Cassazione 13

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 12 maggio 2016, n. 19852

Ritenuto in fatto

1. V.A. ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva applicato alla ricorrente la misura del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese tra i quali la scuola, con la prescrizione di mantenere una distanza dalle persone offese e dai luoghi da loro frequentati di 500 metri, con il divieto di comunicare con le persone offese attraverso qualsiasi mezzo informatico”. In riforma da tale disposto il Tribunale di Milano prescriveva alla V. di non avvicinarsi ai
luoghi di residenza delle persone offese siti in e di non avvicinarsi alla scuola frequentata dalle due pp.00.; di mantenere una distanza dalle pp.oo. medesime pari ad almeno cento metri ed in ogni caso le vietava di comunicare con le pp.00. attraverso qualsiasi mezzo, anche informatico. Si procede a carico della V. , insegnante di sostegno presso un istituto milanese, per il reato di
maltrattamenti (artt. 61 n. 11, 61 n. 11 ter, 81 comma 2 e 572 cod. pen.) e, in particolare per avere maltratto, vietando loro l’uso dei sevizi igienici, rifiutandosi di dare spiegazioni quando le minori non avevano capito, colpendole agli arti inferiori e rivolgendo loro epiteti ingiuriosi, le minori a lei assegnate D.G.V. , affetta di ritardo cognitivo e R.C.M. , affetta da sindrome di epilessia miocronica, con le aggravanti di avere commesso i fatti su persone affidatele per ragioni di ufficio e ai danni di minori in istituto scolastico, in (…) dal (omissis) al mese di (omissis) .
2. Con i motivi di ricorso, qui sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la difesa deduce:
2.1 vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la indeterminatezza della originaria misura cautelare che ometteva di indicare specificamente i luoghi oggetto del divieto di avvicinamento, con conseguente nullità dell’ordinanza, anche per il cumulo con il divieto di avvicinamento alle pp.oo.;
2.2 vizio di violazione della legge processuale, poiché non era stata indicata la durata della misura fissata anche per esigenze probatorie di cui alla lett. a) dell’art. 274, prescrizione prevista a pena di nullità dall’art. 292 cod. proc. pen. non sussistendo, a seguito della sospensione dal servizio della ricorrente, le esigenze di cui alla lett. c) dell’art. 274 cod. proc. pen.;
2.3 violazione del divieto di cumulo di misure poiché l’art. 282-ter cod. proc. pen. prevede distinte misure, la prima assorbente rispetto alla seconda;
2.4 vizio di motivazione, travisamento della prova, e conseguente insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione alle dichiarazioni rese dalla madre della minore D.G.V. , sia perché la stessa non si era presentata ai carabinieri per la denuncia ma era stata sentita a sommarie informazioni a seguito della denuncia della S. , sia perché il contenuto delle dichiarazioni rese il 19 dicembre 2015 è sostanzialmente diverso (con riguardo alle percosse subite dalla figlia) dalle dichiarazioni rese il 25 novembre 2015 e per la mancata corrispondenza delle dichiarazioni rese agli appunti redatti sul quaderno della minore R. (nei quali risultano annotati soltanto tre episodi);
2.5 illogicità della motivazione per la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalle minori;
2.6 vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato di maltrattamenti per mancanza dell’abitualità della condotta non essendosi in presenza di condotte vessatorie sebbene di regole praticate nell’istituto; per la genericità delle asserite ingiurie e parolocce pronunciate dalla professoressa V. in quanto non riferite alle persone offese; per mancanza del dolo e per il convincimento della ricorrente di agire per finalità educative;
2.7 vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, comunque definitivamente venute meno per effetto della sospensione cautelare della V. a seguito di provvedimento del 22 dicembre 2015.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere rigettato per la infondatezza dei motivi proposti.
2. È opportuno esaminare congiuntamente le censure che denunciano la nullità dell’ordinanza genetica con riguardo al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed al cumulo delle misure disposte. Rileva sul punto il Collegio che evidente era la erroneità dell’ordinanza genetica a carico della V. che non indicava i luoghi – a meno che la scuola – per i quali vigeva il divieto di avvicinamento. In presenza del chiaro disposto normativo sul contenuto del divieto rapportato a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato univoci principi di diritto ai quali l’ordinanza impositiva della misura cautelare non si era attenuta. Si è, infatti, affermato che in materia di misure cautelari personali, è illegittima l’ordinanza che dispone, ex art. 282-ter cod. proc. pen., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa senza determinare specificamente i luoghi oggetto di divieto, considerato che, in tal caso, all’indagato non è consentito – ferma restando la necessità che egli non si accosti fisicamente alla persona offesa ovunque la possa intercettare – di conoscere preventivamente i luoghi ai quali gli è inibito l’accesso in via assoluta, in quanto frequentati dalla persona offesa, luoghi che, pertanto, devono essere specificamente indicati (Sez. 5, n. 28225 del 26/05/2015, F., Rv. 265297). Né la necessaria determinazione può farsi discendere dal riferimento alle abitudini di vita della persona offesa in ragione della necessaria tipizzazione della misura poiché solo in tal modo il provvedimento cautelare assume una conformazione completa che consente il controllo delle prescrizioni funzionale al tipo di tutela che la legge intende assicurare (cfr. ex multis Sez. 6, n. 14766, del 18/3/2014, F. Rv. 261721).
3. La riscontrata erroneità dell’ordinanza cautelare, tuttavia, non determina l’inefficacia della disposta misura né la sua nullità radicale che conseguono alle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge e che determina una illegittimità emendata attraverso l’intervento del Tribunale del Riesame che ha individuato, quali luoghi ai quali è inibito l’avvicinamento della V. , le rispettive abitazioni di residenza e la comune scuola frequentata dalle persone offese.
4. Né ha pregio l’opzione ermeneutica, illustrata nei motivi di ricorso, della configurabilità del divieto di avvicinamento alle persone offese quale autonoma misura coercitiva, e del conseguente divieto di cumulo fra misure, che ne è fatta discendere, opzione fondata sulla lettura della disgiuntiva ovvero utilizzata nell’art. 282-ter, comma 1 cod. proc. pen.. Si è, invero, precisato (cfr. sul punto Sez. 6, n. 1088, del 23/6/2015, J., non mass.) che i divieti previsti dall’art. 282-ter cod. proc. pen. non danno luogo a due distinte misure “ma ad un’unica misura con un contenuto flessibile, da declinare a seconda delle esigenze di neutralizzazione del rischio di reiterazione imposte dal caso di specie, e che, pertanto, i due possibili contenuti della misura possono convivere all’interno dello stesso provvedimento senza incorrere nel limite di cumulo precisato dalle S.U. con sentenza del 30/5/2006, n. 29907, La Stella”. Tale conclusione, che vale disattendere il motivo di ricorso relativo all’ordinanza genetica deve, trovare applicazione anche con riguardo all’ordinanza oggetto di impugnazione.
5. È manifestamente infondato perché generico e fondato sul ritenuto presupposto della insussistenza delle esigenze cautelari, il motivo di ricorso, riferibile sia all’ordinanza genetica che a quella impugnata, relativo alla mancata indicazione della durata della misura. Anche con riguardo a tale motivo deve richiamarsi il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità secondo cui l’ordinanza applicativa di una misura coercitiva personale deve contenere l’indicazione della data di scadenza della medesima solo quando emessa al fine esclusivo di prevenire il pericolo di inquinamento investigativo, e non anche qualora ricorrano ulteriori e diverse esigenze cautelari (Sez. 6, n. 10785 del 21/12/2010, (dep. 2011), Paglino, Rv. 249586).
6. Sono infondati i rilievi che attengono alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza – sintetizzati ai punti 2.4, 2.5 – alla luce dei parametri del controllo di legittimità che non riguarda né la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.
Nel caso in esame, il Tribunale ha ricostruito (si vedano le pagg. pag. 6 dell’ordinanza impugnata) il complessivo quadro indiziario raccolto a carico della ricorrente, evidenziando la convergenza tra le dichiarazioni rese dalla madre di R.C.M. , dalla signora F.D. , madre della D.G. , e le dichiarazioni rese dalle minori in sede di audizione protetta soffermandosi, con argomentazioni che non appaiono censurabili per manifesta illogicità, sia con riguardo al giudizio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle minori che per la ritenuta irrilevanza delle contraddizioni denunciate dalla difesa. Il Tribunale ha evidenziato la linearità del racconto delle minori richiamando, dunque, una massima di esperienza di applicazione tutt’altro che incongrua rispetto al caso di specie, anche avuto riguardo all’età delle vittime ed evidenziando che nella ricostruzione degli specifici episodi, le contraddizioni richiamate dalla difesa muovono dall’assunto della perfetta coincidenza temporale dei singoli episodi riferiti dalle minori e dalla identità di atteggiamento dell’insegnante, laddove, invece, i fatti ricostruiti sono riferibili a momenti diversi tra l’uno e l’altro episodio. Il Tribunale ha anche sottolineato che residue marginali contraddizioni ravvisabili nelle dichiarazioni – che non assurgono a livello tale da ingenerare, il sospetto che si tratti di racconti artefatti -, dovranno essere chiarite e/o ricomposte in sede di indagini e che, in parte, sono state superate attraverso le precisazioni fornite dalla madre della minore R. , in sede di esame in fase di indagini preliminari. La lettura dell’ordinanza impugnata, anche per il serrato confronto critico con i motivi proposti in sede di riesame, dà conto della completezza della disamina del materiale indiziario compiuta dal giudice del riesame e palesa la infondatezza del denunciato vizio di travisamento della prova che, nel suo schema essenziale, è ravvisabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia e che non attiene, invece, al momento valutativo del contenuto della dichiarazione ed al conseguente giudizio di attendibilità della fonte, qui ragionevolmente motivato.
7. Sono aspecifici i motivi che concernono la configurabilità del reato di maltrattamenti per mancanza di abitualità della condotta o dell’elemento psicologico del reato poiché la V. riteneva, nel contesto scolastico in cui hanno avuto luogo le condotte, di agire con finalità didattiche. Per questi profili le deduzioni difensive – che ripropongono temi già devoluti al riesame – lungi dal porsi in ragionato confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata si limitano a riproporre i medesimi argomenti disattesi dal Tribunale che è pervenuto a conclusioni in linea con la giurisprudenza di legittimità sulla scorta di una ragionata ricostruzione delle condotte ascritte alla V. . A questo fine, piuttosto che la frequenza delle percosse inflitte alle due allieve, il Tribunale ha valorizzato gli strattonamenti energici imposti alle due alunne in più occasioni; le espressioni ingiuriose, incentrate sulle condizioni di inabilità fisica delle due ragazzine, anche di fronte alla mancata comprensione di testi didattici; gli epiteti, proferiti con tono di voce verbalmente aggressivo che venivano loro rivolti; le condotte vessatorie – come il divieto di usare i servizi igienici fino a quando la D.G. non rappresentava all’insegnante l’intervento che aveva subito e che la costringeva all’uso più frequente della toilette -; la protrazione delle condotte nel tempo (cioè dall’inizio dell’anno scolastico), con cadenza quotidiana, tanto da ingenerare nelle due minori condizioni di disagio e timore alfine rivelati ai genitori. I comportamenti della V. descritti dal Tribunale integrano all’evidenza la materialità del reato contestato alla ricorrente, reato che richiede più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze. Né la intenzione criminosa dell’agente deve consistere nella rappresentazione e programmazione di attività dirette a cagionare alla vittima sofferenze fisiche e/o morali, essendo sufficiente la coscienza e volontà di persistere in un’attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, volontà che non è esclusa dall’intenzione dell’agente di agire per finalità educative e correttive. La intenzione soggettiva dell’agente (men che mai il contesto scolastico richiamato dalla difesa) non è, infatti, idoneo a far rientrare nel meno grave delitto di cui all’art. 571 cod. pen. ciò che ne è oggettivamente escluso poiché i trattamenti lesivi dell’incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore – quali quelli ricostruiti – non sono sussumibili tra i mezzi di correzione tali essendo, per loro natura, solo quelli a ciò deputati.
8. Sono, parimenti infondati i rilievi difensivi sul punto della motivazione della sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell’art. 275 cod. proc. pen., avendo il Tribunale diffusamente argomentato nell’ordinanza il pericolo di reiterazione di condotte violente, avuto riguardo al complessivo giudizio negativo sulla personalità dell’indagata e alle concrete modalità della condotta ascrittale ed al pericolo di inquinamento probatorio (collegato alla specifica necessità di escutere alcuni docenti nominativamente indicati in servizio nell’istituto) evidenziando che la disposta sospensione cautelativa (in quanto prevista fino all’avvio del procedimento disciplinare e, pertanto provvisoria) non era idonea a garantire le esigenze di cautela poiché non precludeva all’indagata la possibilità di recarsi in istituto ove avrebbe potuto incontrare le minori ovvero gli altri insegnanti. Trattasi di motivazione logica e pienamente rispondente ai requisiti di adeguatezza e proporzionalità della misura adottata ed alla sua preminente funzione di tutela del soggetto passivo del reato.
9. Consegue al rigetto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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