Cassazione10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 5 febbraio 2016, n. 4895

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. GIORDANO Umberto – rel. Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/2/2015 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, emessa all’esito di giudizio di applicazione pena, il giudice per le indagini preliminari applicava a (OMISSIS), ritenuta la continuazione fra i reati, concessegli le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante ex articolo 62 c.p., n. 6, prevalenti rispetto alle aggravanti contestate, all’esito della riduzione della scelta del rito, la pena di anni tre e mesi cinque di reclusione. Il (OMISSIS) veniva condannato al pagamento delle spese del procedimento e di quelle di custodia e veniva, altresi’ dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Era disposta la confisca dell’immobile in sequestro e il rimborso delle spese processuali a favore della parte civile, (OMISSIS), in liquidazione coatta amministrativa.

2. Il (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile dei reati di cui a) agli articoli 81 cpv., 110 e 317 c.p., articolo 319 quater c.p., comma 1, articolo 61 c.p., n. 7; b) articoli 81 cpv., 110 e 317 c.p., articolo 319 quater c.p., comma 1, articolo 61 c.p., n. 7; c) articoli 81 cpv. e 110 c.p., articolo 314 c.p., comma 2, articolo 61 c.p., n. 2, perche’ quale direttore generale dell’autostrada (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS) nei cui confronti si e’ proceduto separatamente, con piu’ azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando della loro qualita’ e dei poteri di pubblico ufficiale e/o di incaricato di pubblico servizio, in piu’ occasioni inducevano varie imprese, appaltatrici e/o affidatane, anche con procedura d’urgenza ed a trattativa privata, di lavori o servizi a promettere ovvero cedere loro, a titolo gratuito, ingenti prestazioni di opera e forniture di materiali necessarie alla ristrutturazioni di immobili di proprieta’ e comunque nella disponibilita’ del (OMISSIS) (reati di cui ai capi a) e b) commessi in (OMISSIS); e, reato sub e) perche’, nelle qualita’ di cui sopra, affidavano ai dipendenti della societa’ (OMISSIS) s.p.a. il controllo ed il coordinamento dei lavori di ristrutturazione e la scelta di materiali e arredi per gli immobili di proprieta’ o, comunque, nella disponibilita’ del (OMISSIS) e, in particolare, autorizzavano, per fini meramente privati e in orario di ufficio, l’impiego dell’arch. (OMISSIS) e del geom. (OMISSIS) per la redazione delle pratiche di interesse del (OMISSIS) e l’utilizzo, per detti fini privati, di attrezzature tecniche e di autovetture di servizio appartenenti alla societa’ (OMISSIS), in tal modo distraendo risorse umane e strumentali della detta societa’ concessionaria, per fini meramente privati; in (OMISSIS).

3. Con i motivi di ricorso – ribaditi nella memoria depositata il 24.11.2015 – il difensore del (OMISSIS) deduce vizi di violazione di legge e conseguenti vizi di motivazione in relazione alla erronea qualificazione giuridica del fatto per carenza del requisito oggettivo in ordine ai reati, come ritenuti, non potendosi riconoscere al (OMISSIS) la qualita’ di incaricato di pubblico servizio. Deduce, in particolare, che, all’epoca dei fatti, il (OMISSIS) era direttore generale della soc. La (OMISSIS), societa’ concessionaria di servizi autostradali; che alle societa’ concessionarie non sono applicabili le norme sui contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che, per espressa previsione di cui all’articolo 3, n. 25, del citato decreto si applicano solo “alle amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti” fra i quali, all’evidenza, non sono ricomprese le societa’ concessionarie di servizi autostradali che, essendo societa’ privata, non rientrano tra le amministrazioni aggiudicatrici, tenute al rispetto della normativa sugli appalti e tenute, viceversa, solo al rispetto delle norme in materia di pubblicita’ degli appalti. Il (OMISSIS), essendo mero dirigente di un’impresa privata, finanziata con somme non provenienti da enti territoriali o Stato, non avrebbe comunque potuto possedere la qualifica di incaricato di pubblico servizio e, comunque, aveva agito per un proprio interesse, senza coinvolgere la societa’ rappresentata tanto che, nella maggior parte dei casi, le ditte che avevano eseguito i lavori di ristrutturazione degli immobili neppure erano a conoscenza che gli stessi appartenessero al (OMISSIS). Con riferimento al delitto di peculato, rileva, infine, che non solo il (OMISSIS) non puo’ – per le considerazioni svolte – ritenersi incaricato di pubblico servizio ma, sopratutto, che i beni facenti capo alla societa’ (OMISSIS) e i dipendenti della stessa non possono ritenersi patrimonio della pubblica amministrazione ovvero forza lavoro della Pubblica amministrazione utilizzati per fini privatistici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.

2. La possibilita’ di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuta contenuta nella sentenza di patteggiamento, ammessa sulla scorta della decisione delle Sezioni unite (sent. n. 5 del 19 gennaio 2000, Neri) poiche’ e’ lo stesso articolo 444 c.p.p., comma 2, che impone al giudice di verificare l’insussistenza di una delle cause di non punibilita’ indicate nel citato articolo 129 cod. proc. pen. e’ soggetta a limiti rigorosi in considerazione della natura del patteggiamento e dello scopo del controllo affidato al giudice. Si e’, cosi’, affermato che l’impugnabilita’ per l’erronea qualificazione del fatto debba essere limitata ai casi in cui quella prospettata dalle parti sia palesemente erronea. In conclusione, secondo la giurisprudenza di legittimita’, la ricorribilita’ della sentenza di patteggiamento e’ ammessa nelle sole ipotesi di errore manifesto, ossia quando sussiste realmente l’eventualita’ che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicche’ deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilita’ (tra le tante v., Sez. 6, sentenza n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4 , 11 marzo 2010, n. 10692, P.G. in proc. Hernandez; Sez. 3, 23 ottobre 2007, n. 44278, P.G. in proc. Benha; Sez. 6 , 20 novembre 2008, n. 45688, P.G. in proc. Bastea; Sez. 6 , 10 aprile 2003, n. 32004, P.G. in proc. Valetta).

3. Il ricorso proposto dal (OMISSIS) e’ manifestamente al fuori del campo della denunciata violazione di legge poiche’, nel caso in esame, chiamato a valutare la corretta qualificazione giuridica del fatto in ordine alla sussistenza della condotta illecita in ragione della qualifica rivestita dall’imputato, che le parti avevano considerato sussistente nella loro richiesta, il giudice del patteggiamento era tenuto a verificare se si vertesse in presenza di errore manifesto, sussistendo viceversa una causa di non punibilita’ che imponesse il proscioglimento ex articolo 129 c.p.p., o, in altre parole, si fosse in presenza di un evidente error in iudicando che dissimuli un’illegale trattativa sul nomen iuris, escluso in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilita’. E cosi’ evidentemente, alla luce della sintetica motivazione sul punto riportata in sentenza, non e’, avuto riguardo non solo allo specifico precedente di legittimita’ – richiamato anche della difesa nel ricorso – ma anche al costante orientamento giurisprudenziale che incentra la nozione di pubblico servizio non sul regime giuridico della societa’ che lo svolge bensi’ sulla natura dell’attivita’ svolta. La nozione di pubblico servizio, cioe’, abbraccia normalmente quelle attivita’ pubbliche che, pur essendo scevre da potesta’ di imperio e di certificazione documentale, hanno, tuttavia, connotazioni di sussidiarieta’ e di complementarita’ rispetto a quelle del pubblico ufficiale, nell’ambito di una determinata organizzazione amministrativa, per cui appare certa in esse la finalita’ di espletare un servizio, che, ancora quando non essenziale all’ente pubblico, risulta assunto nell’interesse dell’intera collettivita’. Sul punto specifico della natura delle societa’ concessionarie di servizi autostradali, si e’ affermato che il soggetto il quale, in forza di una concessione amministrativa avente ad oggetto la realizzazione di un’opera pubblica, sia investito di poteri e facolta’ propri dell’ente concedente, fra cui quelli concernenti la stipulazione dei contratti di appalto per l’esecuzione materiale di detta opera, secondo una procedura ispirata a fini di pubblico interesse, acquista, ancorche’ trattisi di soggetto privato, nell’esercizio di detti poteri e facolta’, qualita’ di pubblico ufficiale, attesa la natura oggettivamente amministrativa dell’attivita’ a lui demandata sez. 6, sentenza n. 7240 del 16/4/1998, Civardi, Rv. 210733). Ancora piu’ di recente si e’ ribadito che i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una societa’ per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l’attivita’ della societa’ medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalita’ pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici (Sez. 6, Sentenza n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257384), strumenti nei quali, sono da ricomprendere anche i contratti di appalto che regolano le procedure di acquisto di beni e forniture di servizio secondo il regime privatistico, non rientrando le societa’ concessionarie tra le amministrazioni aggiudicatrici alle quali si applicano le norme sui contratti pubblici previste dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Ne’ la obiettiva rilevanza pubblica dell’attivita’ svolta dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. viene meno per il fatto che i titolari di alcune delle ditte incaricate dei lavori non conoscessero la precisa identita’ del beneficiario delle prestazioni dal momento che essi erano ben consapevoli del ruolo svolto dal (OMISSIS) – che li contattava – nella societa’ (OMISSIS) e accettavano di eseguire gratuitamente i lavori richiesti, temendo ritorsioni nella gestione dei rapporti in corso ovvero in quelli che avrebbero potuto istituire in prosieguo.

4. Le considerazioni innanzi svolte sono assorbenti anche rispetto alle argomentazioni difensive sulla sussistenza del delitto di peculato, non senza trascurare che il concetto di appropriazione ricomprende anche la condotta di distrazione, in quanto idonea ad imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita in ragione del titolo connesso al potere dispositivo, relativamente alla contestata utilizzazione per fini privati di attrezzature tecniche, personal computer (e relativi programmi licenziati dalla societa’ autostradale) e di autovetture di servizio appartenenti alla societa’ (OMISSIS) s.p.a.. La pacifica configurabilita’ del reato di peculato riguardo a tali condotte rende evidentemente irrilevante il riferimento alla arbitraria utilizzazione, a beneficio dell’agente, dell’attivita’ lavorativa prestata dal personale incaricato, riferimento che appare meramente descrittivo della concreta articolazione della condotta e che non ha comportato autonomo aumento di pena in sede di continuazione, avendo il giudice proceduto ad un aumento unitario in relazione alla condotta di peculato.

5 Segue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processai e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

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