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In materia di misure cautelari personali, è illegittima l’ordinanza che dispone, ex art. 282-ter cod. proc. pen., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa senza determinare specificamente i luoghi oggetto di divieto, considerato che, in tal caso, all’indagato non è consentito – ferma restando la necessità che egli non si accosti fisicamente alla persona offesa ovunque la possa intercettare – di conoscere preventivamente i luoghi ai quali gli è inibito l’accesso in via assoluta, in quanto frequentati dalla persona offesa, luoghi che, pertanto, devono essere specificamente indicati. Né la necessaria determinazione può farsi discendere dal riferimento alle abitudini di vita della persona offesa in ragione della necessaria tipizzazione della misura poiché solo in tal modo il provvedimento cautelare assume una conformazione completa che consente il controllo delle prescrizioni funzionale al tipo di tutela che la legge intende assicurare. Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 12 maggio 2016, n. 19852.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 12 maggio 2016, n. 19852 Ritenuto in fatto 1. V.A. ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva applicato alla ricorrente la misura del “divieto...