Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza  7 marzo 2016, n. 9438

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 24/9/2015 il G.U.P. del Tribunale di Napoli ha dichiarato non luogo a procedere per insussistenza dei fatto nei confronti di G.R., chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt. 110, 81, 319 cod. pen., in relazione a prestazioni svolte quale funzionario di fatto presso il Tribunale di Napoli in favore di taluni avvocati, consistite nel provvedere in concorso con altri colleghi e in cambio di circa euro 20,00 per ciascuna prestazione, alla c.d. prenotazione delle udienze, al rilascio di copie informali di atti, a fornire notizie dei contenuto di atti o dispositivi anche prima del deposito, a fornire via telefonica informazioni immediate del contenuto di provvedimenti.
II giudice ha rilevato che il G., come gli altri imputati, separatamente giudicati, non rivestiva la qualità soggettiva richiesta dal precetto penale, neppure quella dell’incaricato di pubblico servizio, trattandosi di ausiliario chiamato a svolgere solo mansioni d’ordine di tipo esecutivo, consistenti nella movimentazione di fascicoli.
2. Ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli.
Con unico motivo denuncia violazione di legge agli effetti dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento alla rilevanza delle funzioni pubbliche svolte di fatto.
Segnala in particolare che si sarebbe dovuto far riferimento a quell’orientamento giurisprudenziale che riconosce rilievo non solo alle funzioni pubbliche svolte al di fuori delle competenze ma anche a quelle svolte in occasione dello svolgimento di altre.
Nel caso di specie l’imputato nel rapportarsi con l’utenza aveva svolto attività dei tutto abusiva e peraltro ciò aveva fatto in quanto impegnato in funzioni esecutive incidenti e connesse con funzioni pubbliche assegnate ad altre figure, appropriandosi di informazioni a conoscenza del cancelliere e del giudice.
I reali confini dell’investitura amministrativa avrebbero dovuto dunque considerarsi più ampi di quelli delineabili sulla base di una visione ristretta della realtà amministrativa.
3. Ha presentato una memoria il difensore dell’imputato, nella quale si ribadisce che non è configurabile il reato contestato.

Considerato in diritto

1. II ricorso è infondato.
2. Secondo l’ipotesi accusatoria l’imputato G.R., pur rivestendo la qualità di commesso giudiziario presso il Tribunale di Napoli ed essendo incaricato di movimentare i fascicoli, aveva agito come funzionario di fatto, ricevendo, come altri colleghi, somme di denaro da alcuni legali in cambio di favori e informazioni inerenti lo svolgimento dell’attività forense, come il rilascio di copie informali, l’annotazione dei legale interessato ad essere chiamato per i successivi giorni di udienza, la comunicazione di notizie in merito a provvedimenti dei giudici.
3. II G.U.P. ha escluso che l’imputato possedesse la qualità soggettiva, anche di mero incaricato di pubblico servizio, necessaria per rispondere dei contestato delitto di corruzione.
4. Deve in effetti rilevarsi come in via generale il commesso giudiziario non rientri nelle categorie dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio, delineate dagli artt. 357 e 358 cod. pen.
Essi di certo non esercitano una pubblica funzione amministrativa caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
D’altro canto i loro compiti sono caratterizzati non solo dalla mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione ma anche dal risolversi nello svolgimento di mansioni d’ordine e di prestazioni di opera meramente materiale (può a tal fine richiamarsi Cass. Sez. 1, n. 36676 del 14/6/2013, Lepre, rv. 256886, secondo cui i commessi di tribunale svolgono mansioni meramente esecutive e non quelle di incaricato di pubblico servizio).
In tale ambito certamente era confinato nel caso di specie l’incarico assegnato al G. di movimentare i fascicoli.
5. Quanto all’ipotesi dello svolgimento di mansioni eccedenti quelle assegnate, tali da far assumere al commesso giudiziario la qualità di funzionario di fatto o almeno di incaricato di pubblico servizio, deve rilevarsi come in effetti la veste soggettiva possa essere riconosciuta anche nel caso di esercizio di fatto delle relative funzioni.
La figura dei funzionario di fatto dei resto trova la sua origine nel diritto amministrativo e si correla in generale allo svolgimento di funzioni prive di valido titolo, in quanto annullato o divenuto privo di efficacia o in quanto comunque originariamente mancante.
Peraltro il significato della nozione va individuato nella concreta possibilità di attribuire l’attività dei funzionario di fatto alla pubblica amministrazione di riferimento, nel quadro di un’apparenza che non si risolva in una mera usurpazione di funzioni.
Così si spiega che la nozione debba essere qualificata da un dato aggiuntivo, che è in genere individuato nello svolgimento di fatto accompagnato dall’acquiescenza o dalla tolleranza o dal consenso, almeno tacito, della pubblica amministrazione (in tal senso possono richiamarsi numerose pronunce: Cass. Sez. 5, n. 41004 del 5/5/2015, Mameli, rv. 264874; Cass. Sez. 6, 26697 del 7/4/2003, D’Alessio, rv. 225965; Cass. Sez. 6, n. 406 del 19/6/1990, Susco, rv. 186233).
L’attività di fatto deve dunque concretamente inserirsi nell’assetto organizzativo ed essere recepita o almeno concretamente tollerata dalla pubblica amministrazione di riferimento.
Analoghi principi sono stati riconosciuti validi anche con riferimento alle funzioni di fatto che connotano la veste di incaricato di pubblico servizio, sempre nel presupposto che ai di là delle mansioni ordinariamente assegnate lo svolgimento di mansioni ulteriori e diverse debba trovare la sua causa e la sua ragione nel concreto assetto dell’attività amministrativa o comunque ricondursi ad esso, quale componente di fatto (a tal fine può farsi riferimento a Cass. Sez. 6, n. 34086 dei 26/6/2013, Bessone, rv. 257035; Cass. Sez. 6, n. 2745 del 9/12/2008, dep. nel 2009, De Riso, rv. 242423; .
In tale ottica anche con riguardo alla figura dei commesso di ufficio giudiziario è stato affermato che lo stesso può rivestire la qualifica soggettiva almeno di incaricato di pubblico servizio solo in relazione all’affidamento di fatto di mansioni ulterìori che vengano concretamente svolte (Cass. Sez. 6, n. 39290 del 8/10/2008, Peparaio, sul punto non massimata; Cass. Sez. 6, n. 30152 del 6/4/2004, De Gregorio, rv. 229447, nella quale si segnala la necessità che il servizio venga espletato con il beneplacito della pubblica amministrazione, sulla base di un’investitura sia pure di fatto, lecita e non abusiva).
Peraltro va rimarcato come la sentenza non ponga in luce alcun elemento da cui potesse desumersi l’esercizio dì fatto di mansioni eccedenti in un quadro di tolleranza e di acquiescenza e come lo stesso ricorso del Procuratore Generale muova dal rilievo dell’abusivo svolgimento di quelle attività.
Le stesse dunque non hanno mai assunto il crisma della loro attribuibilità all’ufficio, ma si sono risolte nel compimento di atti materiali di comunicazione dei tutto extra ordinem, non riconducibili al tipo di attività imputabile ai titolari della funzione o dei pubblico servizio e dunque valutabili solo sul piano materiale ed estrinseco.
Non vi è stato in tale ottica svolgimento di fatto di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, non potendosi equiparare la formale comunicazione di un provvedimento o l’inoltro di informazioni nell’interesse della pubblica amministrazione o nell’ambito dei compiti ad essa assegnati alla trasmissione abusiva di informazioni, occasionalmente assunte nell’ambìto delle mansioni esecutive assegnate, senza alcuna acquiescenza in ordine al compimento di quell’attività.
6. L’elemento dell’occasionalità introduce peraltro il tema posto dal ricorso del Procuratore Generale.
6.1. Si sostiene che il G.U.P. non si sarebbe confrontato con l’orientamento secondo cui deve darsi rilievo anche all’esercizio di funzioni occasionate dallo svolgimento dei compiti assegnati, cosicché nel caso di specie avrebbe avuto rilievo anche quanto reso possibile dallo svolgimento delle mansioni di tipo esecutivo, che avrebbe propiziato la conoscenza delle informazioni e delle notizie che avevano poi formato oggetto di mercimonio.
6.2. Tale assunto è tuttavia infondato.
E’ invero noto che soprattutto in materia di peculato è stato affermato il principio per cui «il possesso qualificato dalla ragione dell’ufficio o dei servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica dei pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento» (Cass. Sez. 6, n. 9660 del 12/2/2015, Zonca, rv. 262458; analogamente Cass. Sez. 6, n. 20952 del 13/5/2009, Ingravalle, rv. 244280).
Peraltro tale principio muove dal presupposto che a monte le mansioni ordinariamente assegnate già qualifichino la veste di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l’occasione contribuendo semmai a delineare la sfera della disponibilità in concreto dei bene oggetto di peculato.
E’ coerente con tale analisi che in un caso la Corte di cassazione, nel formulare il principio già segnalato, abbia in motivazione sottolineato che «le ragioni di ufficio o di servizio si alimentano della riferibilità necessaria e sufficiente a un rapporto che consenta ai soggetti indicati negli artt. 357 e 358
c.p. di inserirsi di fatto nella materiale disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio svolti anche la sola occasione per un tale comportamento. Disponibilità che può essere conseguita anche da un esercizio di fatto o -come nel caso di specie- arbitrario delle funzioni» (Cass. Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, Medugno, rv. 255998).
Ed allora, tornando al caso in esame, non può dirsi che l’occasionalità a margine di mansioni di per sé di tipo esecutivo, valga ad attribuire l’altrimenti mancante qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio: il principio è riferibile invece all’estensione dell’ambito di operatività in concreto di soggetto già in possesso della qualità, altrimenti occorrendo pur sempre, secondo quanto osservato in precedenza, la tolleranza o l’acquiescenza o il consenso, almeno tacito, della pubblica amministrazione, solo in tal modo potendosi riconoscere allo svolgimento di fatto di attività la connotazione che vale a qualificarla.
7. In conclusione, il ricorso risulta infondato e deve dunque essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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