Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 20 marzo 2017, n. 13410

Non punibile per violazione degli obblighi di assistenza familiare il padre che sulla sola dichiarazione del figlio sedicenne viene accusato di non aver adempiuto all’obbligo di versare l’assegno in una sola circostanza determinata

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 20 marzo 2017, n. 13410

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 368/14 pronunciata dalla Corte di appello di Ancona il 3/2/2014;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MOGINI Stefano;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso per o’l’inammissibilita’ del ricorso;

udito in difesa del ricorrente l’Avv. (OMISSIS) in sost.ne dell’Avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (OMISSIS) ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato quella di primo grado pronunciata dal Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Altamura che lo aveva condannato per il reato di cui all’articolo 570 c.p., commi 1 e 2, in danno del figlio minore, a lui contestato al capo B dell’imputazione.

2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando:

2.1. motivazione apparente in ordine alla ritenuta sua responsabilita’ penale per il reato a lui ascritto al capo B, responsabilita’ invero da escludersi in ragione delle difficolta’ economiche da lui incontrate a seguito della separazione dalla moglie, che gli avevano reso impossibile l’integrale adempimento degli obblighi di mantenimento nei confronti della moglie e della figlia maggiorenne (condotte per le quali ad esito del giudizio di primo grado egli e’ stato assolto per insussistenza del fatto con sentenza sul punto non impugnata), e della mancanza di elementi di riscontro alle inverosimili dichiarazioni del figlio-persona offesa, all’epoca dei fatti sedicenne, in particolare per quanto attiene l’episodio del (OMISSIS) descritto nel pertinente capo d’imputazione;

2.2. mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

3. Il primo motivo di ricorso e’ fondato. La sentenza impugnata risponde infatti in maniera del tutto apodittica e sostanzialmente immotivata alle censure avanzate con l’atto d’appello in punto di penale responsabilita’ del ricorrente in ordine al delitto di cui al capo B, a lui contestato in relazione alle ipotesi delittuose di cui all’articolo 570 c.p., commi 1 e 2, per il quale egli era stato condannato in primo grado. In particolare la Corte territoriale, a fronte di una sentenza di primo grado di natura anch’essa sostanzialmente assertiva quanto ai fatti di cui al capo B, si limita a richiamare la sufficienza a fini di prova della denuncia e della deposizione della persona offesa (OMISSIS) senza giustificare in alcun modo, pur a fronte di specifiche censure del ricorrente circa la coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie del figlio, la ritenuta sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla potesta’ dei genitori (peraltro non meglio descritti in imputazione se non con riferimento agli obblighi di natura economico-patrimoniale considerati citato articolo 570 c.p., comma 2) e la mancata prestazione al figlio minore da parte del ricorrente dei mezzi di sussistenza per il periodo biennale (nel corso del (OMISSIS) e del (OMISSIS)) di cui all’imputazione. La sentenza impugnata evidenzia a tale riguardo un’assoluta mancanza di argomentazione e non si confronta in alcun modo con le censure proposte con l’atto di appello, anche in riferimento alle risultanze delle prove ivi richiamate e di cui al ricorso in esame.

Il Collegio ricorda che la nozione civilistica di mantenimento e’ piu’ ampia di quella di mezzi di sussistenza, i quali comprendono peraltro non solo i mezzi necessari per la sopravvivenza vitale (vitto, alloggio, abbigliamento, libri scolastici, ecc.), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle capacita’ economiche dell’obbligato, un sia pure contenuto soddisfacimento di complementari esigenze di vita quotidiana (ex multis, Sez. 6, 31.5.2012, Ginocchio; Sez. 6, 21.5.2014, Quartararo), sicche’ l’adempimento dell’obbligo nei confronti dei figli minori si realizza con il regolare apprestamento dei mezzi necessari da parte dei genitori affidatari.

Inoltre, mentre per escludere la sua responsabilita’ penale l’obbligato deve allegare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilita’ di adempiere (Sez. 6, 24.4.2013, Castiglia; Sez. 6, 24.4.2013, Toriello; Sez. 6, 28.2.2012, Saltaformacigio), consistente nella assoluta e incolpevole indisponibilita’ di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto (Sez. 6, 22.9.2011, Galassi), e’ superflua la prova dello stato di bisogno quando non sia stato adempiuto l’obbligo verso i figli minori e non esclude la sussistenza del reato l’aiuto proveniente da terzi o dall’altro coniuge (Sez. 6, 6.7.2011, Schiavone; Sez. 6, 13.1.2012, Manca).

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’indisponibilita’ da parte dell’obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se perdura per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non e’ dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell’obbligato (Sez. 6, n. 41697 del 15/09/2016, Rv. 268301).

Nel caso di specie entrambe le sentenze di merito sembrano peraltro focalizzate su un singolo episodio, relativo al (OMISSIS), in ordine al quale quei provvedimenti mancano di qualsiasi dettaglio circa il sostrato probatorio dell’affermata responsabilita’ penale del ricorrente e della stessa rilevanza della condotta, invero assai sommariamente descritta, per l’integrazione delle fattispecie contestate, relative alle autonome ipotesi delittuose di cui al citato articolo 570 c.p., commi 1 e 2 (Sez. 6, n. 12307 del 13/03/2012, Rv. 252604). Il Collegio osserva a tale proposito che il delitto di violazione degli obblighi di assistenza famigliare (articolo 570 c.p., comma 1) non e’ integrato dai comportamenti omissivi contrassegnati da minimo disvalore o espressivi di mere disfunzioni dei rapporti intra-familiari, ma soltanto dalle condotte che, attraverso la sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalita’ del minore (Sez. 6, n. 51488 del 24/10/2013, Rv. 257392). Mentre la condotta sanzionata dall’articolo 570 c.p., comma 2, presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l’omessa assistenza deve avere l’effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto e’ necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica ne’ con l’obbligo di mantenimento ne’ con quello alimentare, aventi una portata piu’ ampia (Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, Rv. 255272), sicche’ la violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del cod. civ. integra, ricorrendo tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, il reato previsto e punito dall’articolo 570 c.p., comma 1, (Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, Rv. 255271).

Il secondo motivo di ricorso risulta assorbito.

Alla luce di quanto fin qui esposto si rende necessario, in conclusione, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari affinche’, in coerente applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimita’, proceda a nuovo giudizio sui punti e profili critici segnalati, anche con riferimento alle specifiche censure enunciate dal ricorrente, colmando – nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito – le indicate lacune e discrasie della motivazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Motivazione semplificata.

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