Abuso d’ufficio, falso in atto pubblico e peculato per il responsabile del servizio finanziario del comune che riscuoteva e tributi “brevi manu” molti dei quali restavano in suo possesso
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 29 settembre 2016, n. 40754
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. TRONCI Andrea – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/10/2015 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA TRONCI;
udito il Procuratore Generale in persona del Consigliere Dr. GIOVANNI DI LEO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso;
uditi i difensori Avv. (OMISSIS), nell’interesse della costituita parte civile Comune di Favignana, e (OMISSIS), nell’interesse dell’imputato, che hanno concluso, rispettivamente, per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese del grado, e per l’accoglimento del ricorso medesimo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15.10.2015 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma di quella precedentemente emessa dal Tribunale di Trapani, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), all’epoca dei fatti – commessi nel 2005 e fino al novembre 2006 – segretario generale e responsabile del servizio finanziario del comune di (OMISSIS), limitatamente ai reati di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico di cui ai capi A) e B) della rubrica, perche’ estinti per intervenuta prescrizione, per l’effetto riducendo ad anni tre e mesi sei di reclusione la pena relativa al residuo reato di peculato continuato, aggravato ai sensi dell’articolo 61 c.p., n. 7, contestato all’imputato per essersi appropriato della complessiva e rilevante somma di poco meno di Euro 39.000,00, detenuta in ragione del suo ufficio e frutto delle singole consegne di denaro da parte dei soggetti “che nell’anno 2005-2006 avevano stipulato contratti con il comune di (OMISSIS), nel numero di 59, quali spese di registrazione, diritti di segreteria ed altre spettanze connesse a tali atti”.
A detta dei giudici d’appello, che ribadivano e facevano propria l’impostazione gia’ seguita dal Tribunale trapanese, l’anomala prassi, instaurata dal (OMISSIS) a far tempo dal suo insediamento come segretario generale – prassi consistita nella riscossione brevi manu delle somme dovute dai privati contraenti, spesso indotti proprio dall’odierno ricorrente ad adottare tale insolita modalita’ di pagamento di quanto essi erano tenuti a corrispondere, solitamente per la concessione di aree cimiteriali, ma anche per la stipula di contratti di appalto – era da ritenersi funzionale alla commissione di molteplici fatti di peculato, posto che, sul piano oggettivo, l’imputato aveva omesso di registrare tempestivamente presso il competente Ufficio finanziario di Trapani ben 45 contratti e che – come si legge nella sentenza impugnata – “le somme di denaro consegnate al (OMISSIS) da coloro che avevano stipulato contratti con l’Amministrazione erano, pero’, affluite soltanto in piccola parte nelle casse dell’Ente, mediante deposito in Tesoreria o per effetto di versamenti effettuati su un conto corrente postale, mentre la maggior parte delle somme riscosse dal Segretario comunale non era neppure custodita nelle casseforti dell’Ente ma era rimasta nel pieno possesso del (OMISSIS)”.
In particolare, osservava la Corte come fosse priva di pregio la sottolineatura difensiva in ordine alla scadenza al 28.02.2007 – non potuta osservare a seguito dell’arresto dell’odierno ricorrente nel (OMISSIS), giusta ordinanza del g.i.p. di Trapani – dell’obbligo di rendiconto a carico del (OMISSIS), nella sua veste di agente contabile: cio’ perche’ gli adempimenti, connessi alla verifica del rispetto delle procedure contabili cui gli agenti si devono attenere, non rivestono alcuna incidenza rispetto all’obbligo di immediato versamento delle somme riscosse – di cui era esclusa, con dovizia di riferimenti normativi, la natura di somme extracontabili, ipotizzata ex adverso onde escludere che si fosse in presenza di entrate tributarie e, percio’, di fondi comunali suscettibili di appropriazione – risultando quindi pienamente integrata la materialita’ del delitto previsto e punito dall’articolo 314 c.p., a tal proposito essendo sintomatico che i versamenti da ultimo operati dal prevenuto risalissero al (OMISSIS), successivamente alla richiesta di chiarimenti formalizzata dal revisore contabile per il Comune di (OMISSIS), ed all’ottobre di quello stesso anno, dopo la denuncia alla Procura della Repubblica da parte del sindaco e dell’assessore competente. Mentre, quanto alla dedotta assenza di dolo – motivata dal fatto che il (OMISSIS) avrebbe agito in tal modo onde venire incontro alle esigenze dei cittadini e non certo perche’ mosso della volonta’ di appropriarsi indebitamente di somme di spettanza dell’Amministrazione, i ritardi nei versamenti dovendo peraltro imputarsi alle sue condizioni di salute ed al sovraccarico di lavoro in comune rilevava il giudice di secondo grado, sulla scorta della disamina del “sistema” instaurato dall’imputato rispetto a quello precedentemente seguito, che, al di la’ della possibilita’ di un “ravvedimento operoso” per il ritardo negli adempimenti, in ogni caso “la prassi instaurata dal (OMISSIS), lungi dal semplificare ed accelerare le procedure di registrazione dei contratti, ha determinato un evidente allungamento dei tempi, determinando una situazione di assoluta confusione gestionale che si e’ rivelata propedeutica a consentire al predetto di gestire somme rilevanti che, invece, dovevano essere immediatamente riversate nelle casse comunali”. Non senza aggiungere essere connotata da radicale inverosimiglianza la tesi dell’imputato, circa la presenza, all’interno dei vari fascicoli, del denaro a suo tempo consegnato dai privati, che egli aveva poi trasferito nella cassaforte di un’abitazione nella sua disponibilita’ a (OMISSIS), allorche’ aveva lasciato l’isola per sottoporsi ad un intervento agli occhi:
tanto sia per l’assenza di ogni plausibile spiegazione di siffatto modus agendi, avendo peraltro il (OMISSIS) un’abitazione in (OMISSIS), citta’ sede dell’Ufficio finanziario ove sarebbero dovute confluire le somme; sia per l’esito negativo delle perquisizioni compiute, anche presso il comune; sia perche’ proprio il (OMISSIS), allorche’ era stato contattato dagli inquirenti prima di dar corso alle dette operazioni, nulla aveva detto circa il luogo di eventuale custodia del denaro, benche’ espressamente richiesto in tal senso; sia, ancora, perche’ neppure il teste (OMISSIS), collaboratore del (OMISSIS), aveva riferito alcunche’ a proposito della presenza di denaro all’interno delle pratiche relative ai contratti non registrati.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, che si duole della pronuncia della Corte palermitana sulla scorta di tre profili di doglianza, a mezzo dei quali lamenta:
a) violazione di legge e correlato vizio di motivazione, per avere la Corte predetta, al pari del giudice di primo grado, reputato sussistente la materialita’ del reato di peculato sulla scorta della mera prassi operativa instaurata dal (OMISSIS) – di cui si sottolinea peraltro l’assenza di contrasto con la normativa in materia – senza che risulti fornita prova di sorta dell’interversione del possesso, pure richiesta dalla norma incriminatrice, tenuto conto a tale riguardo che “per ogni somma introitata e’ sempre stata fatta sia la ricevuta al privato sottoscrittore di contratti, sia la registrazione sul Repertorio comunale”; che l’obbligo di rendiconto, cui il (OMISSIS) era tenuto, quale segretario comunale, non era ancora scaduto all’epoca dei fatti; che le somme per cui e’ processo “sono somme extracontabili per il Comune”, onde alle stesse non vanno applicati criteri contabili; che l’imputato ha comunque dichiarato che parte del denaro era stata gia’ versata al comune ed altra parte lasciata nelle “carpette” delle pratiche relative; che la mancata registrazione di un contratto nei termini non comporta alcuna perdita di efficacia dello stesso, dunque non riveste valenza penalmente rilevante;
b) ancora, violazione di legge e correlato vizio di motivazione, stante la denunciata totale assenza, nella sentenza impugnata, di “un discorso giustificativo” circa la sussistenza del dolo proprio della fattispecie in esame, laddove si sarebbe dovuto valutare “se il comportamento del (OMISSIS) di poter rendicontare le somme, dopo la registrazione dei contratti, entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, esclude l’elemento psicologico del reato”, essendo parimenti significativa in proposito la circostanza del mancato “incameramento personale delle somme da parte dell’imputato”;
c) ulteriore violazione di legge e correlato vizio di motivazione, con riferimento all’applicazione “dei criteri finalistici di commisurazione della pena”, definita erronea per via dell’omessa valorizzazione degli elementi, propri della presente vicenda processuale, che avrebbero dovuto condurre all’irrogazione di una pena strettamente contenuta nel minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E’ d’uopo premettere che, al di la’ della usuale prassi difensiva di lamentare congiuntamente la sussistenza di violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento ad un medesimo passaggio argomentativo della sentenza impugnata, la concreta formulazione del ricorso non lascia spazio a dubbi di sorta circa la connotazione come deficit motivazionale del vizio eccepito: in tal senso depone, infatti, la constatazione che, alla base del ragionamento svolto con l’atto d’impugnazione, vi e’ l’asserita, omessa considerazione dei dati fattuali a tal fine indicati e valorizzati dal ricorrente difensore, onde, discendendo da cio’ la supposta erroneita’ della qualificazione normativa, non v’e’ dubbio alcuno che il motivo di doglianza sollevato – cosi’ come anticipato – debba essere correttamente inquadrato in seno alla lettera e) dell’articolo 606 c.p.p..
2. Fermo quanto sopra, il ricorso proposto, al di la’ della sua articolata e suggestiva costruzione, si risolve, in buona sostanza, nella mera reiterazione di argomenti che sono stati interamente oggetto di approfondita ed esaustiva disamina ad opera dei giudici d’appello: ne consegue che il ricorso medesimo e’, per ampia parte, del tutto ripetitivo e percio’ generico e comunque inammissibile anche per quella restante, di talche’ s’impone la relativa declaratoria, con ogni conseguente statuizione, ex articolo 616 c.p.p., cosi’ come specificato in dispositivo.
3. Giova osservare in primo luogo che, in conformita’ a quanto emerge con chiarezza dal tenore dei motivi di doglianza precedentemente illustrati, ben puo’ essere assunto come dato pacifico il fatto che le somme di denaro complessivamente indicate nel relativo capo d’accusa siano state materialmente percepite dal (OMISSIS) e dallo stesso trattenute: la difesa non pone minimamente in contestazione il punto, che, del resto, e’ obiettivamente comprovato dalla circostanza – pure rappresentata nel corpo della motivazione della sentenza impugnata – della restituzione, successivamente effettuata dall’imputato, del denaro per cui e’ processo.
Parimenti incontrastato e’ il dato ulteriore che siffatta percezione sia avvenuta mediante consegna diretta dei privati a mani del (OMISSIS), per via dell’innovativo modus operandi introdotto dallo stesso imputato, all’indomani della sua nomina a segretario comunale del Comune di (OMISSIS).
Cio’ posto, non risponde affatto a verita’ che la Corte d’appello palermitana abbia fatto indebitamente discendere la prova della interversione del possesso – notoriamente richiesta dalla fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 314 c.p. – e, quindi, della rilevanza penale del comportamento ascritto al prevenuto, da una prassi riconducibile al (OMISSIS), per di piu’ lecita perche’ non contrastante con alcuna norma dello statuto comunale. Tutt’al contrario, i giudici siciliani hanno opportunamente evidenziato che detta prassi – che traccia indiscutibilmente il perimetro all’interno del quale si colloca la condotta contestata, senza che abbia alcun rilievo la sua formale liceita’ – era radicalmente difforme da quella precedente (“Come riferito da tutti i testi in servizio presso il Comune di (OMISSIS), invero, sino alla meta’ dell’anno 2005, le somme dovute (a titolo di imposte e spese, di registrazione, di bolli, di diritti di segreteria, ecc.) dai soggetti che stipulavano contratti con l’Amministrazione venivano regolarmente versate in Tesoreria. Solo dal momento in cui si era insediato il (OMISSIS), queste somme erano state versate dai privati contraenti a mani dello stesso e senza formalita’”). E, altrettanto opportunamente, dopo aver sottolineato l’assenza, nelle dichiarazioni rilasciate dal diretto interessato, di “alcuna plausibile e razionale giustificazione della modifica” del sistema pregresso, hanno quindi motivatamente concluso che “la prassi instaurata dal (OMISSIS), lungi dal semplificare ed accelerare le procedure di registrazione dei contratti, ha determinato un evidente allungamento dei tempi, determinando una situazione di assoluta confusione gestionale che si e’ rivelata propedeutica a consentire al predetto di gestire somme rilevanti che, invece, dovevano essere immediatamente riversate nelle casse comunali”.
4. Cosi’ correttamente fissate le coordinate del contesto tratteggiato dalla pronuncia dei giudici di Palermo, le circostanze esposte nel ricorso, allo scopo di fornire la dimostrazione della “illogicita’ della motivazione” in ordine alla ritenuta sussistenza della interversione nel possesso, hanno in realta’ trovato tutte ampia confutazione nella esposizione delle ragioni a sostegno della decisione adottata. Ed invero, pur a prescindere dalla doverosa ed assorbente sottolineatura che solo la illogicita’ “manifesta” integra lo specifico vizio cui ha riguardo l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), puo’ senz’altro farsi riferimento alla sintesi dei piu’ salienti passaggi della motivazione della sentenza d’appello, quale riportata alle pagg. 2 e 3 del punto 1 del precedente RITENUTO IN FATTO, da cui risulta:
– la gia’ valutata irrilevanza del riferimento alla posteriorita’, in rapporto al tempus commissi delicti, della scadenza dell’obbligo di rendicontazione a carico del (OMISSIS), quale agente contabile, rilevando siffatto termine solo ai fini del controllo esterno demandato alla Corte dei Conti, a mente del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 93, dunque ai fini del giudizio deputato a verificare la correttezza della gestione contabile attuata, senza pertanto che da esso si possa impropriamente far discendere la legittimazione, in capo all’agente contabile, a conservare la disponibilita’ materiale delle somme di cui sia venuto in possesso per conto dell’Amministrazione, che egli e’ invece tenuto a versare con immediatezza al competente ufficio di tesoreria (cfr. pagg. 30 – 33 della pronuncia di secondo grado);
– il carattere sicuramente obbligatorio dell’afflusso nelle casse comunali delle somme, per imposte di bollo e diritti di segreteria (aventi pure natura di tributo), riscosse dal segretario comunale, giusta le amplissime considerazioni che la sentenza impugnata dedica al tema (cfr. pagg. 39 e ss. della relativa motivazione) e che il ricorso in esame omette totalmente di prendere in considerazione, limitandosi ad un’asciutta quanto apodittica confutazione, del tutto priva di motivazione a supporto;
– la radicale inverosimiglianza delle affermazioni dell’imputato, a proposito della presenza nelle singole pratiche del denaro, che quindi non sarebbe stato dallo stesso intascato, essendo appena il caso di aggiungere, alle gia’ stringenti argomentazioni della Corte palermitana riprodotte alle citate pagg. 2 e 3 della presente pronuncia, quelle ulteriori di cui a pag. 36 dell’impugnata sentenza, laddove si da’ atto di come risulti documentalmente che, per il periodo da gennaio alla meta’ di ottobre 2006 – come tale, neppure coincidente per difetto con quello oggetto di contestazione, che decorre dal 2005 (settembre) e giunge fino a novembre dell’anno successivo – a fronte di importi per oltre ventimila Euro, nella tesoreria comunale ne fossero stati versati solo poco piu’ di Euro 3.600,00 (per di piu’, tenuto conto degli adempimenti cui il (OMISSIS) aveva fatto luogo nel (OMISSIS), quando la questione era gia’ emersa: v. pag. 30 della pronuncia d’appello) e che, con delibere del (OMISSIS), il Comune di (OMISSIS) avesse anticipato ed impegnato la somma di Euro 22.244,24 per la registrazione fiscale degli atti omessa dal (OMISSIS);
la piena integrazione dell’elemento soggettivo del delitto di peculato – che si sottolinea essere configurato dalla fattispecie incriminatrice in termini di mero dolo generico (ivi pag. 44) – non mutando in alcun modo i termini della questione il sopravvenuto riferimento difensivo alla non pertinente posteriorita’ della scadenza del termine relativo all’obbligo di rendicontazione, gia’ affrontato dalla Corte distrettuale e per il quale si rinvia a quanto sopra.
Quanto, poi, al richiamo difensivo alla mancata perdita di efficacia dei contratti per via della loro intempestiva registrazione, come pure all’ovvio rilascio della ricevuta al singolo utente (attestante quindi il numero di repertorio del relativo contratto), e’ appena il caso di puntualizzare che si tratta di aspetti implicitamente disattesi dai giudici di merito, giacche’ essi lasciano fermo il dato di fondo, ancora una volta bene illustrato dalla Corte d’appello: ossia “che il (OMISSIS) non si limito’ solo a modificare la prassi fino al suo insediamento seguita nel Comune di (OMISSIS), esautorando i diversi funzionari e riscuotendo brevi manu ed in contanti le somme dei privati contrenti, ma, una volta incamerate tali somme, omise di versarle tempestivamente in Tesoreria o sui conti correnti postali intestati al Comune, peraltro omettendo di registrare, entro i termini perentori fissati dalla legge, i contratti in questione e non utilizzando le somme ricevute per i relativi adempimenti tributari” (loc. cit., pag. 34). Con l’ulteriore osservazione che, in forza dell’opaco sistema escogitato dal (OMISSIS), “i funzionari preposti ai settori 1 ed al settore tecnico, oltre che il Dirigente dell’Ufficio di ragioneria, non erano in grado di accertare se i contratti fossero stati registrati” (v. pag. 38).
5. Parimenti inammissibile, da ultimo, e’ la doglianza in tema di trattamento sanzionatorio, che si risolve nel tentativo – non consentito nella presente sede di legittimita’ – di pervenire ad una piu’ favorevole delibazione degli elementi a tal fine rilevanti, a fronte di una compiuta motivazione, che da’ conto coerentemente del percorso seguito onde pervenire alla determinazione del quantum di pena in concreto irrogato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Comune di (OMISSIS), che liquida in Euro 3.510,00 complessivi, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA.
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