Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 25 febbraio 2016, n. 3707

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19561-2012 proposto da:

(OMISSIS) SPA, SOCIETA’ CON SOCIO UNICO, soggetta all’attivita’ di direzione e coordinamento di (OMISSIS) SPA, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Rag. (OMISSIS), quale incorporante della soc. (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 496/2012 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 21/02/2012, R.G.N. 12955/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2015 dal Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.-Con la sentenza depositata in data 21 febbraio 2012, il Tribunale di Brescia, accogliendo l’opposizione agli atti esecutivi proposta da (OMISSIS) avverso la cartella di pagamento notificata in data 2 luglio 2010 da (OMISSIS) S.p.a., ne dichiarava la nullita’ per carenza di motivazione e condannava l’opposta al pagamento delle spese di lite, che liquidava, in favore dell’opponente, nella somma complessiva di euro 10.834,11, compensandole tra l’opponente ed il Ministero della Giustizia (chiamato in giudizio quale ente impositore).

2.- Avverso la sentenza (OMISSIS) S.p.A., quale incorporante della societa’ (OMISSIS) S.p.a., propone ricorso straordinario affidato a due motivi.

(OMISSIS) si difende con controricorso.

Il Ministero della Giustizia non svolge attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente, rispondendo ad apposita sollecitazione contenuta nel controricorso, si da’ atto dell’ammissibilita’ del ricorso, dovendosi qualificare come opposizione agli atti esecutivi quella proposta avverso la cartella esattoriale per difetto di motivazione, e per tale motivo accolta dal giudice di merito.

Malgrado, come pure rilevato dal resistente, il Tribunale non abbia espressamente qualificato l’azione, e percio’ la qualificazione spetti a questa Corte, quale giudice dell’impugnazione (cosi’ Cass. n. 26919/09 e, tra le altre, Cass., ord. n. 3338/12), va condiviso quanto sul punto dedotto dalla ricorrente, che richiama l’articolo 111 Cost., in riferimento all’articolo 617 codice procedura civile, per sostenere l’ammissibilita’ del ricorso straordinario.

A riscontro di siffatta conclusione e’ sufficiente il richiamo dei numerosi precedenti di legittimita’ in tema di rimedi esperibili avverso la cartella di pagamento, notificata quale atto propedeutico all’inizio del procedimento di riscossione coattiva. Qualora questa abbia ad oggetto pretese di natura diversa da quella tributaria, come nella specie, avverso la cartella esattoriale, sono esperibili, oltre all’eventuale rimedio c.d. recuperatorio (attinente al merito della pretesa), l’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 codice procedura civile, allorche’ si contesti la legittimita’ dell’iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimante o per il sopravvenire di fatti estintivi dell’obbligo ovvero l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 codice procedura civile, qualora si deducano vizi formali della cartella o degli atti presupposti (cfr. gia’ Cass. n. 15049/05 e n. 2819/06, oltre a tutta la giurisprudenza successiva, riguardante prevalentemente le opposizioni a sanzioni amministrative; nonche’ Cass. n. 25757/08 e n. 25208/09, oltre a tutta la giurisprudenza successiva riguardante le opposizioni a pretese contributive).

Con la sentenza n. 21080/15, relativa a fattispecie analoga alla presente, questa Corte ha avuto modo di rilevare che, in materia di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali, un “orientamento oramai consolidato ascrive al vizio di forma la mancanza di motivazione della cartella esattoriale, in quanto si risolve in una carenza dei requisiti formali minimi di validita’ della stessa, cioe’ delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito…”. Ritenuto quindi che l’orientamento dovesse essere ribadito onde individuare i rimedi esperibili avverso la cartella di pagamento notificata per il recupero delle spese di giustizia (oggetto anche del presente giudizio), nella sentenza appena citata si e’ affermato il seguente principio di diritto: “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie, di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, l’opposizione agli atti esecutivi – con la quale si fanno valere i vizi di forma dell’atto esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione della cartella esattoriale – e’ prevista dall’articolo 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle “forme ordinarie”. Ne consegue che l’opposizione agli atti esecutivi prima dell’inizio dell’esecuzione deve proporsi entro venti giorni dalla notificazione della cartella esattoriale,…”.

D’altronde, risulta dagli atti che lo stesso opponente (OMISSIS) aveva intitolato il proprio atto di citazione dinanzi al Tribunale di Brescia come “atto di citazione in opposizione ad esecuzione ex articolo 615 codice procedura civile e, in quanto occorra, agli atti esecutivi ex articolo 617 codice procedura civile con istanza di sospensione”.

Il ricorso straordinario avverso la sentenza del Tribunale e’ percio’ ammissibile.

2.- Col primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 100 codice procedura civile in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, n. 3, perche’, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell’Agente della riscossione. Sostiene che il vizio di motivazione della cartella esattoriale sarebbe imputabile all’ente impositore, e non al concessionario, dal momento che questi e’ obbligato a formare la cartella, secondo un modello ministeriale e con contenuto predeterminato, riproducendo quanto l’ente impositore indica nell’iscrizione a ruolo, che e’ atto riservato a quest’ultimo.

2.1.- Il motivo e’ infondato.

Si rinviene nella giurisprudenza di legittimita’ l’orientamento per il quale, in tema di disciplina della riscossione coattiva mediante iscrizione nei ruoli, nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi propri di un atto proveniente dal concessionario, oggi Agente della riscossione, quale e’ la cartella di pagamento, la legittimazione passiva spetta a quest’ultimo, con onere dello stesso, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio l’ente impositore se non voglia rispondere delle conseguenze della lite (cfr. Cass. n. 5832/11). Il principio, affermato con riferimento al processo tributario regolato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ben puo’ essere applicato anche quando il procedimento di riscossione coattiva di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 venga seguito per la riscossione di entrate di natura non tributaria ai sensi del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Anche in tale eventualita’ l’individuazione del soggetto legittimato passivamente va fatta tenendo conto dell’atto impugnato e dei motivi di impugnazione: quando oggetto della controversia e’ l’impugnazione di atti che si assumono viziati per vizi formali intrinseci agli atti medesimi, come nel caso di impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri, l’atto va impugnato chiamando in causa l’Agente della riscossione, dal quale l’atto oggetto di impugnativa predisposto. Questo principio consente al destinatario dell’atto di rivolgere la sua contestazione nei confronti di colui che, avendo emanato l’atto, appare anche come autore dei vizi intrinseci dell’atto stesso, senza che il destinatario si debba fare carico dell’imputabilita’ di questi a soggetti diversi dall’autore dell’atto.

Ne’ in senso contrario puo’ essere invocato il precedente di legittimita’ indicato in ricorso, nel quale l’affermazione secondo cui “…il vizio di motivazione, essendo la cartella riproduttiva del ruolo, e’ imputabile all’ente impositore e non al concessionario” (Cass. S.U. n. 11722/10) non e’ fatta al fine di individuare il soggetto legittimato passivamente rispetto all’impugnazione del contribuente, quanto piuttosto al fine di regolare i rapporti interni tra ente impositore e concessionario.

In conclusione, va affermato che, in tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall’Agente della riscossione, per motivi che attengono a vizi della cartella medesima, compreso il vizio di motivazione, l’impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell’Agente della riscossione, il quale ove assuma che il vizio sia imputabile all’ente impositore puo’ estendere il giudizio a quest’ultimo.

Il primo motivo di ricorso va percio’ rigettato.

3.- Col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione della Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7 e degli articoli 156 e 157 codice procedura civile.

Giova premettere che il Tribunale ha dato atto che il debito dell’opponente (OMISSIS) traeva la propria origine da una sentenza penale di condanna e da provvedimenti di liquidazione del compenso al custode giudiziario nominato nello stesso processo penale ed ha ritenuto che la cartella di pagamento avrebbe dovuto indicare gli estremi dei provvedimenti giudiziari al fine di consentire al debitore di identificare quale fosse la ragione creditoria azionata. Ha quindi asserito che la cartella di pagamento avrebbe indicato soltanto la causale del credito come riconducibile ad un atto giudiziario, senza indicare quale fosse questo atto, in particolare senza menzionare ne’ la sentenza penale di condanna (cui era riferita, nel “dettaglio degli addebiti”, la somma di euro 70.000,00, dovuta per “recupero di multe e ammende”) ne’ i provvedimenti di liquidazione del compenso del custode (cui era riferita, nel “dettaglio degli addebiti”, la somma di euro 62.748,23, dovuta a titolo di “cassa depositi e prestiti – cassa ammende”). Ha altresi’ affermato che non risultava che l’opponente avesse avuto conoscenza dei provvedimenti giurisdizionali posti a fondamento della pretesa impositiva. Ha percio’ concluso dichiarando la nullita’ della cartella di pagamento per carenza di motivazione.

3.1.- La ricorrente non censura il giudizio concernente siffatta carenza, quindi non censura l’affermazione della nullita’ della cartella di pagamento per vizio di motivazione. Piuttosto, assume che il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere la sanatoria della nullita’ per raggiungimento dello scopo, ai sensi degli articoli 156 e 157 codice procedura civile, indicati in rubrica. Supporta questa censura col richiamo alla stessa sentenza a Sezioni Unite n. 11722/10, che il Tribunale di Brescia ha posto a fondamento della decisione.

Allo scopo, la ricorrente evidenzia che i contenuti dell’atto di opposizione e degli atti successivi depositati dall’opponente dimostravano che: erano stati individuati, sin dal primo atto, i procedimenti giudiziari da cui si erano originate le pretese creditorie; erano state formulate contestazioni specifiche in merito a queste ultime, delle quali l’opponente si era dichiarato eventualmente debitore solo in parte; ulteriori informazioni erano state fornite dal Ministero nel corso del giudizio; di queste si era avvalso l’opponente nelle difese successive (memoria istruttoria e comparsa conclusionale).

La ricorrente sostiene che, non solo l’opponente avrebbe dimostrato di avere avuto piena conoscenza dei presupposti impositivi, ma non avrebbe ne’ allegato ne’ provato alcun concreto pregiudizio derivato al suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella impugnata. Quindi la nullita’ di quest’ultima, ove esistente, si sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo.

4.- Il motivo e’ fondato.

Va premesso che questa Corte di Cassazione con la sentenza S.U. n. 11722/10, gia’ citata, ha espresso il principio di diritto per il quale “La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo gia’ notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente

impositivo, e contenere, quindi, gli elementi

indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione. Tale motivazione puo’ essere assolta “per relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinche’ il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilita’ e l’atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia gia’ integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella – secondo una interpretazione non puramente formalistica della Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, comma 1 (c.d. Statuto del contribuente) – sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione. (Fattispecie in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articolo 21)”.

Il principio e’ stato espresso con riferimento al procedimento di riscossione coattiva seguito per le entrate di natura tributaria e ben si spiega qualora, come precisato anche nella massima, la cartella di pagamento “costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria”. Pertanto, necessiterebbe di approfondimento la sua applicazione al diverso caso – come e’ quello di specie – di pretese creditorie non tributarie che trovano il loro fondamento in atti, quali la sentenza penale di condanna ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, per cui sono previste forme di comunicazione ai destinatari idonee a renderli edotti dell’esistenza e dell’ammontare dei crediti dell’amministrazione. Rispetto a questi ultimi, quindi, la cartella esattoriale, di regola, non e’ il primo atto col quale l’ente impositore porta a conoscenza la sua pretesa.

Tuttavia, la questione resta estranea alla presente decisione perche’ la ricorrente non ha contestato, ma anzi ha presupposto, l’applicazione che di quel principio ha inteso fare il giudice di merito.

4.1.- Pero’, col ricorso si e’ evidenziato come, con la stessa sentenza a S.U., si sia affermato un altro fondamentale principio, per il quale “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non puo’ condurre alla dichiarazione di nullita’, allorche’ la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa”.

Quest’ultimo principio e’ stato ribadito da Cass. n. 3516/12 ed e’ stato posto a fondamento di numerose altre decisioni di questa Corte Suprema (cfr., tra le altre, Cass. n. 2373/13 e n. 21177/14).

5.- Orbene, nella specie, la cartella di pagamento indicava esattamente l’ente creditore nella “Corte d’Appello di Brescia – Ufficio Recupero Crediti, (OMISSIS) – Tel….omissis…”, con l’indicazione del ruolo, del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e la descrizione degli importi a ruolo nei termini su indicati.

Non vi e’ specifica contestazione – ne’ peraltro e’ stato messo in discussione dal Tribunale, come si dira’ – che la sentenza penale recante la condanna di (OMISSIS) al pagamento della multa fosse stata a quest’ultimo notificata, e comunque dallo stesso conosciuta, cosi’ come il provvedimento della Corte d’Appello di Brescia che, applicando l’indulto, aveva ridotto l’importo della pena pecuniaria alla somma di euro 70.000,00 pretesa a titolo di multa con la cartella di pagamento impugnata.

Piuttosto, il Tribunale afferma che “in particolare non risulta che lo (OMISSIS) avesse avuto tempestiva e specifica conoscenza di provvedimenti con cui il Giudice penale aveva liquidato il compenso al custode giudiziario”.

Orbene, l’affermazione del Tribunale, contrariamente a quanto si assume nel controricorso, non consente di superare la sanatoria della nullita’ che consegue al su enunciato principio di diritto.

Anche a prescindere da quanto precisato in ricorso circa il fatto che pure i provvedimenti di liquidazione dei compensi al custode erano stati regolarmente notificati a tutti gli imputati, compreso lo (OMISSIS) (fatto, che, pero’, (OMISSIS) S.p.A. non ha posto a fondamento di un motivo di impugnazione) e, quindi, reputando che i provvedimenti costituenti il presupposto impositivo non fossero stati notificati al destinatario, cio’ che rileva, ai fini della sanatoria per raggiungimento dello scopo, e’ se, comunque, la cartella di pagamento contenesse gli elementi minimi per consentire a quest’ultimo di individuare la pretesa impositiva, e di difendersi nel merito.

Nella specie, e’ accaduto che (OMISSIS) – avendo avuto contezza della fonte della pretesa nel(l’unico) processo penale conclusosi a suo carico presso la Corte d’Appello di Brescia – si sia adeguatamente difeso, impugnando tempestivamente la cartella esattoriale e deducendo, con motivi di opposizione qualificabile come opposizione all’esecuzione ex articolo 615 codice procedura civile, di non essere tenuto, in tutto o in parte, al pagamento delle somme pretese dal Ministero della Giustizia. Cio’, che dimostra che la cartella esattoriale ha raggiunto il suo scopo, senza che risulti dedotto alcun significativo pregiudizio al diritto di difesa del destinatario nascente dall’incompletezza delle informazioni ivi riportate.

Il secondo motivo di ricorso va percio’ accolto.

La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Brescia, in persona di diverso magistrato, per la decisione sulle altre domande dell’opponente, qui resistente, che il Tribunale ha ritenuto assorbite dall’accoglimento del primo motivo di opposizione.

Si rimette al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, rigettato il primo motivo, accoglie il secondo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Brescia, in persona di diverso magistrato, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimita’.

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