Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza  9 dicembre 2014, n. 51149

Ritenuto in fatto

1. A conclusione di indagini preliminari S.G. e P.I. sono stati tratti a giudizio, con altri coimputati, davanti al Tribunale di Reggio Calabria per rispondere, nelle rispettive qualità di sindaco del Comune di Reggio Calabria dall’1.6.2002 (S. ) e di dirigente dell’Unità Operativa Coordinamento controllo strategico dello stesso Comune dall’1.11.2004 (P. ), di due accuse di concorso in omissione di atti di ufficio nonché della contravvenzione di cui all’art. 51 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 (attuazione di direttive CEE sui rifiuti pericolosi). Fatti reato collegati a mancati interventi, necessari per “ragioni di igiene e sanità”, di bonifica e messa in sicurezza della discarica (omissis) (aperta nel 1996, dopo la chiusura di altra discarica, per il conferimento provvisorio dei rifiuti urbani; chiusa alla fine del 1999, sia perché ormai satura, sia per le proteste dei residenti delle aree adiacenti) e in particolare di omesso smaltimento del percolato prodotto dalla dismessa discarica (id est liquido refluo con elevate componenti inquinanti originato dalle infiltrazioni di acqua piovana nella massa dei rifiuti e dai connessi processi biochimici di decomposizione); liquido che per legge va captato e trattato nel sito stesso della discarica o trasportato in impianti specifici. Situazione di grave allarme ambientale riconducibile alle prescrizioni dettate con ordinanza del 19.1.1998 del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti sulla necessità di “bonifica e messa in sicurezza” della dismessa discarica (donde la coeva contestazione ai due imputati del reato di cui all’art. 51 D.Lgs. n. 22/1997: capo C).
2. All’esito di ampia istruttoria dibattimentale il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 21.9.2010 ha mandato assolti i due imputati dal primo reato ex art. 328 co. 1 c.p. (capo A) per insussistenza del fatto e il P. dal connesso reato di cui all’art. 51 D.Lgs. n. 22/1997 (capo C) per non aver commesso il fatto. Reato, questo, che ha dichiarato prescritto nei confronti del sindaco S. . Il Tribunale ha, invece, riconosciuto entrambi gli imputati colpevoli del secondo reato omissivo (capo B), concernente l’omesso smaltimento del percolato della discarica (omissis) , e li ha condannati, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, alla pena condizionalmente sospesa di sei mesi di reclusione ciascuno.
Dopo aver ripercorso, mediante dettagliato esame delle acquisizioni documentali e testimoniali sull’evolversi (a partire dalla citata ordinanza commissariale del 19.1.1998) della dinamica storica e ordinamentale delle vicende amministrative e degli interventi dell’ente comunale in ordine alla gestione della dismessa discarica, il Tribunale ha individuato due profili di analisi della regiudicanda, connessi alle imputazioni contestate ai due prevenuti.
L’uno di carattere più generale attinente alla bonifica e messa in sicurezza della discarica nel suo insieme (capi A e C della rubrica), attività di cui – ribadisce il Tribunale – doveva farsi carico il Comune di Reggio Calabria. Nondimeno sotto questo aspetto i giudici di primo grado hanno ritenuto insussistente la prova di deliberati contegni omissivi dello S. e del P. (nei rispettivi ruoli) e dei loro coimputati nei reati sub A) e sub C). Ciò anche alla luce delle ragioni per le quali il g.u.p. dello stesso Tribunale reggino non ha rinviato a giudizio i coimputati D.M. e C. (che ha prosciolto ex art. 425 c.p.p.) ed imperniate sulla peculiare situazione creatasi con l’avvenuto sequestro 1giudiziario preventivo della discarica nel 2001 e sulla difficoltà di istituire costanti e tempestivi rapporti decisori sulle iniziative dirette alla bonifica dell’impianto. Il Tribunale ha, per tanto, escluso la riconducibilità all’amministrazione comunale di “contegni consapevolmente omissivi” negli anni dal 2001 al 2004 e ad omologhi esiti è giunto anche per il periodo successivo (“…avuto riguardo al momento effettivo in cui P. risulta essere stato concretamente investito della questione della discarica (omissis) e avuto riguardo alla necessità di apportare una serie di modifiche al progetto originario [di risanamento] non si ritiene di poter ascrivere all’imputato alcuna condotta consapevolmente omissiva sul profilo della messa in sicurezza e bonifica della discarica…”; “…ad analoghe conclusioni deve giungersi per il sindaco S. …il ritardo nel completamento dell’iter procedimentale volto alla bonifica della discarica, già avviato dalla precedente amministrazione comunale, appare riconducibile a situazioni contingenti dovute, da un lato, alla successione di diversi soggetti nella carica dirigenziale relativa al settore d’interesse e, dall’altro lato, alla necessità di procedere ad una revisione del progetto M. rivelatosi carente sotto il profilo della conformità alla normativa vigente”).
L’altro profilo, specifico, attiene alla constatata perdurante fuoriuscita del percolato dalla vasca d’invaso della discarica non più attiva. Per questo verso il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità, nei loro complementari ruoli, la penale responsabilità dei due imputati. Le condotte “consapevolmente omissive” di entrambi trovano causa nel fatto che dal gennaio 2005 sono giunte all’amministrazione comunale più segnalazioni sulla grave problematica ambientale determinata dalla dispersione del percolato della discarica. In particolare la sentenza di primo grado pone l’accento sulla nota del 20.1.2005 del dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell’ASL di (omissis) (Dott. L.P. ), evidenziante la tracimazione del percolato dalle vasche di raccolta della discarica con espansione sulle aree limitrofe, nonché sulle comunicazioni (nello stesso 2005 fino al 15.11.2005) dell’architetto G.R. , custode giudiziario della discarica, con cui – rimarcandosi lo stato di completo dissesto della discarica – si segnalava la mancanza di una rete di raccolta delle acque meteoriche e l’inefficienza del sistema di drenaggio del percolato. Osserva il Tribunale che, pur a fronte di tali e ulteriori sollecitazioni a provvedere, “nessun atto venne adottato dall’amministrazione comunale per la rimozione dell’inconveniente ambientale”. Soltanto nel novembre 2006, “a distanza di quasi due anni”, fu conferito incarico di intervento ad una ditta specializzata e iscritta nell’albo degli “smaltitori autorizzati”.
In siffatta situazione l’intervento di rimozione e depurazione del percolato doveva ritenersi per il Tribunale un atto indifferibile e urgente da compiersi senza ritardo per “ragioni di igiene e sanità” a norma dell’art. 328 co. 1 c.p. e senza incertezza rimesso al Comune sede della discarica alla luce della vigente normativa. Con l’effetto che “il contegno ostinatamente omissivo dell’amministrazione comunale integra un rifiuto indebito suscettibile di sanzione penale”. Sotto il profilo soggettivo, aggiunge la sentenza di primo grado, l’attribuzione ai dirigenti amministrativi di autonomi poteri organizzativi (P. ) non vale ad esonerare da responsabilità l’organo politico elettivo (S. ).
3. Adita dalle impugnazioni di S. e P. , la Corte di Appello di Reggio Calabria con l’indicata sentenza del 21.3.2013 ha confermato la decisione di condanna di primo grado, di cui ha condiviso la ricostruzione e valutazione degli eventi sottesi all’accusa, giudicando privi di pregio i rilievi critici degli imputi, riproponenti – a parere della Corte territoriale – temi difensivi già ampiamente vagliati e disattesi dal Tribunale con particolare riguardo alla qualificazione del percolato di discarica (come definito dal D.Lgs. 13.1.2003 n. 36) quale rifiuto speciale non pericoloso richiedente un indispensabile processo di depurazione. La sentenza di appello sottolinea che la delibera del 18.11.2005 con cui la Giunta comunale ha incaricato il dirigente Cr. di nominare un gruppo di lavoro con il compito di procedere alla progettazione esecutiva degli interventi connessi con la “messa in sicurezza di emergenza” della ex discarica di (omissis) con relativo impegno di spesa non può considerarsi idoneo strumento di soluzione del problema ambientale, perché il programmato intervento, se diretto anche a prevenire futuri fenomeni di “sversamento” esterno del percolato non si sarebbe fatta carico della eliminazione del percolato già esistente nella dismessa discarica. Fonte, quest’ultima, di grave inconveniente igienico-sanitario rimosso soltanto alla fine del 2006 con l’affidamento dei relativi lavori ad una ditta specializzata (con successivo certificato di regolarità dello smaltimento del percolato in data 8.10.2007). Il lungo tempo intercorso tra la segnalazione del problema (inizio 2005) e la concreta esecuzione delle opere di rimozione (fine 2006) vale a configurare “certamente” il reato di cui all’art. 328 c.p. nei confronti del P. e dello S. .
Quanto alla posizione del P. , osserva la Corte reggina che lo stesso imputato (dirigente del Settore Servizi Esternalizzati del Comune) ha ammesso di essere venuto a conoscenza del problema del percolato nel gennaio 2005 attraverso le già indicate segnalazioni, ma si è limitato a “bloccare” l’iniziativa di intervento del custode G. (affidarsi la rimozione del solo percolato a una ditta specializzata) sul presupposto della sua irritualità, essendo a suo dire necessario procedere al conferimento di incarico con apposita procedura di trattativa privata. Sicché per il conferimento dell’incarico sono trascorsi ulteriori undici mesi, benché l’intervento proposto dal G. presentasse un costo assai contenuto (non superiore ai 6.000 Euro), che avrebbe consentito al dirigente P. di procedere in via diretta, avendo una autonomia di spesa fino a 50.000 Euro (art. 143 d.P.R. n. 554/1999; art. 107 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).
Quanto al sindaco S. , anche lui edotto fin dal 2005 della questione del percolato, per i giudici del gravame lo stesso ha deliberatamente ignorato o sottostimato le sollecitazioni (oltre alla proteste dei cittadini residenti nelle aree contigue alla discarica) sulla necessità di un rapido intervento per risolvere il problema del percolato. La circostanza che della questione fosse stato interessato anche il dirigente di settore (il coimputato P. ) non vale a scriminare la responsabilità del sindaco. Se è vero che in tema di smaltimento di rifiuti il D.Lgs. n. 267/2000 prevede la delega ai dirigenti amministrativi dell’ente comunale di autonomi poteri organizzativi, non è meno vero che permane in capo al sindaco, nella sua posizione apicale politica e amministrativa, il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività delegate e il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti. Nel caso di specie, dinanzi alla gravità dell’emergenza ambientale da affrontare, lo S. “avrebbe dovuto adottare una ordinanza contingibile e urgente”. Il che non è avvenuto. A fronte della inerzia del dirigente P. (che il sindaco ben avrebbe potuto diffidare o perfino rimuovere dall’incarico), il sindaco S. aveva compiti di organizzazione generale che gli consentivano e imponevano di emettere una ordinanza in via d’urgenza, a ciò non occorrendo una richiesta del dirigente e sussistendo una oggettiva situazione di pericolo ambientale (rischio di inquinamento delle falde acquifere).
Conclude, per tanto, la Corte distrettuale: che “per quanto riguarda il P. non si giustifica il lungo lasso di tempo intervenuto prima del conferimento dell’incarico alla ditta Spes, avvenuto inspiegabilmente soltanto nel novembre 2006”; che “ancor più grave appare la posizione dello S. che, pur potendo intervenire in via d’urgenza, si guardava bene dal farlo, limitandosi poi in questa sede ad attribuire al dirigente la responsabilità della condotta omissiva; la persistente inerzia del sindaco, ufficiale di governo, di fronte ai numerosi solleciti pervenuti configura certamente l’elemento soggettivo del reato”.
4. Con il ministero dei rispettivi difensori S.G. e P.I. hanno impugnato per cassazione l’illustrata sentenza di appello, deducendo vizi di legittimità per erronea applicazione dell’art. 328 co. 1 c.p. e per mancanza, insufficienza o manifesta illogicità della motivazione nei termini di seguito sintetizzati per ciascun imputato.
5. Ricorso di S.G. .
5.1. Innanzitutto la decisione di appello non distingue adeguatamente le attribuzioni degli organi di governo o di vertice politico delle amministrazioni territoriali e quelle dei funzionari dirigenti dei diversi settori organizzativi degli enti pubblici. Il D.Lgs. n. 165/2001 e il D.Lgs. n. 267/2000 (ordinamento del lavoro alle dipendenze degli enti locali) tengono nettamente separate le funzioni di indirizzo politico e amministrativo del vertice elettivo dell’ente, che si esprimono nella definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e nella verifica della corrispondenza dei risultati dell’attività di gestione agli indirizzi delineati, e le funzioni dirigenziali di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di determinati comparti o settori svolte con atti e provvedimenti amministrativi che sono frutto di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo. Nella vicenda che integra la regiudicanda, le responsabilità amministrative e – in tesi – penali afferenti al mancato tempestivo smaltimento del percolato della dismessa discarica (omissis) non avrebbero potuto riguardare la compagine politica comunale e in particolare il sindaco (di cui non a caso lo stesso P.G. di udienza in appello aveva chiesto il proscioglimento).
5.2. Erroneamente, in secondo luogo, la Corte di Appello (come già il Tribunale) ritiene sussistente l’elemento materiale del contestato reato di cui all’art. 328 co. 1 c.p., benché al sindaco S. non risultino indirizzati né espresse richieste di intervento, né risulti in concreto che egli abbia in forma esplicita rifiutato in modo indebito il compimento di uno specifico atto del suo ufficio. Dalla impugnata sentenza di appello si evince che l’unico rimprovero che in definitiva si muovo al sindaco è quello, generico, di aver tenuto un “comportamento inerte”. Evidente è l’incongruenza della impostazione ricostruttiva della Corte di Appello che assimila alla supposta mera inerzia la attiva condotta di rifiuto integrante il reato di omissione di un atto di ufficio in patente elusione della consolidata giurisprudenza di legittimità, che sottolinea come, dopo la novella normativa apportata dalla legge 26.4.1990 n. 86 all’art. 328 c.p., non siano più punibili i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che indebitamente omettano o ritardino qualsiasi atto dell’ufficio o servizio, ma soltanto quelli che “indebitamente rifiutino” di adottare atti determinati da compiersi senza ritardo per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità.
5.3. Non è condivisibile, in terzo luogo, l’assunto della sentenza impugnata, ripreso dalla decisione del Tribunale, secondo cui il sindaco avrebbe dovuto adottare una ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 22/1997. Tale tesi è erronea perché un simile provvedimento avrebbe, a tutto concedere, dovuto essere emesso dal dirigente di settore alla stregua degli artt. 143 (lavori in amministrazione diretta) e 146 (lavori d’urgenza) del d.P.R. n. 544/1999, abilitato a ordinare lavori di urgenza “immediati” entro un limite di spesa di 50.000 Euro.
5.4. Sul piano dell’elemento soggettivo del reato, infine, entrambe le decisioni di merito sembrano confondere l’addebito per dolo con quello per semplice colpa estraneo alla contestata fattispecie di cui all’art. 328 co. 1 c.p..
Al sindaco si addebita di non aver sorvegliato l’azione dei propri dirigenti e di non essersi avveduto dei loro inadempimenti amministrativi e quindi di essersi reso responsabile non di altro se non di una mera inerzia colposa, che giammai può omologarsi all’indebito rifiuto doloso sanzionato dall’art. 328 c.p. Né la circostanza che al sindaco fossero pervenuti diversi solleciti per risolvere il problema del percolato può trasformare una siffatta ipotetica inerzia colposa in un comportamento di indebito rifiuto penalmente apprezzabile. Tanto più quando si ribadisca che la Giunta comunale il 18.11.2005 aveva deliberato la messa in sicurezza della discarica, inclusiva anche della soluzione del problema del percolato.
5.5. In subordine, evidenziata l’insufficiente motivazione con cui i giudici di appello respingono la richiesta di mitigazione della pena, deve prendersi atto che – in base della data di commissione del reato (fissata al 20.1.2005) e dei periodi di sospensione del termine di prescrizione calcolati dalla stessa sentenza di appello (294 giorni)- il reato ascritto al prevenuto è oggi estinto per sopravvenuta prescrizione (spirata il 10.5.2013).
6. Ricorso di P.I. .
6.1. Sostanzialmente mancante è la motivazione della sentenza di secondo grado sul dolo del contestato reato, pur trattandosi di tema diffusamente affrontato con l’atto di appello avverso la sentenza del Tribunale.
Pur non disconoscendo l’esistenza di una diretta connessione tra l’esigenza di generale bonifica della discarica dismessa di (omissis) e la necessità di rimuovere il problema del percolato, l’analisi della Corte territoriale omette di approfondire la tematica, sebbene apparisse chiaro, come messo in luce dallo stesso P. (interrogatorio acquisito ex art. 513 c.p. e spontanee dichiarazioni), che soltanto la definitiva bonifica della discarica avrebbe potuto risolvere in modo radicale il persistente rischio di produzione del percolato. Inspiegabilmente i giudici di merito trascurano di considerare che tale convinzione dell’imputato, logica e sorretta da elementari dati scientifici, è alla base della sua decisione di far riesaminare la relazione tecnica a suo tempo (2004) redatta dal geologo M. (e attinente ai soli interventi per affrontare il problema contingente del percolato) con la nuova analisi commessa all’ing. R. , che – pur prevedendo una soluzione per la questione percolato (con un intervento del costo di 70.000 Euro) – confermava in definitiva la giustezza dell’impostazione gestoria del P. , in base alla quale il problema del percolato avrebbe trovato una conclusiva soluzione soltanto con la pregiudiziale bonifica e messa in sicurezza della intera discarica (“…il percolato costituisce fuoriuscita di liquido proveniente dalla discarica, per cui se questa non viene bonificata non è pensabile che il percolato possa cessare”).
6.2. I giudici di appello collegano alla presunta inerzia o indifferenza del P. verso la problematica del percolato della discarica, benché le fonti di conoscenza offerte dal processo convergano in opposta direzione, la dimostrata sussistenza del dolo del reato omissivo attribuitogli. La ricostruzione dell’atteggiamento volitivo dell’imputato (dolo del reato) è, tuttavia, carente o affatto insufficiente. Né la sentenza di primo grado né la sentenza di appello hanno individuato persuasive prove che la supposta inerzia del P. sia stata sorretta dalla sua consapevole volontà di agire “indebitamente”, cioè in violazione dei propri doveri funzionali connessi alla carica di dirigente del settore.
La decisione impugnata, in altre parole, omette di rilevare che il dolo del reato di cui all’art. 328 c.p. deve ritenersi escluso in tutte le situazioni in cui la ipotizzata “inazione” dell’imputato discenda dalla comprovata sua convinzione della inutilità o inefficacia della “azione”. Ne discende la palese assenza o inadeguatezza di una doverosa analisi dell’elemento psicologico del reato attribuito al ricorrente. La convinzione del P. che senza la bonifica della discarica non si sarebbe potuto risolvere il problema del percolato, sì da rendere inutile procedere al suo immediato e autonomo smaltimento (perché il percolato si sarebbe ben presto riformato) è rimasta inesplorata nella decisione di appello.
6.3. Il preteso lungo lasso di tempo trascorso dal momento in cui il P. è stato informato della questione del percolato (gennaio 2005) fino al momento dell’incarico conferito alla ditta Spes per smaltirlo (novembre 2006), valorizzato dalla sentenza impugnata a riprova della colpevolezza dell’imputato, non può – di per sé solo – dare sostanza alla prova del dolo (salvo ipotizzare un improponibile dolus in re ipsa), ma – se mai e a tutto concedere- alla prova della sola condotta materiale del reato. Una omissione perdurante nel tempo può provare l’omissione, ma non la consapevolezza di omettere una condotta doverosa, perché “l’esistenza del dolo del reato di cui all’art. 328 c.p. non è direttamente proporzionale alla durata dell’omissione”.
D’altro canto non è sostenibile che il P. sia davvero rimasto insensibile alle sollecitazioni rivoltegli, nella sua qualità dirigenziale, per la soluzione del problema del percolato (sollecitazioni segnatamente espresse dal custode giudiziario G. ). La dimostrazione è offerta proprio dal riesame della relazione M. richiesto dal P. all’ing. R. e dagli esiti della relazione di quest’ultimo, che – come riconosce la stessa sentenza di appello – indica soltanto nella completa bonifica della discarica la strada per risolvere in maniera definitiva il problema del percolato.
A ciò deve aggiungersi, per un verso, che il profilo professionale del P. non includeva specifiche competenze tecniche in materia ambientale (tant’è che egli si risolve nel chiedere il supporto di un autorevole tecnico come l’ing. R. ) e, per altro verso, che l’affidamento dell’incarico dirigenziale al P. (che non è un dipendente del Comune) neppure comprendeva formalmente tale settore, essendogli genericamente conferito l’incarico di responsabile del settore Coordinamento, Controllo strategico e Sostegno dei servizi esternalizzati e degli organismi partecipati dal Comune.

Considerato in diritto

1. Tutti e due i ricorsi meritano accoglimento per la palese fondatezza dei motivi di censura segnatamente in punto di dolo del contestato reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 co. 1 c.p., motivi cui non può far velo l’intervenuta prescrizione del reato.
2. Per vero la ricostruzione della stessa materialità della contestata fattispecie di cui all’art. 328 co. 1 c.p. operata dai giudici di merito appare carente per come ritenuta manifestata dai contegni omissivi, che dopo la riforma della norma incriminatrice (legge n. 86/1990) debbono assumere la connotazione del “rifiuto” del compimento di un atto urgente (da compiersi, come recita la norma, “senza ritardo”), riferiti – nelle loro rispettive e diverse posizioni funzionali – al sindaco S. e al dirigente P. . Se la nozione di “rifiuto indebito” di un determinato atto pubblico si sostanzia nella espressione di volontà del pubblico ufficiale agente di non compiere l’atto senza che tale determinazione sia sorretta da un giustificato motivo, sì che il rifiuto presuppone in linea di principio una specifica richiesta (di fonte pubblica o privata) di quel particolare atto, deve riconoscersi che il percorso decisorio delle due conformi sentenze di merito sembra confinare nell’ombra l’analisi della efficienza causale dei supposti rifiuti del sindaco e del dirigente comunale rispetto alla soluzione urgente del problema del percolato della discarica (omissis) . Le sentenze di primo e di secondo grado danno giustamente rilievo al tempo decorso dall’emergere della contingente urgenza del problema del percolato (gennaio 2005), quale prova o traccia della componente costitutiva della fattispecie rappresentata dal ritardo, ma lasciano in secondo piano la disamina alternativa degli interventi comunque attuati, nelle rispettive qualità, dal sindaco e dal dirigente comunale. Al riguardo ben poco è dato arguire dalla sentenza impugnata sul valore riconoscibile, quanto allo S. , alla delibera comunque adottata dalla Giunta comunale l’8.11.205 per la bonifica e messa in sicurezza dell’intera discarica dismessa di (omissis) e, quanto al P. , alla sua decisione (divenuto in concreto e in fatto il responsabile o referente amministrativo della questione percolato, ad onta della latitudine del suo formale profilo professionale) di far rivedere prima dell’estate 2005 l’originario progetto di intervento del prof. M. , dando specifico incarico all’ing. R. (con gli esiti ricordati nella narrativa in fatto).
3. Vero è che, come anche affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, le sollecitazioni o richieste di intervento, che costituiscono – come detto – presupposto della condotta di rifiuto contemplata dall’art. 328 co. 1 c.p., possono concretizzarsi nella stessa immanente “urgenza” di intervento sottesa alla situazione di pericolo (nel caso di specie per l’igiene e la sanità pubblici) di cui si impone la rimozione per mezzo di uno specifico atto o intervento pubblico (cfr.: Sez. 6, n. 35526 del 6.7.2011, Romano, Rv. 250876; Sez. 6, n. 19759 del 5.4.2013, De Rosa, Rv. 255167).
Ciò non esclude, tuttavia, che la indicata nozione stessa di rifiuto penalmente rilevante ben possa essere elisa o contraddetta, allorché l’atto di ufficio o di servizio, pur diverso da quello preteso o di per sé imposto dalla situazione di pericolo (per le espresse ragioni contemplate dall’art. 328 co. 1 c.p.), produca utili effetti pratici ai fini della rimozione del pericolo e, quindi, della tutela del pubblico interesse sotteso alla ipotizzabile situazione di pericolo. Effetti equiparabili a quelli derivanti dall’atto oggetto delle richieste o sollecitazioni giunte al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Di tal che in un simile caso, pur tenendo ferma la storicità del rifiuto di un determinato atto, il contegno alternativo (commissivo) tenuto dall’agente rende il suo contegno omissivo (rifiuto) privo del necessario connotato di ingiustizia che solo può farlo qualificare come “indebito” per gli effetti di cui all’art. 328 co. 1 c.p., impregiudicati gli eventuali connessi profili (e i relativi limiti del sindacato giurisdizionale) di discrezionalità tecnica e amministrativa propri della peculiarità dell’atto che si assume “dovuto”.
4. Ad ogni buon conto, pur volendosi dare per dimostrata la realizzazione nei comportamenti dello S. e del P. delle condotte tipiche del rifiuto di un atto del loro ufficio, non può non constatarsi come – a tacer d’altro – gravemente deficitaria e senz’altro contraddittoria si mostri l’analisi dell’elemento soggettivo del reato ascritto ai due ricorrenti. Analisi davvero sommaria e in buon a sostanza soltanto assertiva, che finisce per avvalorare il paradosso enunciato nel ricorso P. , secondo cui i giudici di appello hanno finito per ritenere il dolo del reato integrato da una sorta di sua impropria immanenza nella stessa e sola condotta tipica (dolus in re ipsa), astenendosi dal verificare (come sollecitavano gli appelli di ambedue gli imputati) se ed in quale misura i rifiuti di propri atti o interventi attribuiti allo S. e al P. possano configurarsi come indebiti (ex multis: Sez. 4, n. 19358 del 6.3.2007, Masotti, Rv. 236609; Sez. 6, n. 42589 del 26.2.2009, Rv. 245000).
La verità è che i giudici di appello incorrono nel medesimo errore prospettico alimentato dalla sentenza di primo grado.
Nella decisione del Tribunale di Reggio Calabria si puntualizza (pag. 26) che gli atti che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio deve compiere senza ritardo non sono quelli genericamente correlati a ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, ma solo quegli atti che, per dette ragioni, devono essere “immediatamente” posti in essere. L’art. 328 co. 1 c.p., si aggiunge, non punisce la generica negligenza del pubblico ufficiale, ma il “rifiuto consapevole” di specifici atti o interventi amministrativi da adottarsi senza ritardo per la tutela di beni e interessi pubblici connessi alle peculiari funzioni degli agenti. Con la conseguenza che il “rifiuto” può emergere, oltre che da una esplicita richiesta, anche da una evidente sopravvenienza di situazioni che richiedano oggettivamente un intervento, sicché – di fronte ad una “urgenza sostanziale” indotta da dati oggettivi portati a conoscenza del pubblico ufficiale – la “inerzia omissiva” dello stesso assume “intrinseca valenza di rifiuto” idonea ad integrare il reato. Tali enunciati criteri sono corretti e conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul tema. Congruamente i giudici di primo grado li hanno applicati per motivare ex adverso (cioè per difetto di prova della sussistenza degli indici di riconoscimento del “rifiuto”) l’assoluzione dei due odierni ricorrenti dai profili di accusa (capi A e C della rubrica) riguardanti la bonifica e messa in sicurezza della dismessa discarica di (omissis) nella sua globalità.
Illogicamente, però, tali pertinenti canoni valutativi non sono stati osservati per giudicare il contegno degli imputati collegabile alla soluzione del contingente problema del percolato prodotto dalla discarica, nella cui disamina si attribuisce un peso determinante o – meglio – esclusivo, a sostegno della colpevolezza dei prevenuti, al solo fattore del tempo trascorso dalla conoscenza del problema del percolato fino alla adozione delle misure risolutive dello specifico problema, tralasciando di soffermarsi sugli interventi intermedi (o, se si preferisce, interlocutori e di acquisizioni di dati di conoscenza tecnica) pure oggettivamente attuati dai due imputati. Con il che l’analisi del dolo del contestato reato, cioè della deliberata volontarietà degli ipotizzati rifiuti di atti urgenti, si traduce in una fallace e irrazionale valorizzazione di una mera e teorica negligenza; vale a dire di profili eventuali di colpa estranei alla nozione di dolo definita dagli artt. 42 e 43 co. 1 c.p. in punto di previsione e volontarietà dei prefigurati rifiuti, per quanto di rispettiva pertinenza funzionale, di atti urgenti dello S. e del P. .
5. La discrasia o l’errore prospettico, mutuati per intero dalla impugnata sentenza di appello sul presupposto della totale condivisibilità della indagine ricostruttiva dei fatti sviluppata dalla sentenza di primo grado, sembra trovare – per altro – a sua volta una causa prossima nella pregiudiziale scissione (come già precisato), non del tutto logica, delle problematiche del risanamento o bonifica globali della discarica dismessa e della rimozione del percolato. Ciò sebbene, come ripetutamente si sottolinea nel ricorso del P. , si trattasse di due aspetti dello stesso unico problema della messa in sicurezza dell’intera discarica non più utilizzabile e non apparisse revocabile in dubbio fino a sfiorare l’ovvietà che, come debbono riconoscere gli stessi giudici di appello, il problema contingente e pur grave del percolato avrebbe potuto trovare reale e definitiva soluzione soltanto rimuovendo la causa della sua formazione, cioè operando la generale bonifica della discarica e della massa di rifiuti da cui era stata saturata.
6. Alcune semplici osservazioni, desumibili dalla sentenza di appello, confermano la lacunosità del vaglio dell’elemento soggettivo del reato compiuto sia per la posizione dello S. che per quella del P. ; lacunosità non altrimenti colmabile (vuoi per la completezza delle fonti di conoscenza acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale di primo grado; vuoi per la sopravvenuta prescrizione del reato).
Ciò senza sottacere che impropriamente la sentenza di appello “recupera”, a sostegno della confermata responsabilità dei due imputati, elementi pregressi e antecedenti alla data di commissione del reato ascritto ai due ricorrenti (fissata dalla stessa sentenza alla data del 20.1.2005), rievocando ad esempio la nota indirizzata dal custode della discarica G. al sindaco S. il 7.10.2004, vale a dire elementi integranti le altre due imputazioni ascritte ai prevenuti (capi A e C) e ormai “coperti” dal loro definitivo proscioglimento in primo grado.
Appare fuori luogo, innanzitutto, supporre la natura volontaria della presunta inerzia del sindaco S. , nonostante la delibera dallo stesso fatto adottare dalla Giunta comunale il 18.11.2005 per la bonifica della discarica, in definitiva attribuendo allo stesso sindaco una sorta di inerzia di secondo grado o derivata dalla presunta inerzia riferibile al dirigente preposto al settore (P. ), non fornendosi spiegazioni sulle ragioni per cui non sarebbe “sostenibile” che con l’indicata delibera di Giunta il sindaco potesse intendere di aver affrontato e risolto la questione del percolato. Al sindaco si imputa altresì di non avere adottato una ordinanza contingibile e urgente senza chiarire l’effettiva sussistenza dei presupposti normativi per un intervento di tal tipo. Parimenti si stigmatizza l’inerzia del P. , censurandosene il giudizio sulla ritenuta opportunità di provvedere ad una soluzione radicale dei problemi ambientali posti dalla discarica quale unico mezzo per eliminare anche il correlativo problema del percolato. Giudizio di opportunità ricadente in tutta evidenza nell’area della discrezionalità funzionale dell’amministrazione dell’ente pubblico, sorretta nel caso di specie da ampia motivazione. Motivazione che ben può anche ritenersi erronea, ma che per certo non può dare corpo al dolo del reato di cui all’art. 328 co. 1 c.p., in guisa da far qualificare come indebito il supposto “rifiuto”, se tale lo si voglia definire, di provvedere sul problema del percolato indipendentemente dall’intervento radicale sull’intera discarica.
Ribadito che la natura indebita del rifiuto costituisce un elemento strutturale della fattispecie criminosa ex art. 328 co. 1 c.p., diviene in tal modo, in secondo luogo e con specifico riguardo alla posizione del P. , un fuor d’opera l’argomento rimarcato dalla sentenza di appello, per cui (riconosciuta la logicità della esigenza di bonificare la discarica per eliminare la causa del percolato, destinato altrimenti a riprodursi in breve tempo dopo parcellari interventi di momentanea rimozione) la soluzione prefigurata dall’ing. R. , la cui rinnovata verifica sullo stato della discarica e degli utili interventi da pianificare si deve proprio all’iniziativa del non inerte dirigente P. , avrebbe condotto ad eliminare o evitare futuri fenomeni di sversamento del percolato (dalle vasche di contenimento della discarica), ma non anche ad eliminare il percolato già formatosi dopo la dismissione della discarica. Argomento che in definitiva, oltre che intrinsecamente irrazionale, prova troppo, perché dimostra come l’iniziale “rifiuto” del P. di attuare un intervento limitato all’eliminazione del solo percolato già esistente non fosse sorretto da un atteggiamento volitivo qualificato dalla volontà di agire contra legem. Né la supposta illegittimità del preteso rifiuto può essere desunta a posteriori, alla luce di un improprio dolo susseguente (quasi che il P. abbia voluto il fatto tipico del pregresso rifiuto soltanto dopo averlo realizzato, benché non lo volesse contestualmente alla sua espressione), penalmente irrilevante e in ogni caso non riferibile al reato di cui all’art. 328 co. 1 c.p., in ragione dall’avvenuto affidamento (novembre 2006) da parte dello stesso P. dell’incarico di smaltire il solo percolato già esistente.
È superfluo aggiungere che la norma incriminatrice non sanziona penalmente la generica inerzia o la scarsa sensibilità istituzionale del pubblico ufficiale, ma un rifiuto consapevole di atti da adottarsi senza ritardo per la tutela di beni o interessi pubblici. Con la conseguenza che l’elemento soggettivo del reato di rifiuto di un atto di ufficio urgente deve sussistere al momento della condotta tipica, cioè al momento in cui si manifesta il contegno omissivo (dolo c.d. concomitante), perché per la configurabilità del reato è necessario che il pubblico ufficiale agente abbia consapevolezza del suo contegno omissivo, dovendo rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra ius. Con l’effetto che tale requisito di illiceità speciale circoscrive la rilevanza penale della condotta omissiva alle sole forme di diniego di adempimento che non rinvengano alcuna logica giustificazione in base alle norme disciplinanti il correlativo dovere di azione (cfr. ex plurimis: Sez. 6, n. 10390 del 24.1.2008, Magaldi, Rv. 238927; Sez. 6, n. 8996 del 11.2.2010, Notarpietro, Rv. 246410).
Traendo le conclusioni della precedente disamina, la palese insussistenza nei comportamenti dei due ricorrenti del dolo del reato loro ascritto impone una decisione di legittimità liberatoria e l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza di appello con la formula del fatto non costituente reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

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