I dipendenti di un ente o di una societa’ concessionaria, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico, vanno considerati incaricati di un pubblico servizio
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I dipendenti di un ente o di una societa’ concessionaria, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico, vanno considerati incaricati di un pubblico servizio

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 19 giugno 2018, n. 28179. La massima estrapolata: In tema di reati contro la P.A., i dipendenti di un ente o di una societa’ concessionaria, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico, vanno considerati incaricati di un pubblico servizio, qualora concorrano allo svolgimento dell’attivita’...

Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 25 luglio 2017, n. 36784
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Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 25 luglio 2017, n. 36784

Il professore Universitario che lavori presso un’azienda ospedaliera in regime di intramoenia deve ritenersi pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 del cod. pen. e quindi i reati commessi, di violenza sessuale sulle pazienti, sono aggravati ex art. 61, n. 9 del cod. pen. poiché commessi con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alla...

Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 28 marzo 2017, n. 15482
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Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 28 marzo 2017, n. 15482

Il pubblico ufficiale è dotato di poteri deliberativi, autoritativi e o certificativi, mentre l’incaricato di pubblico servizio non ha poteri nonostante l’attività sia comunque riferibile alla sfera pubblica. A seguito di trasformazione dell’ente pubblico in spa i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o...

Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 6 giugno 2016, n. 23355
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Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 6 giugno 2016, n. 23355

Non è punibile per corruzione il pubblico ufficiale che compie un atto contrario ai doveri d’ufficio che non rientra nelle competenze dell’ufficio cui lo stesso appartiene e in relazione al quale esercita o può esercitare una qualche forma di ingerenza. Per integrare il delitto di corruzione di cui all’art. 319 c.p., è necessario e sufficiente...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 marzo 2016, n. 9438. Il commesso giudiziario non rientra nelle categorie dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio, delineate dagli artt. 357 e 358 cod. pen. Essi di certo non esercitano una pubblica funzione amministrativa caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. D’altro canto i loro compiti sono caratterizzati non solo dalla mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione ma anche dal risolversi nello svolgimento di mansioni d’ordine e di prestazioni di opera meramente materiale. Quanto all’ipotesi dello svolgimento di mansioni eccedenti quelle assegnate, tali da far assumere al commesso giudiziario la qualità di funzionario di fatto o almeno di incaricato di pubblico servizio, deve rilevarsi come in effetti la veste soggettiva possa essere riconosciuta anche nel caso di esercizio di fatto delle relative funzioni. Difatti, anche con riguardo alla figura dei commesso di ufficio giudiziario, lo stesso può rivestire la qualifica soggettiva almeno di incaricato di pubblico servizio solo in relazione all’affidamento di fatto di mansioni ulterìori che vengano concretamente svolte

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  7 marzo 2016, n. 9438 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24/9/2015 il G.U.P. del Tribunale di Napoli ha dichiarato non luogo a procedere per insussistenza dei fatto nei confronti di G.R., chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt. 110, 81, 319 cod. pen., in...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 dicembre 2014, n. 50944. Per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'articolo 367 c.p. e' sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volonta' di affermare falsamente l'avvenuta consumazione di un reato, mentre il movente del delitto non scusa, ne' interessa ai fini della sua configurabilita'

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 dicembre 2014, n. 50944 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 dicembre 2014, n. 51149. Gli atti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio deve compiere senza ritardo non sono quelli genericamente correlati a ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, ma solo quegli atti che, per dette ragioni, devono essere "immediatamente" posti in essere. L'art. 328 co. 1 c.p. non punisce la generica negligenza del pubblico ufficiale, ma il "rifiuto consapevole" di specifici atti o interventi amministrativi da adottarsi senza ritardo per la tutela di beni e interessi pubblici connessi alle peculiari funzioni degli agenti. Con la conseguenza che il "rifiuto" può emergere, oltre che da una esplicita richiesta, anche da una evidente sopravvenienza di situazioni che richiedano oggettivamente un intervento, sicché – di fronte ad una "urgenza sostanziale" indotta da dati oggettivi portati a conoscenza del pubblico ufficiale – la "inerzia omissiva" dello stesso assume "intrinseca valenza di rifiuto" idonea ad integrare il reato

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  9 dicembre 2014, n. 51149 Ritenuto in fatto 1. A conclusione di indagini preliminari S.G. e P.I. sono stati tratti a giudizio, con altri coimputati, davanti al Tribunale di Reggio Calabria per rispondere, nelle rispettive qualità di sindaco del Comune di Reggio Calabria dall’1.6.2002 (S. ) e di...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 dicembre 2014, n. 50754. Va ritenuto pubblico ufficiale il tutore dell'incapace con la conseguente integrazione del delitto di peculato laddove il tutore dell'interdetto si appropri di somme di denaro appartenenti a quest'ultimo e ricevute, in ragione dell'ufficio rivestito. Anche per l'amministratore di sostegno valgono le stesse regole. La verifica della reale attività esercitata e degli scopi perseguiti dall'amministratore di sostegno consente di attribuirgli, negli stessi termini del tutore, la veste e qualità di pubblico ufficiale, considerato il complesso delle norme a lui applicabili ed in particolare: a) la prestazione del giuramento prima dell'assunzione dell'incarico (art. 349 Cod.civ.); b) il regime delle incapacità e delle dispense (artt. 350-353 Cod. civ.); c) la disciplina delle autorizzazioni, le categorie degli atti vietati, il rendiconto annuale al giudice tutelare sulla contabilità dell'amministrazione (artt. 374-388 Cod. civ.); d) l'applicazione, nei limiti di compatibilità, delle norme limitative in punto di capacità a ricevere per testamento (artt. 596, 599 Cod. civ.) e capacità di ricevere per donazioni (art. 779 Cod. civ.). In sostanza tutta una disciplina, formale e sostanziale, che pone l'amministratore di sostegno sullo stesso piano del tutore con gli obblighi e le ricadute penali che la sua qualità di pubblico ufficiale comporta.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 dicembre 2014, n. 50754 Ritenuto in fatto 1. I.G.M. , avvocato, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 25 marzo 2013 della Corte di appello di Milano, che, in parziale riforma della sentenza 24 maggio 2011 del G.I.P. presso il Tribunale di Milano, ha ridotto...

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