Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 1 settembre 2015, n. 17422
Svolgimento del processo
1. Il ricorrente F. M. impugna la sentenza dei Tribunale di Palermo n. 3170/11, emessa ai sensi dell’art. 281 cod. proc. civ., che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace, che, a sua volta, aveva respinto il suo ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione prot. 423/05 emessa dal Prefetto di Palermo. Tale ordinanza era stata emessa a carico dell’odierno ricorrente «in virtù del verbale di accertamento del 26.10.2005 di irrogatizone della sanzione pecuniaria di €2.655,26 per la violazione dell’art. 1 bis D.Lgs. del 22 gennaio 1948 n.66, come introdotto dall’art. 17 comma 2) del D.Lgs. n.507/1999 e successive modifiche ed integrazioni, per avere provocato un blocco stradale in Palermo, nella via E. Basile in data 25.10.2005 durante una manifestazione di viticultori cui partecipava alla guida del suo automezzo targato TP 411597» (sentenza impugnata pag. 3 prime righe).
2. Il giudice dell’appello rigettava l’impugnazione, ritenendo tardiva la produzione di un fax, effettuata solo in appello, che avrebbe dimostrato la buona fede dell’appellante, posto che avrebbe dimostrato la preventiva informativa resa dalle Organizzazioni sindacali agli Uffici competenti.
Rilevava il giudicante quanto segue. «Deve osservarsi preliminarmente che, né nel giudizio di primo grado, né nel presente giudário d’appello, il procedimento sia stato istruito … né sia emerso altrimenti, aliunde, l’elemento soggettivo della buona fede nella commissione del fatto da parte dell’appellante, mai dedotto in primo grado. Peraltro, in sede di appello, il M. ha prodotto un documento nuovo, non prodotto davanti al Giudice di prime cure, consistente nella comunica ione inoltrata alla Questura da parte degli Organismi rappresentativi della categoria dei viticultori che preavvisava gli organi competenti dell’intenzione degli stessi di effettuare una manifestazione di protesta davanti all’Assemblea Regionale Siciliana, ma non ha motivato le ragioni della tardiva produzione e le cause alla stessa parte non imputabili della mancata produtizone in primo grado». Quanto al relativo motivo di appello, «consistente nella negazione dell’esimente della buona fede in capo al presunto trasgressore e ettuata dal Giudice di Pace nell’impegnata sentenza», il giudicante ne dichiarava l’inammissibilità «in quanto il detto motivo d’esimente della buona fede non è stato sollevato in primo grado, non costituendo lo stesso un thema decidendum sottoposto al vaglio dei Giudice di Pace, che pertanto nulla ha statuito, né altrimenti poteva statuire, in ordine allo stesso. Questo motivo, non essendo stato prospettato in primo grado, costituisce un motivo nuovo, non prospettabile in appello».
3. Impugna tale decisione il ricorrente che formula due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione
1. I motivi del ricorso.
1.1 – Col primo motivo di ricorso si deduce: «omessa, insufficiente e contraddittoria ed illogica motivazione circa fatti controversi ed in particolare relativamente sulle esimente della buona fede». Il Tribunale di Palermo ha erroneamente escluso di poter esaminare l’esimente della buona fede, perché proposto solamente in appello e come tale inammissibile «come fatto nuovo». Osserva il ricorrente che «la esimente della buonafede proposta in appello… è stata documentata dalla copia di fax dal quale si evinceva che gli agricoltori erano intervenuti ad una manifestazione sindacale, dopo aver comunicato per tempo la questura e la prefettura di Palermo». Aggiunge che «la produzione di tale documento fax» è stata effettuata «in appello in quanto l’odierno ricorrente è venuto in possesso solamente nel procedimento in appello, e non in primo grado innanzi al giudice di pace». In ogni caso, rileva ancora il ricorrente che «il giudice del gravame nel rigettare il secondo motivo di appello – L’esimente della buonafede – risulta essere in contraddimone con altra sentenza emessa dallo stesso decidente, sullo stesso fatto storico e per la stessa violazione e per la medesima sanzione amministrativa», come la sentenza n. 4462/2011. Osserva ancora che «per giurisprudenza di merito ormai consolidata innanzi al tribunale di Palermo quasi tutti gli agricoltori che hanno partecipato alla manifestazione sindacale in Palermo… hanno avuto annullato la ordinanza ingiunzione… ».
1.2 – Col secondo motivo di ricorso si deduce: «viola zone di legge non avendo il giudice considerato ammesso il documento fax con il quale le associazioni sindacali avvertivano in data precedente allo sciopero le autorità della manifestazione, in quanto fatto nuovo e prodromico a un motivo nuovo diverso a quello prospettato in primo grado». Rileva il ricorrente che «l’esimente della buonafede… non era motivo nuovo perché l’esimente della buonafede poteva essere dedotto e specificato ed inserito in ogni stato e grado di ogni procedimento, come causa di esclusione dell’illecito amministrativo di che trattasi». A conclusione del ricorso il ricorrente formula i seguenti quesiti: 1) «Se sia stato da parte del giudice di merito omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su fatto controverso e se l’esimente della buona fede sussisteva nel caso di specie in capo all’odierno ricorrente»; 2) «se vi sia stato da parte del giudice di merito violazione di legge relativamente alla circostanza di dichiarare motivo nuovo la buona fede eccepita dalla ricorrente quale causa di esclusione dell’illecito amministrativo per cui è causa».
2. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2.1 – Il primo motivo è infondato. Il giudice dell’appello ha correttamente rilevato che l’esimente della buona fede non risultava essere stata invocata in primo grado, sicché non poteva essere valutata come motivo di opposizione tempestivamente proposto (vedi più ampiamente sul punto il secondo motivo). Occorre rilevare poi che il secondo giudice correttamente non ha tenuto conto del fax, prodotto solo in appello e che avrebbe, in tesi, dimostrato tale buona fede, perché non si trattava di documento nuovo, dovendo essere quanto meno coevo alla manifestazione “vietata”, e che, quindi, ben poteva essere prodotto in primo grado, non assumendo sufficiente rilievo, ai fini della produzione tardiva, la sola affermata circostanza del suo preteso (e non provato) rinvenimento soltanto in un momento successivo alla prima decisione. Né, ovviamente, può essere sufficiente la mera affermazione, secondo la quale identiche contestazioni (ad altri partecipanti alla manifestazione) sarebbero state diversamente decise.
2.2 – É inammissibile e comunque infondato anche il secondo motivo. La prima parte del motivo è inammissibile, ponendo il relativo quesito un non consentito interpello sull’esistenza della buona fede e sulla relativa motivazione. É invece infondato per la parte in cui lamenta che sia stato considerato motivo di opposizione nuovo, inammissibile in appello, la deduzione, solo in quel grado, della relativa esimente. Al riguardo, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha costantemente affermato che «il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della “causa petendi’ , che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi d’inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità dei provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto non dedotte nell’atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l’opponente … non può introdurre in corso di causa domande nuove». (Cass. n. 9178 del 16/04/2010, Rv. 612934). Né può dubitarsi che l’eventuale sussistenza dell’esimente della buona fede rispetto ad una sanzione amministrativa non costituisca un autonomo profilo di opposizione (che tra l’altro richiede anche uno specifico accertamento con relativo onere a carico di chi tale esimente invoca). Di conseguenza, tale motivo doveva essere formulato fin dal ricorso introduttivo, e così pacificamente non è stato.
3. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 (cinquecento) euro per compensi oltre a spese prenotate a debito.
Leave a Reply