Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 3 marzo 2016, n. 4244
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26529/2013 proposto da:
(OMISSIS) ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) ROMA UFFICIO CONTROLLI;
– intimata –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 245/14/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 12/03/2013, depositata il 10/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo;
letti gli atti depositati;
osserva:
La CTR di Roma ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n.635/02/2011 della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso (OMISSIS) – ed ha cosi’ confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno 2004 e correlata a maggiori redditi di locazione derivanti da tre unita’ immobiliari site in un unico fabbricato di via (OMISSIS), a fronte di che la contribuente aveva eccepito che il reddito in questione (siccome relativo ad immobili dichiarati di interesse storico ed artistico) avrebbe dovuto determinarsi mediante applicazione della minore delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria Legge n. 413 del 1991, ex articolo 11.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che dagli atti di causa risulta incontrovertibilmente che l’immobile dell’appellata non rientra tra quelli agevolabili, atteso che solo parte (e cioe’ la porta facente parte della casa in via (OMISSIS), siccome elemento architettonico notevole per la sua caratteristica ornamentale) e’ interessata alla soggezione al vincolo, mentre non e’ soggetto l’intero edificio. Conveniva percio’ aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’applicazione della disciplina in discorso e’ riservata solo agli immobili che siano oggetto di vincolo diretto e non a quelli oggetto di vincolo indiretto.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia non si e’ difesa se non con atto finalizzato a conservare la facolta’ di partecipazione all’udienza di discussione.
Il ricorso – ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’articolo 376 c.p.c. – puo’ essere definito ai sensi dell’articolo 375 c.p.c..
Con il primo motivo di ricorso (centrato sulla violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 22 e 53) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia omesso di rilevare e pronunciare l’inammissibilita’ dell’appello, per quanto non fosse stata prodotta dall’appellante -in una con l’atto di appello – la copia della ricevuta di spedizione delle relative raccomandate.
Il motivo di impugnazione appare infondato e da respingersi.
La censura e’, invero, risultata infondata nel suo merito, per effetto del controllo del fascicolo del grado di appello a cui la Corte ha provveduto in applicazione dei poteri che le competono, atteso che il motivo di impugnazione appare sostanzialmente informato al vizio di violazione di una norma del processo, per quanto la parte ricorrente abbia fatto formale indicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Cio’ posto, e’ risultato dalla diretta consultazione del fascicolo di causa (di cui e’ stata disposta l’acquisizione in esecuzione del provvedimento interlocutorio di data 22.10.2015) che l’atto di appello e’ provvisto della copia della ricevuta di spedizione della raccomandata a mezzo della quale si e’ provveduto alla notifica postale di detto atto. Da cio’ la manifesta infondatezza del motivo.
Con il terzo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione della Legge n. 1089 del 1939, articoli 2, 3 e 21, nonche’ della Legge n. 413 del 1991, articolo 11, motivo piu’ liquido e percio’ da esaminarsi previamente rispetto a quello che lo precede) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia ritenuto che la porta dell’immobile qui in argomento sia elemento completamente autonomo rispetto all’immobile stesso, sicche’ il vincolo di interesse artistico non riguardi appunto detto immobile, e cio’ abbia ritenuto nonostante il Ministero avesse provveduto alla trascrizione della notificazione di interesse artistico sull’immobile, cosi’ confermando che detto interesse concerne non la sola porta ma l’intero immobile che la contiene e del quale la porta e’ un elemento architettonico destinato a valorizzarlo nel suo insieme.
Il motivo appare fondato e da accogliersi.
Ed invero, La Corte ha gia’ altre volte incontrato e risolto la questione qui controversa, facendo applicazione del seguente principio di diritto:”In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’agevolazione prevista dal Decreto Legge 23 gennaio 1993, n. 16, articolo 2, comma 5, convertito in Legge 24 marzo 1993, n. 75, per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi della Legge n. 1089 del 1939, articolo 3, perseguendo l’obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati, si applica anche nel caso in cui l’interesse riguardi solo una porzione dell’immobile, in quanto anche in quest’ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza appellata che aveva riconosciuto l’agevolazione ad un immobile sottoposto a vincolo “ex lege” n. 1089 del 1939, limitatamente alla facciata esterna ed al cortile con scala)” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11794 del 14/05/2010).
Senza che possa rilevare la circostanza che la ora menzionata pronuncia si riferisce a tributo diverso da quello per cui qui si discute (atteso che la ratio che la ispira non si modifica a riguardo della diversa imposta), cio’ che mette conto evidenziare in termini di principio e’ che – una volta appurata la circostanza (qui adeguatamente dettagliata dal ricorrente a mezzo dell’autosufficiente descrittiva dei fatti storici presupposti) che il vincolo della Legge n. 1089 del 1993, ex articolo 1, risulta iscritto sull’intero edificio – il provvedimento impositivo del vincolo non puo’ considerarsi identificato con una specifica porzione dell’unita’ immobiliare ma con l’intera unita’ immobiliare medesima a cui la porzione di specifico interesse artistico appartiene e rispetto alla quale il vincolo risulta essere stato iscritto. E percio’, anche se la ragione del particolare interesse storico e artistico e’ stata individuata e motivata nella architettura della facciata ovvero di uno specifico elemento di facciata come la porta, il vincolo si riferisce e grava sull’intera unita’ immobiliare a cui la facciata appartiene, come comprovato dalla menzionata iscrizione.
Del resto, la norma, di cui alla Legge n. 413 del 1991, articolo 11, fa riferimento agli immobili che siano dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della Legge n. 1089 del 1939, articolo 3, senza distinguere a seconda che l’interesse derivi dall’intero immobile o da una sua porzione, e cio’ perche’ la ratio della normativa fiscale di agevolazione riposa nella necessita’ di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e di conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili sottoposti al vincolo e sul presupposto implicito che tali oneri sussistono anche nell’ipotesi in cui la ragione del vincolo riguardi soltanto una porzione dell’immobile, peraltro inscindibile rispetto al tutto.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza del primo motivo; manifesta fondatezza del secondo motivo ed assorbimento del terzo, con conseguente rimessione della lite al giudice del merito affinche’ quest’ultimo rinnovi l’apprezzamento della situazione di fatto alla luce del riferito principio di diritto, in specie a riguardo della riferibilita’ dell’iscrizione del vincolo di cui si tratta all’unita’ immobiliare della cui tassazione si discute.
Roma, 5 novembre 2015.
ritenuto inoltre:
che la relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto in relazione al terzo motivo (cosi’ correggendosi l’errore materiale contenuto nella parte conclusiva della relazione);
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il terzo, assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia alla CTR Lazio che, in diversa composizione, provvedera’ anche sulle spese di lite del presente giudizio.
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