Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 4 ottobre 2013, n. 22687
In fatto e in diritto
Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione: “1. – La sentenza impugnata (Trib. Nicosia, 16/03/2011) ha, per quanto qui rileva, riformato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Nicosia, accertando l’esclusiva responsabilità di M.B.A. nella causazione del sinistro in causa e condannandolo, insieme alla Toro Ass.ni spa, al pagamento di 7005,82 Euro oltre interessi e di 450,00 Euro a favore di M.P.G. . Il giudice di secondo grado accogliendo le domande proposte dall’odierno ricorrente, in merito alle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, statuiva che, tenuto conto dell’accoglimento della domanda per importo inferiore rispetto a quello indicato nelle domande del M.P. , le spese del doppio grado di giudizio dovessero essere integralmente compensate tra le parti, mentre le spese di CTU espletate andassero poste a carico degli intimati.
2. – Ricorre per Cassazione il M. con tre motivi di ricorso; gli intimati non hanno svolto attività difensiva. I motivi dedotti dal ricorrente sono:
2.1 – Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 2056, 1223 e 1227 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per le spese vive documentate, ritenendo che la diminuzione del danno emergente operata dal Giudice d’Appello, a fronte della prova documentale del danno subito, appariva immotivata, in quanto volta a privare il ricorrente del pieno soddisfacimento dei diritti lesi;
2.2 – Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere, il giudice di secondo grado, compensato le spese di lite, ponendo le stesse a carico della parte totalmente vittoriosa e violando così le norme in materia di spese processuali; inoltre, quanto al danno da fermo tecnico, si lamenta che il giudice abbia ritenuto accedere a liquidazione equitativa di tale danno e, quanto al danno emergente (consistente in spese di assistenza stragiudiziale sostenute dal M. ), abbia discrezionalmente ridimensionato la pretesa vantata, nonostante l’idonea documentazione attestante i pregiudizi patrimoniali subiti;
2.3 – Insufficiente e contraddittoria motivazione circa le gravi ed eccezionali ragioni a fondamento della compensazione delle spese, in relazione agli artt. 92 e 360 n. 5 c.p.c., in quanto, data la non soccombenza del M. , il giudice non avrebbe esplicitato le gravi ed eccezionali ragioni volte a giustificare la compensazione delle spese di giudizio in tal caso.
3. – I primi due motivi sono manifestamente privi di pregio. Infatti, il ricorrente prescinde del tutto dal costante orientamento di questa S.C. per cui, qualora sia provata, o non contestata, l’esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando sia impossibile stimare con precisione l’entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell’operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l’ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. (Cass. 8004/2005; 20283/2004).
Per quanto riguarda la doglianza relativa al danno da fermo tecnico, l’odierno ricorrente prescinde dall’orientamento di questa S.C. secondo cui è possibile la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico del veicolo a seguito di sinistro stradale anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (Cass. n. 6907/2012 e n. 1688/2010, entrambe in motivazione; 23916/2006; 12908/2004; 17963/2002; 3234/1987; nonché 4009/1978, che inducono a ritenere superato il divergente orientamento risultante da Cass. 12820/1999, ripreso da Cass., Sez. II, n. 17135/2011, in forza del quale il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo, ma al contrario come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato). Ne deriva, pertanto, la corretta e congrua valutazione equitativa nella sentenza qui impugnata riguardo alla quantificazione del danno da fermo tecnico e del danno emergente, avendo il giudice tenuto conto del tempo stimato dal CTU per le riparazioni al veicolo in questione, della documentazioni in atti, attestante la presa a noleggio di un veicolo similare a quello danneggiato, e, per il danno emergente, avendo sostenuto che la mera proposta di fattura del tipo di quella in atti non appariva idonea a comprovare il sorgere di un vincolo obbligatorio tra danneggiato ed agenzia di importo corrispondente a quello ivi riportato.
3.1 – Il terzo motivo di ricorso è manifestamente privo di pregio, non essendo fondato il dedotto vizio motivazionale e non essendo neanche prospettabile la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. dedotta nella prima parte del secondo motivo.
Occorre, infatti, considerare che, secondo l’orientamento di questa S.C. (per tutte, Cass. n. 11537/02), in materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del Giudice di merito, insindacabile in questa sede, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste, nemmeno per una minima parte, a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 13229/11; n. 12963/2007); qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione; salva, peraltro, la censurabilità della relativa motivazione ove a giustificazione della disposta compensazione siano addotte ragioni illogiche od erronee, diversamente da quanto accaduto nella specie (Cass. n. 13/1988; n. 320/1990; n. 7535/1993; Cass. n. 12879/99).
Il Tribunale, infatti, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali in tema di valutazione della soccombenza, ha motivato sul punto che tenuto conto dell’accoglimento della domanda per importo notevolmente inferiore rispetto a quello oggetto delle domande di parte appellante, le spese del doppio grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti, non incorrendo, pertanto, nel vizio motivazionale descritto al punto 2.3.
4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso”.
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; nulla per le spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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