cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 14 settembre 2015, n. 36942

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovann – Presidente

Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere

Dott. VILLONI O. – rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3909/14 della Corte d’Appello di Roma del 09/05/2014;

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;

udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, Dott. Villoni Orlando;

sentito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., D.ssa Di Nardo Marilia, che ha concluso per l’inammissibilita’;

sentito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Roma ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 02/03/2011, ribadendo la condanna ivi stabilita di (OMISSIS) alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione, oltre le pene accessorie e le statuizioni in favore delle parti civili, per plurimi reati quali simulazione di reato, falsa attestazione a pubblico ufficiale di qualita’ personali proprie, false dichiarazioni in atti destinati all’autorita’ giudiziaria, esercizio abusivo della professione forense, falso materiale in atto pubblico e truffa continuata (articoli 81 cpv., 495, 367, 374-bis, 348, 482, 476 e 640 c.p., articolo 61 c.p., n. 2).

Confermando le valutazioni del giudice di primo grado, la Corte territoriale ha osservando che gli elementi di prova a carico dell’imputato appaiono univoci, che l’assenza di una perizia grafica non incide sulla riferibilita’ dei falsi documentali alla persona dell’imputato; che quelli commessi non possono ricondursi alla categoria del falso grossolano; che le condotte attuate nei confronti di clienti a lui rivoltisi nell’erronea credenza del possesso dell’abilitazione di avvocato integrano a tutti gli effetti il reato di truffa; che il trattamento sanzionatorio appare del tutto adeguato alla specificita’ del caso, connotato dall’assoluta spregiudicatezza con cui l’imputato ha abusato della buona fede delle parti lese.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che deduce l’omessa valutazione da parte della Corte territoriale del proprio ridotto stato d’incapacita’ psichica, essendo fin dal 2010 sottoposto all’istituto dell’amministrazione di sostegno ed essendo, inoltre, stato assolto per fatti reato commessi dal 2001 al 2007 con la formula perche’ trattasi di persona non imputabile; deduce, inoltre, vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento dell’inidoneita’ della condotta riferita ai reati contestati ai capi c) ed f) atteso il carattere grossolano dei falsi in addebito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo di censura, oltre a risultare intempestivo per non essere mai stato dedotto in precedenza (v. sentenza appello) risulta comunque palesemente infondato.

L’istituto dell’amministrazione di sostegno non postula, infatti, indefettibilmente l’esistenza di una menomazione psichica, essendo allo scopo sufficiente anche una mera infermita’ fisica (a mero titolo di esempio, quella della persona anziana inabilitata alla deambulazione e percio’ incapace di riscuotere di persona i ratei pensionistici), come chiaramente si evince dall’articolo 404 cod. civ..

Invocare l’intervenuta sua applicazione non implica, percio’, automaticamente che la persona che vi e’ stata sottoposta sia affetta da una menomazione psichica; nel caso di specie, inoltre, le condotte in addebito appaiono connotate da un tale ed elevato tasso di callidita’, che contrasta in maniera obiettiva con la tesi sostenuta dal ricorrente di essere portare di un deficit psichico.

La pregressa assoluzione, inoltre, da altri fatti di reato per assenza d’imputabilita’ non e’ suscettibile di svolgere alcuna influenza su quelli oggetto della presente verifica giudiziale, non venendone, tra l’altro, neppure specificata la natura,

3. Palesemente infondata e in parte generica – e sotto tale profilo parimenti inammissibile -si appalesa, invece, la seconda doglianza, che reitera il terzo motivo d’appello, in parte vagliato e disatteso con congrua motivazione dalla Corte territoriale, riguardante il preteso carattere grossolano dei falsi contestati ai capi c) ed f) dell’imputazione.

La Corte d’appello ha ritenuto, infatti, che uno dei documenti falsificati presentasse tutti gli elementi per essere ritenuto genuino, consistendo l’alterazione in una mera cancellatura con sovrascrittura in piccoli caratteri, la cui diversita’ rispetto alla grafia ordinaria non appariva immediatamente evidente (pag. 3 sent. impugnata).

E se e’ vero che tale argomento si attaglia propriamente alla fattispecie di cui al capo c), concernente la modifica del contenuto del dispositivo di fissazione di un’udienza di comparizione dinanzi al Giudice dell’Esecuzione civile, a maggior ragione il falso grossolano non poteva ravvisarsi in ordine all’ipotesi di reato sub f) in cui e’ contestata la creazione ex novo di una copia conforme all’originale di una sentenza della Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Roma in realta’ mai emessa, recante, dunque, struttura redazionale e grafia tra loro omogenee.

La sanzione di aspecificita’, come piu’ volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, colpisce, invero, il ricorso per cassazione fondato su motivi che si traducano nella reiterazione di quelli gia’ dedotti in appello, esaminati e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado (v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/09; Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n. 2896/99).

3. Alla dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.

 

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