Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 16 febbraio 2016, n. 6367
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente
Dott. GIORDANO E. – rel. Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuel – Consigliere
Dott. BASSI A. – Consigliere
Dott. PATERNO’ RADDUSA B. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/1/2015 del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GIORDANO Emilia Anna;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell’articolo 444 codice procedura penale, veniva applicata a (OMISSIS) la pena, sospesa a termini e condizioni di legge, di anni uno e mesi quattro di reclusione.
2. Ricorre per Cassazione il difensore del (OMISSIS) che denunzia i vizi di inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullita’ o inutilizzabilita’ con riferimento all’articolo 240 codice procedura penale, comma 1, articolo 125 codice procedura penale, comma 3 e articolo 546 codice procedura penale, comma 3 e conseguenti vizi di motivazione, con motivi di seguito riportati sinteticamente, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. codice procedura penale, nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione. Denuncia, in particolare, che il certificato del casellario giudiziale acquisito agli atti, carente della sottoscrizione del funzionario dell’ufficio di Procura, e’ inutilizzabile in quanto documento anonimo ai fini del giudizio di bilanciamento della recidiva (contestata all’udienza preliminare) con le pur concesse circostanze attenuanti generiche; che la sentenza e’ nulla per la erroneita’ dell’imputazione che vi e’ riportata, riferita al reato p. e p. dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 2, lettera c) e comma 2 sexies laddove nella richiesta di rinvio a giudizio del 4.3.2014 al (OMISSIS) veniva contestato il reato di cui all’articolo 372 codice penale, reato sul quale, all’udienza del 27 gennaio 2015 si era pervenuti all’applicazione della pena. La sentenza, infine, presenta una motivazione anodina e stereotipata e, pertanto, inesistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.
2. Manifestamente infondato e’ il primo motivo di ricorso poiche’ l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullita’, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 5, n. 21287 del 25.3.2010, Legari, Rv. 247539) non senza rilevare che il certificato del casellario giudiziario, generato dal Sistema con dati identificativi certi (sia il numero del Registro Notizie di reato che quello relativo al certificato stesso) non e’ equiparabile al documento anonimo in quanto documento “tracciarle” attraverso i dati identificativi sullo stesso impressi.
3. Ritiene il Collegio che, pur essendo fondata in punto di fatto la deduzione difensiva circa l’erroneita’ dell’imputazione riportata nella sentenza impugnata, non sussista la dedotta nullita’ della decisione poiche’ ci si trova in presenza di mero errore materiale per il quale deve procedersi – ad opera del giudice competente di seguito indicato – alla relativa correzione mediante indicazione della imputazione riportata nella richiesta di rinvio a giudizio sulla quale, a seguito di richiesta formulata dal difensore munito di procura speciale, si e’ formato il consenso delle parti alla definizione del procedimento mediante applicazione pena.
4. La Corte di legittimita’ ha ritenuto che il procedimento di correzione previsto dall’articolo 130 codice procedura penale puo’ essere adottato per porre rimedio ad errori ovvero omissioni che non modifichino il contenuto essenziale del provvedimento e che l’integrazione deve pertanto consistere in un’operazione meramente meccanica con la quale si aggiungano elementi che necessariamente dovevano fare parte del provvedimento, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla ratio deciderteli e che comporti l’esercizio di un potere discrezionale (Sez. 6, n. 18326 del 25/02/2003, Olivieri, Rv. 225898). Ha, inoltre, rimarcato che l’articolo 546 codice procedura penale, comma 3, sanziona a pena di nullita’ la sola mancanza o incompletezza del dispositivo e non anche la incertezza dei dati contenuti nella intestazione e, in fattispecie simile a quella oggetto dell’odierna decisione, ha concluso nel senso che non e’ viziata da nullita’ la sentenza di appello, nella cui intestazione non figuri il reato addebitato e sul quale sia intervenuta decisione, allorche’ l’indicazione di esso risulti dall’epigrafe della sentenza di primo grado o dal decreto di citazione per il giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 6978 del 26/04/2000, Vezio, Rv. 220630).
5. Consegue dall’applicazione di questi principi al caso in esame che l’avere riportato nella intestazione della sentenza un capo di imputazione del tutto diverso da quello oggetto della richiesta di rinvio e sul quale si era formato il consenso alla definizione con applicazione di pena nel corso dell’udienza preliminare – per come si evince dal verbale allegato agli atti -, definizione culminata nel dispositivo letto in udienza dal giudice (dato questo non contestato con i motivi di ricorso), integra un mero errore materiale nella compilazione del documento – sentenza, errore al quale si puo’ porre rimedio attraverso la procedura di correzione che non integra alcuna abnormita’ ovvero modifica incidente su aspetto valutativo e, pertanto, discrezionale della decisione giurisdizionale.
6. Manifestamente infondato e’, infine, il terzo motivo di ricorso per la genericita’ delle deduzioni difensive tenuto conto che dalla sentenza prodotta si evince che il giudice ha effettuato le verifiche devolutegli, sinteticamente riportate nella motivazione, sul punto del consenso prestato dalla parte che non formulato la richiesta, della corretta qualificazione giuridica del fatto, della applicazione e comparazione delle circostanze e, infine, della insussistenza delle ipotesi di cui all’articolo 129 codice procedura penale, operazioni che sono quelle da compiersi in correlazione alla richiesta di applicazione di pena da parte dell’imputato che, attraverso il rito di cui all’articolo 444 codice procedura penale, rinuncia a difendersi ed esonera la controparte dal provare la fondatezza dell’accusa.
7. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per la correzione dell’errore materiale presente nella intestazione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per la correzione dell’errore materiale presente nell’intestazione della sentenza impugnata.
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