aveva rinunciate – che tale decisione ha dato a sua volta luogo ad applicazioni contrastanti, essendosi ritenuto che “l’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, non può essere esclusa per il semplice fatto che il ritardo della definizione del processo penale abbia prodotto l’estinzione, per prescrizione, del reato addebitato al ricorrente” (Cass. n. 14729 del 2013); che “l’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente all’accertata irragionevole durata del processo penale, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, può essere sensibilmente ridotto in conseguenza della dichiarazione di estinzione del reato in sede di appello per intervenuta prescrizione, trovando conforto tale soluzione interpretativa nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (sentenza resa nel caso Gagliano Giorgi c. Italia del 6 marzo 2012), che ha, ancor più severamente, escluso la configurabilità di pregiudizi importanti derivanti dalla durata eccessiva del procedimento penale nel caso di riduzione della pena ottenuta in appello dall’imputato, per effetto della maturazione dei termini di prescrizione non rinunciata” (Cass. n. 21051 del 2012); che il ragionamento seguito dalla Corte d’appello che – dando del proprio convincimento una motivazione logicamente adeguata ed immune da vizi giuridici – ha ritenuto che un soggetto imputato in un procedimento penale non avesse subito alcun danno dalla pendenza del procedimento penale, essendosi anzi questa risolta a vantaggio dello stesso imputato, in conseguenza della maturazione dei termini di prescrizione per il reato a lui addebitato, a cui lo stesso non aveva rinunciato, sia stato convalidato proprio dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, con la citata sentenza della II Sezione 6 marzo 2012 resa nel caso Gagliano Giorgi c. Italia (Cass. n. 2452 del 2014; Cass. n. 10263 del 2014);
che, in tale contesto, il Collegio ritiene necessario un ripensamento delle più recenti decisioni che, come ora rilevato, hanno interpretato la portata della sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo come legittimante l’esclusione del diritto all’indennizzo nel caso in cui l’imputato abbia beneficiato della prescrizione per l’effetto dell’irragionevole protrarsi del processo penale;
che ciò si rende tanto più necessario in quanto il legislatore nazionale, intervenuto con una nuova disciplina dei giudizi di equa riparazione con decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, e quindi in un momento in cui la sentenza Gagliano Giorgi, di cui si è detto, non era ancora divenuta definitiva, ha sostanzialmente recepito l’orientamento maggioritario espresso sino al 2012 da questa Corte, atteso che ha previsto, per le domande di equa riparazione proposte successivamente alla sua entrata in vigore, che “non è riconosciuto alcun indennizzo: (…) d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte”;
che, dunque, per effetto del congiunto operare della giurisprudenza di questa Corte e del legislatore nazionale, deve affermarsi che, in tema di equa riparazione del pregiudizio derivante dalla irragionevole durata del processo, al soggetto che sia stato assoggettato ad un procedimento penale poi conclusosi con la dichiarazione di prescrizione del reato contestato l’ordinamento interno offre una tutela più ampia di quella derivante dalla applicazione del principio affermato dalla Corte EDU nella citata sentenza Gagliano Giorgi del 2012; tutela che verrebbe, quindi, posta in discussione (e che nelle applicazioni fattene nelle richiamate pronunce di legittimità ed in altre coeve, è in concreto stata esclusa) ove la questione del diritto della parte all’equa riparazione venisse esaminata facendo applicazione di quel principio;
che, dunque, il Collegio, pur se le disposizioni del citato decreto-legge n. 83 del 2012 non sono direttamente applicabili al presente giudizio ratione temporis, rileva tuttavia che le stesse siano espressive di un orientamento che si era consolidato nella giurisprudenza di questa corte sino al momento della definitività della sentenza Gagliano Giorgi, e che non può essere disapplicato per effetto di una decisione della Corte di Strasburgo che potrebbe condurre alla affermazione di un regime di minor tutela del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo;
che, d’altra parte, l’obbligo per il giudice nazionale di privilegiare l’interpretazione che favorisca la tutela più intensa del diritto fondamentale, emerge chiaramente anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, nella quale, in forza del principio della massima espansione delle garanzie, si è affermato che non sarebbe conforme a Costituzione un diritto di origine convenzionale che, pur non essendo in contrasto con alcuna singola norma costituzionale, provocasse, una volta entrato nel bilanciamento con gli altri diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana, una diminuzione complessiva delle garanzie già apprestate dall’ordinamento interno;
che non potrebbe neanche obiettarsi che la fonte del diritto all’indennizzo per la irragionevole durata del processo è rappresentata dall’art. 6, par. 1, della CEDU, atteso che l’opzione del legislatore italiano, manifestatasi nella richiamata disposizione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, non solo, per il futuro, connota in termini prescrittivi per il giudice nazionale la esclusione del diritto all’indennizzo in caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ma attribuisce una rinnovata efficacia al precedente orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa Corte, tale da imporsi nella definizione dei giudizi che siano sottratti, ratione temporis, alla diretta applicazione della nuova disciplina;
che, in conclusione, deve riaffermarsi il principio per cui “l’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, non può essere esclusa per il semplice fatto che il ritardo nella definizione del processo penale abbia prodotto l’estinzione, per prescrizione, del reato addebitato al ricorrente, occorrendo invece apprezzare, ai fini del diniego di accoglimento della relativa domanda, se l’effetto estintivo della prescrizione stessa sia intervenuto o meno a seguito dell’utilizzo, da parte dell’imputato, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa, ben potendo un effetto del genere prodursi, in tutto o almeno in parte (e, in questa seconda ipotesi, con valenza preponderante), indipendentemente da simili tecniche e da tali strategie, ovvero dalla reale volontà dell’imputato ed a causa, piuttosto, del comportamento delle autorità procedenti, senza che, in quest’ultimo caso, la mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell’imputato medesimo possa ritenersi di per sé in grado di elidere il danno, patrimoniale o non patrimoniale, conseguente alla durata irragionevole”;
che, venendo al caso di specie, la Corte d’appello ha del tutto omesso di svolgere ogni apprezzamento in ordine alla configurabilità o no di un comportamento dilatorio da parte del M. , finalizzato a favorire il maturarsi della prescrizione dei reati contestatigli;
che, sul punto, si rende quindi necessario un nuovo esame da parte del giudice di merito;
che l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento del secondo e del terzo, proposti in via subordinata;
che, in conclusione, accolto il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, e il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale procederà a nuova valutazione della durata del giudizio presupposto e all’accertamento della sussistenza o no delle condizioni che consentono di non escludere l’incidenza della prescrizione del reato sul diritto all’equa riparazione da irragionevole durata del processo penale;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, e il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

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