Cassazione 3

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 10 novembre 2015, n. 45082

Ritenuto in fatto

Con sentenza emessa in data 13 ottobre 2014 la Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Lecce in data 12 novembre 2012 – che all’esito di giudizio abbreviato condannava M.M.M. , in qualità di persona incaricata di un pubblico servizio perché materialmente preposta, all’interno di un’agenzia di pratiche automobilistiche, alla ricezione di somme di denaro versate dai contribuenti per il pagamento delle tasse automobilistiche per via telematica, alla pena di anni quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili, per i reati di cui ai capi sub A) [artt. 81, 314, 640, comma 2, n. 1, c.p.], sub B) [artt. 61, n. 2 e n. 11, 640 c.p.] e sub C) [artt. 61, n. 11, 646 e], commessi in (OMISSIS) – lo ha assolto dal reato di truffa aggravata in danno della Regione Puglia perché il fatto non sussiste e ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all’art. 640 c.p. in danno di C.E. , Ca.An. , T.G.A. , P.B.M. e N.A. , perché estinto per prescrizione, e in danno delle rimanenti persone offese (fatta eccezione per C.M.E. , D.N.I. , Pr.Si. , G.C.L. e N.P. ), perché l’azione penale è improcedibile per mancanza di querela.

Con la medesima pronuncia, inoltre, la su indicata Corte d’appello ha rideterminato la pena in anni tre, mesi otto e giorni dieci di reclusione, confermando nel resto l’impugnata sentenza e condannando l’imputato alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili.

Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali, per carenza, contraddittorietà ed illogicità, relativamente alle disposizioni di cui agli artt. 314, 358, 640, 646 c.p. e 521 c.p.p..

Si evidenzia, in particolare, che l’imputato era un lavoratore dipendente, con mere mansioni d’ordine, di un’agenzia di pratiche automobilistiche di cui era titolare Po.An.Ca. e che l’intermediario autorizzato dalla Regione Puglia alla riscossione delle tasse automobilistiche era quest’ultimo. L’imputato, infatti, si limitava ad inserire in un programma già impostato, ed installato nei computers dell’agenzia, i dati dell’autovettura, ovvero quelli già stampati sulla vecchia ricevuta in possesso dell’utente, per ottenere poi, con una semplice operazione materiale, la stampa della nuova ricevuta relativa alla tassa di proprietà.

In relazione a tale profilo, dalla difesa dedotto in sede di gravame, la Corte d’appello non ha fornito risposta, ritenendo erroneamente che l’imputato fosse l’intermediario autorizzato al servizio di riscossione delle tasse al pari del tabaccaio che esercita il servizio di lottomatica e, come tale, da considerarsi un incaricato di pubblico servizio in quanto destinatario di un’apposita delega da parte della P.A.. Diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, rispetto al tipo di attività ordinariamente correlate al suo livello occupazionale di semplice dipendente (quale addetto alla riscossione della tassa automobilistica, a collaudi e revisioni, nonché ai trasferimenti di proprietà ed ai rinnovi delle patenti), non emergeva alcuna diversa mansione da quelle istituzionalmente affidategli, né in alcun modo risultava la condizione, ritenuta essenziale nella decisione impugnata, della tolleranza, dell’acquiescenza ovvero del consenso della P.A..

Ulteriori vizi motivazionali vengono poi dedotti in merito all’erronea valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile Po.An.Ca. (che nel corso degli anni, tra l’altro, non ha mai effettuato verifiche sulle ragioni degli annullamenti delle operazioni giornaliere riportate su un elenco da lui ricevuto tutte le sere), nonché in ordine alla sussistenza del delitto di truffa contestato in danno della persona offesa nel capo sub B), apoditticamente ritenuta in assenza di validi elementi di prova, senza considerare che le operazioni bancarie on line per le attività commerciali possono essere eseguite solo con l’utilizzo di chiavette elettroniche fornite dalla Banca per dare la disposizione contabile (dato, questo, non risultante dagli atti, come pure l’ulteriore circostanza oggettiva degli eventuali accessi dell’imputato presso il computer esistente nell’agenzia).

Si lamenta, infine, l’illegittimo diniego delle attenuanti generiche, in quanto avvenuto, nonostante l’incensuratezza dell’imputato, per la particolare circostanza del suo negativo comportamento processuale.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni qui di seguito esposte e precisate.

In ordine ai su illustrati profili di doglianza è necessario ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d’appello, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l’iter motivazionale di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l’articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 01/07/2013, Rv. 256435; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061).

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, v. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di entrambi i ricorrenti.

Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l’esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una ‘mirata rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. 14/06/2007, Rv. 236893; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).

Nel caso di specie, l’adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell’impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.

Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lett. e) del comma primo dell’art. 606 c.p.p. (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.

Invero, sulla base delle inequivoche risultanze offerte dall’ampio materiale probatorio, di fonte orale e documentale, compiutamente illustrato in motivazione, i Giudici di merito hanno puntualmente ricostruito l’intera vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda, evidenziando segnatamente: a) che l’agenzia di pratiche automobilistiche di cui era titolare Po.An.Ca. era stata autorizzata, in base a quanto previsto dall’art. 17, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, alla riscossione delle tasse automobilistiche regionali con atto dirigenziale n. 53 del 2 ottobre 2000 dell’Ufficio tributi propri dell’Assessorato al bilancio, economato e finanze della Regione Puglia; b) che i relativi pagamenti avvenivano attraverso un polo informatico; c) che l’imputato, pur non essendo titolare dell’agenzia, era l’unico addetto non solo alla riscossione del denaro per il pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei clienti, ma anche al disbrigo delle relative operazioni telematiche ed al rilascio del tagliando attestante l’avvenuto versamento; d) che il titolare dell’agenzia non era in grado di utilizzare gli strumenti telematici, mentre l’unico ad usare in sua vece il computer per i pagamenti on line era proprio il M. , che vi agiva, pertanto, quale reale gestore del servizio pubblico in luogo del Po. , anche in ragione della massima fiducia in lui riposta per il pluriennale rapporto lavorativo intrattenuto quale dipendente di quell’agenzia; e) che risultava apparentemente pagata una somma di denaro complessivamente pari ad oltre Euro centoventiseimila, mentre in realtà le tasse non erano state mai versate e le relative operazioni, anzi, risultavano annullate, poiché i clienti si erano rivolti alla predetta agenzia per il pagamento della tassa, consegnando il denaro nelle mani dell’unico dipendente a ciò abilitato, ossia del M. , e ricevendo un tagliando di avvenuto pagamento che, tuttavia, era stato, subito dopo, da lui annullato in modo da creare una situazione di apparente regolarità, che gli consentiva di non versare le tasse, trattenendo per sé le somme di ogni operazione annullata; f) che l’imputato, dunque, si è appropriato delle somme ricevute per il pagamento delle tasse automobilistiche, a prescindere dalle successive azioni fraudolente da lui commesse solo in danno dei clienti, attraverso l’annullamento delle operazioni telematiche relative ai versamenti da costoro materialmente effettuati nelle sue mani, quale unico dipendente abilitato all’operazione; g) che, infine, in ordine agli artifici posti in essere per realizzare la condotta truffaldina in danno del Po. , l’imputato – sulla base dei correlativi riscontri di tipo oggettivo (gli accertamenti bancari) e logico (era l’unico a curare il pagamento on line delle tasse per conto della predetta agenzia e, dunque, l’unico interessato a coprire le operazioni di annullamento eseguite in frode ai clienti) in motivazione congruamente evidenziati – utilizzava il conto corrente dell’agenzia effettuando bonifici per operazioni non contabilizzate, o per pratiche non documentabili, al solo fine di coprire le precedenti appropriazioni.

Muovendo dal complesso di tali risultanze istruttorie, la Corte distrettuale ha ampiamente esaminato e puntualmente disatteso le censure difensive mosse in ordine alle modalità di ricostruzione dei fatti oggetto del tema d’accusa, coerentemente uniformandosi al quadro di principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 28974 del 11/06/2013, dep. 08/07/2013, Rv. 255630; Sez. 2, n. 17109 del 22/03/2011, dep. 03/05/2011, Rv. 250315), secondo cui i soggetti delegati alla riscossione delle tasse automobilistiche vanno considerati incaricati di pubblico servizio poiché essi, per le incombenze loro affidate, subentrano nella posizione della P.A. e svolgono mansioni che ineriscono al corretto e puntuale svolgimento della riscossione medesima.

Pur riferendosi ai titolari di tabaccheria, i principii in questa Sede affermati con le su indicate pronunzie hanno un rilievo generale ed involgono, evidentemente, l’identica posizione dei titolari delle agenzie di pratiche automobilistiche, avendo questa Corte più volte statuito (Sez. 6, n. 15724 del 06/02/2013, dep. 04/04/2013, Rv. 256226; v., inoltre, Sez. 6, n. 31425 del 09/07/2007, dep. 01/08/2007, Rv. 237209) che la riscossione di tasse automobilistiche integra un’attività o funzione di natura pubblica, sicché anche il gestore di fatto di una tale attività riveste la qualifica soggettiva di incaricato di un pubblico servizio.

Che l’opera di riscossione di tasse o imposte erariali integri un servizio pubblico è, del resto, evenienza indiscutibile. Né, al riguardo, possono nutrirsi dubbi sul fatto che il ricorrente si è appropriato di somme di denaro ‘altrui’, venute in suo possesso soltanto in virtù e in funzione – in rapporto di diretta causalità operativa – del pubblico servizio di esazione erariale in concreto svolto in base ad un apposito titolo giuridico (autorizzazione rilasciata alla predetta agenzia e successiva convenzione per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche).

Deve infatti richiamarsi, in materia di rapporti tra ente pubblico impositore e concessionario della riscossione delle imposte, il principio secondo cui integra il delitto di peculato per appropriazione la condotta del concessionario della riscossione delle imposte che omette di versare le somme di denaro ricevute nell’adempimento della funzione pubblica di riscossione, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento stesso della consegna al pubblico funzionario incaricato dell’esazione (Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008, dep. 30/04/2008, Rv. 240068).

Tale rapporto, invero, è caratterizzato dal fatto che il denaro versato dal contribuente è destinato alla pubblica amministrazione e quando il soggetto, che nel suo interesse agisce, lo riceve a titolo di imposta o altro dal privato, il possesso conseguito rimane qualificato dal fine pubblico cui il bene risulta destinato. Ne consegue che il denaro versato dal contribuente al concessionario in adempimento di un’obbligazione tributaria verso lo Stato o altro ente pubblico diviene publica pecunia non appena entri in possesso del pubblico ufficiale incaricato dell’esazione. Le somme versate a titolo di tributo, siccome destinate agli enti impositori ed alla realizzazione dei loro fini, appartengono infatti alla P.A. anche prima che l’esattore ne faccia il versamento alle casse dello Stato, con la conseguenza che a tali somme non può essere data una diversa destinazione, né può disporsi delle stesse per uso personale (v., in motivazione, Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008, dep. 30/04/2008, cit.).

V’è infine da osservare, alla stregua di una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 9660 del 12/02/2015, dep. 05/03/2015, Rv. 262458; Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, dep. 31/03/2014, Rv. 259500; Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, dep. 15/03/2013, Rv. 255998; Sez. 6, n. 20952 del 13/05/2009, dep. 19/05/2009, Rv. 244280), che in tema di peculato il possesso qualificato dalla ragione dell’ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che, come avvenuto nel caso in esame (v., supra, il par. 3), consenta al soggetto agente di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel pubblico servizio anche la sola occasione per un tale comportamento.

Inammissibili, infine, devono ritenersi le censure difensive prospettate in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte distrettuale ha correttamente indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento, incentrato su una valutazione di merito riguardo alla specifica gravità del comportamento delittuoso, dall’imputato tenuto in relazione ad un ampio arco temporale e per importi complessivamente consistenti, avuto riguardo ai numerosi episodi in contestazione: valutazione discrezionale, questa, effettuata nel pieno rispetto dei criteri direttivi indicati dall’art. 133 c.p. e, come tale, non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione dell’invocato beneficio.

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, d’altronde, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli, come avvenuto nel caso in esame, faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (v. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, dep. 23/09/2010, Rv. 248244; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, dep. 11/07/2014, Rv. 260136).

Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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